Normativa sulla digitalizzazione per
le imprese, professionisti, P.A. e
cittadini
2009
STUDIO LEGALE PARENTI
PATROCINIO INNANZI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
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PARTNER DI AVVOCATI D’ ITALIA
Il Tempo Passa e i problemi aumentano
 La vita
 La distruzione dell’ambiente
Eliminiamo i problemi
rendendo efficienti le
nostre comunicazioni
Scopi umani o semplice lucro?
 Disboscamento
 Cambiamo le nostre
abitudini :
 La carta rappresenta lo
strumento di
comunicazione più
utilizzato fino ad OGGI!
 La carta è il modo
migliore per comunicare?
 Da oggi comunicare ed
archiviare non è mai
stato così facile.
La Carta ci sovrasta ma è ora di
cambiare
•
•
•
Cambiamo archivi cartacei poco sicuri in archivi digitali.
Addio perdite di tempo nelle ricerche
Basterà un click per avere tutte le informazioni a portata di mano
Arriva la Condivisione
informativa
FINALMENTE:
 Sarà più facile comunicare.
 Sarà più facile condividere.
 Sarà più facile informarsi.

Non saremo più
costretti a
sopportare il peso
delle responsabilità
da soli.
Invio di dati protetti
 La protezione necessita di regole e norme certe sia per
l’archiviazione che per la tutela di dati sensibili oltre che
per una maggiore efficienza comunicativa ed una
definizione delle responsabilità.
Esistono le norme per cambiare?
 Esistono molte norme ma necessitano
dell’interpretazione di un giurista per estrapolarne i
criteri essenziali applicabili alla materia.
Normativa italiana applicabile
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Legge 133/2008 (nello specifico art.38-42), 48/2008
Codice sulla privacy
Leggi: 28.01.2009 n.2, 18.06.2009 n.69,
D.L. anticrisi del 2009
D. Lgs. 20.02.2004 n.52
Risoluzioni Agenzia delle Entrate nn.:
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•
Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2008
Circolari dell’Agenzia dell’Entrate
D.Lgs. 82/2005 cd. (Codice della Pubblica Amministrazione Digitale)
Decisioni della CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica
Amministrazione) :
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85/E/2008
14/2008
349/E/2007
14.02.2004
11.02.2005 n.68
DPR 11.02.2005 n.68
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.03.2009
Decreto ministero del Lavoro 09.07.2008 e circolare n.20/2008
Smaterializzazione dei
documenti
1.
PEC & CEC-PAC al posto delle
2.
Raccomandate con ricevuta di ritorno .
Fatturazione Elettronica al posto di
quella cartacea.
3.
Conservazione sostitutiva
4.
5.
equiparata a quella cartacea.
Archiviazione ottica al posto di
quella cartacea.
Digitalizzazione di scritture e
documenti come (Fatture di acquisto e
vendita, libro giornale ed altri).
6. Firme Digitale, Elettronica ed
Elettronica Qualificata: come
sistema di autenticazione di documenti
digitali

Il futuro è già delineato: smaterializzare tutti i documenti originali per
ridurre la mole degli archivi e per facilitare le ricerche.
PEC & CEC-PAC
 PEC (Posta Elettronica Certifica) è un modo per conferire
•
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•
ad una semplice e-mail il valore di documento inviato con
Raccomandata A/R con enormi vantaggi:
I messaggi possono essere consultati da ogni computer
connesso a internet
Certificazione degli allegati al messaggio
I messaggi hanno validità legale
Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente
del suo titolare
Costi inferiori a quello delle raccomandate
Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli
eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC
Due utenti appartenenti a differenti gestori possono
scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di
due utenti appartenenti allo stesso gestore.
CEC PAC
è il nuovo strumento creato dal governo per garantire
un‘adeguata comunicazione fra Pubblica Amministrazione e Cittadini.
Da ottobre 2009 si potrà comunicare ad esempio con :
•L’INPS :” Ogni anno vengono postalizzate oltre 70 milioni di
comunicazioni non solo ai 16 milioni di pensionati, ma anche ai
lavoratori e alle aziende. Domani, con la PEC, questo costo enorme
potrebbe essere praticamente azzerato” (Mastropasqua).
•ACI : Verificare se il Bollo sarà scaduto.
QUINDI
Tutti i professionisti dovranno dotarsi
obbligatoriamente di una casella di posta elettronica
certificata o di uno strumento equivalente per comunicare
con le amministrazioni (art.16 legge n.2/09).
Fatturazione Elettronica
 La Fattura Elettronica è documento informatico immutabile e non
•
•


alterabile attraverso:
Apposizione su ogni fattura della Firma Digitale (detta anche
Firma elettronica)
Rispetto della Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004 attraverso
la ELECTRONIC DATA INTERCHANGE- E.D.I.
Equiparabile completamente alla Fattura Cartacea perché il
Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 che ha recepito la
Direttiva 2001/115/CE e il Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23 gennaio 2004 che consentono la possibilità di
emettere e conservare le fatture in solo formato digitale.
Con l’approvazione della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è
stato, infine, intordotto l’obbligo di emettere fatture
esclusivamente in formato elettronico nei confronti della
Pubblica Amministrazione (co.209 art.1).
Vantaggi:
Costo medio della Fattura Cartacea è fra i€23-27
(studio Arthur D.Little del 2001) dei quali 1/3 ricadrebbe
sull’emittente e 2/3 sul ricevente.
Vantaggi economici ad esempio :
elimina l'acquisto di carta,buste e bolli;
elimina il costo di distruzione delle fatture;
riduce le eccezioni, le dispute e il contenzioso derivanti da errori.
Vantaggi commerciali ad esempio:
possibilità di inserire in fattura messaggi promozionali,
rende la fatturazione elettronica uno straordinario sistema di marketing; migliora la
relazione cliente-fornitore.
Vantaggi organizzativi ad esempio:
l'accesso on-line da parte di tutte le diverse aree aziendali alle fatture di acquisto e di
vendita; eliminazione degli spazi destinati agli archivi;
maggiore velocità nel controllare le fatture da parte dei sindaci.
Conservazione Sostitutiva
 È il modo per garantire la validità legale di un documento in un

•
•
•
•
periodo determinato ed equipara i documenti cartacei con
quelli elettronici, così da legalizzare il documento
informatico.
Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze & Delibera del Cnipa (Centro Nazionale
per l’Informatica nella P.A.) del 19 febbraio 2004 :
(REQUISITI)
La Conservazione Sostitutiva deve avvenire attraverso la
memorizzazione dell’immagine del documento su supporti
ottici.
Apporre sul documento un Riferimento Temporale e la
Firma Digitale del responsabile garante della procedura.
Se i documenti sono di determinato tipo necessita
l’apposizione della firma digitale di un pubblico ufficiale per
garantire la conformità fra quello registrato e “l’originale”.
Piena prova fiscale
 VANTAGGI:
• Riduzione dei costi per la gestione dei documenti
• Migliore gestione delle risorse con recupero di personale
• Rapidità nella ricerca e nell’analisi dei contenuti
• Eliminazione dei tempi di smistamento dei documenti
• Maggiore flessibilità per soddisfare gli interessi dei clienti
Archiviazione ottica
 Utilizzando degli Scanner integrati con dei
software si potrà :
• Importare documenti,
• memorizzare i dati,
• Associare ai dati le chiavi di classificazione,
• Generare le impronte,
• Generare le firme e le marche temporali
• Consentire la ricerca
• Consentire la visualizzazione.
Legge n. 537 del 24 dicembre 1993: Sono
soddisfatti gli obblighi di conservazione e di esibizione
sono pienamente ottemperati se realizzati mediante
supporto ottico sia per finalità amministrative che
probatorie secondo la legislazione vigente.
DPR 445/2000: Le pubbliche amministrazioni ed i
privati possono sostituire tutti i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza che per
legge o regolamento sono soggette all’obbligo della
conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali
Digitalizzazione
 È un procedimento che consente la smaterializzazione e la


•
•
•
•
riproduzione di un testo cartaceo in un documento elettronico.
Libri sociali la cui tenuta è obbligatoria per le società di capitali
(come il libro soci), ovvero repertori, le scritture ed eventuali
documentazioni potranno essere tenute in formato elettronico.
La legge stabilisce la medesima valenza civilistica delle
tradizionali scritture cartacee, infatti con la digitalizzazione tali
documenti possono fare piena prova contro l’imprenditore che
le ha tenute e, se tenute regolarmente, possono fornire prova
anche a suo favore.
REGOLE:
Massima trasparenza e sicurezza per evitare alterazioni
Eventuali backup in via prudenziale
Rintracciabilità di qualsiasi documento
Metodi di digitalizzazione siano aderenti alle previsioni di legge
Legge 2/2009 ha inserito nel Codice Civile l’art. 2215-bis che al
co. 1 stabilisce che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la
cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che
sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.”
Firma Digitale, Elettronica ed
elettronica qualificata

•
•
•
•
La Firma Digitale (cd. Firma Elettronica qualificata) consta di:
Crittografia asimmetrica con 2 algoritmi (di firma e di verifica).
Si allega al documento.
Documento più Firma compongono il documento in originale.
Piena efficacia probatoria ed equiparata alla firma autografa
 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 in attuazione della Legge
59/97 art.15: attesta la validità della firma digitale per la
sottoscrizione dei documenti elettronici.
 "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile
2006, n. 159): distingue i concetti di "firma elettronica", "firma
elettronica qualificata" e "firma digitale"
a) “Firma Elettronica" è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica.
b) “Firma elettronica Qualificata" è una firma elettronica basata su una
procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso
mezzi di esclusivo controllo del firmatario, e la cui titolarità è certificata da un
soggetto terzo iscritto negli e elenchi del CNIPA e autorizzato all'esercizio
attraverso un certificato qualificato.
c) “Firma Digitale", è una particolare specie di "firma elettronica qualificata",
basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche.
Articolo 21, il d. lgs. 82/2005 : la firma digitale (o altra firma elettronica
qualificata) fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura
è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
considerata come riconosciuta, così da equiparare il documento informatico
sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma
autografa. La firma digitale si associa alla persona che l’ha posta fino a prova
contraria del firmatario.
Differenza tra firma digitale e quella autografa consiste nella procedura di
disconoscimento infatti in quella autografa al convenuto basta solo
disconoscerla senza onere della prova mentre per quella digitale l’onere della
prova ricade sul firmatario.
I Certificatori
 L’autorità Certificativa (Certification Authority CA) è ente
pubblico o privato che svolge la funzione di terzo imparziale
rilasciando un certificato digitale e mettendo a disposizione
a pagamento una propria firma digitale.
 Il Certificato Digitale è necessario per garantire il
collegamento diretto fra la firma e il firmatario.
In Pratica:
Se Luca vuole mandare messaggi
elettronici privati a Maria può firmare il
documento con la sua chiave privata e può
criptarlo con la chiave pubblica di Maria .
Maria può Decriptare il messaggio con la
sua chiave privata e scoprire il firmatario
con la chiave pubblica di Luca.
Se Davide intercetta il documento e
sostituisce la chiave pubblica di Luca con la
sua allora Maria penserà che il documento
sia stato inviato da Davide.
Per evitare questo problema nascono i
Certificatori che garantiscono la fedeltà fra
firmatario e chiave creando un documento
digitale che con certezza qualifica l’identità.
Responsabilità del certificatore
 Decreto Legislativo n.10/2002 prescrive che Ciascuno Stato
membro provvede affinché venga istituito un sistema
appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di
servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilascia al
pubblico certificati qualificati.
 Tale organismo è stato identificato dall’articolo 31 del
Codice dell’amministrazione digitale nel Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).
 Molti obblighi incombono sul Certificatore, specificamente,
su chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o di firma digitale, che è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri, secondo la disposizione dell’art.28 del testo
unico sulla documentazione amministrativa.
Responsabilità Civile:
Art. 1218 c.c.: Per non corretta prestazione
Art. 1490 c.c.: Vizi per cosa venduta che la rendano inidonea
all’uso a cui era destinata.
Articolo 28 co. 2del TU 445/00 : Specifica responsabilità è connessa alla
violazione delle prescrizioni regolamentari per violazione delle norme,
imperizia, negligenza od imprudenza .
Conseguentemente, l'uso di un sistema non conforme alle regole tecniche
vigenti comporta la responsabilità del certificatore e l'obbligo di risarcire il
danno.
ATTENZIONE!
Responsabilità Penale
L'uso doloso e le alterazioni di un documento informatico
rappresentano elementi che configurano la responsabilità penale ,
perché comporterebbe la falsità dell’atto stesso .
Pertanto L’uso del suddetto documento comporterebbe il delitto di
falso in scrittura privata .
RECLUSIONE : 6 mesi a 3 anni (art. 485 c.p. - in relazione
all'articolo 491 bis c.p.)
Conclusioni
 Le Leggi ci sono per cambiare il futuro nostro e
dell’ambiente che ci circonda.
 Tutto si può migliore in base alle necessità dei
Cittadini, della P.A. E dei liberi professionisti.
 IL QUADRO NORMATIVO E’ COMPLETO.
 La Legge c’è e non ammette ignoranza , ma solo
Competenza ed Efficienza.
….GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
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Pubblicazione - Studio Legale Parenti