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I genitori e la scuola
A cura di Cinzia Olivieri
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23/10/2015
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23/10/2015
I genitori e la scuola
A scuola i genitori partecipano a:
 Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe (art. 5 Dlgs 297/94)
 Consiglio di circolo o di istituto e Giunta
Esecutiva (art. 9 Dlgs 297/94)
 Comitato per la valutazione dei docenti (comma
129 L 107/15 che ha modificato l’art.11 del Dlgs 297/94)
 assemblee (art. 15 Dlgs 297/94)
 comitati genitori (art 15 comma 2 Dlgs 297/94)
Per partecipare efficacemente occorre:
Comunicare
Condividere
Collegarsi
La partecu
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23/10/2015
Scadenzario elezioni del CdI
Non oltre il 25° giorno antecedente le votazioni debbono essere
depositati gli elenchi degli elettori delle componenti
Entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito
è ammesso ricorso alla commissione che decide entro i successivi
5 giorni
Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno
antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei
candidati
Subito dopo le ore 12,00 del giorno di scadenza per la
presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale ne
cura l'affissione all'albo
Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le
riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono
messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti
relativi
Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli
interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
Entro il 35° giorno antecedente le votazioni il Dirigente comunica le
sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale
Entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni i seggi
sono nominati e insediati
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Compiti del rappresentante di classe
Il consiglio di classe per la valutazione degli alunni si
riunisce con la sola presenza dei docenti
I rappresentanti partecipano nella sua funzione di
agevolare ed estendere i rapporti tra docenti,
genitori ed alunni e di formulare proposte in merito
all’adozione dei libri di testo ed in caso debba
comminare sanzioni disciplinari che importano fino
all’allontanamento dalla comunità scolastica inferiore
ai 15 giorni(Dpr 249/98 modificato dal Dpr 235/07)
Dunque il compito fondamentale è quello di relazionarsi
con i genitori della classe ed i docenti per farsi portavoce
delle esigenze della classe
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Il comitato genitori
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23/10/2015
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori
del circolo o dell'istituto (Art. 15 comma 2 Dlgs 297/94 )
L’art. 15 disciplina l’assemblea dei genitori, pertanto essa costituisce
l’occasione per trovare l’accordo tra i rappresentanti
Il comitato funge da collegamento della rappresentanza e tra
questa ed il consiglio di istituto e si può fare portavoce di proposte
anche per l’elaborazione del POF come previsto dall’art. 3 del Dpr
275/99 modificato dalla L 107/15
Il comitato non è un’associazione ma un organismo di
partecipazione della scuola e non è previsto abbia un codice
fiscale né uno statuto sebbene è positivo disciplini il suo
funzionamento con un proprio regolamento
La norma prevede che l’assemblea nomini un presidente e si doti
di un regolamento da inviare in visione al consiglio di istituto
E’ fondamentale che i regolamenti di istituto prevedano che ogni
anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti, il Dirigente
Scolastico indìca l’assemblea dei genitori/rappresentanti per la sua
costituzione
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L’assemblea dei genitori
Le assemblee possono essere di sezione, di classe o di istituto (Artt. 12-15
Dlgs 297/94 )
Solo se si svolgono nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di
svolgimento di debbono essere concordati con il Dirigente Scolastico
L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei
rappresentanti dei genitori
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure di cento genitori negli istituti con popolazione scolastica
fino a 500 studenti, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino
a 1000, trecento negli altri
Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del
giorno
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni
Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i
docenti
È importante che questo momento di partecipazione sia disciplinato con
regolamento
La richiesta va formulata con un congruo anticipo che consenta un'idonea
informazione.
Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta solo motivatamente
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Il comitato per la valutazione dei docenti
Il comma 129 della L 107/15 ha modificato l’art. 11 del Dlgs 297/94 che
disciplinava il “comitato per la valutazione del servizio dei docenti”
introducendo il comitato per la valutazione dei docenti
Esso è istituito presso ogni istituzione scolastica ha durata di tre anni
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:
a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti ed uno
dei genitori, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede
all’istruttoria
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Il comitato per la valutazione dei docenti
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a)
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b)
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c)
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale
Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico
Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente
Il dirigente scolastico (comma127), sulla base dei criteri individuati dal comitato assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione
del merito del personale docente (comma 126) ripartito a livello territoriale
Tale somma (comma 128), definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale
docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria
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Il consiglio di istituto
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(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28
maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91; L 107/15 )
È composto, nelle scuole con oltre 500 alunni, da 19
componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA
+ 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti)
Negli istituti omnicomprensivi (cioè comprendenti
scuole di ogni ordine e grado) sin dalla CM 192/00 è
previsto solo il commissario straordinario,
mancando indicazione normativa sulla sua composizione
È presieduto da uno dei membri, eletto tra i genitori,
che possono eleggere anche un vice presidente che ne
fa le veci in caso di assenza
È convocato dal presidente salvo che per la prima
convocazione del nuovo consiglio (entro 20
giorni dalla proclamazione degli eletti) disposta invece
dal Dirigente che ne fissa l'ordine del giorno e presiede
la seduta
Il presidente deve convocare il consiglio su richiesta del
presidente della giunta esecutiva (cioè il Dirigente)
ovvero della maggioranza dei consiglieri
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Il consiglio di istituto
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(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio
1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91; L 107/15 )
Il Consiglio di Circolo o di Istituto resta in carica tre anni ma la componente studentesca si
rinnova annualmente (artt. 21 e ss. O.M. 215/91)
Alle sedute possono assistere gli elettori delle (Art. 42 D.L.vo 297/94) componenti
rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità
stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad
assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni
Se i locali non sono sufficientemente capienti, il presidente può chiedere al pubblico di
allontanarsi
Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti persone
Copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle
deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo della scuola
(Art. 43 Dlgs 297/94, Art. 13 CM 105/75 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01) entro otto giorni
dalla relativa seduta. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per 10 giorni
A seguito della L 69/09 per albo oggi deve intendersi essenzialmente l’albo
pretorio on line
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati in segreteria e - per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell'interessato
Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di
cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241
Avverso i provvedimenti del consiglio si può ricorrere allo stesso entro 15 giorni dalla
pubblicazione (art. 14 settimo comma del DPR 275/99)
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Il presidente del consiglio di istituto
Convoca e presiede il consiglio ed affida le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei suoi
membri
Nel predisporre l’ordine del giorno dovrà tenere conto delle indicazioni del presidente della Giunta
(cioè del Dirigente) ma è fatta salva l’autonomia del consiglio
Sottoscrive i verbali delle adunanze redatti dal segretario
Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni
Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti al presidente del consiglio
comunale
Dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica qualora il
comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di
discussione e di deliberazione,
Presenzia al passaggio di consegne mediante inventario in contraddittorio con il consegnatario
subentrante quando il DSGA cessa dal suo ufficio (D.I. 44/01)
In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente (art. 8 Dlgs 297/94 ;art. 10 CM 105/75 )
Nell’ipotesi di dimissioni o decadenza il consiglio elegge un nuovo presidente
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei
genitori nella prima votazione e successivamente a maggioranza relativa dei votanti, sempre
che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio e l’elezione ha luogo a scrutinio segreto
A parità di voti è eletto il più anziano
Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più
anziano (OM 215/91 art. 49)
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I compiti del consiglio di istituto
I previsti compiti del consiglio sono stati di fatto
ridimensionati dalle funzioni di gestione ed
organizzazione riconosciute con l’autonomia al dirigente
(art. 25 Dlgs 165/01), che svolge l’attività negoziale, e dalle
conseguenti modifiche del regolamento sulla gestione
amministrativo contabile (DI 44/01) che presto dovrebbe
essere nuovamente modificato
In generale l consiglio ha potere deliberante per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività della
scuola elencate in particolare all’Art. 10 Dlgs 297/94; all’art. 3 Dpr
275/99; nel DI 44/01) e in particolare in merito a:
 Programma annuale e variazioni, conto consuntivo
 Misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute
 Adozione del regolamento interno e del patto educativo di
corresponsabilità
 Approvazione del Piano (Triennale e modifiche annuali) dell’Offerta
Formativa
 Iniziative complementari di cui al Dpr 567/96
 criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei docenti;
 uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (art. 50 DI 44/01)
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I compiti del consiglio di istituto – l’orario ed il calendario
Il consiglio delibera tra l’altro l’adattamento del calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali (inizio e termine delle attività nei limiti indicati
dal calendario regionale, eventuali sospensioni delle stesse) e criteri generali
relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni (es: organizzazione oraria
settimanale)
I genitori effettuano le proprie scelte orarie al momento dell’iscrizione
che saranno accontentate nei limiti dell’organizzazione scolastica
Eventuali sondaggi svolti tra i genitori hanno mero rilievo indicativo in quanto la
scelta è compiuta da consiglio, collegio ed infine dal dirigente
Il Dirigente Scolastico infatti formula l’orario sulla base delle proposte del collegio
dei docenti elaborate tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di
Istituto. Inoltre l'orario costituisce parte integrante dell'offerta formativa - come
previsto dall’art. 3 del DPR 275/99 - che viene adottata dal consiglio ed
elaborata dal collegio in base ai criteri dettati dal consiglio stesso e tenendo
conto delle proposte e dei pareri dei genitori e degli studenti (nella secondaria di
secondo grado)
Il dpr 89/09 aveva già stabilito che la dotazione organica di istituto
progressivamente sarebbe stata fissata in 27 ore settimanali. Le
circolari iscrizioni dispongono che “L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore
settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che
dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da
prevedere sul modulo on line di iscrizione”
Il mantenimento del tempo scuola viene effettuato prevalentemente con
"economie" derivanti peraltro anche dal passaggio dalle 30 alle 27 ore
settimanali (ed alle 24)
Tanto è stato confermato dalle annuali circolari relative alle dotazioni organiche
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Interventi del consiglio di istituto nell’attività negoziale
(art. 33 DI 44/01 )
L’attività negoziale è svolta dal Dirigente tuttavia in alcuni casi occorre deliberazione del
Consiglio a
• accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni
• costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
• accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
• contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti
alla scuola;
• adesione a reti di scuole e consorzi;
• utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
• partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti
pubblici o privati;
• eventuale individuazione del superiore limite di spesa per la attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti
e forniture svolta dal DS (art. 34 DI 44/01)
• acquisto di immobili.
In altri delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamento;
h) partecipazione a progetti internazionali
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Il Piano (Triennale) dell’Offerta Formativa
La L 107/15 ha modificato l’art. 3 del Dpr 275/99 introducendo il Piano triennale dell'offerta
formativa che ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue
componenti ed è rivedibile annualmente
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia
Il piano deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
Esso indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a)
il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del
monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse
b)
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa
c)
il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA, nel rispetto dei limiti e dei parametri del
DPR 119/09
d)
il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali
e)
i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal DPR 80/13 (regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione)
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23/10/2015
Il Piano (Triennale) dell’Offerta
Formativa
È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte
di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal
consiglio d'istituto.
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli
enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di
secondo grado, degli studenti
Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e ATA, nonché la definizione delle risorse occorrenti
Esso è predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento
e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre
Con la nota 2157 del 5 ottobre 2015 ,considerato anche che il piano di dimensionamento delle regioni
avverrà entro il 32.12.15 , si è stabilito che il PTOF potrà concludersi entro il 15 gennaio
2016
L‘USR (comma 13) verifica che il piano rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione
scolastica e trasmette al Ministro gli esiti della verifica
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23/10/2015
Il P(T)OF trasparente
Le scuole, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti
e delle famiglie, assicurano la piena
trasparenza e pubblicità dei piani che
sono pubblicati nel Portale unico di cui al
comma 136 L 107/15 come altresì le eventuali
revisioni
I comma 62 e 63 definiscono l’ammontare delle
risorse per la realizzazione dei progetti dei piani
triennali dell'offerta formativa
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23/10/2015
Le pari opportunità del comma 16
Alcune questioni poste dalla L 107/15 interessano i
genitori
Il piano triennale dell'offerta formativa assicura
l'attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,
al fine di informare e di sensibilizzare studenti, i
docenti e i genitori sulle tematiche indicate
dall'articolo 5, comma 2, della L 119/13 (legge in
materia di contrasto alla violenza di genere) tra le
quali la violenza contro le donne
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23/10/2015
L’organico dell’autonomia
La L 107/15 (costituita da un articolo di 212commi) prevede che
in ogni istituzione scolastica sia istituito l’organico
dell'autonomia, funzionale alle proprie esigenze
didattiche,organizzative e progettuali come
emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa
I docenti dell'organico dell'autonomia (comma 5) concorrono
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento
Il dirigente scolastico (comma 18) individua il personale da
assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia nel limite
massimo della dotazione organica complessiva (comma 15)
del personale docente determinato dal comma 201 della legge
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Decadenza e proroga
23/10/2015
(Artt. 50 51 OM 215/91 )
Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio
resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo,
anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti,
purché quelli in carica non siano inferiori a tre
I membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel
frattempo surrogati
La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione
dei docenti fino alla nomina dei nuovi eletti.
Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei
genitori e degli alunni purché non abbiano perso i requisiti di
eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte,
fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di
interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere
convocati alle riunioni dei consigli stessi
In particolare i genitori decadono il 31 agosto successivo al
conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli e gli
studenti il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di
studio
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Surroga
23/10/2015
(Artt. 35 37 Dlgs 297/94 e artt. 6 10 50 53 O.M. 215/91)
La surroga comporta la nomina del primo fra i non
eletti delle rispettive liste
I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo
Se è impossibile procedere alla surrogazione
perché la lista è esaurita non si può ricorrere ad
altre liste, ma i posti vacanti devono essere
ricoperti mediante elezioni suppletive
Se la perdita dei requisiti avviene dopo che è trascorsa la
data indicata per il rinnovo delle rappresentanze e non
c’è la possibilità di surroga bisognerà attendere il
prossimo anno per le suppletive ed il consiglio
funzionerà con una composizione incompleta
Pur essendo valida la costituzione dell’organo anche nel
caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni
suppletive, qualora manchi la rappresentanza
della componente genitori, nell'ambito della quale
deve essere eletto il presidente
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La Giunta esecutiva
23/10/2015
(Artt. 8-10 Dlgs 297/94; Art. 3 D.I. 28 maggio 1975;
Artt. 2 e 6 DI 44/01)
È composta di diritto:
dal Dirigente Scolastico, che la presiede
dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario
Sono invece eletti dal consiglio nel suo seno
1 docente; 1 ATA e due genitori ovvero 1 genitore ed 1
studente nella scuola secondaria di secondo grado
I suoi compiti sono ridimensionati per effetto
del DI 44/01
Propone al consiglio il programma annuale e le
eventuali variazioni
Non ha potere deliberante, prepara i lavori del
consiglio di circolo o di istituto fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso
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23/10/2015
L’organo di garanzia di istituto
È previsto dal Dpr 249/98 come modificato dal Dpr 235/07
Esso è istituito e disciplinato dai regolamenti interni e decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni
disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla
comunicazione
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni
Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata
È presieduto dal Dirigente Scolastico e, di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente
designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante
eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio
d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori
I regolamenti dovranno precisare:
a) la sua composizione in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso
di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere
di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, cioè:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i
membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o
se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti)
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23/10/2015
Portale unico
Il Ministero garantisce stabilmente l'accesso e la
riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale
di istruzione e formazione, pubblicando in formato
aperto i dati relativi ai bilanci (comma137 L 107/15)
delle scuole, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati
in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani
dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole
paritarie, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i
materiali didattici e le opere autoprodotti dagli
istituti
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Curriculum dello studente
La L 107/15 (comma 28) prevede che con regolamento
dovranno essere definite le modalità di individuazione del
profilo dello studente da associare ad un'identità digitale
nonché le modalità di trattamento dei dati personali contenuti
nel curriculum e le modalità di trasmissione al Ministero
nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum
ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della
valutazione per competenze
Tale identità digitale raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi
al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle
eventuali scelte degli insegnamenti opzionali alle esperienze
formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività
culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico
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Percorsi di alternanza scuola- lavoro
Il comma 33 della L 107/15 prevede, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti, l’attuazione
di percorsi di alternanza scuola-lavoro per una
durata complessiva
 negli istituti tecnici e professionali, nel secondo
biennio e|nell'ultimo anno del percorso di studi, di
almeno 400 ore
 nei licei, di almeno 200 ore nel triennio
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani
triennali dell'offerta formativa
Il Ministero ha pubblicato una Guida
Operativa
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Riduzione del numero degli alunni per
classe
Il dirigente scolastico (comma 84 L 107/15 )
nell'ambito dell'organico dell'autonomia
assegnato e delle risorse, anche logistiche,
disponibili, riduce il numero di alunni e di
studenti per classe rispetto a quanto previsto
dal DPR 81/09 allo scopo di migliorare la
qualità didattica anche in rapporto alle
esigenze formative degli alunni con disabilità
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Supplenze
Il dirigente scolastico può (comma 85 L 107/15 )
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per
la copertura di supplenze temporanee fino a
dieci giorni con personale dell'organico
dell'autonomia
Il comma 333 Legge di stabilità 2015 (L 190/14)
prevede che “Ferme restando la tutela e la
garanzia dell'offerta formativa, a decorrere
dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non
possono conferire supplenze brevi … al
personale docente per il primo giorno di
assenza”
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I rapporti e le comunicazioni con la scuola
Si applicano i principi e le regole della L 241/90
Per accedere agli atti della scuole occorre presentare
istanza motivata sussistendo l'interesse
I rimedi in caso di diniego espresso o tacito (mancata
risposta entro 30 giorni) sono disciplinati dall’art. 25
della L. 241/90 e dall’art. 12 del DPR 184/06 che
prevedono il ricorso al TAR, al difensore civico
competente ovvero istanza alla Commissione per
l’accesso.
Diverso è il caso di altre generiche istanze richieste
all’amministrazione
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La detraibilità del contributo
Il comma 151 della L 107/15 ha modificato l'art. 15 del testo unico delle
imposte sui redditi DPR 917/86 prevedendo (lettera e-bis) la detraibilità
delle “spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 400 euro per alunno o studente”
Questo beneficio pertanto è a favore delle sole scuole paritarie e
non è cumulabile con quello di cui alla lettera i-octies), relativo alle
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento
dell’offerta formativa purché il versamento sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/97
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Il Portale Apritiscuola
Con la Nota 5592 del 6 ottobre 2014 la Direzione Generale
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha
comunicato l’avvio del Progetto Genitori a Scuola:
investire in formazione e informazione
Il portale è dedicato a mettere in rete tutti i Presidenti dei
Consigli di Istituto, dei Comitati Genitori e delle
Consulte dei Genitori di Trento e Bolzano ed offre altresì
uno spazio virtuale di formazione e
informazione dedicato a tutti i genitori della scuola ed
ai loro rappresentanti sempre a fine di collegarsi per
scambiare notizie e buone pratiche
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http://apritiscuola.it/consultadeigenitori
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I genitori e la scuola
Grazie per l’attenzione
Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
http://apritiscuola.it/consultadeigenitori/
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I compiti del consiglio di istituto