D.I.U.
Le quattro
Convenzioni di
Ginevra del
1949
pietre miliari del
Diritto Internazionale Umanitario
Istruttore D.I.U.
Volontario C.R.I.
Nice Zauli
Convenzioni di
Ginevra del 1949
D.I.U.
Convenzioni per il miglioramento delle condizioni dei feriti e
dei malati delle Forze Armate in campagna; sul mare; per il
trattamento dei prigionieri di guerra; protezione delle
persone civili in tempo di guerra
Adottate: 12 Agosto 1949
Entrata in vigore: 21 Ottobre 1950
Le 4 convenzioni sono un insieme di norme consuetudinarie
D.I.U.
Convenzioni di
Ginevra del 1949
Conflitto Internazionale
Conflitto Non Internazionale
Le 4 Convenzioni
art. 3 comune delle 4 Convenzioni
Convenzioni di
Ginevra del 1949
D.I.U.
I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei
feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna
D.I.U.
Convenzioni di
Ginevra del 1949
II Convenzione per il miglioramento delle
condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle
Forze Armate sul mare
Convenzioni di
Ginevra del 1949
D.I.U.
III Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra
Convenzioni di
Ginevra del 1949
D.I.U.
IV Convenzione relativa alla protezione delle
persone civili
Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul
territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad
applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze
armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia,
ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la
credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone
sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale
regolamentare costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli
civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà
offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti
in conflitto.
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