Il Direttore Tecnico dell’Impresa: potenzialità e debolezze nella qualificazione Soa Sabatino Palmieri – La Soatech S.p.A. . La normativa in materia di appalti pubblici, che all’art. 3 del D. Lgs. 163/2006 elenca e definisce i molteplici termini adoperati nel Codice (dal “Codice” stesso ai … “Buoni Pasto”), sembra avere dimenticato (?) di definire cosa si intende per “Direttore Tecnico”. Eppure quanti vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente nel settore conoscono il ruolo centrale che tale figura ha nella vita dell’impresa di costruzioni. E’ peraltro evidente che, in rapporto alla composizione e forma della struttura proprietaria , alla impostazione organizzativa, alla dimensione e ad altri fattori specifici, alla figura del Direttore Tecnico possono ritrovarsi attribuiti compiti e responsabilità diverse. DIRETTORE TECNICO E’ quindi auspicabile che il legislatore, pur non comprimendo la libera possibilità dell’impresa di dotarsi della struttura organizzativa che ritiene più aderente alle proprie caratteristiche, delinei tale figura (vedi art. 14. Direzione tecnica DM 9 marzo 1989 n. 172 – Albo Nazionale Costruttori) REQUISITI NECESSARI PER IL DIRETTORE TECNICO PREVISTI DALL’ATTUALE SISTEMA: • esperienza acquisita come «responsabile della condotta dei lavori» (solo per le classifiche fino alla III bis) O • funzione di Direttore tecnico rivestita precedentemente all’entrata in vigore del DPR 34/2000 O • possesso di titoli di studio (geometra, perito edile, ingegnere o architetto per tutte le classifiche compresa la illimitata) ….. e le tre condizioni sono alternative! Nel caso della categorie OG2 è necessario il possesso di titolo di studio e l’esperienza acquisita non è titolo valido Quindi attualmente: • L’esperienza acquisita viene messa in campo solo per poter svolgere la funzione di DT nelle classifiche più basse • Nelle classifiche maggiori (dalla IV^) l’esperienza non viene presa in alcuna considerazione • Per tutte le classifiche, qualsiasi sia il numero delle categorie, è sufficiente il possesso di uno dei titoli di studio previsti per ricoprire la carica e soddisfare i requisiti richiesti dalla norma • Anche per le qualifiche più alte non è richiesta anzianità di diploma o di laurea e tantomeno esperienza acquisita nell’ambito delle costruzioni Paradossalmente l’impresa dotata della qualificazione più consistente in termini di numero di categorie e livello delle classifiche potrebbe avere un solo direttore tecnico neo diplomato, non abilitato all’esercizio della professione, non iscritto all’albo e senza alcuna precedente esperienza In merito alla valorizzazione del ruolo del Direttore Tecnico si potrebbe studiare un coefficiente premiale che, in caso di possesso di laurea, incrementi il valore degli importi dei Certificati di esecuzione dei lavori di una percentuale ipotizzabile intorno al 5-10%, introducendo di contro l’obbligo di dimostrazione di una esperienza almeno quinquennale per l’ottenimento delle classifiche più elevate In questa logica Il ruolo del Direttore Tecnico ai fini della qualificazione dell’impresa non è valorizzato in quanto: • La presenza del direttore tecnico è requisito necessario per la qualificazione, ma non apporta alcun contributo sulle categorie e classifiche • Il livello del titolo di studio (diploma o laurea) non ha rilevanza • L’esperienza maturata dal proprio Direttore Tecnico non rileva, se non quando (…paradossalmente!?) tale esperienza sia stata acquisita presso altra impresa • Nelle operazioni di trasferimento si azienda, la deroga legata alla carica di Direttore tecnico rivestita precedentemente all’entrata in vigore del DPR 34/2000 nella impresa cedente non può essere spesa nell’impresa cessionaria (…altro che trasferimento del Know how!) …………… ED IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA? Per il Rappresentante Legale dell’impresa, oltre ai requisiti di moralità, non è richiesto alcun requisito Il passato imprenditoriale personale del rappresentante legale non valorizza l’impresa, se non attraverso la storia dell’impresa medesima (certificati di esecuzione lavori, volume d’affari, ecc) Eppure le esperienze nel settore delle costruzioni, anche remote, dell’imprenditore sono senza dubbio un valore aggiunto per l’impresa in cui ha operato ed opera IL VERO KNOW HOW Questo, insieme alle conoscenze ed esperienze maturate dal direttore tecnico che nel tempo ha affiancato il rappresentante legale, è il vero know how che l’impresa potrà fruttuosamente spendere e che attualmente non è valorizzato nella valutazione della qualificazione ai fini della attestazione SOA ………. Tutto ciò merita una riflessione VALORIZZARE LE ESPERIENZE In prima istanza quanto meno quanto previsto all’art. 79 comma 14* dovrebbe valere anche, anzi soprattutto, per i lavori affidati alla stessa impresa. *Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. ) La valorizzazione dei lavori Con la normativa attuale la valutazione dei lavori di cui è stato responsabile della condotta presso altre imprese il Direttore Tecnico è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro Nel caso di lavori seguiti dal Direttore Tecnico nella stessa impresa, la valutazione potrebbe effettuarsi abbattendo gli importi del 50-70% anziché del 90% e, nel caso di compresenza nel periodo di esecuzione dei lavori del DT e del Legale Rappresentante ancora in carica nell’impresa da attestare, tale abbattimento potrebbe ulteriormente ridursi. Sarebbe così recuperata l’esperienza maturata dal gruppo dirigente (il vero know how) e, in periodo di crisi come l’attuale, evitata la perdita di realtà imprenditoriali, senza ricorrere a operazioni societarie formalmente ineccepibili ma sostanzialmente deboli nella capacità del fare