Silvia Scozzese - Direttore Scientifico IFEL Firenze, 3 maggio 2013 Attualmente il contributo dei singoli comparti della PA alla manovra è calcolato in base al criterio del peso di ognuno in relazione alla spesa totale al netto della sanità e della previdenza. Totale Cumulato 2007-2014 Dati in Mln euro 2007 Manovra (*) 2.242 di cui taglio Monti (DL 201/2011) di cui taglio trasferimenti (DL 78/2010) di cui taglio spending review (DL 95/2012) (*) Effetto netto incrementale 2008 0 2009 1.340 2010 1.030 2011 3.275 1.500 2012 4.405 1.450 1.000 90 2013 2.455 2014 430 2.160 250 15.177 1.450 2.500 2.500 Negli anni 2007-2014 il contributo finanziario apportato dai Comuni al risanamento della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di euro di cui: •40% da tagli di risorse trasferite •60% da inasprimento Patto di Stabilità 2 Nel 2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di ben 4,3 miliardi di euro (180 milioni sono scontati dal PSI dei piccoli Comuni). A ciò si aggiungono i tagli disposti dalla legge di stabilità per l’anno 2012, dal D.L. 78 del 2010 e da ultimo i 2.250 milioni di euro del D.L. 95 del 2012 (spending review), per un importo complessivo di 6,2 miliardi di euro, pari al 40% delle risorse trasferite dallo Stato nel 2010. Dati in Mln euro Obiettivi Patto Taglio trasferimenti ex D.L. 78/2010 ulteriore Taglio ex D.L. 201/2011 Taglio Spending Review Totale contributo finanziario Fonte: Elaborazioni IFEL 2011 2012 2013 2014 2.160 1.500 4.025 2.500 1.450 90 8.065 4.320 2.500 1.450 2.250 10.520 4.500 2.500 1.450 2.500 10.950 3.660 I 500 MLN della spending review per il 2012 sono così ripartiti: 90 MLN taglio Comuni <5mila 410 MLN patto Comuni >5mila 3 INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI 2007-2011 Valori in milioni di euro Valori assoluti Variazione cumulata 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 15.679 14.742 15.049 12.689 12.090 -3.589 -6,0% 2,1% -15,7% -4,7% -22,9% Variazione % annua Fonte: elaborazioni su dati Conto Economico ISTAT I Comuni sono l’unico comparto che ha tenuto sotto controllo la spesa corrente, ma ha dovuto sacrificare la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di finanza pubblica. Istat rileva una riduzione della spesa per investimenti tra il 2007 ed il 2011 del 23% ed è prevedibile una riduzione pari almeno al 20% dal 2012, con effetti fortemente recessivi sull’economia locale e nazionale. 4 Entrate delle Amministrazioni comunali - TOSCANA. Anno 2010 Entrate delle Amministrazioni comunali - ITALIA. Anno 2010 euro per abitante euro per abitante Competenza Competenza Competenza mista Competenza mista Entrate tributarie* Trasferimenti correnti** Entrate extratributarie 358,2 327,4 279,7 358,2 327,4 279,7 Entrate tributarie* Trasferimenti correnti** Entrate extratributarie 344,0 403,8 197,2 344,0 403,8 197,2 Totale Entrate correnti proprie* Totale Entrate correnti Entrate in c/capitale 637,9 965,3 245,6 637,9 965,3 193,9 Totale Entrate correnti proprie* Totale Entrate correnti Entrate in c/capitale 541,2 945,0 236,3 541,2 945,0 179,5 110,1 773,4 1.210,9 78,4 753,4 1.159,2 - Trasferimenti in c/capitale Totale Entrate proprie* 122,7 654,8 98,6 622,1 1.181,3 1.124,5 - Trasferimenti in c/capitale Totale Entrate proprie* Totale Entrate Uscite delle Amministrazioni comunali - TOSCANA. Anno 2010 euro per abitante Competenza Spese correnti Spese in c/capitale Totale Uscite Totale Entrate Uscite delle Amministrazioni comunali - ITALIA. Anno 2010 euro per abitante Competenza Competenza mista 908,5 908,5 300,7 1.209,2 229,7 1.138,2 Elaborazioni IFEL su dati ISTAT Spese correnti Spese in c/capitale Totale Uscite 887,2 299,8 1.187,0 Competenza mista 887,2 235,9 1.123,1 Elaborazioni IFEL su dati ISTAT * al netto della Compartecipazione IRPEF; ** Comprende la Compartecipazione IRPEF I Comuni della Toscana sono caratterizzati da una dotazione di entrate correnti superiore alla media nazionale - nonostante i minori trasferimenti di cui dispongono - affiancata da una maggiore capacità di spesa. Anche le entrate in conto capitale sono superiori alla media nazionale, in termini sia di competenza che di cassa, senza però tradursi in una maggiore capacità di spesa (che invece si rivela, almeno sul versante della cassa, perfino leggermente inferiore al valore nazionale) 5 in milioni di euro COMUNI - TOSCANA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -61 32 250 544 709 767 0,9% 7,3% 16,0% 20,8% 22,5% -73 19 131 213 279 321 Obiettivo PATTO comuni 16 79 168 280 321 321 Deroghe PATTO comuni -89 -1 ? ? -66 -42 ? Contributo finanziario in % della spesa corrente 2010 di cui Patto 0 Allentamento PATTO terremotati 0 Patto verticale regionale -60 -37 Patto verticale incentivato Spending review Comuni >5000 a riduzione debito di cui Taglio di risorse 29 12 13 12 13 Taglio DL 78/2010 Tagli su fondo ordinario* Taglio DL 201/2011 (Salva Italia) Spending review Valori Cumulati * - DL 112/2008 art. 61, co. 11 - L 191/2009 art. 1, co. 183 119 302 430 446 101 169 169 169 17 19 12 12 110 110 110 3 139 155 Nel 2013 i Comuni della Toscana sono chiamati a contribuire al risanamento della finanza pubblica per 709 milioni di euro, derivanti per 279 milioni di euro dal Patto di Stabilità e per 430 milioni di euro dal taglio di risorse (consolidamento DL 78/2010, consolidamento DL 201/2011 e Spending Review 2013), per un sacrificio complessivamente pari a circa il 21% della spesa corrente 2010. 6 INVESTIMENTI DEI COMUNI DELLA TOSCANA 2007-2010 2007 2008 2009 2010 Variazione cumulata 2007-2010 871 838 -3,8% 843 0,5% 724 -14,1% -147 -16,9% in % sul totale nazionale 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 4,2% in % sul totale area geografica 28,1% 34,6% 28,8% 27,9% 28,9% Valori in milioni di euro valori assoluti variazione % annua Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - Conto Consuntivo dei Comuni INVESTIMENTI DEI COMUNI ITALIA 2007-2010 Valori in milioni di euro 2007 16.131 2008 valori assoluti 14.992 variazione % annua -7,1% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - Conto Consuntivo dei Comuni 2009 15.225 1,6% 2010 12.661 -16,8% Variazione cumulata 2007-2010 -3.470 -21,5% Dal 2007 al 2010 complessivamente i Comuni della Toscana registrano una contrazione degli investimenti pari a circa il 17%, valore comunque inferiore al calo del 21,5% registrato a livello nazionale. La caduta degli investimenti toscani ha pesato per il 29% sul risultato complessivo dei Comuni del Centro e per il 4,2% su quello del comparto nel suo insieme. 7 • • Soggetti al Patto: dal 2013 i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti delle Regioni a Statuto Ordinario e di Sicilia e Sardegna. Definizione di competenza mista: il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Entrate correnti (accertamenti) Spese correnti (impegni) + + Entrate in conto capitale (riscossioni) Spese in conto capitale (pagamenti) Entrate per riscossioni di crediti Spese per concessioni di crediti = = Entrate finali nette Spese finali nette Saldo di competenza mista 8 Obiettivo tra 1.000 e 5.000 ab. 13% spesa corrente media 2007-2009 Obiettivo maggiori 5.000 ab. 15,8% spesa corrente media 2007-2009 netto taglio DL 78/2010 Saldo obiettivo del Patto di Stabilità Interno: i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono mantenere un avanzo di bilancio pari al 15,8% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti ex DL 78/2010; i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti devono mantenere un avanzo di bilancio pari al 13% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009. 9 Nel 2013 gli Enti che rientrano nella classe dei virtuosi conseguono il saldo obiettivo zero. Rispetto al 2012 vengono aggiunti due nuovi criteri: • il valore delle rendite catastali; • il numero degli occupati. Quale funzione devono svolgere i due nuovi criteri introdotti? La legge non chiarisce questo punto. Vengono confermati i criteri del 2012: • rispetto del Patto di Stabilità Interno; • autonomia finanziaria; • equilibrio di parte corrente; • rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate. Il peso di ciascun indicatore e la funzione dei due nuovi criteri introdotti sono attualmente oggetto di un tavolo tecnico in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. 10 L’obiettivo del Patto di Stabilità dei Comuni può essere modificato attraverso patti fra Enti territoriali, definiti anche regionalizzazione dell’obiettivo o patti di solidarietà. Verticale incentivato Verticale regionale La Regione cede spazi ai Comuni per effettuare pagamenti in conto capitale e riceve in cambio dallo Stato un contributo per ridurre il debito regionale 31 maggio: le Regioni devono comunicare gli importi destinati ai singoli Comuni. I Comuni devono comunicare le richieste di spazi prima della comunicazione della Regione alla RGS La Regione cede spazi ai Comuni per poter effettuare pagamenti in conto capitale 15 settembre: l’Ente locale comunica l’entità dei pagamenti che può effettuare; 31 ottobre: la Regione comunica agli Enti e alla RGS gli spazi finanziari concessi 11 L’obiettivo del Patto di Stabilità dei Comuni può essere modificato attraverso patti fra Enti territoriali, anche definiti come regionalizzazione dell’obiettivo o patti di solidarietà. Orizzontale regionale Orizzontale nazionale Il DL 35/2013 ha sospeso per il 2013 questa tipologia di rimodulazione I Comuni possono cedere e acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all ’ obiettivo del Patto di stabilità a favore degli Enti locali della propria regione. La restituzione/acquisizione degli spazi avviene nei 2 anni successivi i Comuni possono cedere e acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all ’ obiettivo del patto di stabilità interno a favore di tutti gli altri enti locali del territorio nazionale. La restituzione/acquisizione degli spazi avviene nei 2 anni successivi 15 ottobre: i Comuni comunicano gli spazi che cedono o desiderano acquisire; 31 ottobre: le Regioni comunicano il nuovo obiettivo agli Enti locali e alla RGS. 15 luglio: i Comuni indicano la cessione o la richiesta di spazi finanziari; 10 settembre: la RGS aggiorna i prospetti del monitoraggio 12 • • • Esclusioni ed eccezioni Dichiarazioni di emergenza - Fondi europei – Grandi eventi - Censimento ISTAT – Agenzia europea per la sicurezza alimentare di Parma (14 MLN) - spese sui beni ricevuti con il federalismo demaniale - spese per investimenti infrastrutturali finanziati con il “bonus” dismissione partecipate – spese sostenute dai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - decreto pagamenti debiti PA. Gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, avranno un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 ciò al fine di incentivare lo sforzo che compiranno gli enti sperimentatori della nuova contabilità. La rimodulazione degli obiettivi avviene tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accedono a questo beneficio le Regioni, le Province e i Comuni sperimentatori. Bilancio di previsione: il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno. 13 • • Contratti di servizio nulli se elusivi del Patto: i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di Stabilità Interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di Stabilità Interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economicofinanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 14 In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l ‘ Ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione delle risorse statali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Il triennio da prendere in considerazione è quello precedente all’anno di applicazione della sanzione, pertanto l’Ente inadempiente al Patto 2013 non può impegnare nel 2014 oltre l’importo della spesa media 2011-2013. 15 c) d) e) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente; non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 16 Soluzione del pregresso sblocco immediato dei pagamenti in conto capitale relativi ai fondi di cassa giacenti sviluppano in Toscana 813 MLN di flussi già disponibili ma bloccati dal Patto di Stabilità Interno. PROPOSTE Soluzione a regime 17 passaggio immediato dall’avanzo al pareggio di bilancio, adottando la regola stabile cd golden rule, che comporti equilibrio di parte corrente e limite all’indebitamento, in modo da consentire una equilibrata politica di investimenti. In Toscana, conseguendo il saldo zero, si libererebbero circa 320 MLN per gli investimenti. Per il 2013 ANCI non può proporre alcuna metodologia di riparto ma ha posto con forza il tema della insostenibilità della riduzione disposta: 2 miliardi e 250 milioni di euro, che equivale per l’anno in corso al 30% delle assegnazioni statali dell ’ anno 2012 e al 9% della spesa per consumi intermedi. In caso di mancata deliberazione dell’accordo per la ripartizione entro il 31 Gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto del Ministero dell ‘ Interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per il taglio 2013 è necessario aspettare l ’ emanazione del decreto del Ministero dell’Interno. Una previsione può essere fatta applicando una percentuale del 9% ai consumi intermedi rilevati da SIOPE nel 2011, corrispondente al peso del taglio di 2,25 MLD sul totale dei consumi intermedi del comparto. Non esiste una definizione giuridica che individui i consumi intermedi. Ai fini della stima questi potrebbero essere approssimati dagli interventi II, III e IV della spesa corrente 18 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: alimentato con una quota dell’IMU definita tramite accordo in Conferenza entro il 30 aprile. Ammonta a 6.700 MLN per il 2013 (aumento 150 MLN disposto dalla legge stabilità per il 2013). Tale dotazione può variare a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012. CRITERI DI RIPARTO Effetti finanziari modifica IMU Costi e fabbisogni standard Dimensione demografica e territoriale Gettito IMU ad aliquota base Incidenza trasferimenti soppressi su risorse 2012 Riduzioni spending review Clausola di salvaguardia in ragione risorse aliquota base 19 L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380 L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380 Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.; c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; (9) d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6)delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 20 L. 24-12-2012 n. 228 art 1 comma 380 e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 21 Art.1 comma 1 Cosa si considera esigibile? Esclude dai vincoli del PSI il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. La ratio del decreto è sbloccare pagamenti per 5 MLD di euro di somme che hanno già maturato il diritto di essere riscosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili Si può considerare esigibile la somma per la quale non esistono ostacoli al pagamento o alla riscossione (Dpcm 28/12/2011). Alcuni esempi: •lavori pubblici: SAL, Conto finale dei lavori; •trasferimenti, conferimenti e aumenti di capitale sociale a società partecipate: provvedimenti amministrativi assunti dall ’ Ente o richieste formali da parte del creditore che non si configurano come debiti fuori bilancio; •altre spese: documento che attesti l’esigibilità della spesa. ATTENZIONE: tutte le fattispecie devono riferirsi a data antecedente il 31/12/2012 22 La tempistica (art. 1 commi 2, 3 e 5) Entro il 30 aprile i comuni devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti come individuati al comma 1 Entro il 15 maggio Il MEF emana un decreto in cui individua per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio, o in mancanza su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal PSI per un importo pari a 4,5 miliardi di euro nelle more della emanazione del decreto I restanti 500 milioni saranno ripartiti entro il 15 luglio, unitamente alle disponibilità non assegnate alla data del 15 maggio. Per garantire l’immediata operatività dello sblocco dei pagamenti l’Ente può effettuare i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1, per un importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013, comunque non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti. In Toscana il 13% del fondo di cassa vale 105 MLN (anno 2010) 23 Debiti escludibili dal patto 2013 Comma 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. La tempistica Comma 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Comma 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Comma 5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2. 24 La tipologia dei pagamenti riconosciuti Il MEF tramite il prospetto di richiesta degli enti locali per acquisire spazi finanziari definisce i pagamenti di cui all’articolo 1 comma 1 ed individua 4 tipologie di debiti, più una di carattere statistico 1) Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici (art. 3 del dlgs n. 163 del 2006) certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 2) Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1 NON ESTINTI ALLA DATA 8 APRILE 2013 25 3) Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici (art. 3 del dlgs n. 163 del 2006) certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013 4) Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3 PAGATI PRIMA DEL 9 APRILE 2013 non finalizzate alla concessione di ulteriori spazi di spesa in deroga al PSI 2013 5) Ammontare dei debiti di parte corrente, esclusi quelli per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 26 I criteri di riparto degli spazi finanziari L’attribuzione degli spazi finanziari avviene secondo la priorità evidenziata dalla numerazione del prospetto di richiesta degli spazi finanziari appena esposto Prioritariamente si distribuiscono gli spazi finanziari in proporzione al pagamento dei debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento non estinti alla data dell’8 Aprile 2013 (Rigo 1 del prospetto) Se le richieste dovessero essere superiori al plafond, le stesse sono soddisfatte proporzionalmente, mentre se le richieste dovessero risultare inferiori al plafond la parte residuale è utilizzata per soddisfare le richieste del Punto 2, debiti di parte capitale non estinti alla data dell’8 Aprile 2013 (Rigo 2 del prospetto ) Le stesse procedure si applicano per le righe successive in caso di richieste inferiori o superiori al plafond dato (Rigo 3, debiti per appalti lavori pubblici, rigo 4 debiti di parte capitale pagati prima del 9 Aprile) Gli spazi finanziari che si liberano, sulla base dell'eventuale esclusione di cui alle righe 3 e 4 (debiti per lavori pubblici e di parte capitale), sono utilizzati esclusivamente per il pagamento degli stati avanzamento lavori trasmessi entro la data dell'8 aprile 2013. 27 28 Le sanzioni (art. 1 comma 4) Si prevede una sanzione pecuniaria a carico del responsabile dei servizi interessati, qualora senza giustificato motivo non richieda spazi finanziari per pagare debiti pregressi oppure non effettui almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto di cui al comma 3 entro il 2013. Ulteriori spazi finanziari per i Comuni (art. 1 commi 7 e 8) Sono esclusi dal PSI della Regione i pagamenti di parte corrente destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte capitale degli enti locali. In sostanza, le Regioni possono pagare i loro debiti solo dopo aver pagato, a valere sui predetti spazi, tutti i loro residui passivi contabilizzati a favore degli enti locali. Tale misura dovrebbe valere 1,4 miliardi di euro. 29 Sanzioni Comma 4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Ulteriori spazi finanziari dalla Regione Comma 7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Comma 8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. 30 Fondo per la liquidità degli Enti Locali (art. 1 commi 10-17) È istituito il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” che per gli Enti locali vale 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con la finalità di fornire liquidità agli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili. L’anticipazione di liquidità avviene in deroga alla disciplina del TUEL relativamente al limite dell’indebitamento. L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio proporzionalmente ai limiti del fondo o secondo Accordo di Conferenza Stato-Città e deve essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni entro il 30 settembre di ciascun anno. Il Tasso di interesse applicato è quello dei BTP a 5 anni in corso all’emanazione del DL 35/2013. Chi chiede liquidità, negli anni successivi accresce il Fondo svalutazione crediti al 50% dei residui attivi delle entrate TIT I e III con anzianità>5 anni Possono accedere al fondo gli Enti in pre-dissesto ma non quelli in dissesto In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le somma dall’IMU. 31 IL FONDO: l’articolo 1 comma 10 del DL 35/2013 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine DESTINATARI: gli Enti che non possono fare fronte a tali debiti per carenza di liquidità, compresi i Comuni con meno di 1.000 abitanti non sono soggetti al PSI BUDGET MESSO A DISPOSIZIONE DAL MEF TRAMITE LA CDP Valori in MLD di euro ANNO 2013 ANNO 2014 SEZIONE ENTI LOCALI 2 2 SEZIONE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 3 5 SEZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 5 9 TOTALE 10 16 32 PRIMA FASE: viene messo a disposizione degli Enti Locali un budget pari a 1,8 miliardi di euro, mentre i restanti 200 milioni vengono accantonati per la seconda fase ENTRO IL 30 APRILE: presentazione della Domanda di Anticipazione da parte del Comune utilizzando il relativo modello contenuto nell ’ Addendum alla Convenzione stipulata tra MEF e CDP ENTRO IL 10 MAGGIO: in sede di Conferenza Stato Città vi è la possibilità di definire criteri e modalità per la ripartizione del plafond tra gli Enti richiedenti, altrimenti la ripartizione avviene proporzionalmente alle somme annualmente disponibili nella Sezione di riferimento del Fondo e nei limiti delle stesse ENTRO IL 15 MAGGIO: concessione dell’Anticipazione da parte della CDP all’Ente Locale che ha presentato Domanda di Anticipazione 33 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE Successivamente alla concessione dell’Anticipazione il Comune invia il contratto alla CDP indicando l’importo e la durata dell' ammortamento (fino a un massimo di 30 anni). Il tasso di interesse annuo nominale per il 2013 è pari al 3,302%, mentre per il 2014 verrà pubblicato entro il 15 Gennaio 2014 sul sito del MEF. All’atto dell’ EROGAZIONE dell’Anticipazione da parte della CDP il Comune provvede all’ ESTINZIONE immediata dei debiti oggetto del DL 35/2013. -entro 45gg dall’avvenuta Anticipazione l’Ente deve fornire alla CDP formale ed analitica certificazione dell’avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili -in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto (DL 35/2013 articolo 6 comma 1) -tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento SECONDA FASE: budget messo a disposizione degli Enti Locali pari a 200 milioni di euro oltre ad eventuali disponibilità non assegnate in prima istanza ENTRO IL 30 SETTEMBRE: presentazione della Domanda di Anticipazione, secondo le stesse modalità valide per la prima fase di richiesta dell’Anticipazione 34 Istituzione Fondo per la liquidità degli Enti locali Comma 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. 35 Addendum cassa depositi e prestiti Comma 11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. , entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. , nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Comma 12 Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014. 36 Accesso al fondo per la liquidità Comma 13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato- città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 37 Estinzione debiti Comma 14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente. Enti in pre-dissesto Comma 15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13. Comma 16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno. Fondo svalutazione crediti Comma 17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. 38