Silvia Scozzese - Direttore Scientifico IFEL
Firenze, 3 maggio 2013
Attualmente il contributo dei singoli comparti della PA alla manovra è calcolato in base
al criterio del peso di ognuno in relazione alla spesa totale al netto della sanità e della
previdenza.
Totale
Cumulato
2007-2014
Dati in Mln euro
2007
Manovra (*)
2.242
di cui taglio Monti (DL 201/2011)
di cui taglio trasferimenti (DL 78/2010)
di cui taglio spending review (DL 95/2012)
(*) Effetto netto incrementale
2008
0
2009
1.340
2010
1.030
2011
3.275
1.500
2012
4.405
1.450
1.000
90
2013
2.455
2014
430
2.160
250
15.177
1.450
2.500
2.500
Negli anni 2007-2014 il contributo finanziario apportato dai Comuni al risanamento
della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di euro di cui:
•40% da tagli di risorse trasferite
•60% da inasprimento Patto di Stabilità
2
Nel 2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di
ben 4,3 miliardi di euro (180 milioni sono scontati dal PSI dei piccoli Comuni). A ciò si
aggiungono i tagli disposti dalla legge di stabilità per l’anno 2012, dal D.L. 78 del 2010 e da
ultimo i 2.250 milioni di euro del D.L. 95 del 2012 (spending review), per un importo
complessivo di 6,2 miliardi di euro, pari al 40% delle risorse trasferite dallo Stato nel 2010.
Dati in Mln euro
Obiettivi Patto
Taglio trasferimenti ex D.L. 78/2010
ulteriore Taglio ex D.L. 201/2011
Taglio Spending Review
Totale contributo finanziario
Fonte: Elaborazioni IFEL
2011
2012
2013
2014
2.160
1.500
4.025
2.500
1.450
90
8.065
4.320
2.500
1.450
2.250
10.520
4.500
2.500
1.450
2.500
10.950
3.660
I
500
MLN
della
spending review per
il 2012 sono così
ripartiti:
 90
MLN
taglio
Comuni <5mila
 410 MLN patto
Comuni >5mila
3
INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI 2007-2011
Valori in milioni di euro
Valori assoluti
Variazione
cumulata
2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
15.679
14.742
15.049
12.689
12.090
-3.589
-6,0%
2,1%
-15,7%
-4,7%
-22,9%
Variazione % annua
Fonte: elaborazioni su dati Conto Economico ISTAT
I Comuni sono l’unico comparto che ha tenuto sotto controllo la spesa corrente, ma ha
dovuto sacrificare la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di finanza pubblica. Istat
rileva una riduzione della spesa per investimenti tra il 2007 ed il 2011 del 23% ed è
prevedibile una riduzione pari almeno al 20% dal 2012, con effetti fortemente recessivi
sull’economia locale e nazionale.
4
Entrate delle Amministrazioni comunali - TOSCANA. Anno 2010
Entrate delle Amministrazioni comunali - ITALIA. Anno 2010
euro per abitante
euro per abitante
Competenza
Competenza
Competenza
mista
Competenza
mista
Entrate tributarie*
Trasferimenti correnti**
Entrate extratributarie
358,2
327,4
279,7
358,2
327,4
279,7
Entrate tributarie*
Trasferimenti correnti**
Entrate extratributarie
344,0
403,8
197,2
344,0
403,8
197,2
Totale Entrate correnti proprie*
Totale Entrate correnti
Entrate in c/capitale
637,9
965,3
245,6
637,9
965,3
193,9
Totale Entrate correnti proprie*
Totale Entrate correnti
Entrate in c/capitale
541,2
945,0
236,3
541,2
945,0
179,5
110,1
773,4
1.210,9
78,4
753,4
1.159,2
- Trasferimenti in c/capitale
Totale Entrate proprie*
122,7
654,8
98,6
622,1
1.181,3
1.124,5
- Trasferimenti in c/capitale
Totale Entrate proprie*
Totale Entrate
Uscite delle Amministrazioni comunali - TOSCANA. Anno 2010
euro per abitante
Competenza
Spese correnti
Spese in c/capitale
Totale Uscite
Totale Entrate
Uscite delle Amministrazioni comunali - ITALIA. Anno 2010
euro per abitante
Competenza
Competenza
mista
908,5
908,5
300,7
1.209,2
229,7
1.138,2
Elaborazioni IFEL su dati ISTAT
Spese correnti
Spese in c/capitale
Totale Uscite
887,2
299,8
1.187,0
Competenza
mista
887,2
235,9
1.123,1
Elaborazioni IFEL su dati ISTAT
* al netto della Compartecipazione IRPEF; ** Comprende la Compartecipazione IRPEF
I Comuni della Toscana sono caratterizzati da una dotazione di entrate correnti superiore alla media
nazionale - nonostante i minori trasferimenti di cui dispongono - affiancata da una maggiore capacità di
spesa. Anche le entrate in conto capitale sono superiori alla media nazionale, in termini sia di competenza
che di cassa, senza però tradursi in una maggiore capacità di spesa (che invece si rivela, almeno sul
versante della cassa, perfino leggermente inferiore al valore nazionale)
5
in milioni di euro
COMUNI - TOSCANA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-61
32
250
544
709
767
0,9%
7,3%
16,0%
20,8%
22,5%
-73
19
131
213
279
321
Obiettivo PATTO comuni
16
79
168
280
321
321
Deroghe PATTO comuni
-89
-1
?
?
-66
-42
?
Contributo finanziario
in % della spesa corrente 2010
di cui Patto
0
Allentamento PATTO terremotati
0
Patto verticale regionale
-60
-37
Patto verticale incentivato
Spending review Comuni >5000 a riduzione debito
di cui Taglio di risorse
29
12
13
12
13
Taglio DL 78/2010
Tagli su fondo ordinario*
Taglio DL 201/2011 (Salva Italia)
Spending review
Valori Cumulati
* - DL 112/2008 art. 61, co. 11
- L 191/2009 art. 1, co. 183
119
302
430
446
101
169
169
169
17
19
12
12
110
110
110
3
139
155
Nel 2013 i Comuni della Toscana sono chiamati a contribuire al risanamento della finanza pubblica
per 709 milioni di euro, derivanti per 279 milioni di euro dal Patto di Stabilità e per 430 milioni di
euro dal taglio di risorse (consolidamento DL 78/2010, consolidamento DL 201/2011 e Spending
Review 2013), per un sacrificio complessivamente pari a circa il 21% della spesa corrente 2010.
6
INVESTIMENTI DEI COMUNI DELLA TOSCANA 2007-2010
2007
2008
2009
2010
Variazione
cumulata
2007-2010
871
838
-3,8%
843
0,5%
724
-14,1%
-147
-16,9%
in % sul totale nazionale
5,4%
5,6%
5,5%
5,7%
4,2%
in % sul totale area geografica
28,1%
34,6%
28,8%
27,9%
28,9%
Valori in milioni di euro
valori assoluti
variazione % annua
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - Conto Consuntivo dei Comuni
INVESTIMENTI DEI COMUNI ITALIA 2007-2010
Valori in milioni di euro
2007
16.131
2008
valori assoluti
14.992
variazione % annua
-7,1%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - Conto Consuntivo dei Comuni
2009
15.225
1,6%
2010
12.661
-16,8%
Variazione
cumulata
2007-2010
-3.470
-21,5%
Dal 2007 al 2010 complessivamente i Comuni della Toscana registrano una contrazione degli
investimenti pari a circa il 17%, valore comunque inferiore al calo del 21,5% registrato a livello
nazionale. La caduta degli investimenti toscani ha pesato per il 29% sul risultato complessivo
dei Comuni del Centro e per il 4,2% su quello del comparto nel suo insieme.
7
•
•
Soggetti al Patto: dal 2013 i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti delle
Regioni a Statuto Ordinario e di Sicilia e Sardegna.
Definizione di competenza mista: il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali
calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
Entrate correnti (accertamenti)
Spese correnti (impegni)
+
+
Entrate in conto capitale (riscossioni)
Spese in conto capitale (pagamenti)
Entrate per riscossioni di crediti
Spese per concessioni di crediti
=
=
Entrate finali nette
Spese finali nette
Saldo di competenza mista
8
Obiettivo
tra 1.000 e 5.000 ab.
13%
spesa corrente media
2007-2009
Obiettivo
maggiori 5.000 ab.
15,8%
spesa corrente media
2007-2009
netto taglio DL 78/2010
Saldo obiettivo del Patto di Stabilità Interno:
i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono mantenere un avanzo di bilancio
pari al 15,8% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, diminuito
dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti ex DL 78/2010;
i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti devono mantenere un avanzo di
bilancio pari al 13% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009.
9
Nel 2013 gli Enti che rientrano nella classe dei virtuosi conseguono il saldo
obiettivo zero.
Rispetto al 2012 vengono aggiunti due nuovi criteri:
• il valore delle rendite catastali;
• il numero degli occupati.
Quale funzione devono svolgere i due nuovi criteri introdotti? La legge non
chiarisce questo punto.
Vengono confermati i criteri del 2012:
• rispetto del Patto di Stabilità Interno;
• autonomia finanziaria;
• equilibrio di parte corrente;
• rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate.
Il peso di ciascun indicatore e la funzione dei due nuovi criteri introdotti sono
attualmente oggetto di un tavolo tecnico in sede di Conferenza Stato-Città e
autonomie locali.
10
L’obiettivo del Patto di Stabilità dei Comuni può essere modificato attraverso patti fra
Enti territoriali, definiti anche regionalizzazione dell’obiettivo o patti di solidarietà.
Verticale incentivato
Verticale regionale
La Regione cede spazi ai
Comuni
per
effettuare
pagamenti in conto capitale e
riceve in cambio dallo Stato
un contributo per ridurre il
debito regionale
31 maggio: le Regioni devono
comunicare gli importi destinati ai
singoli Comuni.
I Comuni devono comunicare le
richieste di spazi prima della
comunicazione della Regione alla
RGS
La Regione cede spazi ai
Comuni per poter effettuare
pagamenti in conto capitale
15 settembre: l’Ente locale
comunica l’entità dei pagamenti
che può effettuare;
31 ottobre: la Regione comunica
agli Enti e alla RGS gli spazi
finanziari concessi
11
L’obiettivo del Patto di Stabilità dei Comuni può essere modificato attraverso patti fra
Enti territoriali, anche definiti come regionalizzazione dell’obiettivo o patti di solidarietà.
Orizzontale
regionale
Orizzontale
nazionale
Il DL 35/2013 ha sospeso
per il 2013 questa tipologia
di rimodulazione
I Comuni possono cedere e acquisire
spazi finanziari in base al differenziale
che prevedono di conseguire rispetto
all ’ obiettivo del Patto di stabilità a
favore degli Enti locali della propria
regione.
La restituzione/acquisizione degli spazi
avviene nei 2 anni successivi
i Comuni possono cedere e acquisire
spazi finanziari in base al differenziale
che prevedono di conseguire rispetto
all ’ obiettivo del patto di stabilità
interno a favore di tutti gli altri enti
locali del territorio nazionale.
La restituzione/acquisizione degli spazi
avviene nei 2 anni successivi
15 ottobre: i Comuni comunicano
gli spazi che cedono o desiderano
acquisire;
31 ottobre: le Regioni comunicano
il nuovo obiettivo agli Enti locali e
alla RGS.
15 luglio: i Comuni indicano la
cessione o la richiesta di spazi
finanziari;
10 settembre: la RGS aggiorna i
prospetti del monitoraggio
12
•
•
•
Esclusioni ed eccezioni Dichiarazioni di emergenza - Fondi europei – Grandi eventi
- Censimento ISTAT – Agenzia europea per la sicurezza alimentare di Parma (14
MLN) - spese sui beni ricevuti con il federalismo demaniale - spese per investimenti
infrastrutturali finanziati con il “bonus” dismissione partecipate – spese sostenute dai
Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - decreto pagamenti debiti PA.
Gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili,
avranno un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità
interno del 2013 ciò al fine di incentivare lo sforzo che compiranno gli enti
sperimentatori della nuova contabilità. La rimodulazione degli obiettivi avviene tramite
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accedono a questo beneficio le
Regioni, le Province e i Comuni sperimentatori.
Bilancio di previsione: il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno.
13
•
•
Contratti di servizio nulli se elusivi del Patto: i contratti di servizio e gli altri atti
posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole
del Patto di Stabilità Interno sono nulli.
Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il
rispetto del Patto di Stabilità Interno è stato artificiosamente conseguito mediante una
non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o
altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere
atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al
momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economicofinanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al
netto degli oneri fiscali e previdenziali.
14
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l ‘ Ente locale
inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione delle risorse statali in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica
nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea
rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale
medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Il triennio da
prendere in considerazione è quello precedente all’anno di applicazione della
sanzione, pertanto l’Ente inadempiente al Patto 2013 non può impegnare nel
2014 oltre l’importo della spesa media 2011-2013.
15
c)
d)
e)
non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente;
non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto;
è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.
16
Soluzione
del
pregresso
sblocco immediato dei pagamenti in conto
capitale relativi ai fondi di cassa giacenti sviluppano in Toscana 813 MLN di flussi già
disponibili ma bloccati dal Patto di Stabilità
Interno.
 PROPOSTE
Soluzione a
regime
17
passaggio immediato dall’avanzo al pareggio
di bilancio, adottando la regola stabile cd
golden rule, che comporti equilibrio di parte
corrente e limite all’indebitamento, in modo da
consentire
una
equilibrata
politica
di
investimenti. In Toscana, conseguendo il
saldo zero, si libererebbero circa 320 MLN
per gli investimenti.
Per il 2013 ANCI non può proporre alcuna
metodologia di riparto ma ha posto con
forza il tema della insostenibilità della
riduzione disposta: 2 miliardi e 250
milioni di euro, che equivale per l’anno
in corso al 30% delle assegnazioni
statali dell ’ anno 2012 e al 9% della
spesa per consumi intermedi.
In caso di mancata deliberazione
dell’accordo per la ripartizione entro il 31
Gennaio 2013 in sede di Conferenza
Stato-città e autonomie locali, il decreto
del Ministero dell ‘ Interno è comunque
emanato entro i 15 giorni successivi,
ripartendo la riduzione in proporzione alle
spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Per il taglio 2013 è necessario
aspettare l ’ emanazione del
decreto del Ministero dell’Interno.
Una previsione può essere fatta
applicando una percentuale del
9% ai consumi intermedi rilevati da
SIOPE nel 2011, corrispondente al
peso del taglio di 2,25 MLD sul
totale dei consumi intermedi del
comparto.
Non esiste una definizione
giuridica che individui i
consumi intermedi. Ai fini
della stima questi potrebbero
essere approssimati dagli
interventi II, III e IV della
spesa corrente
18
FONDO DI SOLIDARIETA’
COMUNALE: alimentato con
una quota dell’IMU definita
tramite
accordo
in
Conferenza entro il 30 aprile.
Ammonta a 6.700 MLN per il
2013 (aumento 150 MLN
disposto dalla legge stabilità
per il 2013). Tale dotazione
può variare a seguito della
verifica del gettito IMU per il
2012.
CRITERI DI RIPARTO
 Effetti finanziari modifica IMU
 Costi e fabbisogni standard
 Dimensione demografica e
territoriale
 Gettito IMU ad aliquota base
 Incidenza trasferimenti
soppressi su risorse 2012
 Riduzioni spending review
 Clausola di salvaguardia in
ragione risorse aliquota base
19
L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380
L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380
Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per
l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di
euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo
periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno
2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; (9)
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale,
tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6)delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione
di un'appropriata clausola di salvaguardia;
20
L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle
tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,
primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma
17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo
2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad
apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.
21
Art.1 comma 1
Cosa si
considera
esigibile?
Esclude dai vincoli del PSI il
pagamento dei debiti certi, liquidi
ed esigibili in conto capitale
maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte
capitale per i quali sia stata
emessa
fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il
predetto
termine,
inclusi
i
pagamenti delle province in favore
dei comuni, sostenuti nel corso del
2013 dagli enti locali per un
importo complessivo di 5.000
milioni di euro.
La ratio del decreto è sbloccare
pagamenti per 5 MLD di euro di
somme che hanno già maturato il diritto
di essere riscosse da parte di soggetti
terzi, in quanto esigibili
Si può considerare esigibile la somma per la
quale non esistono ostacoli al pagamento o
alla riscossione (Dpcm 28/12/2011).
Alcuni esempi:
•lavori pubblici: SAL, Conto finale dei lavori;
•trasferimenti, conferimenti e aumenti di
capitale sociale a società partecipate:
provvedimenti
amministrativi
assunti
dall ’ Ente o richieste formali da parte del
creditore che non si configurano come debiti
fuori bilancio;
•altre spese: documento che attesti
l’esigibilità della spesa.
ATTENZIONE: tutte le fattispecie devono
riferirsi a data antecedente il 31/12/2012
22
La tempistica (art. 1 commi 2, 3 e 5)
Entro il 30 aprile i comuni devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i
pagamenti come individuati al comma 1
Entro il 15 maggio Il MEF emana un decreto in cui individua per ciascun ente locale,
sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie
locali entro il 10 maggio, o in mancanza su base proporzionale, gli importi dei pagamenti
da escludere dal PSI per un importo pari a 4,5 miliardi di euro
nelle more
della
emanazione
del decreto
I restanti 500 milioni saranno ripartiti entro il 15 luglio,
unitamente alle disponibilità non assegnate alla data del
15 maggio.
Per garantire l’immediata operatività dello sblocco dei pagamenti l’Ente può effettuare
i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1, per un importo pari al 13% delle
disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013, comunque
non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti. In Toscana il 13% del fondo di
cassa vale 105 MLN (anno 2010)
23
Debiti escludibili dal patto 2013
Comma 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012,
ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso
del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di
5.000 milioni di euro.
La tempistica
Comma 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province
comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile
2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto,
si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
Comma 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al
comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di
riparto individuate dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio
2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo
quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
Comma 5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per
cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il
50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
24
La tipologia dei pagamenti riconosciuti
Il MEF tramite il prospetto di richiesta degli enti locali per acquisire spazi
finanziari definisce i pagamenti di cui all’articolo 1 comma 1 ed individua 4
tipologie di debiti, più una di carattere statistico
1) Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici (art. 3 del dlgs n. 163 del 2006)
certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori
pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013
2) Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile
2013, diversi da quelli di cui al punto 1
NON ESTINTI ALLA DATA 8 APRILE 2013
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3) Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici (art. 3 del dlgs n. 163 del 2006) certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, pagati prima del 9 aprile 2013
4) Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013,
diversi da quelli di cui al punto 3
PAGATI PRIMA DEL 9 APRILE 2013
non finalizzate
alla
concessione di
ulteriori spazi di
spesa in deroga
al PSI 2013
5) Ammontare dei debiti di parte corrente, esclusi quelli
per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre 2012 e dei debiti di parte corrente per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine.
26
I criteri di riparto degli spazi finanziari
L’attribuzione degli spazi finanziari avviene secondo la priorità evidenziata dalla
numerazione del prospetto di richiesta degli spazi finanziari appena esposto
Prioritariamente si distribuiscono gli spazi finanziari in proporzione al pagamento dei debiti
per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili e dei debiti per appalti di lavori pubblici per
i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento non estinti alla data dell’8
Aprile 2013 (Rigo 1 del prospetto)
Se le richieste dovessero essere superiori al plafond, le stesse sono soddisfatte
proporzionalmente, mentre se le richieste dovessero risultare inferiori al plafond la parte
residuale è utilizzata per soddisfare le richieste del Punto 2, debiti di parte capitale non estinti
alla data dell’8 Aprile 2013 (Rigo 2 del prospetto )
Le stesse procedure si applicano per le righe successive in caso di richieste inferiori o superiori
al plafond dato (Rigo 3, debiti per appalti lavori pubblici, rigo 4 debiti di parte capitale
pagati prima del 9 Aprile)
Gli spazi finanziari che si liberano, sulla base dell'eventuale esclusione di cui alle righe 3 e 4
(debiti per lavori pubblici e di parte capitale), sono utilizzati esclusivamente per il pagamento
degli stati avanzamento lavori trasmessi entro la data dell'8 aprile 2013.
27
28
Le sanzioni (art. 1 comma 4)
Si prevede una sanzione pecuniaria a carico del responsabile dei servizi interessati,
qualora senza giustificato motivo non richieda spazi finanziari per pagare debiti
pregressi oppure non effettui almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto di
cui al comma 3 entro il 2013.
Ulteriori spazi finanziari per i Comuni (art. 1 commi 7 e 8)
Sono esclusi dal PSI della Regione i pagamenti di parte corrente destinati a
liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi
finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte
capitale degli enti locali. In sostanza, le Regioni possono pagare i loro debiti solo
dopo aver pagato, a valere sui predetti spazi, tutti i loro residui passivi contabilizzati a
favore degli enti locali. Tale misura dovrebbe valere 1,4 miliardi di euro.
29
Sanzioni
Comma 4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del
collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei
termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario
2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una
sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti
al bilancio dell'ente.
Ulteriori spazi finanziari dalla Regione
Comma 7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
Comma 8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province
autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei
debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi
finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti
locali.
30
Fondo per la liquidità degli Enti Locali (art. 1 commi 10-17)
È istituito il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili” che per gli Enti locali vale 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014, con la finalità di fornire liquidità agli enti locali che non possono far
fronte ai pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili. L’anticipazione di liquidità
avviene in deroga alla disciplina del TUEL relativamente al limite dell’indebitamento.
L’anticipazione è concessa entro il 15
maggio proporzionalmente ai limiti
del fondo o secondo Accordo di
Conferenza Stato-Città e deve essere
restituita con piano di ammortamento a
rate costanti, comprensive di quota
capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni entro il
30 settembre di ciascun anno.
Il Tasso di interesse applicato è quello
dei BTP a 5 anni in corso
all’emanazione del DL 35/2013.
Chi chiede liquidità, negli anni successivi
accresce il Fondo svalutazione crediti al
50% dei residui attivi delle entrate TIT I e
III con anzianità>5 anni
Possono accedere al fondo gli Enti in
pre-dissesto ma non quelli in dissesto
In caso di mancata corresponsione della
rata di ammortamento, l’Agenzia delle
Entrate provvede a trattenere le somma
dall’IMU.
31
IL FONDO: l’articolo 1 comma 10 del DL 35/2013 istituisce un Fondo per assicurare la
liquidità dei pagamenti dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di
parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine
DESTINATARI: gli Enti che non possono fare fronte a tali debiti per carenza di liquidità,
compresi i Comuni con meno di 1.000 abitanti non sono soggetti al PSI
BUDGET MESSO A DISPOSIZIONE DAL MEF TRAMITE LA CDP
Valori in MLD di euro
ANNO 2013
ANNO 2014
SEZIONE ENTI LOCALI
2
2
SEZIONE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
3
5
SEZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
5
9
TOTALE
10
16
32
PRIMA FASE: viene messo a disposizione degli Enti Locali un budget pari a 1,8 miliardi di
euro, mentre i restanti 200 milioni vengono accantonati per la seconda fase
ENTRO IL 30 APRILE: presentazione della Domanda di Anticipazione da parte del
Comune utilizzando il relativo modello contenuto nell ’ Addendum alla Convenzione
stipulata tra MEF e CDP
ENTRO IL 10 MAGGIO: in sede di Conferenza Stato Città vi è la possibilità di definire
criteri e modalità per la ripartizione del plafond tra gli Enti richiedenti, altrimenti la
ripartizione avviene proporzionalmente alle somme annualmente disponibili nella Sezione
di riferimento del Fondo e nei limiti delle stesse
ENTRO IL 15 MAGGIO: concessione dell’Anticipazione da parte della CDP all’Ente
Locale che ha presentato Domanda di Anticipazione
33
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE
Successivamente alla concessione dell’Anticipazione il Comune invia il contratto
alla CDP indicando l’importo e la durata dell' ammortamento (fino a un massimo
di 30 anni). Il tasso di interesse annuo nominale per il 2013 è pari al 3,302%, mentre
per il 2014 verrà pubblicato entro il 15 Gennaio 2014 sul sito del MEF.
All’atto dell’ EROGAZIONE dell’Anticipazione da parte della CDP il Comune provvede
all’
ESTINZIONE immediata dei debiti oggetto del DL 35/2013.
-entro 45gg dall’avvenuta Anticipazione l’Ente deve fornire alla CDP formale ed analitica
certificazione dell’avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili
-in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di
cessione pro soluto (DL 35/2013 articolo 6 comma 1)
-tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito
più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento
SECONDA FASE: budget messo a disposizione degli Enti Locali pari a 200 milioni di euro
oltre ad eventuali disponibilità non assegnate in prima istanza
ENTRO IL 30 SETTEMBRE: presentazione della Domanda di Anticipazione, secondo le
stesse modalità valide per la prima fase di richiesta dell’Anticipazione
34
Istituzione Fondo per la liquidità degli Enti locali
Comma 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio,
denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno
2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000
milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo
comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del
Fondo. E'accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo
di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle
disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di
liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai
predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
35
Addendum cassa depositi e prestiti
Comma 11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. , entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta
sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni
di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce,
tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un
contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. , nonché i criteri e le modalità
per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum e'
pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Comma 12
Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa
complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.
36
Accesso al fondo per la liquidità
Comma 13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013
a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed
è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un
massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato- città ed
autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata
annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà
cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso
di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , l'Agenzia delle Entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento
alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
37
Estinzione debiti
Comma 14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente
locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , rilasciata dal responsabile
finanziario dell'ente.
Enti in pre-dissesto
Comma 15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono
l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di
riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
Comma 16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in
applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero
dell'interno.
Fondo svalutazione crediti
Comma 17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione
crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono
essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
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Manovra e patto di stabilità