Il Direttore Tecnico dell’Impresa:
potenzialità e debolezze nella
qualificazione Soa
Sabatino Palmieri – La Soatech S.p.A.
.
La normativa in materia di appalti pubblici, che all’art. 3 del D.
Lgs. 163/2006 elenca e definisce i molteplici termini adoperati
nel Codice (dal “Codice” stesso ai … “Buoni Pasto”), sembra
avere dimenticato (?) di definire cosa si intende per “Direttore
Tecnico”.
Eppure quanti vivono, o hanno vissuto, direttamente o
indirettamente nel settore conoscono il ruolo centrale che tale
figura ha nella vita dell’impresa di costruzioni.
E’ peraltro evidente che, in rapporto alla composizione e forma
della struttura proprietaria , alla impostazione organizzativa, alla
dimensione e ad altri fattori specifici, alla figura del Direttore
Tecnico possono ritrovarsi attribuiti compiti e responsabilità
diverse.
DIRETTORE TECNICO
E’ quindi auspicabile che il legislatore, pur non
comprimendo la libera possibilità dell’impresa di dotarsi
della struttura organizzativa che ritiene più aderente alle
proprie caratteristiche, delinei tale figura (vedi art. 14.
Direzione tecnica DM 9 marzo 1989 n. 172 – Albo
Nazionale Costruttori)
REQUISITI NECESSARI PER IL DIRETTORE TECNICO
PREVISTI DALL’ATTUALE SISTEMA:
• esperienza acquisita come «responsabile della condotta
dei lavori» (solo per le classifiche fino alla III bis)
O
• funzione di Direttore tecnico rivestita precedentemente
all’entrata in vigore del DPR 34/2000
O
• possesso di titoli di studio (geometra, perito edile, ingegnere o
architetto per tutte le classifiche compresa la illimitata)
….. e le tre condizioni sono alternative!
Nel caso della categorie OG2 è necessario il possesso di titolo
di studio e l’esperienza acquisita non è titolo valido
Quindi attualmente:
• L’esperienza acquisita viene messa in campo
solo per poter svolgere la funzione di DT
nelle classifiche più basse
• Nelle classifiche maggiori (dalla IV^) l’esperienza non
viene presa in alcuna considerazione
• Per tutte le classifiche, qualsiasi sia il numero delle
categorie, è sufficiente il possesso di uno dei titoli di
studio previsti per ricoprire la carica e soddisfare i
requisiti richiesti dalla norma
• Anche per le qualifiche più alte non è richiesta anzianità
di diploma o di laurea e tantomeno esperienza acquisita
nell’ambito delle costruzioni
Paradossalmente l’impresa dotata della qualificazione più
consistente in termini di numero di categorie e livello delle
classifiche potrebbe avere un solo direttore tecnico neo
diplomato, non abilitato all’esercizio della professione, non
iscritto all’albo e senza alcuna precedente esperienza
In merito alla valorizzazione del ruolo del Direttore Tecnico
si potrebbe studiare un coefficiente premiale che, in caso di
possesso di laurea, incrementi il valore degli importi dei
Certificati di esecuzione dei lavori di una percentuale
ipotizzabile intorno al 5-10%, introducendo di contro
l’obbligo di dimostrazione di una esperienza almeno
quinquennale per l’ottenimento delle classifiche più elevate
In questa logica
Il ruolo del Direttore Tecnico ai fini della qualificazione dell’impresa non è
valorizzato
in quanto:
• La presenza del direttore tecnico è requisito necessario per la
qualificazione, ma non apporta alcun contributo sulle categorie e
classifiche
• Il livello del titolo di studio (diploma o laurea) non ha rilevanza
• L’esperienza maturata dal proprio Direttore Tecnico non rileva, se
non quando (…paradossalmente!?) tale esperienza sia stata acquisita
presso altra impresa
• Nelle operazioni di trasferimento si azienda, la deroga legata alla
carica di Direttore tecnico rivestita precedentemente all’entrata in
vigore del DPR 34/2000 nella impresa cedente non può essere spesa
nell’impresa cessionaria (…altro che trasferimento del Know how!)
…………… ED IL RAPPRESENTANTE
LEGALE DELL’IMPRESA?
Per il Rappresentante Legale dell’impresa, oltre ai requisiti
di moralità, non è richiesto alcun requisito
Il passato imprenditoriale personale del rappresentante
legale non valorizza l’impresa, se non attraverso la storia
dell’impresa medesima (certificati di esecuzione lavori,
volume
d’affari,
ecc)
Eppure le esperienze nel settore delle costruzioni, anche
remote, dell’imprenditore sono senza dubbio un valore
aggiunto per l’impresa in cui ha operato ed opera
IL VERO KNOW HOW
Questo, insieme alle conoscenze ed esperienze maturate dal
direttore tecnico che nel tempo ha affiancato il
rappresentante legale, è il vero know how che l’impresa
potrà fruttuosamente spendere e che attualmente non è
valorizzato nella valutazione della qualificazione ai fini
della attestazione SOA
………. Tutto ciò merita una riflessione
VALORIZZARE LE ESPERIENZE
In prima istanza quanto meno quanto previsto all’art. 79
comma 14* dovrebbe valere anche, anzi soprattutto, per i
lavori affidati alla stessa impresa.
*Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i
requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati
dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli
ultimi venti anni. )
La valorizzazione dei lavori
Con la normativa attuale la valutazione dei lavori di cui è stato
responsabile della condotta presso altre imprese il Direttore
Tecnico è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro
Nel caso di lavori seguiti dal Direttore Tecnico nella stessa
impresa, la valutazione potrebbe effettuarsi abbattendo gli
importi del 50-70% anziché del 90% e, nel caso di compresenza
nel periodo di esecuzione dei lavori del DT e del Legale
Rappresentante ancora in carica nell’impresa da attestare, tale
abbattimento potrebbe ulteriormente ridursi.
Sarebbe così recuperata l’esperienza maturata dal gruppo
dirigente (il vero know how) e, in periodo di crisi come l’attuale,
evitata la perdita di realtà imprenditoriali, senza ricorrere a
operazioni
societarie
formalmente
ineccepibili
ma
sostanzialmente deboli nella capacità del fare
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