LA DIREZIONE TECNICA
AI FINI DELLA
QUALIFICAZIONE SOA
,
di Avv. Alessandra Tatoni – Protos Soa S.p.A.
.
Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, tra i
requisiti di ordine speciale “tecnici” richiesti dall’art. 79
del D.P.R. 207/2010 vi è la presenza di “idonea
direzione tecnica” [comma 5, lett. a)], secondo quanto
previsto dall’articolo 87 del medesimo regolamento.
Dall’A.N.C. ad oggi ……….
Nell’Albo Nazionale Costruttori la
Figura del Direttore Tecnico veniva definita nell’art. 14,
primo comma, come “l’organo, costituito da uno o più
soggetti,
responsabile
della
conduzione
tecnica
dell’impresa; la direzione tecnica dell’impresa compie
tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo
necessari per la realizzazione delle opere da eseguire”
.
la norma dell’ANC quindi ne identificava:
il ruolo: organo responsabile della
conduzione tecnica dell’impresa
le funzioni: porre in essere gli adempimenti
di carattere tecnico organizzativo necessari per la
realizzazione delle opere da eseguire
.
Nel d.p.r. 25 gennaio 2000 n.34 la direzione tecnica è
disciplinata dall’art. 26 che tuttavia non indica nulla
riguardo ai compiti ed alle funzioni che è chiamata ad
espletare, limitandosi a ribadire che “è l'organo cui
competono gli adempimenti di carattere tecnicoorganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.
Assumono maggiore rilevanza i requisiti che il soggetto
deve possedere per vedersi riconosciuto tale ruolo
dalla Soa attraverso il rilascio dell’attestazione.
.
Il più recente testo normativo, vale a dire l’art. 87 del
d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 mantiene la medesima
impostazione del precedente, innovando tuttavia i
requisiti di cui il direttore tecnico deve essere dotato
per la qualificazione.
I REQUISITI MORALI
Proprio in ragione del ruolo che ricopre all’interno
dell’organizzazione dell’impresa, l’art. 38 del Codice
richiede al direttore tecnico il possesso degli stessi
requisiti soggettivi di ordine generale prescritti per
gli amministratori muniti del potere di rappresentanza
(Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2012, n. 3038).
Parere AVCP n.59 del 23/04/2013
“per espressa disposizione legislativa, le
cause di esclusione di cui alle lettere b) e c)
dell’art.38, comma 1 del D.lgs.163/2006 operano sia con
riferimento al titolare dell’impresa individuale o al socio della
società in nome collettivo o al socio accomandatario della
società in accomandita semplice o agli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, sia
con riferimento ai direttori tecnici dei predetti soggetti.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione che ha la chiara
finalità di attuare un controllo effettivo sulla idoneità morale
degli operatori economici, con riferimento a tutti i soggetti in
grado di impegnare all’esterno l’impresa, tanto da richiedere le
dichiarazioni non solo in capo agli amministratori muniti di legale
(e formale) potere di rappresentanza, ma anche ai direttori
tecnici e, in determinate ipotesi, anche al socio di maggioranza”.
Rapporto con l’impresa
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e
dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in
possesso di contratto d'opera professionale regolarmente
registrato.
Oltre alla dimostrazione della sussistenza del rapporto con
l’impresa, è necessario un formale atto di nomina del direttore
tecnico.
L’unicità d’incarico …..
I soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre
imprese qualificate.
Tale incompatibilità non riguarda “l’essere un soggetto
contemporaneamente direttore tecnico di due imprese qualsiasi,
ma l’essere contemporaneamente direttore tecnico di due
imprese “qualificate” nel sistema SOA (Consiglio di Stato, sez VI,
18/2/2012, n.6847)
Nello stesso senso si era già espressa l’AVCP con parere n.94 del
6 giugno 2012.
Requisito professionale
Ai sensi dell’art.87, del D.P.R. 207/2010, i soggetti cui viene affidato l’incarico
di direttore tecnico devono essere dotati di:
Per classifiche fino alla III-bis
• laurea in ingegneria o in architettura o altro equipollente titolo di
studio previsto nei paesi dell’Unione Europea;
• laurea breve o diploma universitario in ingegneria o architettura
oppure altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi
dell’Unione Europea;
• diploma di geometra, perito industriale edile o equivalente titolo di
studio tecnico;
• requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero
responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore
a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione
dei lavori attestanti tale condizione.
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Per classifiche superiori alla IV
• laurea in ingegneria o in
architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei
paesi dell’Unione Europea;
• laurea
breve o diploma universitario in ingegneria o
architettura oppure altro equipollente titolo di studio previsto
nei paesi dell’Unione Europea;
• diploma di geometra o diploma di perito industriale edile.
Il requisito dell’esperienza pregressa
In deroga al possesso dei menzionati
requisiti i soggetti che alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 34/2000 (1° marzo 2000) svolgevano la funzione
di direttore tecnico possono conservare l’incarico
presso la stessa impresa .
Il requisito dell’esperienza pregressa
non è sempre idoneo per il
riconoscimento della direzione
tecnica per i lavori riguardanti
beni del patrimonio culturale !!
La Direzione Tecnica negli appalti di lavori concernenti beni
culturali
Ai sensi dell’art. 248 del D.P.R. 207/10, per l’iscrizione nelle categorie
OG2, la OS2A, OS2B e la OS25 di qualsiasi classifica di importo il D.T.
deve possedere:
OS 2-A e OS2-B
• restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli artt. 29
e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22
gennaio 2004 n.42 come modificato dalla L.n.7 del 2013
OG2
• laurea in architettura o in conservazione di Beni Culturali
OS 25
• soggetti in possesso dei titoli previsti dal d.m. di cui all’art.95, secondo
comma, del Codice Appalti
Il direttore tecnico di cantiere
Diversamente dal D.T. che si occupa
della direzione tecnica organizzativa
dell’impresa, il direttore tecnico di cantiere si occupa della
gestione e della conduzione del cantiere, coordinando e
seguendo l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di
appalto con la gestione diretta della relativa manodopera.
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