SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE
FORUM:
“LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO:
ASPETTI TECNICI E AMMINISTRATIVI”
Dott.ssa Stefania ALEMANI
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QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO?
SOTTOPRODOTTO:
è definito dall’art. 183 comma 1 lettera qq)
Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di
cui all’art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in
base all’art. 184 bis, comma 2
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Articolo 184bis:
E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183
comma 1 qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a)La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b)È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
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c) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto
soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.
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Quindi contestualmente all’art. 184 bis del Codice
dell’ambiente stabilisce le condizioni generali
applicabili a tutti i tipi di sostanze e oggetti al fine
di poter essere considerati “sottoprodotti ….il
D.M. 161/2012 rappresenta la prima applicazione
“regolamentare” in riferimento ad un materiale
specifico
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QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO?
RIFIUTO:
Qualora l’utilizzo delle terre e rocce da scavo non rispetti le condizioni stabilite dal
D.M. 161/2012, ossia quando non sia stato redatto un Piano di Utilizzo, prima di
eseguire lo scavo ovvero non sia possibile definire una destinazione a valle dello
stesso, le terre sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, quindi
sono identificate da un codice:
C.E.R. 170504: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
ed il loro impiego può avvenire previa autorizzazione riconducibile agli artt. 216 del
D.Lgs. 152/2006, cd procedura semplificata o 208, cd procedura ordinaria
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rimanendo nell’ambito dei rifiuti inerti, comunque al di
fuori dell’applicazione del DM 161/2011, o di norma
equivalente, vanno elencati:
Rifiuti da demolizioni edili
Fresato da scarifica del manto stradale
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Nel caso quindi non si potesse procedere nell’ambito di un
Piano di Utilizzo, le autorizzazioni che i soggetti interessati
possono richiedere sono sostanzialmente di due tipi:
a. Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/06, procedura
che comporta la presentazione di un istanza e il rilascio di un
atto autorizzativo- in tal caso il Comune è chiamato, in sede di
Conferenza dei Servizi, ad esprimere parere di competenza.
Tale autorizzazione può comportare variante al Piano
Regolatore nonché permesso a costruire
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b. Autorizzazione ex art. 216, cd semplificata, che prevede
presentazione di una comunicazione e il termine di 90 gg ai
fini della formalizzazione del tacito assenso alla gestione. E’
un’autorizzazione al mero esercizio quindi la localizzazione
compete in toto ai Comuni.
In tal caso viene comunque previsto di conseguire parere da
parte del Comune, per cui, se non si esprime entro 30 gg dalla
richiesta, si considera acquisito parere favorevole (Legge
Madia)
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La Legge n. 124 del 7/8/2015, anche nota come Legge Madia. ha
introdotto alcune modifiche alla L. 241/90.
Nello specifico con l’art. 3 è stato integrato l’art. 17 bis per cui - Silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi: “1. Nei
casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o
servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi
di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i
gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta
entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento,
corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione
procedente. …………2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito. ………….…”
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Quindi, tralasciando la prima ipotesi….la comunicazione ex
art. 216 presenta due grosse novità rispetto al pregresso,
introdotte dall’applicazione del D.P.R. 59/2013:
1° ruolo dei SUAP come tramite per le spedizioni della
corrispondenza
2° introduzione del procedimento unico in cui tale
comunicazione può confluire (Autorizzazione Unica
Ambientale, AUA)
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Il termine può non è a caso infatti il DPR 59/2013 fa riferimento a 7 titoli
abilitativi sostituiti:
a. autorizzazione agli scarichi
b. comunicazione utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento
c. autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 del 152/06
d. autorizzazione in via generale emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs
152/06
e.comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6 della L. 447/95 –
impatto acustico
f.autorizzazione utilizzo fanghi in agricoltura
g.comunicazione ex art. 216
(*) obbligatorio richiedere AUA
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 Tenendo a mente le tipologie autorizzative prima esposte
nel caso in specie, le richieste per chi intende gestire le terre e rocce,
sono normalmente riconducibili a:
R13 messa in riserva, ossia deposito finalizzato a trovare un sito a cui
successivamente destinarle
R5 formazione di rilevati e sottofondi stradali
R10 recupero ambientale
raramente R5 industria della ceramica e dei laterizi
E’ opportuno ricordare che nessun processo in procedura semplificata
porta a produrre una Materia Prima Secondaria, quindi tutta la filiera di
utilizzo delle terre e rocce si colloca in un ambito autorizzato ex D.Lgs
152/06.
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Nel caso di:
R5 formazione di rilevati e sottofondi stradali
R10 recupero ambientale
il Comune è chiamato a rilasciare il titolo edilizio alla
realizzazione dell’opera, titolo che deve essere
preventivo alla presentazione della comunicazione.
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Caso diverso si può porre per attività di recupero di macerie e
fresato
dall’attività di recupero può infatti essere generata una MPS, fatto salvo
sia stata presentata una comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06
per effettuare operazioni codificate come R5.
Da un punto di vista prettamente tecnico, ai fini di valutare tale
possibilità, occorre la presenza di un frantoio dotato di vaglio e
separatore, atto ad ottenere materiale di granulometria coerente con i
dettati della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 2005/5205 del
15/07/2005 (circolare da applicarsi al solo caso delle macerie), che
sottoposto a test di cessione, stia nei limiti fissati (p.to 7.1.4 del D.M.
5.02.98).
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Altro aspetto di cui tener conto che indirizza la scelta del
titolo autorizzativo, è la presenza del frantoio, per esso è
previsto l’ottenimento di autorizzazione alle emissioni
diffuse, ex art. 269 del D.lgs 152.06, il che comporta il
ricorso all’AUA.
In tal caso la Provincia mantiene la competenza del
procedimento e adotta l’atto autorizzativo che il SUAP
rilascia.
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La comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06
– indicazioni generali
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LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
( artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006)
Già con il D.Lvo 22/97 poi confermate dal D.Lgs. 152/2006 la
competenza in materia di iscrizione delle imprese che effettuano attività
di recupero in procedura semplificata è provinciale.
Stante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo Sportello Unico per le attività produttive ed alla creazione della
cosiddetta AUA (autorizzazione unica ambientale) queste procedure
sono diventate di responsabilità dei SUAP – DPR 59/2013
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Come si attiva la PROCEDURA SEMPLIFICATA e quali competenza ha al
momento il Comune
iter amministrativo - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006-
Previa verifica di assoggettabilità alla fase di verifica di VIA, l’impresa
presenta la comunicazione di inizio attività alla Provincia competente
per territorio… la norma prescrive che….
entro 90 giorni la Provincia verifica la sussistenza dei requisiti tecnici
e soggettivi per lo svolgimento dell’attività;
…………………………….
l’esercizio dell’attività di recupero può essere intrapreso decorsi 90
giorni dalla data di inoltro della comunicazione
(art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/2006)
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LE PROCEDURE SEMPLIFICATE: contenuti della comunicazione
( art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006)
Alla comunicazione deve essere allegata apposita documentazione che consenta di
verificare:
-il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste per quell’attività;
-il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività;
-le attività di recupero che si intendono svolgere;
-lo stabilimento, la capacità di recupero ed il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti sono
recuperati;
-le caratteristiche merceologiche dei rifiuti provenienti dal recupero.
Ma non solo……..
Il comune deve valutare la coerenza dell’intervento con i criteri di PRC vigente e rilasciare
titolo edilizio. Il regolamento provinciale prevede infatti che vi sia la compatibilità
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urbanistica attestata dal comune stesso.
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La comunicazione riguarda unicamente l’esercizio di un’attività di recupero
rifiuti e pertanto va presentata con riferimento ad un insediamento GIÀ
REALIZZATO e IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI del caso in
materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali, edilizie, se del caso.
Così come, se il soggetto intende depositare o movimentare rifiuti su area
scoperta, deve aver conseguito il Nulla Osta relativo al PIANO DI
GESTIONE DELLE ACQUE 1/R.
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PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 1/R
Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.
Deve essere presentato ed approvato qualora vi sia una
superficie scolante, ossia il deposito e/o movimentazione
rifiuti avvenga su area scoperta. Tale piano deve essere
presentato all’Ente gestore della pubblica fognatura, qualora
le acque recapitino in tale ambito, se il recapito avviene
invece in acque superficiali, al SUAP che poi lo trasmette al
Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino,
per il parere di competenza.
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Le attività oggetto di procedura semplificata sono inoltre
soggette al pagamento dei diritti annuali di iscrizione
regolati dal D. M. 21 luglio 1998 n. 350, che devono
essere versati entro il 30 aprile di ciascun esercizio
annuale, prestando attenzione che il mancato versamento
dei diritti di iscrizione comporta la sospensione dell’attività
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 350/1998 per le
attività in essere.
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Com’è strutturato il D.M. 5/2/1998 e s.m.i.
Individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero
contiene una serie di allegati:
- allegato 1: le “tipologie” di rifiuti non pericolosi
-allegato 3: i criteri per la determinazione del test di cessione
-allegato 4: le quantità massime (t/a) di rifiuti non pericolosi
-allegato 5: le norme tecniche generali per gli impianti che
effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi
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come si legge il decreto:
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI (categoria merceologica generale)
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversine ferroviarie e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto.
CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301
Provenienza: attivita' di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU;
manutenzione reti; attivita' di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato
del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche
di cui alle norme CNR-UNI 10006 (R5).
b) Utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al p.to a) (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione….) [R10]
c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali
previo trattamento di cui al p.to a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….)25 [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime
secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della
circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205
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7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo
CER 170504
Provenienza: attività di scavo.
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli,
sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica.
Attività di recupero:
a) Industria della ceramica e dei laterizi (R5)
b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di
cessione….) [R10]
c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione….) [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.
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7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo
CER 170302, 200301
Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di
tiro al volo.
Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume e inerti.
Attività di recupero:
a) produzione di conglomerato vergine a caldo e a freddo [R5]
b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione….) [R5]
c) produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione
preventiva (macinatura, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale
miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate
c) materiali per costruzione nelle forme usualmente commercializzate
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Significato degli R
Gli R identificano le attività di recupero, sono 13, da R1 a R13 e costituiscono l’allegato C
al D.Lvo 152/06.
[R10] : Recupero ambientale
l’art. 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. fissa le condizioni per l’utilizzo dei rifiuti:
a) I rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste
dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto
del progetto di cui alla lettera b);
d) Sia compatibile con le caratteristiche
geomorfologiche dell’area da recuperare;
chimico-fisiche,
idrogeologiche
e
d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
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dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (*)
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(*) caratterizzazione del tal quale:
colonna A – aree verdi, residenziali - e colonna B – siti ad uso
commerciali e industriali- Allegato 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i.
test di cessione sull’eluato.
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CARATTERIZZAZIONE SUL TAL QUALE pone i vincoli per
l’utilizzo in funzione della destinazione dell’area
(colonna A e B tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i.)
Colonna A
tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V
della Parte IV del d.lgs. 152/2006
Colonna A÷B
tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V
della Parte IV del d.lgs. 152/2006
Qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione
Siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e
commerciale)
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E’ ammissibile solo un caso, in cui una deroga è valutabile ossia
Il superamento dei limiti tabellari sia attribuibile a valori di fondo naturale o
alla presenza di inquinamento diffuso  in tal caso occorrerà che il
proponente presenti uno studio da validare da parte dell’ Arpa Piemonte
Lo studio dovrà riguardare sia l’area di scavo che quella di destinazione
finale (eventuali superamenti dovuti allo stesso analita)
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TEST DI CESSIONE SULL’ELUATO- Art. 9 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.
….il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del
comma 1, ai fini della caratterizzazione dell’eluato, è
effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all’all. 3 al
presente regolamento………
in tal caso non viene verificata una compatibilità bensì il
rispetto assoluto di limiti imposti
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Parametri
Nitrati
Fluoruri
Solfati
Cloruri
Cianuri
Bario
Rame
Zinco
Berillio
Cobalto
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Piombo
Selenio
Mercurio
Amianto
COD
pH
Unità di misura
mg/l NO3
mg/l F
mg/l SO4
mg/1 Cl
microngrammi/l Cn
mg/l Ba
mg/l Cu
mg/l Zn |
microngrammi/l Be
microngrammi/l Co
microngrammi/l Ni
microngrammi/l V
microngrammi/l As
microngrammi/l Cd
microngrammi/l Cr
microngrammi/l Pb
microngrammi/l Se
microngrammi/l Hg
mg/l
mg/l
Concentrazioni limite
50
1,5
250
100
50
1
0.05
3
10
250
10
250
50
5
50
50
10
1
30
30
5,5 < > 12,0
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ATTENZIONE!!!
la LR 40/98 prevede, nel caso di gestione di rifiuti speciali non
pericolosi come:
-attività da R1 a R9
- movimentazione rifiuti superiore a 10 t/g
Fase di verifica di VIA preventiva
In tal caso la competenza rimane in capo alla Città
Metropolitana di Torino e non va avviata la procedura
presso il SUAP
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