Sviluppo sostenibile
Normative e strumenti. Tutela ecosistemi e
risorse idriche
Prof.ssa avv. Elisa Scotti
LUISS Business School – Area xyz
1
Il principio dello sviluppo sostenibile
La definizione del Rapporto Brundtland (World Commission on
Environment and Development) 1987:
“lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”.
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2
Il principio dello sviluppo sostenibile
• Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Rio (1992) da cui la
«Dichiarazione di Rio», «L’Agenda 21», la «Dichiarazione di principi per la
conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste»: accento
sull’ambiente, secondo la definizione del rapporto Bruntland
• 1997 Trattato di Amsterdam, TUE art. 2 «sviluppo armonioso equilibrato e
sostenibile delle attività economiche»; art. 6 principio di integrazione nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile
• Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Johannesburg
(2002) si basa su tre pilastri reciprocamente integrati: lo sviluppo
economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale.
• La dichiarazione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità
delle espressioni culturali (ratificata nel 2007) riconduce allo sviluppo
sostenibile la diversità culturale.
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3
Elementi dello sviluppo sostenibile
1) Soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni degli
uomini della generazione presente
2) Equità fra le generazioni, il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente non deve
compromettere la possibilità per le generazioni future di
soddisfare i propri bisogni
3) Equità infragenerazionale, il soddisfacimento dei
bisogni della popolazione di uno Stato non deve
compromettere la possibilità per gli altri popoli che
vivono sulla terra di soddisfare i propri bisogni
4) Integrazione delle politiche, le politiche ambientali
devono essere coordinate insieme alle politiche
economiche, sociali ecc.
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4
Attuale art. 3 TUE che si richiama alla valenza complessa
del principio
L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione
e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento della qualità dell'ambiente.
CODICE AMBIENTE Art. 3-quater.
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi
del presente codice deve conformarsi al principio dello
sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non
possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita'
delle generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve
essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui
nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici
e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla
tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono
essere oggetto di prioritaria considerazione.
3-quater (segue)
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile
deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e
quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche
della produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio
di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita'
dell'ambiente anche futuro.
(segue)
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti
ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di
garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare
il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi
naturali dalle modificazioni negative che possono essere
prodotte dalle attivita' umane.
Si lega al principio di integrazione
Articolo 11 TUE
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile
(segue)
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art.
37 dispone: «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle
politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio
dello sviluppo sostenibile».
Principio di integrazione
• Integrazione come intervento della politica ambientale in
ogni politica
• Integrazione non è però privilegio della politica ambientale
• Integrazione non è un principio diretto in sede
giurisdizionale (Problema della precettività del principio di
integrazione)
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11
Il principio dello sviluppo sostenibile
Qual è la sua rilevanza?
A cosa serve?
E’ vincolante giuridicamente?
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
Soft law
Comunicazioni, raccomandazioni
Programmi d’azione
Dichiarazioni principio
Fondi e Programmazione regionale per l’assegnazione dei fondi europei
Agenda 21
Carta di Aalborg
Governance
Passaggio da un'ottica impositiva ad una partecipativa, flessibile ed aperta alle varie
componenti sociali e fondata su
Condivisione - Costruzione di uno scenario comune di sviluppo sostenibile di una comunità,
condiviso dal più ampio numero di stakeholders.
Partenariato - Creazione di partnership fondate su un nuovo modo di intendere il rapporto
pubblico-privato, per la concreta realizzazione di azioni concertate per lo sviluppo sostenibile.
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
Definizione delle politiche pubbliche
VII Piano d’azione europeo per l’ambiente (Commissione nov 2012): dovrà essere approvato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al
2020, individuando nove obiettivi prioritari da realizzare:
• 1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione;
• 2. trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego
delle risorse, verde e competitiva;
• 3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
• 4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente;
• 5. migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;
• 6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al
giusto prezzo;
• 7. migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
• 8. migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione;
• 9. aumentare l´efficacia dell´azione UE nell´affrontare le sfide ambientali a livello regionale e
mondiale.
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
In particolare, nell’ambito dell’obiettivo prioritario numero 2 la Commissione precisa che saranno
adottate misure volte a migliorare la prestazione ambientale di beni e servizi nel corso dell’intero
ciclo di vita, tramite iniziative che consentano di aumentare l’offerta di prodotti sostenibili per
l’ambiente, tramite:
• combinazione equilibrata di incentivi per i consumatori e per gli operatori economici (comprese
PMI),
• strumenti di mercato e norme finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei
prodotti.
A tal fine verranno riviste, tra l’altro, le direttive sulla progettazione ecocompatibile (la proposta
richiama che il quadro politico della UE dovrebbe garantire che i prodotti prioritari del mercato
europeo siano progettati in maniera ecocompatibile) e sull’etichettatura energetica, ed il
Regolamento Ecolabel con l’obiettivo di migliorare le performance ambientali e l’efficienza
nell’impiego delle risorse.
• Sempre nell’obiettivo 2 vengono richiamati gli acquisti verdi del settore pubblico, specificando
che la Commissione valuterà l’opportunità di adottare atti legislativi per settori specifici che
rendano obbligatori gli appalti pubblici verdi.
• l’obiettivo prioritario 7, nel quale si prende atto che l’integrazione delle considerazioni in materia
ambientale nelle politiche e attività della UE, pur se condizione sancita fin dal 1997, non è ancora
sufficiente; pertanto sarà necessario un’integrazione più incisiva e coerente. Quindi la
Commissione ritiene sia necessario effettuare sistematicamente valutazioni ex ante dell’impatto
ambientale, sociale ed economico delle iniziative politiche a livello UE e di Stati membri, al fine
di garantire la loro coerenza ed efficacia.
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
«Hard» Law
•Appalti verdi
•Energie rinnovabili
•Programmi di Recupero; Programmazione negoziata
•Piani urbani del traffico; Piani energetici comunali; Piani di
risanamento acustico
•Pianificazione – VAS
•Lavori pubblici – opere private – VIA
•Esercizio di impianti – AIA
•Attività in zone protette dalla direttiva habitat – VI
•Disciplina rifiuti – Principi, gerarchia
•Tutela della biodiversità
•Disciplina delle risorse idriche
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Tutela diversità biologica
Varietà delle specie, degli ecosistemi e del loro patrimonio genetico
Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio De Janeiro nel 1992
(ratificata con l. 124/94)
Sesto programma d’azione comunitaria – tra gli obiettivi
Strategia europea per la Biodiversità per proteggere e migliorare lo stato
della biodiversità nel prossimo decennio (COM(2011) 244),
“Strategia nazionale per la biodiversità”, adottata in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 7 ottobre 2010
«apporta benefici per le generazioni attuali e future grazie ai servizi offerti agli
ecosostemi, quali la produzione di cibo, combustibile, fibre e medicinali,
l’effetto regolatore sull’acqua, l’aria e il clima, il mantenimento della fertilità
del suolo, i cicli dei nutrienti»
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Tutela biodiversità
Sia a livello europeo che a livello nazionale: Tutela differenziata.
a) siti ad elevato valore naturalistico
b)Politiche specifiche (in favore di specie minacciate o riguardo ad
attività quali pesca o agricoltura, in grado di alterare l’equilibrio degli
ecosistemi e la varietà delle specie.
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Tutela biodiversità - europa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La direttiva ‘Uccelli’ (79/409 e 2009/147/CE)
La direttiva ‘Habitat’ (92/43)
La Direttiva sulla pelle dei cuccioli di foca
Il Regolamento sulle specie in pericolo (attuazione della CITES, la
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali a
rischio di estinzione)
Il Regolamento sulle importazioni dei prodotti ottenuti dai cetacei
Il Regolamento sulle tagliole
La decisione del Consiglio sulle modifiche alla Convenzione di Bonn
La direttiva ‘Zoo’ per il benessere degli animali in cattività
Il Regolamento sulle ‘Foreste tropicali’
Convenzione europea del Paesaggio
Direttive acque
Direttiva per l’ambiente marino
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Tutela biodiversità - Italia
Disciplina delle aree protette (l. n. 394/1991)
Tutela del paesaggio (Codice beni culturali d.lgs. 42/2004)
Tutela delle acque (Codice dell’ambiente d.lgs. 152/2006)
D.lgs. 190 2010 (attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente
marino)
Legge n. 61/2006 sulle Zone di Protezione Ecologica oltre il limite del
mare territoriale
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Rete natura 2000
Principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità.
Rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna
minacciati o rari a livello comunitario.
La Rete Natura 2000 è attualmente costituita dalle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e
dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), istituiti dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat.
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Rete natura 2000 - UE
• SIC (ZSC) e ZPS non sono riserve rigidamente protette: protezione
della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali
e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2).
• Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000,
assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista
ecologico che economico.
• La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la
secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha
permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e
natura. Sono da conservare non solo gli habitat naturali ma anche
quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi
utilizzati, i pascoli, ecc.) e alcuni elementi del paesaggio che svolgono
un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).
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Rete natura 2000 - recepimento
recepimento Direttiva habitat
Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato
dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.
Rete Natura 2000 italiana:
superficie complessiva pari al 21% del territorio nazionale
2299 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 47 dei quali sono stati
designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
609 Zone di Protezione Speciale (ZPS);
332 siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS.
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Rete natura 2000 - Italia
Elenco SIC:
Decreti ministeriali del 31 gennaio 2013, uno per ogni regione biogeografica
presente in Italia: “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione
biogeografica Alpina”, “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione
biogeografica Continentale” e “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione
biogeografica Mediterranea”.
ZSC Con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e
provincia autonoma interessata, si individuano tra i SIC le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC)
Le prime aree ZSC sono state designate con il Decreto del 7 febbraio 2013: 27
ZSC della Regione Valle d’Aosta. Con D.M. 16 settembre 2013 sono state
individuate 20 zone nella della Regione Basilicata.
la procedura è stata tracciata con il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
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Rete natura 2000 - Italia
ZSP:
L. 157/1992 art.1, co. 5.
Le regioni provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad
esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi.
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Rete natura 2000
Tutela, gestione
DPR 357/97 art. 4
1. Le regioni assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune
misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate,
2. Le regioni sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura
2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, adottano per le zone speciali di
conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od
integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi
di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei
siti (20).
….
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali
protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla
normativa vigente.
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Rete natura 2000 – Valutazione d’incidenza
• Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui
siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro
gestione devono essere assoggettati alla procedura diValutazione di
incidenza ambientale.
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Aree protette
Parchi e Riserve
Sistema non pianificato
Esito frastagliato e insufficiente per le coste
Anni 20 del 900: istituzione di quattro Parchi Nazionali (Gran Paradiso,
Stelvio, Abruzzo e Circeo);
Dopoguerra: l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali ha iniziato la
costituzione di una rete di aree protette, soprattutto tra quelle di alto
valore forestale.
Istituzione Regioni e del Ministero dell'Ambiente: avviate molte
iniziative
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Sistema delle aree protette (decreto
legislativo del 27 aprile 2010)
871 Aree Naturali Protette suddivise in:
• 24 Parchi nazionali: 1.465.681,01 ha di superficie a terra; 71.812,00 ha di
superficie a mare
• 27 Aree Marine Protette: 222.442,53 ha di superficie a mare e 652,32 ha di
superficie di costa
• 147 Riserve Naturali Statali: 122.775,90 ha di superficie a terra
• 3 Aree Naturali Protette: 2.557.477,00 ha di superficie a mare e 5,70 km di
superficie di costa
• 134 Parchi Naturali Regionali: 1.294.655,87 ha di superficie a terra
• 365 Riserve Naturali Regionali: 230.240,21 ha di superficie a terra, 1.284,00
ha di superficie a mare
• 171 Altre Aree Naturali Protette Regionali: 50.237,72 ha di superficie a terra
e 18,40 ha di superficie a mare
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Aree protette legge 349/91
Art. 1
1. costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che
hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
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Art. 1, co 4
4. speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in
particolare, le seguenti finalità:
• a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
• b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici
e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
• c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
• d) difesa e ricostituzione degli
equilibri
idraulici e idrogeologici.
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31
Aree protette
• 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.
• 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di
aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni
economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agrosilvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale
con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni
culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e
privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative,
individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie,
impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al
comma 1 (3).
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Il principio dello sviluppo sostenibile
• La definizione del Rapporto Brundtland:
• “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”.
• La definizione è basata su due concetti:
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Il principio dello sviluppo sostenibile
• La definizione del Rapporto Brundtland:
• “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”.
• La definizione è basata su due concetti:
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Le risorse idriche
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Contesto internazionale
• Acqua e sviluppo sostenibile
• Acqua: diritto o bisogno
• Principi in tema di acque: principi di tutela e di gestione
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Contesto europeo
Direttiva 2000/60 /CE direttiva quadro in materia di acque
obiettivi:
prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo,
migliorare lo stato delle acque
assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo
termine delle risorse idriche disponibili.
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Direttiva 2000/60
=> Fornisce principi comuni per la programmazione degli interventi
volti alla protezione delle acque
=> Impone una riorganizzazione amministrativa del patrimonio idrico
(DISTRETTI IDROGRAFICI)
=> Definisce gli standard ambientali (OBIETTIVI) da raggiungere entro
scadenze determinate
=> Individua gli strumenti di programmazione e gestione per
conseguire gli obiettivi ambientali previsti (PIANO DI GESTIONE)
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Direttiva 2000/60
ASPETTI PRINCIPALI
Riorganizzazione amministrativa del patrimonio idrico
• Individuazione dei bacini idrografici
• Loro assegnazione ai distretti idrografici come unità territoriale di riferimento per la
gestione integrata del sistema delle acque superficiali e sotterranee
• Designazione di un’Autorità competente per ogni Distretto con compiti di: esaminare l’impatto delle attività umane sulle acque - effettuare l’analisi economica
dell’utilizzo idrico - individuare le aree di “protezione speciale”
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Direttiva 2000/60 –
Strumenti
1) L’attività conoscitiva
Entro il 2004 ogni Stato membro deve produrre:
- un'analisi delle caratteristiche per ciascun distretto idrografico,
- un esame dell'impatto delle attività umane sulle acque,
- un'analisi economica dell'utilizzo delle acque,
- un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione
speciale,
- un censimento di tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque
destinate al consumo umano che forniscono oltre 10 m3 al giorno
o servono più di 50 persone.
Quest’analisi dovrà essere rivista nel 2013 e in seguito ogni sei anni.
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Direttiva 2000/60
Strumenti
2 ) La Pianificazione e programmazione
• per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti dei piani
di gestione che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi
effettuati. Sono rivisti ogni sei anni.
Mirano a:
• impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei
corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato
chimico ed ecologico entro la fine del 2015
• ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di
sostanze pericolose;
• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque
sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire
un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
• preservare le aree protette.
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• Complessità dei piani di gestione
I piani di gestione possono essere integrati da programmi e piani di
gestione più dettagliati per determinati sottobacini, settori o tipi di
acque.
Possibili articolazioni.
I cd. PIANI STRALCIO
Es. PAI : piano assetto idrogeologico, individua le aree a rischio
Piano di gestione del rischio alluvioni
Piano di tutela delle acque
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Direttiva 2000/60
Strumenti
3) Le autorizzazioni e le concessioni
4) La tariffa
Art. 9
• 1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi
dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base
all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
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Direttiva 2000/60
• Gli Stati membri provvedono entro il 2010:
• - a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente
gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e
contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente
direttiva,
• - a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a
carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in
industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica
effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi
inquina paga".
• Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni
sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in
questione.
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Direttiva 2000/60
5) La partecipazione
• Articolo 14 Informazione e consultazione pubblica.
• 1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le
parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in
particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei
piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono
affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:
• a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono
essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il
piano si riferisce;
• b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione
delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno
due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
• c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico,
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almeno un anno prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce.45
La gestione del servizio idrico
Acque: demanialità
Infrastrutture: proprietà pubblica
Regolazione: necessariamente pubblica (obblighi del gestore con
particolare riferimento ai livelli di qualità, struttura tariffaria,
corrispondenti diritti degli utenti)
Gestore del servizio: Pubblico – Privato?
Indifferenza dal punto di vista dello sviluppo sostenibile?
Preferenza per il pubblico?
Preferenza per il privato?
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Dalla privatizzazione al referendum
art. 23 bis l. n. 133 del 2008: preferenza per il privato (pubblico
solo in eccezionali situazioni)
C.Cost: scelta del legislatore: non imposta a livello europeo ma
legittimo rafforzamento del principio di concorrenza
• Referendum abroga:
L’art.23 bis cit.
l’art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, limitatamente a quella parte del
comma 1 che dispone che la tariffa costituisce corrispettivo del servizio
idrico integrato ed è determinata tenendo conto dell’adeguata
remunerazione del capitale investito.
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Situazione attuale
Si applicano i principi comunitari che consentono:
a) Affidamento a terzi in gara
b) Affidamento a società miste pubblico-private in cui il socio privato
sia scelto in gara
c) Società in house (3 requisiti: 1. partecipazione totalitaria pubblica;
2. controllo dell’ente pubblico sulla società analogo a quello
esercitato sui propri uffici 3. svolgimento della parte
preponderante dell’attività verso l’ente pubblico controllante)
Quanto alla TARIFFA
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Quanto alla tariffa
I gestori, di qualunque natura essi siano (pubblici, privati o
misti), non riceveranno più il 7% del capitale investito che
veniva riversato sui costi della bolletta dell’acqua.
• Il referendum non cancella però le norme che stabiliscono
come si calcola la tariffa, compresa la parte in cui si indica il
7% come tasso di remunerazione.
• Resta vigente anche un’altra norma, specchio di quella
abrogata: l’art. 117 del Testo unico degli enti locali (DLgs
267/2000) che, al comma 1, prevede «l’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito, coerente con le
prevalenti condizioni di mercato».
LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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1.1 Sviluppo Sostenibile - alfabetico dei docenti 2009