ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
NELLA SCUOLA
a cura di Alessandro Dutto
PORTOROSE 2014
Convegno RSU – SNALS Mantova
LO SCIOPERO ED IL SUO ESERCIZIO
• L’articolo 40 della Costituzione (Titolo III
dedicato ai rapporti economici) recita : “il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano” e, nonostante la
Costituzione la preveda, è ad oggi mancante
una disciplina che regolamenti l’esercizio del
diritto di sciopero con l’importante eccezione
di quella relativa ai servizi pubblici essenziali
PRIMA DELLA LEGGE 146/90
• Prima della legge 12 giugno 1990, n. 146 (poi modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83), la Corte Costituzionale
aveva individuato, all’interno dei pubblici servizi, i servizi
pubblici essenziali, che vennero definiti come servizi di
preminente interesse generale, ed aveva affermato che lo
sciopero non era penalmente illecito solo se non arrecava
pregiudizio agli interessi generali preminenti degli utenti;
lo sciopero era così da ritenersi legittimo solo ove la legge
o, in mancanza, l’autoregolamentazione sindacale,
prevedessero regole che potessero garantire il
funzionamento minimo del servizio, ossia le prestazioni
indispensabili, la mancata erogazione delle quali costituiva
comportamento penalmente rilevante. La Corte aveva
aperto la strada alla regolamentazione sindacale
SEGUE PRIMA DELLA 146/90
• La Corte aveva aperto la strada alla regolamentazione
sindacale ed aveva distinto tra servizio pubblico
essenziale, che soddisfa interessi generali preminenti
degli utenti e prestazione indispensabile al
funzionamento minimo di tale servizio
• a partire dagli anni Ottanta, vennero adottati dalle
maggiori organizzazioni sindacali i codici di
autoregolamentazione, i quali prevedevano una serie
di prestazioni, da erogare in caso di sciopero
assicurando così, in teoria, il funzionamento minimo
LA REGOLAMENTAZIONE
• Lo scarso successo di tale esperienza
di autoregolamentazione sindacale e
le pressioni della pubblica opinione
portarono alla promulgazione della
legge 146 del 1990, che è stata
riformata successivamente dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83.
I DIRITTI DEGLI UTENTI
E I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
• attualmente sono considerati servizi pubblici
essenziali quelli volti a garantire il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati (alla vita, alla salute, alla libertà e alla
sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza
ed alla previdenza sociale, all’istruzione, alla
libertà di comunicazione). Vengono elencati in
maniera tassativa i diritti degli utenti tutelati
mentre vi è un elenco esemplificativo dei servizi
pubblici essenziali la cui erogazione assicura il
godimento di questi diritti.
LO SPIRITO DELLA NORMA
• Lo spirito che caratterizza la regolamentazione
di cui trattasi è quello della mediazione:
contemperamento di diritti
costituzionalmente tutelati tra loro configgenti
quali quello di sciopero (riconosciuto e
protetto dall'articolo 40 Costituzione) e alcuni
diritti della persona dei quali si ritiene
necessario "assicurare l'effettività nel loro
contenuto essenziale", tra cui rientra anche il
diritto all'istruzione.
LA REGOLAMENTAZIONE
• La legge affida la regolamentazione
dell’esercizio del diritto di sciopero alle regole
in essa contenute,
• alle parti sociali,
• alla Commissione di garanzia ed
• alla autorità amministrativa dando vita ad
uno strumentario misto, composto da norme
legali e negoziali.
LE REGOLE LEGALI
• regole legali che si applicano in tutti i servizi pubblici essenziali sono:
• procedura preliminare di raffreddamento e conciliazione del conflitto che
obbligatoriamente deve precedere la proclamazione dello sciopero;
• comunicazione scritta, relativa a motivazione, data e modalità dello
sciopero, da inviare al datore di lavoro ed alla autorità amministrativa
titolare del potere di precettazione la quale deve immediatamente
trasmetterla alla Commissione di garanzia;
• preavviso minimo di dieci giorni tra la proclamazione e l’effettuazione
dello sciopero;
• durata determinata con divieto dello sciopero ad oltranza;
• intervallo minimo tra scioperi, anche proclamati da sindacati diversi , che
riguardano il funzionamento di uno stesso servizio nell’ambito dello stesso
bacino d’utenza;
• obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili.
• I media sono tenuti a dare agli utenti informazioni sulle modalità dello
sciopero e sulle prestazioni indispensabili che sono assicurate; il datore di
lavoro ha l’obbligo di informare gli utenti sulle modalità dello sciopero e
sugli eventuali servizi alternativi che saranno assicurati almeno cinque
giorni prima della effettuazione.
COMPITI DELLE PARTI SOCIALI
•
Alle parti sociali è affidato il compito di stabilire le disposizioni in ordine alle
prestazioni indispensabili ed altre misure, quali procedure obbligatorie specifiche,
durata dell’intervallo minimo tra gli scioperi, definite per ciascun servizio per
mezzo di accordi collettivi. Nel caso di mancanza di un idoneo accordo collettivo o
di un idoneo codice di autoregolamentazione, in via sussidiaria la Commissione di
garanzia può stabilire le prestazioni indispensabili. Gli accordi collettivi e i codici di
autoregolamentazione diventano generalmente vincolanti dopo che la
Commissione di garanzia, al cui giudizio devono esser sottoposti per la valutazione
di idoneità, verificando se le prestazioni indispensabili e le altre misure siano in
grado di ottemperare alle finalità della legge (contemperamento fra diritto di
sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente tutelati), li abbia valutati idonei
.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA
• La Commissione di garanzia
assolve alle funzioni di
• regolare l’esercizio del diritto di
sciopero,
• prevenire gli scioperi illegittimi e
sanzionare i comportamenti
illeciti .
COMMISSIONE DI GARANZIA:
LE FUNZIONI
• La prima funzione è assolta mediante la
valutazione di idoneità degli accordi collettivi e
dei codici di autoregolamentazione e, in via
suppletiva e provvisoria, mediante il potere di
regolare l’esercizio del diritto, allorquando abbia
formulato una valutazione negativa di un accordo
o di un codice o non sia stato stipulato alcun
accordo o adottato un codice (in questi casi
formula alle parti una proposta e,
successivamente, una regolamentazione
provvisoria).
SEGUE LE FUNZIONI
• La funzione di prevenzione degli scioperi illegittimi ha
riguardo, non assolutamente al merito del conflitto, ma solo
alle regole relative all’esercizio del diritto, ossia alle modalità
dello sciopero. Ed invero, appena l’autorità amministrativa
(Ministro o Prefetto) invia alla Commissione (vedi obbligo di
comunicazione scritta di cui alle regole legali di cui si è detto)
la proclamazione dello sciopero, se nella stessa vengono
individuate ragioni di illegittimità, invia immediata
comunicazione alla organizzazione sindacale; se ciò non è
sufficiente, può deliberare un invito formale a rinviare lo
sciopero o a revocarlo. La commissione, ancora, può segnalare
alla autorità amministrativa l’opportunità di un intervento ad
evitare un pericolo di grave e imminente pregiudizio ai diritti
degli utenti.
SEGUE LE FUNZIONI
• La legge, poi, affida alla Commissione il ruolo di giudice
dei comportamenti tenuti, in occasione dello sciopero,
dalle organizzazioni sindacali e la titolarità del potere di
irrogazione delle sanzioni (sospensione dei permessi
sindacali retribuiti, dei contributi associativi,
sospensione dalle trattative per due mesi). Non rientra
tra le competenze della Commissione la valutazione dei
comportamenti dei singoli lavoratori e l’eventuale loro
violazione delle regole costituisce violazione del
contratto di lavoro con applicazione di sanzioni
disciplinari, da parte del datore di lavoro, proporzionali
alla gravità dell’infrazione e con esclusione del
licenziamento.
L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA
• la funzione dell’autorità amministrativa, la legge assegna a questa
il potere di emanare l’ordinanza di precettazione nei soli casi di un
pericolo reale di pregiudizio grave ed imminente ai diritti degli
utenti. Ed invero, il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato o
il Prefetto, a seconda della dimensione del conflitto, dopo la
segnalazione della Commissione o di propria iniziativa, in caso di
urgenza, invita a rinunciare allo sciopero e, in caso di esito di
tentativo di conciliazione da esperirsi nel più breve termine, può
emanare una ordinanza con la quale impone le misure tali da
evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti. L’ordinanza deve esser
emanata non più tardi di 48 ore prima dello sciopero e può
prevedere sia il rinvio dello stesso che la riduzione della sua durata
e sia l’adozione delle misure tali da assicurare il funzionamento
parziale del servizio. La mancata ottemperanza alla ordinanza di
precettazione comporta, a carico degli scioperanti e dei sindacati,
una sanzione amministrativa pecuniaria.
LA SCUOLA
• La scuola rientra tra i servizi pubblici essenziali così che
il personale docente ed ATA esercita il diritto di
sciopero nell'ambito delle leggi n. 146/1990 e n.
83/2000 e applicando le norme del codice di
autoregolamentazione allegato al CCNL 26 maggio1999
dal titolo Attuazione della legge n.146/1990 e per il
solo personale ATA, in relazione ai contingenti di tale
personale da tenere in servizio durante lo sciopero per
assicurare i servizi essenziali (vedi materia di
contrattazione ex art. 6 contratto scuola relativo alle
relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica) quanto previsto nell’Accordo Integrativo
Nazionale del 8 ottobre 1999 .
ATTUAZIONE NELLA SCUOLA
• In base al citato Codice di autoregolamentazione la scuola è
tenuta anche in caso di sciopero, ai sensi dell’articolo 2, a
garantire le seguenti prestazioni indispensabili:
• a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di
idoneità;
• b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli esami finali, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del
sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di
licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza
d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado
preparatorio, esami di stato);
• c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata
sostituzione del servizio;
SEGUE ATTUAZIONE NELLA SCUOLA
• d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone
o alle apparecchiature stesse;
• e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del
bestiame;
• f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici,
nocivi e radioattivi;
• g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede
di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione
delle singole istituzioni scolastiche;
• h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative con
particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla
vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
SEGUE ATTUAZIONE NELLA SCUOLA
• Inoltre sulla base del base del predetto Accordo di attuazione
della legge allegato al contratto nazionale del 1999, valgono le
seguenti diposizioni:
• non possono effettuarsi scioperi a tempo indeterminato;
• il personale docente non può scioperare per più di 40 ore (8
giorni per anno scolastico) nella scuola materna ed
elementare e per più di 60 ore (12 giorni) negli altri ordini di
scuola; in ogni caso l’azione di sciopero non può durare per
più di 2 giorni consecutivi (si deve rispettare una pausa di 7
giorni prima dell’azione successiva);
• lo sciopero deve essere preavvertito almeno 15 gg. prima, con
indicazione nel preavviso se interessa l’intera giornata o
alcune ore; inoltre non potrà mai svolgersi durante gli scrutini
finali o posticipare la conclusione dei lavori di valutazione
trimestrali o quadrimestrali oltre 5 giorni;
• gli scioperi brevi possono svolgersi solo nella prima e
nell’ultima ora;
SEGUE ATTUAZIONE
• spetta al dirigente scolastico organizzare lo svolgimento del servizio
scolastico, invitando per iscritto il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l’adesione, informando tempestivamente gli studenti e
le loro famiglie (almeno cinque giorni prima), nonché approntando
idonee forme sostitutive del servizio scolastico;
• gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni
dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno
comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date
previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni
ministeriali;
• gli scioperi proclamati e concomitanti con i giorni in cui si svolgono gli
scrutini trimestrali e quadrimestrali non finali non devono comportare un
differimento della conclusione di dette operazioni superiore a cinque
giorni;
• gli scioperi proclamati e concomitanti con gli scrutini finali non devono
differirne la conclusione nei soli casi in cui l’attività valutativa sia
propedeutica allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri non devono differirne la conclusione di oltre cinque giorni.
SEGUE ATTUAZIONE
• gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso
di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturale;
• le disposizioni in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi
di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
NOTE FINALI
• Le norme di accordo sui servizi minimi si
applicano con gli stessi vincoli e modalità anche al
personale assunto con contratto a tempo
determinato che ha pertanto eguali diritti a quelli
del personale a tempo indeterminato.
• Pare opportuno, ancora, ricordare che in caso di
sciopero del dirigente scolastico questi, in base
ad una disposizione del 1988 (circolare 12951 del
28 maggio 1988), dovrebbe consegnare le chiavi
della scuola ai collaboratori.
NOTE FINALI
• Per quanto concerne alle trattenute per sciopero si precisa che la
partecipazione allo sciopero comporta la ritenuta sullo stipendio
operata d'ufficio e da effettuarsi entro il mese successivo.
Lo sciopero dell'intera giornata comporta la ritenuta sullo stipendio
nella misura di 1/30 degli emolumenti fissi e comporta uguale
ritenuta per l'intero giorno la partecipazione ad uno sciopero breve
che sia stato giudicato ultrattivo (è giudicato ultrattivo lo sciopero
agli scrutini finali, anche se nella stessa giornata di astensione vi
sono state prestazioni di servizio).
La trattenuta viene applicata al netto delle ritenute previdenziali e
assistenziali (CM 312 del 18.9.1989). I periodi di sciopero sono
validi ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali e non
costituiscono interruzione di lavoro. Lo sciopero breve comporta la
ritenuta di un'ora calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 171
della legge 11-7-1980 n. 312.
.
Scarica

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NELLA SCUOLA a cura di