LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
A cura di Anna Suriano
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita‘)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Requisiti per il diritto al congedo di maternità
requisiti
accertato stato di gravidanza
in genere
rapporto di lavoro con corresponsione in atto
della relativa retribuzione
NESSUN particolare requisito contributivo o
lavorativo ad eccezione dei domestici e degli operai
agricoli a tempo determinato (OTD)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Periodi indennizzabili per congedo di maternità
2 mesi
?
3 mesi
1 mese
precedenti la data presunta del parto
eventuale periodo che intercorre tra le date
successivi la data effettiva del parto
Recupero giorni parto prematuro
precedente la data presunta del parto
Flessibilità
4 mesi
periodi
successivi la data effettiva del parto
Recupero giorni parto prematuro
di interdizione anticipata o prorogata (fino a
7 mesi dopo il parto) disposti dalla
Direzione Provinciale del Lavoro
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
INTERDIZIONE ANTICIPATA O PROROGATA
E’ necessario il provvedimento del Servizio Ispettivo della DPL attestante l’esistenza di:
a) Gravi complicanze della gestazione
o preesistenti forme morbose
b) Condizioni di lavoro o ambientali
pregiudizievoli
c) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri
con impossibilità di spostare la
lavoratrice ad altre mansioni
L’interdizione dal lavoro decorre:
• dalla data di inizio astensione nell’ipotesi a);
• dalla data del provvedimento di interdizione nelle
ipotesi b) e c)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro:
• dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dai due mesi
precedenti)
• e nei 4 mesi successivi al parto (anziché nei 3 mesi successivi)
a condizione che il certificato
medico del ginecologo del S.S.N.
(o con esso convenzionato) e del
medico aziendale, ove previsto:
attestino l’assenza di condizioni pregiudizievoli
per la gestante e per il nascituro
siano acquisiti dal datore di lavoro entro la
fine del settimo mese di gestazione
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
PARTO PREMATURO
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al
periodo di congedo dopo il parto
In caso di interdizione prorogata, i giorni non
goduti prima del parto vanno aggiunti al
termine dei mesi di proroga.
Se il parto prematuro è avvenuto durante l’interdizione anticipata dal lavoro spettano,
dopo il parto, i soli giorni di congedo “ordinario” (5 mesi) e non quelli di interdizione
non goduti prima del parto.
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Interruzione della gravidanza avvenuta
prima di 180 giorni dall’inizio della gestazione
si considera aborto
spetta il trattamento di malattia
Interruzione della gravidanza avvenuta dopo
180 giorni dall’inizio della gestazione
si considera parto a tutti gli effetti
spetta il trattamento di maternità
l’inizio della gestazione si colloca 300 giorni prima della data presunta del parto
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Decesso del nato
bambino nato morto
sussiste il diritto per la lavoratrice alle prestazioni
economiche per i 3 mesi successivi alla data
del parto
bambino deceduto
successivamente al
parto
ed anche per i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
DOCUMENTAZIONE CONGEDO DI MATERNITA’
domanda della lavoratrice
In duplice copia
certificato medico attestante
la data presunta del parto da
consegnare all’INPS in busta chiusa
all’INPS in modalità telematica
al datore di lavoro in forma cartacea
dal servizio medico legale della ASL
rilasciato
oppure da un medico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN).
in caso di interdizione anticipata
o prorogata
lavoratrice
provvedimento di autorizzazione
della Direzione provinciale del lavoro
la quale provvederà a notificare il
provvedimento a
datore di lavoro
INPS
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
DOCUMENTAZIONE DOPO IL PARTO
certificato di nascita da consegnare al datore di lavoro
dichiarazione sostitutiva
da inoltrare all’INPS
attestante
generalità del bambino
generalità della richiedente
rapporto parentela madre-figlio
entro il termine ordinatorio di 30 giorni
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Lavoratrici dipendenti
Congedo di maternità in caso di adozione o affidamento...
( legge 184/1983 - art. 26 T.U. )
rapporto di lavoro con corresponsione in
atto della relativa retribuzione
età del bambino non superiore ai 18 anni
all’atto dell’adozione o dell’affidamento
condizioni
idonea documentazione rilasciata dalla autorità
competente che comprovi l’adozione o l’affidamento
l’astensione spetta a domanda
per 5 mesi
per 3 mesi
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella
famiglia rilevabile dalla documentazione (Adozione o
affidamento preadottivo nazionale)
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla
documentazione. Può essere fruito anche parzialmente prima
dell’ingresso in Italia del minore. (Adozione o affidamento preadottivo
internazionale)
Entro 5 mesi dalla data di affidamento.
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Misura dell’indennità per congedo di maternità
( artt. 22 e 23 T.U.)
80%
della retribuzione media globale giornaliera
percepita
nel periodo di paga mensile
o
quadrisettimanale
immediatamente precedente il
mese o la settimana nel corso del
quale ha inizio l’astensione
obbligatoria dal lavoro
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Conservazione del diritto all’indennità per congedo di
maternità (art. 24, comma 1, T.U.)
L’indennità spetta per tutto il periodo di congedo obbligatorio anche se, nel
frattempo, il rapporto di lavoro viene meno per:
cessazione attività aziendale presso cui la
lavoratrice è addetta
scadenza del contratto a termine
ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta
licenziamento per giusta causa a seguito di
colpa grave (Corte Cost. 405/2001)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o
disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006)
• LAVORATRICI SOSPESE
• ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE
• CESSATE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Da non più di 60gg
Normale trattamento
economico di maternità
obbligatoria
Da più di 60gg
Normale trattamento economico a condizione che alla
data di inizio del congedo di maternità si trovino in
godimento, anche solo teorico, dell’indennità di
disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) o di
cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) oppure
di mobilità.
Non costituiscono ipotesi di sospensione dal lavoro le seguenti assenze:
• malattie o infortuni sul lavoro indennizzati dai rispettivi enti previdenziali
• congedo parentale o per malattia del figlio
• assenza fruita per accudire minori in affidamento
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o
disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006)
LAVORATRICI CESSATE DALL’ATTIVITÀ
AVORATIVA DA PIÙ DI 60 GIORNI
all’inizio del congedo di maternità
non sono trascorsi più di 180
giorni dalla data di risoluzione
del rapporto
non in godimento
dell’indennità di
disoccupazione
se
In quanto
nell’ultimo biennio hanno effettuato lavorazioni
alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo
dell’assicurazione contro la disoccupazione
e, nel biennio che precede
l’inizio del congedo di
maternità, risultino 26
contributi settimanali
per la maternità
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Cessazione del contratto durante il periodo di interdizione anticipata
e/o prorogata oppure prima del provvedimento (circ. 50/2005)
Provvedimento unico o più
provvedimenti senza
soluzione di continuità
Indennità erogabile anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro a
condizione che non siano decorsi più
di 60 gg. tra cessazione del rapporto
e inizio interdizione anticipata
Art.17 lett. a)
Più provvedimenti con
soluzione di continuità
Art.17 lett.b) e c)
Indennità erogabile a condizione che
non siano decorsi più di 60 gg tra
cessazione rapporto e il singolo
provvedimento di interdizione
Occorre l’attualità del rapporto di
lavoro: indennità non erogabile
dopo la cessazione del rapporto di
lavoro
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO DI PATERNITA’ (ART. 28 T.U.)
Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata
del congedo di maternità post partum che sarebbe spettato alla madre, anche non
lavoratrice in caso di:
• morte della madre
• grave infermità (circ. min. 89/1987)
• abbandono
• esclusivo affidamento del figlio
In caso di adozione o affidamento
il congedo può essere richiesto
dal padre in caso di
rinuncia espressa da parte
della madre lavoratrice dipendente
Per i periodi di congedo al padre spetta l’indennità pari all’80% della retribuzione
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
Hanno diritto alla prestazione economica per astensione facoltativa
Dipendenti di datori di lavoro privati
(operai e impiegati)
Apprendisti
Soci lavoratori di cooperativa
Lavoratori agricoli ( OTI e OTD)
Dirigenti (circ. 76/2006)
il diritto viene meno con la sospensione o
cessazione del rapporto di lavoro
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
Chi non ne ha diritto
NON SPETTA
Disoccupati o sospesi
Lavoratori domestici
Lavoratori a domicilio
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDI PARENTALI
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
Diritto
Il diritto del genitore di astenersi dal lavoro è un diritto
autonomo ed è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha
diritto.
il padre, lavoratore
dipendente, ha
diritto al congedo
anche se la madre
non ne ha diritto
Madre e padre possono usufruire
del congedo anche
contemporaneamente e il padre
lo può utilizzare anche durante il
periodo di astensione
obbligatoria della madre
I periodi di congedo sono coperti da
contribuzione figurativa
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDI PARENTALI
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
DURATA
In generale il
periodo massimo
complessivamente
fruibile da entrambi
i genitori è pari a:
10 mesi
entro i primi 8 anni
dalla nascita del
bambino
elevabili a 11
se il padre lavoratore si assenta per un periodo non inferiore
a 3 mesi il limite massimo individuale fruibile dallo stesso è
elevato a 7 mesi
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
DURATA: limite individuale
6 mesi frazionati o continuativi per
la madre
Limite massimo
individuale fruibile
da ciascun genitore
6 mesi (elevabili a 7) frazionati o
continuativi per il padre lavoratore
10 mesi frazionati o continuativi in caso
di “genitore solo” (circ. 8/2003)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Requisiti
CONGEDI PARENTALI
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
per la madre
rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa
vivenza del nato
per il padre
rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa
vivenza del nato
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Indennità per congedo parentale dipendenti
(art. 34 T.U. - circ. 109/2000 e 8/2003)
30%
della retribuzione media globale giornaliera
percepita nelle 4 settimane (per le operaie),
nel mese (per le impiegate) precedenti il periodo
nel corso del quale ha inizio ciascun periodo di astensione
facoltativa dal lavoro richiesta
Senza limiti
di reddito
fino al 3° anno di età del bambino e
per un periodo massimo
complessivo di 6 mesi
Con limiti
di reddito
Fino al 3° anno di età del
bambino per i periodi eccedenti i
sei mesi e per qualsiasi periodo
richiesto tra i 3 e gli 8 anni
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Congedo parentale in caso di adozione o affidamento
dipendenti
(artt. 36 e 37 T.U.)
(circ. n. 16 del 04/02/2008)
Il congedo viene
riconosciuto solo
fino al 18° anno di
età anche se
richiesto per un
periodo che termina
successivamente a
tale data
Congedo fruito
entro i 3 anni
dall’ingresso in famiglia
Congedo fruito
tra i 3 e gli 8 anni
dall’ingresso in famiglia
Sei mesi tra i due genitori
al 30% senza limiti di reddito;
l’ulteriore periodo fino ad un max
di 11 mesi tra i due genitori
con condizione di reddito
Sia i sei mesi (o quanto resta di essi)
che l’ulteriore periodo
fino a 11 mesi tra i due genitori,
è retribuito a condizione
di reddito
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDI PARENTALI
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
Limite di reddito (circ. 109/2000)
Il reddito individuale da
considerare è quello dell’anno in
corso all’inizio del congedo; per i
periodi di congedo “a cavaliere”
tale reddito rimane valido anche
oltre il 31 dicembre
Reddito < il trattamento minimo di pensione x 2,5
Si considera il reddito
assoggettabile a IRPEF, al lordo
delle deduzioni e detrazioni ed al
netto dei contributi previdenziali
esclusi: la prestazione,
la rendita della casa,
trattamenti di fine rapporto,
redditi esenti o soggetti
a tassazione separata
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDI PARENTALI
DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
Documentazione
Domanda del
Genitore da
presentare prima
della fruizione
del congedo
parentale
Diversamente sono
indennizzabili solo i
periodi successivi alla
data della domanda
all’azienda in forma cartacea
all’Inps in modalità telematica
Per i periodi indennizzabili in ragione
del limite di reddito occorre la
dichiarazione di redditi presunti, con
necessità di successiva
dichiarazione definitiva
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDI PARENTALI
Documentazione ulteriore in caso di
adozione o affidamento
Adozioni nazionali ( L. 184/1983)
• Copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale dei minori
comprovante l’adozione o l’affidamento del bambino
• Provvedimento attestante la data di effettivo ingresso
del minore in famiglia
Adozioni o affidamenti preadottivi internazionali ( L. 184/1983)
• Provvedimento di adozione o affidamento del giudice straniero
(da convalidare a cura del giudice italiano) che, in genere,
legittima l’affidamento preadottivo
• Provvedimento del giudice italiano di convalida dell’adozione
internazionale
• Provvedimento attestante la data di ingresso del minore
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
LAVORATORI DIPENDENTI
( artt.. 39 e ss. T.U.)
riposi giornalieri
permessi orari retribuiti
durante l’orario di lavoro
alla lavoratrice madre
anche adottiva
• nel primo anno di vita del
bambino ( figlio biologico)
• nel primo anno dall’ingresso in
famiglia ( figlio adottato/affidato)
meno di 6 ore
1 ora di permesso
6 ore e più
2 ore di permesso
orario di lavoro giornaliero
contrattualmente previsto
fruibili anche separatamente
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI
LAVORATORI DIPENDENTI
Misura indennità per riposi giornalieri
2 ore di permesso
Indennità pari all’intera
retribuzione spettante
per le ore non lavorate
1 ora di permesso
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI
LAVORATORI DIPENDENTI
Estensione dei riposi al padre (art. 40 T.U.)
I permessi
retribuiti
giornalieri
spettano al
padre:
Il padre non può fruire dei riposi durante il
congedo di maternità e/o parentale della
madre o nei casi in cui la madre non si avvale
dei riposi in quanto assente dal lavoro per
cause che determinano una sospensione del
rapporto di lavoro.
Se i figli sono affidati al solo
padre
In alternativa alla madre,
lavoratrice dipendente, che
non se ne avvalga
Se la madre è lavoratrice non
dipendente (cioè autonoma)
assicurata per la maternità
presso l’Inps o altra Cassa
Morte o grave infermità della
madre
Madre casalinga
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI
LAVORATORI DIPENDENTI
Parto plurimo
Nel caso di parto plurimo (due o più nati) le ore di
permesso giornaliere (2 o 1) sono raddoppiate.
Il padre ha diritto sia alle ore aggiuntive (in caso di
madre lavoratrice dipendente) sia al raddoppio
Nel caso di parto plurimo le ore aggiuntive possono
essere riconosciute al padre anche durante i periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa della madre
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI
LAVORATORI DIPENDENTI
Modulistica
LAVORATRICE MADRE : Solo istanza al datore di lavoro
LAVORATORE PADRE : Modello IND.MAT.P da consegnare
all’INPS e al datore di lavoro.
Scarica

LA TUTELA DELLA MATERNITA`/PATERNITA