STRUMENTI ALTERNATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
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Procedure di rateizzazione debito contributivo
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Compensazione con crediti certificati verso P.A.
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Intervento sostitutivo della P.A. debitrice
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Azione diretta contro imprese corresponsabili
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Cessione volontaria di crediti
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DURC per imprese in concordato preventivo in continuità
Rilascio DURC per compensazione con crediti certificati vantati verso la PA
Art. 13 bis,comma 5°, DL 52/2012 ( modificato dall’art. 31, DL Fare 69/13)
«Il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ex art. 9,
comma 3-bis, del DL 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/ 2009 che
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto»
…SEGUE:
Il DURC in questione - con la specifica indicazione che il rilascio è
avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del DL 52/2012 precisando
l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita
per il rilascio del DURC medesimo – potrà essere utilizzato per tutte le finalità
attualmente previste fino alla stipula contratto, anche per verifica
autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative
a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di
intervento sostitutivo di cui all’art. 4, c. 2°, DPR n.207/10” (art. 3 DM Lav. 13.03.13)
come precisato nella circolare Min. Lavoro 40 del 21.10.2013 «data la
sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o
delle Casse edili, gli stessi Enti conservano tutte le facoltà inerenti il potere
sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento
dei versamenti contributivi».
(PER APPROFONDIMENTI OPERATIVI, CFR. DM LAVORO 13.03.13 E CIRC. MIN. LAVORO 40/13)
Intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione
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Cfr. art. 4, comma 2°, DPR n.207/10 - Reg. attuazione Codice Contr. Pubbl.
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Cfr. art. 31 comma 3°, DL 69/2013 – cd. Decreto del fare
NOTA BENE
A norma dell’art. 3, comma 3°, DM Lavoro 13.03.2013, l'intervento
sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico delle P.A. a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto in capo al quale va rilasciato il DURC.
Con tale disposizione la legge fissa il principio per il quale la PA, ove tenuta ad
effettuare un qualsiasi pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a
garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. In tal modo, dunque,
l’operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come
corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica
(conferma definitiva di questo principio nell’art. 3, comma 8bis, DL fare 69/13)
Inadempienza contributiva di appaltatore/subappaltatore?
azione giudiziale diretta contro imprese corresponsabili
per il recupero di insolvenze contributive di altri soggetti
- Art. 1676 cod. civ. prevede un’azione giudiziale diretta contro il (sub)committente
per recupero irregolarità contributive del (sub)appaltatore, fino alla concorrenza del
debito residuo verso il (sub)appaltatore al momento della domanda
- Art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici prevede che l’affidatario di appalto pubblico sia
corresponsabile in solido dell'osservanza degli obblighi contrattuali da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel
subappalto, e quindi possa essere citato in giudizio anche per contributi insoluti dal
subappaltatore (nessun limite quantitativo – termine di prescrizione ordinario)
- art. 29 c. 2° Legge Biagi (D.Lgs. 273/2006) prevede che il committente
imprenditore / appaltatore / subappaltatore siano coobbligati in solido – e quindi
possano essere citati in giudizio - al versamento dei contributi previdenziali maturati
nell’appalto entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto stesso
… segue:
In particolare, la recente modifica dell’art. 29 c. 2° D.Lgs. 273/06 ha stabilito una
disciplina particolareggiata dell’azione giudiziaria contro l’impresa corresponsabile:
 Escluso qualsiasi obbligo dell’impresa corresponsabile per le sanzioni civili di cui
risponde solo il diretto responsabile dell'inadempimento
 Il committente imprenditore dev’essere convenuto in giudizio per il pagamento dei
contributi insieme ad appaltatore ed eventuali subappaltatori.
 Il committente imprenditore può far valere, nella prima difesa, il cd. «beneficio
della preventiva escussione» del patrimonio di appaltatore o subappaltatore. In tal
caso il giudice accerta la corresponsabilità solidale di tutte le imprese, ma l’azione
esecutiva (cioè il pignoramento) può essere promossa nei confronti del
committente solo dopo aver inutilmente tentato il pignoramento (cd. «infruttuosa
escussione») del patrimonio dell’appaltatore o subappaltatore
 Il committente che ha pagato può esercitare la cd. azione di regresso nei confronti
del coobbligato secondo le regole generali (cfr. art. 1950 cod. civ.)
NOTA BENE
… segue:
 Questo tipo di azione giudiziaria dell’Ente previdenziale contro l’impresa
corresponsabile può consentire la copertura dell’insolvenza contributiva dell’impresa
debitrice principale che sia priva della liquidità necessaria alla sua regolarizzazione, la
quale potrebbe così ottenere DURC regolare e «rimettersi sul mercato» dell’edilizia per
acquisire regolarmente commesse e riscuotere pagamenti
 Anche se nelle norme sulla corresponsabilità contributiva non è espressamente prevista
la possibilità per il committente/subcommittente di sospendere i pagamenti all’impresa
che non dimostri la regolarità contributiva verso i suoi dipendenti (a differenza di quanto
accade per le corresponsabilità fiscali ai sensi del novellato art. 35 D.L. 223/06), il
committente imprenditore può minimizzare il rischio di «rimetterci di tasca propria»
prevedendo nel contratto la produzione di DURC regolare quale condizione per il
pagamento del corrispettivo, e comunque trattenendo dal corrispettivo dovuto – fino
alla produzione di regolare DURC dell’appaltatore - importi almeno commisurabili ai
contributi dei quali il committente è corresponsabile in solido, e quantificabili in base al
tasso d’incidenza del costo di manodopera sul corrispettivo complessivo dell’appalto
… segue:
L’eventuale azione giudiziaria per il recupero dei contributi insoluti sulla impresa
solidalmente coobbligata presenta lo svantaggio aggiuntivo per l’impresa
corresponsabile di patire ulteriori danni per spese legali da rifondere all’Ente
ricorrente, lo svantaggio per l’impresa inadempiente di dover attendere i tempi
giudiziari prima di veder coperto il proprio debito e poter riottenere DURC regolare e
lo svantaggio per tutto il sistema delle imprese coinvolte nell’appalto di rischiare il
blocco di tutta la «filiera dei pagamenti» fino alla risoluzione dell’impasse provocato
dall’inadempienza contributiva di un’ impresa
Soluzione più economica, rapida e funzionale agli interessi di tutte le imprese
coinvolte nell’appalto sarebbe il contatto diretto tra l’Ente creditore e l’impresa
committente che - prima di versare il corrispettivo, ma senza attendere l’azione
giudiziale di corresponsabilità - provvedesse quale coobbligata alla copertura degli
importi contributivi certi ed insoluti dal suo appaltatore, stornando il relativo importo
dal corrispettivo dovuto e versando a tempo debito la differenza all’appaltatore
cessione volontaria di crediti verso altre imprese
da parte dell’impresa inadempiente all’Ente previdenziale
SITUAZIONE TIPICA
Un’impresa ha svolto lavori su uno o più cantieri maturando il diritto ai relativi
corrispettivi verso le imprese committenti, ma è rimasta inadempiente
rispetto al pagamento dei dovuti contributi sulla manodopera impiegata
Ne consegue DURC irregolare e blocco dei pagamenti da parte di diversi
committenti timorosi di un’azione giudiziale di corresponsabilità
L’impresa inadempiente vorrebbe sanare l’inadempienza contributiva così da
ottenere DURC regolare e sbloccare la propria posizione, ma – pur vantando
diversi crediti - è priva della liquidità necessaria per i versamenti contributivi
atti a regolarizzare la sua posizione
In tale più complessa situazione, in cui l’azione dell’Ente previdenziale
volta al recupero stragiudiziale o giudiziale sulle singole imprese
corresponsabili risulterebbe lunga e complessa, ostacolando la
possibilità di rapida regolarizzazione dell’impresa inadempiente, è
possibile utilizzare a copertura dei contributi insoluti lo strumento
della cessione volontaria dei crediti verso altre imprese da parte
della cedente impresa irregolare al cessionario Ente previdenziale
… segue:
struttura dell’atto di cessione del credito a copertura contributi
(cfr. art. 1260 sgg. codice civile)
Per una valida cessione è sufficiente un atto scritto negoziale privato, senza necessità
di atto pubblico o scrittura privata autenticata come invece previsto per la cessione dei
crediti vantati verso la P.A.
La cessione non viene stipulata mai «pro soluto», bensì come atto di cessione del
credito « pro solvendo » , con garanzia da parte della cedente della «solvenza», cioè
dell’effettivo pagamento a copertura contributiva, del debitore ceduto
Per quanto la cessione possa esser validamente stipulata tra impresa cedente ed Ente
cessionario e successivamente soltanto notificata all’impresa ceduta ex art. 1263 cod.
civ., si preferisce utilizzare la struttura dell’atto plurilaterale con accettazione espressa
e scritta da parte dell’impresa ceduta (a maggior garanzia dell’accordo di tutte le parti
coinvolte e quindi della speditezza della sua esecuzione ai fini di regolarizzazione
dell’impresa cedente, e anche per superare eventuali clausole contrattuali di divieti di
cessione credito )
… segue:
due precisazioni a proposito di cessione
 Poiché la cessione volontaria di credito riguarda frequentemente corrispettivi il cui
pagamento viene sospeso all’impresa appaltatrice in quanto è sfornita di DURC e così
espone la committente all’eventuale azione di corresponsabilità solidale, nell’atto di
cessione è possibile inserire una clausola liberatoria da parte della Cassa cessionaria
secondo cui «a seguito dell’effettivo pagamento, la Cassa non avrà null’altro a
pretendere a titolo di contributi maturati su quel cantiere xy» – poi, se l’impresa
risulterà in regola con gli altri Enti INPS/INAIL e gli incassi contributivi conseguenti
alle varie cessioni saranno sufficienti a sanare l’integrale debito contributivo
dell’impresa appaltatrice, ad essa verrà rilasciato DURC regolare
 poiché il DL Sviluppo 83/12 prevede che il (sub)committente sospenda il pagamento
fino alla verifica tramite idonea documentazione dell’avvenuto versamento delle
ritenute fiscali per lavoratori da parte del (sub)appaltatore, la regolarità fiscale
relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto della cessione va attestata dall’impresa
cedente al momento della notifica della cessione (circolare Ag. Entrate n. 2/E del
2013) o contestualmente all’atto di cessione accettato dal debitore ceduto
Sul rilascio del DURC all’impresa debitrice
nelle procedure di «concordato preventivo»
Art. 182 ter – Legge Fallimentare R.D. 267/1942
Ipotesi di «TRANSAZIONE FISCALE»
(prevista dal D.Lgs. 5/06, estesa anche ai crediti contributivi con D.L. 185/08,)
•
Con il piano per concordato preventivo di cui all'art. 160 L. Fall. l’impresa debitrice
può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi …nonché dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei relativi accessori.
•
Secondo l’art. 3 D.M. Lavoro 04.08.09, concernente le modalità di applicazione di tali
accordi sui crediti contributivi, la proposta di pagamento non può essere inferiore al
100% per i crediti privilegiati di grado maggiore ed al 30% per i crediti chirografari;
la dilazione di pagamento non può essere superiore alle sessanta rate mensili.
•
Secondo l’art. 4 DM Lavoro 04.08.09, nel valutare la possibile accettazione della
proposta, l’Ente previdenziale deve tener conto, oltre che del rispetto dei limiti
previsti dall’ art. 3 e di altre condizioni, anche della correntezza nel pagamento dei
contributi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di
accordo e della sua essenzialità ai fini della continuità dell'attività dell'impresa
…segue:
Art. 182 quinquies comma 4°– Legge Fallimentare
(introdotto dal cd. DL Sviluppo n. 83/2012)
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del
caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o
servizi, se un professionista indipendente in possesso di determinati requisiti attesta
che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e
funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori
Tra i crediti cd. strategici che il Tribunale può autorizzare a pagare senza alcun rinvio
sono certamente ricompresi i contributi previdenziali scaduti (simili pronunzie sono
già state rese dal Tribunale fall. BG) al fine di consentire all’impresa ammessa a
concordato in continuità di munirsi del DURC necessario ad appalti e pagamenti
- Il pagamento può avvenire anche tramite cessione di crediti -
…segue:
Art. 186 bis comma 2° lett c) – Legge Fallimentare
Concordato con continuità aziendale
(introdotto dal cd. DL Sviluppo n. 83/2012)
L’art. 186 bis L. Fall. stabilisce che, quando il piano di concordato preventivo prevede la
prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, …il piano può prevedere
una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti
di privilegio, tra i quali sono da ricomprendersi anche i contributi previdenziali
L’interpello Min. Lav. n. 41/12 ( e il msg. INPS 4925 del 21.03.13) hanno precisato che:
-
l’ammissione e l’omologazione di una tal procedura di concordato comporta la
sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte prima del deposito della domanda ;
-
poiché l’art. 5 DM 24/10/2007 prevede che la regolarità contributiva sussiste anche «in
caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative», gli Enti
previdenziali potranno rilasciare il DURC già da quando venga omologato dal Tribunale
un piano di risanamento che preveda l’integrale assolvimento – al massimo entro un
anno dall’omologa - dei contributi maturati prima dell’attivazione della procedura
…segue:
NOTA BENE
 L’impresa potrà ottenere il rilascio del DURC, pur in presenza di debiti contributivi,
solo se lo specifico piano di risanamento preveda la moratoria indicata dall’art. 186
bis L. Fall. per un periodo non superiore ad un anno dalla data di omologazione, cioè
contempli l’integrale pagamento dei contributi al massimo entro un anno dall’omologa
 Pur in presenza di un tale piano a fondamento di «concordato preventivo in
continuità», il DURC non può esser rilasciato fino all’effettiva omologa del
concordato (cfr. Nota Ministero Lavoro 4323 del 04.03.2013 in cui si esclude gli Enti
previdenziali possano attestare la regolarità contributiva emettendo il DURC
nell’intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese
e l’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità)
 Secondo la CNCE (comunicazione 508 del 17.01.2013) in tutto il periodo antecedente
all’omologa del concordato, la competente Cassa potrebbe valutare esclusivamente la
concessione di una rateazione del debito contributivo per tutto il periodo necessario
ad ottenere il decreto di omologazione del piano di ristrutturazione
…segue:
 Questa particolare procedura di rilascio DURC può riguardare solo debiti
contributivi contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale, e non si
applica ai debiti contributivi successivi
in mancanza di regolare versamento di
tali contribuiti maturati successivamente alla data di attivazione della procedura di
concordato preventivo, l’Impresa viene comunque attestata come IRREGOLARE
 Trascorso il periodo della concessa moratoria (max un anno dalla data
dell’omologa), tutti i contributi dovranno risultare versati in quanto la
sospensione del pagamento cessa di avere effetto
anche in questo caso, in
mancanza della promessa integrale soddisfazione di tutti i debiti contributivi
pregressi, l’Impresa torna a dover essere certificata come IRREGOLARE
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