INVALIDITÁ CIVILE Il ricorso avverso il giudizio della Commissione e l’atto di concessione del beneficio Il verbale della Commissione Il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Medica integrata”, nella sua forma definitiva, risulta – ‘sottoscritto’ dai medici della Commissione Medica integrata (medici ASL + 1 medico INPS) – ‘validato’ dai medici INPS (Centro Medico Legale, provinciale) – eventualmente ‘validato’ dalla Commissione Medica Superiore dell’INPS (Roma) Il verbale della Commissione Avverso il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Sanitaria integrata” è esperibile un solo tipo di ricorso ‘proprio’: – ricorso Giurisdizionale ordinario con il rito del lavoro (Tribunale – sez. lavoro previo accertamento tecnico preventivo). Controparte è l’INPS. Il verbale della Commissione Avverso il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Sanitaria integrata” è possibile, in evidenti casi di errata applicazione delle norme, richiedere un riesame in auto-tutela alla Commissione Medica Superiore: – Istanza in carta semplice alla Commissione Medica Superiore dell’INPS (Roma) entro 6 mesi – Medesima istanza al Centro Medico Legale? Il verbale della Commissione Termini per ricorrere: – Entro 6 mesi dalla notifica del verbale mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale del luogo di residenza (con l’assistenza di un avvocato). Procedura speciale ATP (accertamento tecnico preventivo) – Entro 6 mesi dalla notifica del verbale mediante istanza, in carta semplice, per autotutela alla Commissione medica Superiore dell’INPS. Il verbale della Commissione Motivi del ricorrere: – Mancata acquisizione della documentazione (estensione del limite di produzione di sola documentazione proveniente da struttura pubblica o privata accreditata – DM 2/8/2007); necessità di provare la circostanza. – Erronea valutazione delle patologie (utilizzo delle tabelle e tipologia di calcolo); patologie riguardanti lo stesso organo o apparato (concorrenti) calcolo salomonico (concorrenti) e riduzionistico (coesistenti)) ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental ADL) Il provvedimento di concessione del beneficio La comunicazione della concessione o meno del beneficio è un provvedimento di natura amministrativa proveniente dalla Direzione Provinciale dell’INPS Il provvedimento di concessione del beneficio Avverso il provvedimento di concessione del beneficio possono essere esperiti due tipi di ricorso: – Amministrativo (Comitato Provinciale INPS) – Giurisdizionale (Tribunale – sez. lavoro) Il provvedimento di concessione del beneficio Termini per ricorrere: – Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso amministrativo in carta semplice al Comitato Provinciale INPS – Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale del luogo di residenza (con l’assistenza di un avvocato). Controparte è l’INPS. Il provvedimento di concessione del beneficio Motivi del ricorrere: – Errata valutazione dell’ammontare dei redditi ed emolumenti di vario genere percepiti. – Stato di disoccupazione. – Considerazione dei periodi di ricovero al fine della decurtazione delle indennità di frequenza ed accompagnamento. FINE