SEMINARIO
IN MATERIA DI
ANAGRAFE
Viceprefetto Aggiunto dott. Giovanni Maria LEO
Udine, 22 novembre 2012
Riferimenti normativi essenziali
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 117.
omissis
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
omissis
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
Riferimenti normativi essenziali
L. 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 1.
1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione
residente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Art. 1. Anagrafe della popolazione residente.
1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica
dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed
alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel
comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche
desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e
dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
Nozione giuridica di residenza
O Civilistica
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale .
O Amministrativistica
Art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228.
1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione
residente.
3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno
fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in
conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Nozione giuridica di residenza
O Elementi
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e
volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo
della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo
dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di
vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile
permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a
svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che
conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il
centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Cass. civ. Sez. II, 14-03-1986, n. 1738 (rv. 445057) Calisi c. Graziola
Nozione giuridica di residenza
Nozione giuridica di residenza
Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio.
1. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di
buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Art. 31 disp. att. c.c.
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione
fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare
dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona
deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
(ma vedi d.p.r. 223/1989)
Nozione giuridica di residenza
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-11-2010, n. 7730
«qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è
di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva,
quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può esser
fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze
anagrafiche, atteso che queste hanno valore presuntivo, essendo la
residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora
in un dato luogo.»
«ai fini della opponibilità del trasferimento di residenza ai terzi di buona
fede nei modi prescritti dalla legge, deve aversi la doppia dichiarazione
fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la
dimora abituale: si evince che in mancanza delle previste formalità, la
persona fisica può avere contemporaneamente due residenze, una
effettiva e una anagrafica, ma ai fini della opponibilità ai terzi di buona
fede sono richieste specifiche formalità.»
Anagrafe della popolazione residente
Soggetti
ISTAT
Ministero
dell’interno
Prefetto
Dichiarante
Ufficiale
d’anagrafe
Polizia
locale
Questore
Ufficiale di
stato civile
Altri uffici
comunali
Procedimento amministrativo di
iscrizione anagrafica
O Fase dell’iniziativa
 Dichiarazione (o d’ufficio)
O Fase istruttoria
 Accertamento
O Fase decisoria
 Iscrizione (o diniego)
O Fase integrativa dell’efficacia
 Comunicazioni*
* ma l’iscrizione è immediatamente efficace
Art. 5 D.L. n. 5 del 2012
(conv. in L. n. 35 del 2012)
Cambio di residenza in tempo reale
O 1.
Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una
modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle
sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
false dichiarazioni.
O 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 D.L. n. 5 del 2012
(conv. in L. n. 35 del 2012)
Cambio di residenza in tempo reale
O 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei
due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni
di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici
delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni
decorrono dalla data della dichiarazione.
O 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli
accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al
comune di provenienza.
Art. 5 D.L. n. 5 del 2012
(conv. in L. n. 35 del 2012)
Cambio di residenza in tempo reale
O
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni
introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della
posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di
verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali
requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data
della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del
1990.
Art. 5 D.L. n. 5 del 2012
(conv. in L. n. 35 del 2012)
Cambio di residenza in tempo reale
O 5-bis.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali
sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la
data della votazione.
O 6.
Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
Nuovo art. 13 d.p.r. 223/1989
(come mod. da d.p.r. 154/2012)
Dichiarazioni anagrafiche.
O 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del
presente regolamento concernono i seguenti fatti:
 a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero
trasferimento di residenza all'estero;
 b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti
intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
 c) cambiamento di abitazione;
 d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile
della convivenza;
 e) cambiamento della qualifica professionale;
 f) cambiamento del titolo di studio.
O 2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica
conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno.
Nuovo art. 13 d.p.r. 223/1989
(come mod. da d.p.r. 154/2012)
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di
fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente,
corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi,
anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.
O 3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del
procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
O
Dichiarazione
prima del 9 maggio 2012
entro 20 gg.
evento
istat
entro 20 gg.
dichiarazione
a) b) c) d) e) f)
raccomandata
non a)
(trasferimento di
residenza)
ricevuta
docs
Dichiarazione
a partire dal 9 maggio 2012
entro 20 gg.
evento
entro 20 gg.
Dichiarazione
a) b) c) d) e) f)
a) b) c)
a) b) c) d) e) f)
Art. 38
d.p.r. 445/2000
min.
interno
+ istat
avvio del
procedimento
docs
Art. 38 d.p.r. 445/2000 (T.U.D.A.)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
O 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.
O 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, … , sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
O 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; … .
O 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di
istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti
e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di
pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le
modalità di cui al presente articolo.
Art. 65 d.lv. 82/2005 (C.A.D.)
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica
O




1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti
di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le
dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, … .
Art. 65 d.lv. 82/2005 (C.A.D.)
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio
competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità
di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare dello stesso.
O 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento.
O
Modalità per rendere dichiarazioni anagrafiche
Procedimento di iscrizione (art. 18 d.p.r. 223/89)
(prima del d.p.r. 154/2012)
dichiarazione
Trasmissione a
Comune di
provenienza
20 gg.
controllo
Conferma cancellazione
da Comune di
provenienza
3 gg.
iscrizione
Procedimento di iscrizione (art. 18 d.p.r. 223/89)
(dopo il d.p.r. 154/2012)
dichiarazione
iscrizione
45 gg.
2 gg. lav.
Trasmissione a
Comune di
provenienza
5 gg. lav.
Conferma cancellazione
da Comune di
provenienza
controllo
Art. 6 D.L. n. 5 del 2012
(conv. in L. n. 35 del 2012)
1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in
conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
omissis
Accertamento e dichiarazioni false
Art. 5 D.L. n. 5 del 2012
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il
termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la
dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al
comune di provenienza.
Accertamento e dichiarazioni false
Art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Accertamento e dichiarazioni false
Codice penale
Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso
da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle
sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti
articoli, ridotte di un terzo.
Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione
non può essere inferiore a tre mesi.
Accertamento e dichiarazioni false
Codice penale
Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità,
lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma
elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi
di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre
qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione
fino ad un anno.
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.
483 cod. pen.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un
atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di
esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare
la verità.
Sez. II, sent. n. 5211 del 13-04-1989 (cc. del 28-12-1988), Russo (rv
181006).
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
False attestazioni
La norma di cui all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia: ne
consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 il privato che renda
false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati
nell'art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di
appalto. (Rigetta, Trib. Aosta, 18 gennaio 2005)
Sez. V, sent. n. 20570 del 10-05-2006 (ud. del 10-05-2006), E.C.A. (rv.
234203)
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
False attestazioni
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto
pubblico (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod.
pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata
ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di
non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di
precedenti non ostativi al rilascio del passaporto. (Rigetta, App. Reggio
Calabria, 12/06/2009)
Sez. V, sent. n. 16275 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv.
247260)
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Le "altre qualità proprie o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art.
495 cod. pen., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato
e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano,
perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni
personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione,
ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a
carico dell'indagato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza
rinvio la sentenza impugnata, resa ex art. 444 cod. proc. pen.,
considerando che non integra la materialità del delitto di cui all'art.
495 cod. pen. la falsa negazione di un rapporto di convivenza).
Sez. V, sent. n. 4639 del 07-05-1993 (cc. del 16-02-1993), Lakatosz
(rv 195015).
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
Distinzione tra art. 483 c.p. e art. 495 c.p.
«G.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Brindisi, del reato di cui
all'art. 495 c.p. (perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 e, quindi, per gli effetti dell'art. 76, comma 2
dello stesso Decreto, davanti a pubblici ufficiali attestava falsamente che nei suoi
confronti non sussistevano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ad
ottenere le iscrizioni indicate dalla L. n. 575 del 1965, art. 10»
Omissis
«il giudice di appello ha indicato le ragioni del suo convincimento in ordine alla
responsabilità del G. per il reato a lui ascritto. All'uopo, ha fatto corretto riferimento
alla particolarità della fattispecie (presentazione di autocertificazione antimafia alla
Commissione Provinciale per l'artigianato presso la CCIIAA ai fini dell'attribuzione di
partita IVA), relativa ad un atto falsamente dichiarativo di qualità personali e non già
di fatti la cui verità lo stesso documento fosse destinato a provare, come tale
integrativo della fattispecie penale di cui all'art. 495 c.p. - in rapporto alla previsione
di cui al D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3 - e non già della diversa ipotesi
delittuosa dell'art. 483 c.p.»
Sez. V, sent. n. 22603 del 19-03-2010 (ud. del 19-03-2010), (rv. 247442)
Accertamento e dichiarazioni false
Cassazione Penale
Distinzione tra art. 483 c.p. e art. 495 c.p.
La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto,
dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art.
495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad
una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui
all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto
di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la
falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un
atto pubblico, inteso in senso lato. (Rigetta, App. Perugia, 23 febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 4420 del 04-12-2007 (ud. del 04-12-2007), D.D. (rv. 238343)
La residenza come informazione
L. 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 1.
3. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
33. Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte
salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo
stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione
delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere
attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari
esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del
sindaco.
La residenza come informazione
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
34. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di
dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo
uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi
degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia
dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta
per fini statistici e di ricerca.
35. Contenuto dei certificati anagrafici.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non
professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede
individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente
regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il
rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate
prima della consegna del documento.
La residenza come informazione
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e
quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le
persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze
dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate
ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite
richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere
esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento.
omissis
2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi
dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici]*.
3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte
all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture]*.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei
documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo
modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi
interessati.
* Commi abrogati dal T.U.D.A.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA)
Articolo 40. Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la
dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità
personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento.
(Così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dal 1° gennaio 2012)
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA)
Articolo 43. Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario
acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore
di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA)
Articolo 43. Accertamenti d'ufficio
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite
fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non
deve essere seguita da quella del documento originale.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Articolo 58. Modalità della fruibilità del dato
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione
d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari
di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee
guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate
volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono
anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA)
Articolo 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei
controlli
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71
e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano
e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro
esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
(come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal
1° gennaio 2012)
La circolarità delle informazioni anagrafiche
Circolare Ministero dell'interno 26/2/2002, n. 3 - Autorizzazioni per la
realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e
gli enti previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
«Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella
loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che i collegamenti in rete
dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun
dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione
delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni
dettate a tutela della protezione dei dati personali»
La circolarità delle informazioni anagrafiche
L. 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 1.
4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito,
presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico,
da tutti i comuni.
5. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle
informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in
tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia
anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
L. 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 1.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione
dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento
dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei
comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche
centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività
D. M. 19 gennaio 2012, n. 32
Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi
La circolarità delle informazioni anagrafiche
Dati presenti sull’INA:
 Codice Fiscale
 Cognome
 Nome
 Sesso
 Data di nascita
 Luogo di nascita
 Codice ISTAT Comune di residenza
 Data di decesso
 Codice ISTAT della sezione di censimento
 Cittadinanza
 Famiglia anagrafica
 Indirizzo anagrafico di residenza
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D. M. 19 gennaio 2012, n. 32
Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi
Art. 2. Finalità
1. L'INA è il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del
CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che
garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di
cooperazione di cui all'articolo 6, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza,
alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in
AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei
dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all'articolo 6,
anche per assicurare l'allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati
all'INA con le anagrafi comunali.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D. M. 19 gennaio 2012, n. 32
Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi
Art. 4 Costituzione e aggiornamento
1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle
anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle
Entrate.
2. A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all'articolo 3, attraverso i servizi
telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR,
secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi
Demografici.
3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile del corretto e tempestivo invio delle
informazioni anagrafiche all'INA.
La circolarità delle informazioni anagrafiche
D. M. 19 gennaio 2012, n. 32
Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi
Art. 8 Titolare del trattamento e misure di sicurezza
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che
designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei
Servizi Demografici.
2. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale, ivi
comprese le comunicazioni all'INA è il comune. Il Sindaco, o suo delegato, è
responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza.
3. La vigilanza sul tempestivo invio dei dati di cui all'articolo 4 e sull'adozione delle
misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle
comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle
anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia.
L’anagrafe prossima ventura…
…è già legge!
D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR.
1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai
sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi
(INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero
(AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero».
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma
3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì
alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti
all'estero tenute dai comuni.
(articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)
L’anagrafe prossima ventura…
…è già legge!
D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è
facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le
modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori
o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di
comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o
esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri
utenti.
L’anagrafe prossima ventura…
…è già legge!
D.Lv. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla
normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di
spedizione a suo carico.
Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli
per il destinatario.
L’anagrafe prossima ventura…
…è già legge!
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