SOFTWARE SIB 2004 IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE? La legge in Italia (Art. 12 del R.D. 29.06.1939 n.1127) [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. [3] Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. SIB 2004 … un paio di domande … - Qual’è la ratio dell’esclusione dalla brevettabilità ? ? ? sono considerati “privi di carattere tecnico” ? - Cosa significa “in quanto tali” ? che non può essere rivendicato un programma per elaboratore in termini di codice sorgente, oggetto o eseguibile? oppure che non può essere rivendicato un programma “in sé” ? ma allora rimane soltanto la tutela mediante diritto d’autore (copyright)? SIB 2004 Negli ultimi dieci anni la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo ha fornito importanti indicazioni in merito all’interpretazione dell’esclusione dei programmi per elaboratore dalla brevettabilità. In pratica, l’Ufficio Brevetti Europeo ha stabilito che il software va visto come un mezzo tecnico che implementa un metodo il software è brevettabile se lo è il metodo da esso implementato quindi, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software è necessario che l’invenzione risolva in modo nuovo ed originale un problema tecnico SIB 2004 ... i punti chiave … ... da una parte : Il semplice impiego di mezzi tecnici (un computer) non conferisce carattere tecnico ad un metodo non brevettabile (ad es. un metodo commerciale). (T931/95) ... dall’altra : il software è brevettabile se esso produce un “effetto tecnico aggiuntivo” che va oltre la normale interazione fra programma e computer. (T1173/97) SIB 2004 ... l’effetto tecnico aggiuntivo … - il software controlla un processo industriale esempio: catena del freddo in un impianto di produzione di gelati - il software aumenta la capacità di memorizzazione di un elaboratore esempio: compressione dei dati - il software elabora dati tecnici (e non entità numeriche astratte) esempio: fornisce la temperatura di lavoro ottimale di un altoforno SIB 2004 la “confusione” sulla brevettabilità del software nasce dal fatto che ... ... spesso un software implementa : -un metodo matematico “in quanto tale”, ad esempio un metodo per la soluzione degli integrali - un metodo commerciale “in quanto tale”, ad esempio un piano pensionistico o di investimento in Borsa SIB 2004 ... in estrema sintesi ... Un metodo è in principio brevettabile, indipendentemente da come è implementato, se: non è escluso dalla brevettabilità per altre ragioni (ad esempio si tratta di un metodo commerciale, di una attività ludica o di una attività intellettuale); e soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva. Inoltre, è sempre brevettabile (almeno come Brevetto Europeo) il software che implementa un metodo brevettabile. SIB 2004 …la proposta di Direttiva Comunitaria … allo scopo di : - armonizzare l'interpretazione della Convenzione sul Brevetto Europeo in merito alla brevettabilità del software - fornire maggiore certezza legale a produttori, sviluppatori ed utilizzatori - incentivare il ricorso all'uso dell'istituto del brevetto SIB 2004 Iter procedurale No Direttiva Commissione Comitato Parlamento Ora siamo qui Consiglio Parlamento Consiglio Direttiva SIB 2004 la proposta originale della Commissione Europea ... ... ricalcava sostanzialmente le Guidelines dell’Ufficio Brevetti Europeo: ci deve essere un “contributo tecnico”; ed inoltre… una rivendicazione rivolta ad un prodotto software e relativa al programma "in sé e per sé" è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un computer, una rete di computer o altro apparecchio programmabile, origina un prodotto o realizza un processo brevettabile. SIB 2004 gli emendamenti del Parlamento Europeo alcuni degli emendamenti proposti (i più discutibili): - l'elaborazione dei dati non può essere considerata un "settore della tecnologia" e quindi le innovazioni in tale settore non potranno essere brevettate - non saranno ammissibili rivendicazioni dirette esclusivamente ad un programma - l'esclusiva di un brevetto (relativo ad un programma) è limitata ai soli “scopi” indicati nel brevetto - non costituisce violazione del brevetto l'uso di una tecnica brevettata per un "fine importante", ad esempio una conversione tra due diversi standard SIB 2004 ... quindi ... Gli emendamenti proposti, se adottati, avrebbero reso di fatto estremamente difficile ottenere un brevetto su invenzioni attinenti al settore dell'informatica. Inoltre, quand'anche si fosse riusciti ad ottenere un brevetto, si sarebbe rischiato di non poterlo azionare contro eventuali contraffattori. SIB 2004 la risposta del Consiglio La posizione del Consiglio è quella di consolidare quella che da qualche anno è la pratica dell'Ufficio Brevetti Europeo, chiarendo in maniera definitiva alcune interpretazioni essenziali. In particolare: - viene escluso ogni apporto di "contributo tecnico" di un apparato o metodo per il solo fatto che esso comprende un computer o simili per la sua attuazione - non sono brevettabili programmi che implementano metodi matematici, metodi commerciali o altri metodi non brevettabili, o in generale che non comportano alcun particolare effetto tecnico - il "contributo tecnico" deriva dalla presenza di caratteristiche tecniche, ma prescinde dalla contestuale presenza di caratteristiche "non-tecniche” SIB 2004 ... possibili sviluppi futuri ... Il documento votato dal Consiglio dovrà tornare al Parlamento per una seconda valutazione e potrebbe diventare Direttiva solo se approvato integralmente dal Parlamento, cosa che oggi appare quantomeno improbabile. La distanza tra le posizioni degli organi legislativi europei sulla questione della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sembra spostare sempre più in avanti nel tempo l’adozione di una direttiva. SIB 2004 CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE BREVETTO COPYRIGHT - protezione delle caratteristiche tecniche - la protezione non si estende alle idee e principi sottesi dal programma - necessità di depositare una domanda - il diritto nasce al concepimento dell’opera - “first to file” - autore = proprietario - novità e originalità - creatività - protezione di 20 anni dal deposito - protezione di 70 anni p.m. SIB 2004 GRAZIE ! Ing. Giuseppe Romano [email protected] - Società Italiana Brevetti SIB 2004