SOFTWARE
 SIB 2004
IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE?
La legge in Italia (Art. 12 del R.D. 29.06.1939 n.1127)
[2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o
per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.
[3] Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità
di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi e programmi considerati in quanto tali.
 SIB 2004
… un paio di domande …
- Qual’è la ratio dell’esclusione dalla brevettabilità ?
?
?
sono considerati “privi di carattere tecnico” ?
- Cosa significa “in quanto tali” ?
che non può essere rivendicato un programma per elaboratore in
termini di codice sorgente, oggetto o eseguibile?
oppure che non può essere rivendicato un programma “in sé” ?
ma allora rimane soltanto la tutela mediante diritto d’autore
(copyright)?
 SIB 2004
Negli ultimi dieci anni la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo
ha fornito importanti indicazioni in merito all’interpretazione
dell’esclusione dei programmi per elaboratore dalla brevettabilità.
In pratica, l’Ufficio Brevetti Europeo ha stabilito che il software va visto
come un mezzo tecnico che implementa un metodo
il software è brevettabile se lo è il metodo da esso implementato
quindi, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software è
necessario che l’invenzione risolva in modo nuovo ed originale un
problema tecnico
 SIB 2004
... i punti chiave …
... da una parte :
Il semplice impiego di mezzi tecnici (un computer)
non conferisce carattere tecnico ad un metodo
non brevettabile (ad es. un metodo commerciale).
(T931/95)
... dall’altra :
il software è brevettabile se esso produce un “effetto
tecnico aggiuntivo” che va oltre la normale interazione
fra programma e computer.
(T1173/97)
 SIB 2004
... l’effetto tecnico aggiuntivo …
- il software controlla un processo industriale
esempio: catena del
freddo in un impianto
di produzione di
gelati
- il software aumenta la capacità di memorizzazione
di un elaboratore
esempio:
compressione
dei dati
- il software elabora dati tecnici (e non entità numeriche astratte)
esempio: fornisce la
temperatura di
lavoro ottimale di un
altoforno
 SIB 2004
la “confusione” sulla brevettabilità del software nasce
dal fatto che ...
... spesso un software implementa :
-un metodo matematico “in quanto tale”,
ad esempio un metodo per la soluzione degli integrali
- un metodo commerciale “in quanto tale”,
ad esempio un piano pensionistico o di
investimento in Borsa
 SIB 2004
... in estrema sintesi ...
Un metodo è in principio brevettabile, indipendentemente da come è
implementato, se:
non è escluso dalla brevettabilità per altre ragioni (ad esempio si
tratta di un metodo commerciale, di una attività ludica o di una
attività intellettuale); e
soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva.
Inoltre, è sempre brevettabile (almeno come Brevetto Europeo) il software
che implementa un metodo brevettabile.
 SIB 2004
…la proposta di Direttiva Comunitaria …
allo scopo di :
- armonizzare l'interpretazione della Convenzione sul
Brevetto Europeo in merito alla brevettabilità del
software
- fornire maggiore certezza legale a produttori,
sviluppatori ed utilizzatori
- incentivare il ricorso all'uso dell'istituto del brevetto
 SIB 2004
Iter procedurale
No Direttiva
Commissione
Comitato
Parlamento
Ora siamo qui
Consiglio
Parlamento
Consiglio
Direttiva
 SIB 2004
la proposta originale della Commissione Europea ...
... ricalcava sostanzialmente le Guidelines dell’Ufficio Brevetti Europeo:
ci deve essere un “contributo tecnico”;
ed inoltre…
una rivendicazione rivolta ad un prodotto software e relativa al
programma "in sé e per sé" è ammissibile solo se tale programma,
una volta installato o in funzione su un computer, una rete di
computer o altro apparecchio programmabile, origina un prodotto
o realizza un processo brevettabile.
 SIB 2004
gli emendamenti del Parlamento Europeo
alcuni degli emendamenti proposti (i più discutibili):
- l'elaborazione dei dati non può essere considerata un "settore della
tecnologia" e quindi le innovazioni in tale settore non potranno
essere brevettate
- non saranno ammissibili rivendicazioni dirette esclusivamente ad
un programma
- l'esclusiva di un brevetto (relativo ad un programma) è limitata ai
soli “scopi” indicati nel brevetto
- non costituisce violazione del brevetto l'uso di una tecnica
brevettata per un "fine importante", ad esempio una conversione tra
due diversi standard
 SIB 2004
... quindi ...
Gli emendamenti proposti, se adottati, avrebbero reso di
fatto estremamente difficile ottenere un brevetto su
invenzioni attinenti al settore dell'informatica.
Inoltre, quand'anche si fosse riusciti ad ottenere un
brevetto, si sarebbe rischiato di non poterlo azionare contro
eventuali contraffattori.
 SIB 2004
la risposta del Consiglio
La posizione del Consiglio è quella di consolidare quella che da qualche
anno è la pratica dell'Ufficio Brevetti Europeo, chiarendo in maniera
definitiva alcune interpretazioni essenziali.
In particolare:
- viene escluso ogni apporto di "contributo tecnico" di un apparato o
metodo per il solo fatto che esso comprende un computer o simili
per la sua attuazione
- non sono brevettabili programmi che implementano metodi
matematici, metodi commerciali o altri metodi non brevettabili, o
in generale che non comportano alcun particolare effetto tecnico
- il "contributo tecnico" deriva dalla presenza di caratteristiche
tecniche, ma prescinde dalla contestuale presenza di caratteristiche
"non-tecniche”
 SIB 2004
... possibili sviluppi futuri ...
Il documento votato dal Consiglio dovrà tornare al Parlamento per una
seconda valutazione e potrebbe diventare Direttiva solo se approvato
integralmente dal Parlamento, cosa che oggi appare quantomeno
improbabile.
La distanza tra le posizioni degli organi legislativi europei sulla questione
della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici sembra spostare sempre più in avanti nel tempo l’adozione di
una direttiva.
 SIB 2004
 CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE
MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE
BREVETTO
COPYRIGHT
- protezione delle
caratteristiche tecniche
- la protezione non si estende alle
idee e principi sottesi dal programma
- necessità di depositare
una domanda
- il diritto nasce al
concepimento dell’opera
- “first to file”
- autore = proprietario
- novità e originalità
- creatività
- protezione di 20 anni dal deposito
- protezione di 70 anni p.m.
 SIB 2004
GRAZIE !
Ing. Giuseppe Romano
[email protected] - Società Italiana Brevetti
 SIB 2004
Scarica

SIB 2004 - Inforav