LA DIREZIONE TECNICA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA , di Avv. Alessandra Tatoni – Protos Soa S.p.A. . Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, tra i requisiti di ordine speciale “tecnici” richiesti dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010 vi è la presenza di “idonea direzione tecnica” [comma 5, lett. a)], secondo quanto previsto dall’articolo 87 del medesimo regolamento. Dall’A.N.C. ad oggi ………. Nell’Albo Nazionale Costruttori la Figura del Direttore Tecnico veniva definita nell’art. 14, primo comma, come “l’organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell’impresa; la direzione tecnica dell’impresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione delle opere da eseguire” . la norma dell’ANC quindi ne identificava: il ruolo: organo responsabile della conduzione tecnica dell’impresa le funzioni: porre in essere gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione delle opere da eseguire . Nel d.p.r. 25 gennaio 2000 n.34 la direzione tecnica è disciplinata dall’art. 26 che tuttavia non indica nulla riguardo ai compiti ed alle funzioni che è chiamata ad espletare, limitandosi a ribadire che “è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnicoorganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”. Assumono maggiore rilevanza i requisiti che il soggetto deve possedere per vedersi riconosciuto tale ruolo dalla Soa attraverso il rilascio dell’attestazione. . Il più recente testo normativo, vale a dire l’art. 87 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 mantiene la medesima impostazione del precedente, innovando tuttavia i requisiti di cui il direttore tecnico deve essere dotato per la qualificazione. I REQUISITI MORALI Proprio in ragione del ruolo che ricopre all’interno dell’organizzazione dell’impresa, l’art. 38 del Codice richiede al direttore tecnico il possesso degli stessi requisiti soggettivi di ordine generale prescritti per gli amministratori muniti del potere di rappresentanza (Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2012, n. 3038). Parere AVCP n.59 del 23/04/2013 “per espressa disposizione legislativa, le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art.38, comma 1 del D.lgs.163/2006 operano sia con riferimento al titolare dell’impresa individuale o al socio della società in nome collettivo o al socio accomandatario della società in accomandita semplice o agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, sia con riferimento ai direttori tecnici dei predetti soggetti. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che ha la chiara finalità di attuare un controllo effettivo sulla idoneità morale degli operatori economici, con riferimento a tutti i soggetti in grado di impegnare all’esterno l’impresa, tanto da richiedere le dichiarazioni non solo in capo agli amministratori muniti di legale (e formale) potere di rappresentanza, ma anche ai direttori tecnici e, in determinate ipotesi, anche al socio di maggioranza”. Rapporto con l’impresa Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Oltre alla dimostrazione della sussistenza del rapporto con l’impresa, è necessario un formale atto di nomina del direttore tecnico. L’unicità d’incarico ….. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Tale incompatibilità non riguarda “l’essere un soggetto contemporaneamente direttore tecnico di due imprese qualsiasi, ma l’essere contemporaneamente direttore tecnico di due imprese “qualificate” nel sistema SOA (Consiglio di Stato, sez VI, 18/2/2012, n.6847) Nello stesso senso si era già espressa l’AVCP con parere n.94 del 6 giugno 2012. Requisito professionale Ai sensi dell’art.87, del D.P.R. 207/2010, i soggetti cui viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere dotati di: Per classifiche fino alla III-bis • laurea in ingegneria o in architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea; • laurea breve o diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea; • diploma di geometra, perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico; • requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. . Per classifiche superiori alla IV • laurea in ingegneria o in architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea; • laurea breve o diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea; • diploma di geometra o diploma di perito industriale edile. Il requisito dell’esperienza pregressa In deroga al possesso dei menzionati requisiti i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (1° marzo 2000) svolgevano la funzione di direttore tecnico possono conservare l’incarico presso la stessa impresa . Il requisito dell’esperienza pregressa non è sempre idoneo per il riconoscimento della direzione tecnica per i lavori riguardanti beni del patrimonio culturale !! La Direzione Tecnica negli appalti di lavori concernenti beni culturali Ai sensi dell’art. 248 del D.P.R. 207/10, per l’iscrizione nelle categorie OG2, la OS2A, OS2B e la OS25 di qualsiasi classifica di importo il D.T. deve possedere: OS 2-A e OS2-B • restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli artt. 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 come modificato dalla L.n.7 del 2013 OG2 • laurea in architettura o in conservazione di Beni Culturali OS 25 • soggetti in possesso dei titoli previsti dal d.m. di cui all’art.95, secondo comma, del Codice Appalti Il direttore tecnico di cantiere Diversamente dal D.T. che si occupa della direzione tecnica organizzativa dell’impresa, il direttore tecnico di cantiere si occupa della gestione e della conduzione del cantiere, coordinando e seguendo l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto con la gestione diretta della relativa manodopera.