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LA SCHEDA CARBURANTI

di Roberto Castegnaro
www.interfile.it
Premessa
 Come
noto gli acquisti di carburanti
effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione vanno documentati da
apposita scheda carburanti.
Riferimento di legge
• Le modalità di compilazione e le
indicazioni contenute nella scheda
carburanti sono state modificate dal
DPR. n. 444 del 10.11.97 pubblicato
sulla G.U. n. 298 del 23.12.97.
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Le nuove norme prevedono:
– 1. La scheda carburanti può essere mensile
o anche trimestrale e deve essere istituita per
ogni veicolo utilizzato dalle imprese o dai
professionisti o artisti.
CONTENUTO
 2.
La
scheda
contenere:
carburante
deve
• (a) Gli estremi identificativi del veicolo (targa
- telaio);
• (b) Gli estremi di chi acquista i carburanti
(ditta, denominazione o ragione sociale o
cognome – nome, il domicilio fiscale e il nr.
di partita I.V.A., nonché l’eventuale indirizzo
della stabile organizzazione in Italia di
soggetti esteri);
• (c)
La data e l’importo totale lordo del
rifornimento effettuato;
• (d)
La firma e gli estremi dell’esercente
l’impianto di distribuzione (denominazione
o ragione sociale o il cognome e nome se
persona fisica, nonché l’indicazione
dell’ubicazione dell’impianto);
• (e)
Il numero dei chilometri di fine
periodo (mese o trimestre) desumibili dal
contachilometri del veicolo cui la scheda si
riferisce (quest’obbligo è riservato alle
imprese, mentre i professionisti e artisti ne
sono esonerati);
Obblighi di compilazione
– Gli obblighi di compilazione sono a
carico dell’esercente dell’impianto
di distribuzione
– all’acquirente rimane l’obbligo di
indicare i propri estremi, quelli del
veicolo e se impresa, di indicare i
chilometri di fine periodo risultanti
dal contachilometri del veicolo.
• I dati identificativi dell’acquirente e del
distributore possono essere indicati con
il timbro
Altre precisazioni
– A. Le
schede
carburanti
con
I.V.A.
indetraibile si possono non registrare ai fini
I.V.A., potranno quindi essere rilevate solo in
contabilità generale.
– B. La scheda carburanti non può essere
utilizzata nelle cessioni di carburanti nei
confronti dello stato, degli enti pubblici
territoriali degli istituti universitari e degli enti
ospedalieri, di assistenza e di beneficenza; nei
confronti di questi soggetti deve essere emessa
regolare fattura.
– Le nuove modalità di compilazione della
scheda carburanti sono in vigore dal
– 1° marzo 1998.
CIRCOLARE MINISTERIALE
 Con
la Circolare n. 205/E del 12 agosto
1998 il Ministero delle Finanze ha
fornito nuove indicazioni e chiarimenti
sulle procedure relative all’acquisto dei
carburanti,
• Il Ministero ricorda che la normativa sulla
scheda carburanti è applicabile agli
acquisti di carburanti per autotrazione
effettuati dalle imprese e dai professionisti,
presso gli impianti stradali di distribuzione
(distributori).
SCHEDA O FATTURA?
 Agli
acquisti di carburanti che non
hanno le citate caratteristiche, vale a
dire, non destinati all’autotrazione o non
effettuati presso i distributori stradali,
non si applica il regime della scheda
carburanti, in questi casi l’acquisto
dovrà essere documentato da una
normale fattura.
Scontrino o Ricevuta?
sussistendo l’obbligo di certificare
le cessioni di carburanti con Scontrino o
con Ricevuta Fiscale, i casi in cui si
rende obbligatoria l’emissione della
fattura in sostituzione della scheda
carburanti
possono
essere
così
riepilogati:
 Non
– 1) Acquisti di carburanti non effettuati presso
distributori stradali;
– 2) Acquisti effettuati presso i distributori
stradali
di
carburanti
non
destinati
all’autotrazione o la cui destinazione non può
essere determinata (es. carburante per il
carrello elevatore, per motori fissi, ecc.).
– 3) Acquisto effettuato tramite il “Self Service”,
quando non sono presenti addetti che possono
certificare l’acquisto. In questo è previsto che
con la (eventuale) ricevuta emessa dal
distributore automatico, si possa poi richiedere
la fattura al gestore dell’impianto.
– 4) Acquisto effettuato da autotrasportatore
c/terzi, iscritto all’albo di cui alla L. 298/74.
– Cessioni nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici locali, d’istituti universitari,
degli enti ospedalieri.
 Con
la Circolare Ministeriale sono state
fornite le seguenti ulteriori precisazioni:
– 1) E’ consentito l’utilizzo dei vecchi modelli di
scheda carburanti fino all’esaurimento delle
scorte, i vecchi modelli andranno compilati
limitatamente a quanto richiesto dal nuovo
modello.
• 2)
Gli estremi identificativi del veicolo
da indicare
nella
scheda
devono
contenere:
-
il nome della casa costruttrice;
-
il modello;
il numero di targa o di telaio o altri estremi
identificativi posti dal costruttore.
– 3) Fra i dati identificativi del soggetto
utilizzatore si dovrà indicare la stabile
organizzazione in Italia di soggetti non
residenti e, nel caso di nomina di
rappresentante fiscale di soggetto estero, la
scheda dovrà contenere sia i dati identificativi
del soggetto estero sia quelli del
rappresentante fiscale.
Mese o Trimestre
– 4) E’ confermata la piena libertà di
scelta fra la scheda mensile e quella
trimestrale.
Senza Contachilometri?
– 5) Circa l’indicazione dei chilometri di
fine periodo, il Ministero precisa che per i
mezzi privi di contachilometri (es. natanti
per la pesca) si dovranno indicare le ore
di funzionamento.
Registro Acquisti
 il
soggetto che acquista i carburanti per
la sua attività d’impresa o professionale
deve annotare nel registro IVA acquisti
la scheda carburanti, dalla registrazione
deve risultare a quale veicolo si riferisce
e la periodicità del documento (mensile
o trimestrale) oltre naturalmente al
numero progressivo, all’imponibile e
all’imposta.
Registrazione scheda Carb.
 Il
Ministero non indica i termini di
registrazione, è tuttavia opportuno
effettuare la registrazione al termine
del periodo cui la scheda si riferisce,
per rispettare la cronologicità delle
registrazioni,
che
naturalmente,
andranno
rilevate
anche
nella
contabilità generale dei soggetti
obbligati alla tenuta del libro giornale.
 Le
registrazioni sono considerate
regolari
anche
quando
sono
memorizzate su supporto magnetico (e
non ancora stampate) purchè siano
stampate entro i termini della D.R. e alla
semplice richiesta dei verificatori.
IVA INDETRAIBILE
Ministero è’ confermato infine
l’esonero dall’obbligo di registrazione ai
fini IVA, quando l’IVA della scheda
carburanti risulta indetraibile, in questo
caso il documento andrà registrato
solamente in contabilità generale.
 Dal
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
1) Auto dei dipendenti
 Nel
caso di dipendenti che utilizzano la
propria vettura per conto del datore di
lavoro, è possibile istituire una scheda
carburanti contenente gli estremi
identificativi del dipendente e del suo
veicolo nonché quelli dell’impresa,
mentre l’indicazione dei chilometri
percorsi va riferita solo ai consumi
relativi all’attività per l’impresa.
2) Concessionari e officine
 Nel
caso di veicoli nuovi non ancora
immatricolati che si riforniscono presso i
distributori stradali, è possibile istituire
un’unica scheda mensile per tutti questi
veicoli, nella scheda dovrà essere
prevista un’apposita colonna dove
indicare, a ogni rifornimento, il numero di
telaio del veicolo interessato.
C/to Riparazione-Vendita
procedura
con
l’ulteriore
indicazione degli estremi della targa
“Prova” è consentita per i veicoli ricevuti
in riparazione o per la vendita.
 Stessa
 In
queste ipotesi (veicoli nuovi o in c/to
riparaqzione)
non
è
richiesta
l’indicazione dei chilometri percorsi.
3) Noleggiatori
 Anche
i noleggiatori di veicoli possono
dotarsi di un’unica scheda mensile per
ogni stazione di noleggio, con
l’indicazione per ogni rifornimento degli
estremi del veicolo rifornito.
 In
questo caso si dovranno però
indicare i chilometri percorsi.
4) Utilizzo del Plafond
 L’esportatore
abituale per acquistare
carburanti
senza
l’applicazione
dell’imposta (solo per le operazioni con
IVA detraibile) deve rilasciare la
dichiarazione
d’intento
con
l’indicazione della data e del prezzo del
carburante acquistato e deve indicare
in scheda il titolo di inapplicabilità
dell’imposta.
5) Mezzi speciali autorizzati
alla circolazione stradale
I
mezzi speciali (carrelli elevatori,
macchine operatrici, trattori escavatori,
ecc.)
se
muniti
di
apposita
autorizzazione alla circolazione stradale
possono documentare i rifornimenti con
la scheda carburanti, in luogo della
targa andrà indicato il numero di
matricola del mezzo e in luogo dei
chilometri percorsi potranno essere
indicate le ore lavoro.
 Se
i citati mezzi (carrelli elevatori,
macchine
operatrici)
non
sono
autorizzati alla circolazione stradale i
relativi rifornimenti devono essere
documentati dalla fattura.
6) Codice fiscale
 L’indicazione
sulla scheda carburanti
del codice fiscale dell’utilizzatore non è
obbligatoria.
7) Veicolo al dipendente
 Nel
caso il veicolo aziendale sia affidato
abitualmente
ad
un
dipendente
(autorizzazione all’uso con autentica
notarile) è possibile, in fase di
registrazione della relativa scheda
carburanti, indicare sul registro acquisti,
il nome del dipendente anziché gli
estremi del veicolo.
8) Altri casi particolari
 La
C.M. ha confermato le procedure
approvate con precedenti risoluzioni nei
casi di:
– a) particolare procedura con buoni
rifornimento d’importo fisso;
– b) impossibilità d’utilizzo della scheda
carburanti per chiedere il rimborso IVA degli
autotrasportatori non residenti;
– c) contratti di somministrazione tra gestori e
società petrolifere;
– d) sostituzione della scheda carburanti con
una particolare procedura di fatturazione con
l’utilizzo di carta di credito e sulla base di un
apposito contratto.
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LA NUOVA SCHEDA CARBURANTI DAL 1° MARZO 1998