CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL
RAPPORTO TRA URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO:
TEORIA E PRATICA
docente: arch. Andrea Pasetti
La formazione dei piani di bacino
Riferimenti normativi : Legge Regionale n. 58/2009
La formazione dei piani
Art. 9 formazione del piano di bacino
c. 1 Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato e proposto dalla
Provincia sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini
fissati dalla medesima.
c.3 La Giunta regionale esprime, entro 90 giorni, parere vincolante sulla
proposta di Piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di
bacino, acquisito il parere (vincolante) del Comitato.
L’aggiornamento dei piani
Art. 10 Varianti al Piano di bacino anche stralcio
c. 1 Gli organi dell’Autorità di bacino … sulla base di nuove conoscenze
scientifiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di
sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, possono proporre
modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani.
c.2 Istanze di modifiche o integrazioni ai piani vigenti possono, altresì,
essere proposte alla Provincia competente dai Comuni interessati, sulla
base di adeguata documentazione tecnica.
L’iter di approvazione e aggiornamento dei pdb
Riferimenti normativi : Legge Regionale n. 58/2009
L’iter di approvazione dei piani
•Trasmissione della proposta al Comitato tecnico di bacino
della Regione Liguria
•Parere del Comitato tecnico di bacino (vincolante)
•DGR che fa proprio il parere entro 90 giorni
•Adozione del piano con Delibera della Provincia,
pubblicazione sul BURL, deposito presso i Comuni per 30
giorni
•Osservazioni da parte dei Comuni e dei privati (30 giorni)
•Valutazione osservazioni e nuovo parere del Comitato tecnico
di bacino (60 giorni)
• Approvazione del piano con Delibera della Provincia (30
giorni)
•Pubblicazione sul BURL (data efficacia)
L’iter di approvazione e aggiornamento dei pdb
Riferimenti normativi : Legge Regionale n. 58/2009
Le tipologie di Varianti ai piani di bacino
Le Varianti sostanziali (art. 10 c. 3 e art. 9)
La variante è sostanziale nel caso in cui emerga la necessità di
riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel
caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle
sue previsioni.
Le varianti non sostanziali (art. 10 c.4 bis e segg.)
Sono considerate non sostanziali le varianti che consistono nel
recepimento di criteri o indirizzi approvati dall’Autorità di
bacino…ovvero previsti da normative regionali o nazionali.
Sono altresì non sostanziali le varianti residuali rispetto alla definizione
del c. 3.
Le varianti soggette a pubblicità (art. 10, c. 5)
Sono soggette a forme di pubblicità tutte le varianti che
interessano ampie porzioni di territorio o territori
precedentemente non vincolati.
Esempi di Varianti non sostanziali ai piani di bacino
Variante di aggiornamento ai criteri regionali
Variante dei Piani di bacino per l’ adeguamento della normativa ai criteri stabiliti dalla DGR 1208/2012,
nonché a seguito dell’approvazione del P.T.A.M.C. nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Lig.,
Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante con DGP n. 121/2013. (Approvata con DGP 121/2013)
Documenti modificati :
Normativa di attuazione,
Carta dell’uso del suolo,
Carta degli elementi a rischio,
carta geomorfologica,
carta della franosità reale,
carta della suscettività al dissesto,
carta del rischio idraulico,
carta del rischio geologico.
Sono integralmente aggiornate le norme relative ai dissesti geomorfologici, con riferimento
ai criteri ed agli articoli-tipo regionali per quanto attiene alle limitazioni all’edificazione.
Esempi di Varianti non sostanziali ai piani di bacino
Variante di aggiornamento ai criteri regionali
Variante dei Piani di bacino per l’ adeguamento della normativa ai criteri stabiliti dalla DGR 1208/2012,
nonché a seguito dell’approvazione del P.T.A.M.C. nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Lig.,
Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante con DGP n. 121/2013. (Approvata con DGP 121/2013)
PdB vigente
PdB variante
L’iter di approvazione e aggiornamento dei pdb
Esempi di Varianti ai piani di bacino :
Variante di aggiornamento del dissesto idrogeologico
Piano di Bacino Ambito 15 - Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell’articolo 10 comma 5
della L.R. 58/2009 relativa all’aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità del Fosso
Magistrato in Comune di Santa Margherita Ligure.
L’iter di approvazione e aggiornamento dei pdb
Riferimenti normativi : Legge Regionale n. 58/2009
Effetti sulla pianificazione urbanistica :
I contenuti dei piani di bacino forniscono il quadro delle conoscenze
sull’assetto fisico, la suscettività al dissesto e i regimi normativi specifici;
costituiscono quindi un riferimento imprescindibile per la pianificazione del
territorio.
La legge urbanistica regionale n.36/1997 stabilisce, tra l'altro, che le
indicazioni di carattere prescrittivo dei piani di bacino, vincolino la
pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con
effetto di integrazione e in caso di contrasto di prevalenza su di essa.
Sono inoltre previste attività di sinergia tra i vari livelli di pianificazione che
sviluppino la conoscenza e tengano conto, alla base delle loro scelte, delle
problematiche idrauliche ed idrogeologiche del territorio.
La consultazione dei piani di bacino vigenti
Bacini tirrenici :
http://cartogis.cittametropolitana.genova.it/cartogis/pdb/bacini.htm
La consultazione dei piani di bacino vigenti
bacini padani :
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/ptc/VBP/VBP.htm
Le prospettive future per la pianificazione di
bacino
I distretti idrografici (D.Lgsl. 152/2006 - art. 63. Autorità di
bacino distrettuale)
Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse
a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di
bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al
comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
Il territorio metropolitano genovese ricade all’interno dei distretti
Il riordino regionale delle funzioni in materia di difesa del
suolo (DDL Regione Liguria riordino funzioni)
Le funzioni in materia di difesa del suolo sono conferite alla Regione.
Nella nuova legge vengono aggiornate le normative di riferimento in materia.
Il riordino regionale delle funzioni in materia di
difesa del suolo
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(articolo 3) In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la
programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione
del parere della città metropolitana che si esprime entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e
dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da
svolgersi sul territorio della città metropolitana. Decorso inutilmente
il termine, la Regione procede all’adozione degli atti di propria
competenza.
(articolo 12) Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in
materia di difesa del suolo. In tutti gli articoli inerenti i compiti di
cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la parola
“Regione”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13. Le funzioni
relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini
previsti dal Capo II del presente Titolo. Ai fini dello svolgimento
delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali,
organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
(articolo 13) Ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i
Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo
delle province e della città metropolitana, previa convenzione.
Il riordino regionale delle funzioni in materia di
difesa del suolo
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(articolo 16) La Regione, nelle more dell’attuazione del Titolo II,
Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e
integrazioni: a) partecipa ai lavori dell’Autorità di Bacino nazionale
del Fiume Po, b) partecipa ai lavori dell’Autorità di Bacino
interregionale del Fiume Magra, c) disciplina l'assetto dell'Autorità
di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo
funzionamento.
(articolo 25) Il Piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base
dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei
termini fissati dalla medesima.
(articolo 26) Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa
degli uffici regionali possono proporre modifiche, integrazioni od
aggiornamenti dei Piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove
conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di
maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità
o di rischio. Istanze di modifiche od integrazioni ai Piani vigenti
possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati
sulla base di adeguata documentazione tecnica.
Il riordino regionale delle funzioni in materia di
difesa del suolo
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(articolo 27) La Regione promuove la revisione dei piani di bacino
vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri
dell’Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica
normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già
approvati ai sensi della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e
integrazioni. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla
data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici
regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al
presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e provvedimenti già
assunti ai sensi della normativa previgente.
(articolo 28) E’ abrogata la l.r. 58/2009 e successive modificazioni e
integrazioni. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in
contrasto con quelle previste dal presente Capo.
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02 pianificazione di bacino - Istituto Nazionale di Urbanistica