SEMINARIO IN MATERIA DI ANAGRAFE Viceprefetto Aggiunto dott. Giovanni Maria LEO Udine, 22 novembre 2012 Riferimenti normativi essenziali Costituzione della Repubblica Italiana Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 117. omissis Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omissis i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; Riferimenti normativi essenziali L. 24 dicembre 1954, n. 1228 Art. 1. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Art. 1. Anagrafe della popolazione residente. 1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. 2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile. Nozione giuridica di residenza O Civilistica Art. 43 c.c. Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale . O Amministrativistica Art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. 3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Nozione giuridica di residenza O Elementi La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Cass. civ. Sez. II, 14-03-1986, n. 1738 (rv. 445057) Calisi c. Graziola Nozione giuridica di residenza Nozione giuridica di residenza Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio. 1. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Art. 31 disp. att. c.c. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. (ma vedi d.p.r. 223/1989) Nozione giuridica di residenza Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-11-2010, n. 7730 «qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, atteso che queste hanno valore presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo.» «ai fini della opponibilità del trasferimento di residenza ai terzi di buona fede nei modi prescritti dalla legge, deve aversi la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale: si evince che in mancanza delle previste formalità, la persona fisica può avere contemporaneamente due residenze, una effettiva e una anagrafica, ma ai fini della opponibilità ai terzi di buona fede sono richieste specifiche formalità.» Anagrafe della popolazione residente Soggetti ISTAT Ministero dell’interno Prefetto Dichiarante Ufficiale d’anagrafe Polizia locale Questore Ufficiale di stato civile Altri uffici comunali Procedimento amministrativo di iscrizione anagrafica O Fase dell’iniziativa Dichiarazione (o d’ufficio) O Fase istruttoria Accertamento O Fase decisoria Iscrizione (o diniego) O Fase integrativa dell’efficacia Comunicazioni* * ma l’iscrizione è immediatamente efficace Art. 5 D.L. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012) Cambio di residenza in tempo reale O 1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. O 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 5 D.L. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012) Cambio di residenza in tempo reale O 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione. O 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza. Art. 5 D.L. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012) Cambio di residenza in tempo reale O 5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990. Art. 5 D.L. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012) Cambio di residenza in tempo reale O 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. O 6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nuovo art. 13 d.p.r. 223/1989 (come mod. da d.p.r. 154/2012) Dichiarazioni anagrafiche. O 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. O 2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nuovo art. 13 d.p.r. 223/1989 (come mod. da d.p.r. 154/2012) 3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. O 3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. O Dichiarazione prima del 9 maggio 2012 entro 20 gg. evento istat entro 20 gg. dichiarazione a) b) c) d) e) f) raccomandata non a) (trasferimento di residenza) ricevuta docs Dichiarazione a partire dal 9 maggio 2012 entro 20 gg. evento entro 20 gg. Dichiarazione a) b) c) d) e) f) a) b) c) a) b) c) d) e) f) Art. 38 d.p.r. 445/2000 min. interno + istat avvio del procedimento docs Art. 38 d.p.r. 445/2000 (T.U.D.A.) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze O 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. O 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, … , sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. O 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; … . O 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. Art. 65 d.lv. 82/2005 (C.A.D.) Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica O 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, … . Art. 65 d.lv. 82/2005 (C.A.D.) Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. O 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. O Modalità per rendere dichiarazioni anagrafiche Procedimento di iscrizione (art. 18 d.p.r. 223/89) (prima del d.p.r. 154/2012) dichiarazione Trasmissione a Comune di provenienza 20 gg. controllo Conferma cancellazione da Comune di provenienza 3 gg. iscrizione Procedimento di iscrizione (art. 18 d.p.r. 223/89) (dopo il d.p.r. 154/2012) dichiarazione iscrizione 45 gg. 2 gg. lav. Trasmissione a Comune di provenienza 5 gg. lav. Conferma cancellazione da Comune di provenienza controllo Art. 6 D.L. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012) 1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; omissis Accertamento e dichiarazioni false Art. 5 D.L. n. 5 del 2012 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza. Accertamento e dichiarazioni false Art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Accertamento e dichiarazioni false Codice penale Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Accertamento e dichiarazioni false Codice penale Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Sez. II, sent. n. 5211 del 13-04-1989 (cc. del 28-12-1988), Russo (rv 181006). Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale False attestazioni La norma di cui all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto. (Rigetta, Trib. Aosta, 18 gennaio 2005) Sez. V, sent. n. 20570 del 10-05-2006 (ud. del 10-05-2006), E.C.A. (rv. 234203) Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale False attestazioni Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 12/06/2009) Sez. V, sent. n. 16275 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247260) Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le "altre qualità proprie o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art. 495 cod. pen., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano, perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, resa ex art. 444 cod. proc. pen., considerando che non integra la materialità del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa negazione di un rapporto di convivenza). Sez. V, sent. n. 4639 del 07-05-1993 (cc. del 16-02-1993), Lakatosz (rv 195015). Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale Distinzione tra art. 483 c.p. e art. 495 c.p. «G.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Brindisi, del reato di cui all'art. 495 c.p. (perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 e, quindi, per gli effetti dell'art. 76, comma 2 dello stesso Decreto, davanti a pubblici ufficiali attestava falsamente che nei suoi confronti non sussistevano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ad ottenere le iscrizioni indicate dalla L. n. 575 del 1965, art. 10» Omissis «il giudice di appello ha indicato le ragioni del suo convincimento in ordine alla responsabilità del G. per il reato a lui ascritto. All'uopo, ha fatto corretto riferimento alla particolarità della fattispecie (presentazione di autocertificazione antimafia alla Commissione Provinciale per l'artigianato presso la CCIIAA ai fini dell'attribuzione di partita IVA), relativa ad un atto falsamente dichiarativo di qualità personali e non già di fatti la cui verità lo stesso documento fosse destinato a provare, come tale integrativo della fattispecie penale di cui all'art. 495 c.p. - in rapporto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3 - e non già della diversa ipotesi delittuosa dell'art. 483 c.p.» Sez. V, sent. n. 22603 del 19-03-2010 (ud. del 19-03-2010), (rv. 247442) Accertamento e dichiarazioni false Cassazione Penale Distinzione tra art. 483 c.p. e art. 495 c.p. La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato. (Rigetta, App. Perugia, 23 febbraio 2007) Sez. V, Sent. n. 4420 del 04-12-2007 (ud. del 04-12-2007), D.D. (rv. 238343) La residenza come informazione L. 24 dicembre 1954, n. 1228 Art. 1. 3. Gli atti anagrafici sono atti pubblici. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 33. Certificati anagrafici. 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco. La residenza come informazione D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 34. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca. 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente. 2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 35. Contenuto dei certificati anagrafici. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. La residenza come informazione D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. 1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. omissis 2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici]*. 3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture]*. 4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati. * Commi abrogati dal T.U.D.A. La circolarità delle informazioni anagrafiche D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) Articolo 40. Certificati 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. (Così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012) La circolarità delle informazioni anagrafiche D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) Articolo 43. Accertamenti d'ufficio 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. La circolarità delle informazioni anagrafiche D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) Articolo 43. Accertamenti d'ufficio 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. La circolarità delle informazioni anagrafiche D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Articolo 58. Modalità della fruibilità del dato 2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La circolarità delle informazioni anagrafiche D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) Articolo 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. (come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012) La circolarità delle informazioni anagrafiche Circolare Ministero dell'interno 26/2/2002, n. 3 - Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali» La circolarità delle informazioni anagrafiche L. 24 dicembre 1954, n. 1228 Art. 1. 4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. 5. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate. La circolarità delle informazioni anagrafiche L. 24 dicembre 1954, n. 1228 Art. 1. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività D. M. 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi La circolarità delle informazioni anagrafiche Dati presenti sull’INA: Codice Fiscale Cognome Nome Sesso Data di nascita Luogo di nascita Codice ISTAT Comune di residenza Data di decesso Codice ISTAT della sezione di censimento Cittadinanza Famiglia anagrafica Indirizzo anagrafico di residenza La circolarità delle informazioni anagrafiche D. M. 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi Art. 2. Finalità 1. L'INA è il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all'articolo 6, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile. 2. L'INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all'articolo 6, anche per assicurare l'allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all'INA con le anagrafi comunali. La circolarità delle informazioni anagrafiche D. M. 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi Art. 4 Costituzione e aggiornamento 1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate. 2. A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all'articolo 3, attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici. 3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all'INA. La circolarità delle informazioni anagrafiche D. M. 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi Art. 8 Titolare del trattamento e misure di sicurezza 1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici. 2. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale, ivi comprese le comunicazioni all'INA è il comune. Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza. 3. La vigilanza sul tempestivo invio dei dati di cui all'articolo 4 e sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia. L’anagrafe prossima ventura… …è già legge! D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR. 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. (articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) L’anagrafe prossima ventura… …è già legge! D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. 2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. L’anagrafe prossima ventura… …è già legge! D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’anagrafe prossima ventura… …è già legge!