MODULO I
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE ED INTEGRATIVA E
LE RELAZIONI SINDACALI DOPO LA
RIFORMA DEL D.LGS. 150/2009
Dott. Vincenzo Marco Innelli
Aggiornamento
Novembre 2011
1
IL NUOVO CCNL: CONTENUTI
RAPPORTI TRA LEGGE E CCNL: Articolo 2, comma 2, secondo
periodo d.lgs. 165/2001
Prima della riforma:
“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti
o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario”
Dopo la riforma:
(……) “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla
legge.”
2
I NUOVI CONTENUTI DEL CCNL
ARTICOLO 40, COMMA 1 , D.LGS. 165/2001
ARTICOLO 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001
ARTICOLO 9 D.LGS.165/2001
ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS.165/2001
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L’ARTICOLO 40, COMMA 1, D.LGS. 165/2001
Prima della rifoma:
“La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.”
Dopo la riforma:
“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli
5,comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.* Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.” *responsabilità
giuridiche; organi, uffici e modi di conferimento della titolarità dei
medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
procedimenti di selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro; i ruoli, la
dotazione organica e la loro consistenza complessiva; libertà di
insegnamento; responsabilità,incompatibilità divieto di cumulo di impieghi 4
e incarichi pubblici
L’ARTICOLO 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art.2,
comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all’art. 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
5
L’ARTICOLO 9 D.LGS. 165/2001
Prima della rifoma:
“I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro”
Dopo la riforma:
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione.”
6
L’ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS. 165/2001
“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto
salvo quanto previsto all’art. 40, commi 3-ter e 3- quater, e
all’art. 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.”
L’ARTICOLO 40, COMMA 3 ter, D.LGS. 165/2001
Rafforza il ruolo datoriale:
“Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento
della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo
per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l’amministrazione interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40bis.”
7
LA DURATA DEI CCNL
(......) La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
Art. 40, comma 3, d.lgs. 165/2001
La delibera ARAN n. 15 del 19.3.2009
8
Il Contratto Collettivo Nazionale: procedure




Articolo 41 d.lgs. 165/2001 (poteri di indirizzo nei cfr
dell’Aran e i CCNQ)
Articolo 46 d.lgs. 165/2001 (l’ARAN)
Articolo 47 d.lgs.165/2001 (Procedimento di
contrattazione collettiva).
Il ccnl viene pubblicato nella G.U.
Articolo 49 d.lgs. 165/2001 (Interpretazione autentica)
9
Il ccnl e il contratto integrativo: rapporti,
contenuti e vincoli
L’accordo quadro del 22.1.2009 di riforma degli assetti contrattuali
e la relativa intesa del 30.4.2009
“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica”.
ARTICOLO 40, COMMA 3, D.LGS. 165/2001
“Le
pubbliche
amministrazioni
attivano
autonomi
livelli
di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma
5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (….) essa si svolge
sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono” (Principio di coordinamento negoziale)
ARTICOLO 40, COMMA 3 bis, D.LGS. 165/2001
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IL CONTRATTO INTEGRATIVO: FINALITA’
Prima della riforma
“La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al
contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei
dipendenti e l'interesse degli utenti”. (art. 45, comma 4, d.lgs.29/93)
La performance
“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli
di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45,
comma 3” (art. 40, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001)
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RAPPORTI TRA I DUE LIVELLI CONTRATTUALI:
ART. 40, COMMA 3 quinquies, D.LGS 165/2001
“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e
con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione
dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma del codice civile”
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Il contratto integrativo : il sistema dei
controlli
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal
collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti.(….)”
Per le amministrazioni statali (…), i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal
comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e
dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere
sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte
pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in
cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
(Articolo 40 bis, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001)
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Il contratto integrativo : il sistema dei
controlli
“In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da
parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.”
(Art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs.165/2001)
Le sentenze n. 372/2006 e 123/2010 rispettivamente
della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della
Lombardia e della Basilicata
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il contratto integrativo : la pubblicita’
“Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo
permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui
al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi
del comma 3” (Art. 40 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001)
“Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuale sono altresì
trasmessi al CNEL” (Art. 40 bis, comma 5, d.lgs. 165/2001)
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I contratti integrativi: il regime transitorio
Articolo 65 d.lgs. 150/2009, commi 1, 2 e 5
1. “Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi
integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati,
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a
quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.”
2. “In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono
ulteriormente applicabili.”
5. “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui
al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva
a quella in corso.”
16
I contratti integrativi: il regime transitorio




La posizione dei sindacati : vigenza dei vecchi ccnl e condotta
antisindacale
La Giurisprudenza di merito: in una prima fase sposa la teoria dei
sindacati. Per la loro operatività, le nuove norme sulle relazioni
sindacali devono attendere il rinnovo dei ccnl di riferimento (ex
multis giudice del Lavoro di Torino 2 aprile 2010, giudice del lavoro
di Salerno con decreto 18 luglio 2010 e giudice del lavoro di Trieste
5 ottobre 2010).
In una fase successiva, la giurisprudenza comincia a propendere
per la tesi dell’immediata applicabilità delle norme “Brunetta” non
condizionandole ad alcun regime transitorio (Tribunale di Pesaro,
sentenza 410/2010.) I ccnl devono cedere di fronte alla legge
Il d.lgs. N. 194 del 1°.8.2011 di interpretazione autentica
17
L’AMBITO SOGGETTIVO DEL CCNL
Determina
I destinatari di ciascun ccnl
L’ambito per rilevare la rappresentatività sindacale
Prima della riforma:
“Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I
dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno
o più comparti.”
(Art. 40, comma 2, d.lgs. 165/2001)
Dopo la riforma:
“Tramite
appositi
accordi
tra
l’ARAN
e
le
Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5,
e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti
sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la
dirigenza (….)” (Art. 40, comma 2, d.lgs. 165/2001)
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Le relazioni sindacali
NEGOZIALI:
I Contratti (CCNL e Contratti integrativi)
NON NEGOZIALI:
Consultazione (in tema di organizzazione e disciplina degli uffici e di
consistenze e variazione delle dotazioni organiche Art. 6, comma 1, d.lgs.165/2001)
Informativa
(art. 2 d.lgs. 25/2007)
Concertazione
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Le relazioni sindacali
L’articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001 riserva ai ccnl la competenza
in materia di relazioni sindacali
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione”
(Art. 9 d.lgs. 165/2001)
20
Le relazioni sindacali
L’intesa per l’applicazione dell’accordo quadro del 22.1.2009
sulla riforma degli assetti contrattuali nel p.i.
-
-
-
L’Intesa del 4 febbraio 2011 per la regolazione del regime transitorio
conseguente al blocco del rinnovo dei ccnl nel pubblico impiego a
seguito della Legge 30.7.2010 n. 122:
Premi finanziati solo con i risparmi di gestione
Previsione di un atto di indirizzo all’ARAN per la stipulazione di un
accordo quadro che disciplini le relazioni sindacali
Atto di indirizzo del 30 giugno 2011: in materia di partecipazione
sindacale prevede:
Informazione preventiva e/o successiva
Consultazione con riferimento alle materie ex art. 6, 1 c, d.lgs.
165/2001 che non comprometta la funzionalità operativa, la
tempestività e l’efficacia dell’azione amm.va
Esame congiunto per esigenze di tutela della personalità del
lavoratore (mobilità, mobbing, pari opportunità)
La circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 17.2.2011 e il
d.lgs. 1°.8.2011 n. 194
21
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DOPO LA
RIFORMA DEL D.LGS. 150/2009
22
EVOLUZIONE NORMATIVA






Prima del T.U. del 10.1.1957 n. 3
Dopo il T.U. del 10.1.1957 n. 3
La legge 29.3.1983 n. 93
La legge delega 23.10.1992 n. 421 e il d.lgs. 3.2.1993 n. 29 di
attuazione
Il d.lgs. 30.3.2001 n. 165
La legge delega n. 15 del 2009 e il d.lgs. 27.10.2009 n. 150
23
L’Articolo 55, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001
“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino
all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.”
“Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di
cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita
dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione
del
codice
disciplinare,
recante
l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni,
equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della
sede di lavoro.”
24
Le caratteristiche del procedimento disciplinare
La circolare della Funzione Pubblica n. 14 del 23.12.2010
 La predeterminazione e la pubblicità delle regole di condotta e delle
sanzioni previste per l’inosservanza
 Gradualità e proporzionalità ex art. 2106 c.c.
 Il contraddittorio con il dipendente
 Difesa del dipendente
 Tempestività dell’azione disciplinare
 Decadenza del potere disciplinare
 Impugnabilità di atti della procedura e della sanzione
 L’obbligatorietà dell’azione disciplinare nel p.i.
25
Le fonti della responsabilità disciplinare




L’articolo 28 della Costituzione “I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”
La legge (d.lgs.165/2001; Il codice civile; Statuto dei Lavoratori)
I contratti collettivi
Il codice di comportamento
26
La responsabilità del pubblico dipendente





Civile
Penale
Disciplinare
Amministrativo-contabile
Dirigenziale (mancato raggiungimento obiettivi e inosservanza delle
direttive - articolo 21, comma 1 - e colpevole violazione del dovere
di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’Amministrazione - comma 1 bis del d.lgs.165/2001)
27
Norme sostanziali e norme procedurali del
procedimento disciplinare



Devono essere pubblicizzate e conosciute dal dipendente
Le norme sostanziali dispongono solo per il futuro (irretroattività)
Le nuove norme procedurali si applicano in base al tempo di
acquisizione della notizia dell’infrazione (Circolare n. 9 del 27.11.2009 del
Dip. Funzione Pubblica)
28
Il codice di comportamento

L’articolo 54 d.lgs 165/01 dà il compito alla Funzione Pubblica di
emanare il codice di comportamento dei dipendenti della p.a.,
sentite le OO.SS. pubblicato in G.U. e consegnato all’atto
dell’assunzione
Il D.M. 28.11.2000 di approvazione del
codice di comportamento
29
La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 bis, comma 7, d.lgs 165/2001:
“Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false
o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione
di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità
dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni”
30
La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 sexies, comma 3, d.lgs 165/2001:
“Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino
ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo
della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo.”
31
La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 septies, comma 6, d.lgs 165/2001:
“Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il
dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di
prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio,
le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni
degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.”
32
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
dei dirigenti
“Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al
dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni
di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive
del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.” (Art. 54, c. 4, d.lgs.165/2001)
La circolare della funzione pubblica n. 14 del 23/12/2010
33
Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del
d.lgs.165/2001: le sanzioni espulsive
Il licenziamento disciplinare. Casi:
senza preavviso:

Il reato di falsa attestazione di presenza in servizio e giustificazione
dell’assenza mendace o attestazione di falsa malattia (lettera a art. 55 quater e
quinquies d.lgs 165/2001);

Falsità documentali o dichiarative (lettera d)

Reiterazione di comportamenti lesivi dell’onore e della dignità personale altrui
(lettera e);

Condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. f)
con preavviso:

Assenza ingiustificata per più di 3 gg in un biennio o per più di 7 gg in un
decennio o per mancata ripresa di servizio entro il termine fissato dall’Amm.ne
(lettera b)

Ingiustificato rifiuto del dipendente al trasferimento disposto dall’Amm.ne per
motivate esigenze di servizio (lettera c);

Valutazione di insufficiente rendimento per almeno 2 anni dovuto a reiterata
violazione di obblighi di legge o contrattuali concernenti la prestazione
(Art. 55 quater, secondo comma)
34
Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del
d.lgs.165/2001: le sanzioni conservative

Condotte pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza
(art. 55 sexies, primo comma, d.lgs 165/2001);


Fuori dei casi precedenti, produzione di grave danno al normale
funzionamento dell’ufficio di appartenenza per incompetenza professionale o
per inefficienza (art. 55 sexies, secondo comma, d.lgs 165/2001);
La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di
dolo o colpa grave.
(art. 55 sexies, quarto comma, d.lgs 165/2001);
35
Il nuovo procedimento disciplinare: caratteristiche






Il ruolo dei dirigenti
Semplificazione del procedimento per infrazioni più lievi
Termini perentori
Strumenti per una sanzione concordata demandata ai ccnl
Abolizione dei collegi arbitrali
Diversa disciplina dei rapporti con il procedimento penale
36
Il procedimento semplificato



E’ di competenza del dirigente della struttura presso cui presta
servizio il dipendente
Si attiva per infrazioni che determinano sospensioni non superiori a
10 giorni e superiori al rimprovero verbale e nei casi in cui il
responsabile della struttura abbia la qualifica dirigenziale
Per il rimprovero verbale si applica la disciplina prevista dal ccnl
(Articolo 55 bis, commi 1 e 2, d.lgs.165 del 2001)
37
Il procedimento ordinario



E’ di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)
Si attiva per le infrazioni più gravi (dalla sospensione per più di 10
giorni al licenziamento) e quando il responsabile della struttura
dell’incolpato non ha la qualifica di dirigente
In questi casi, il responsabile/dirigente della struttura rimette gli atti
all’UPD competente nei 5 gg dalla notizia del fatto, con contestuale
comunicazione all’interessato (Termine non perentorio)
38
L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi
del comma 1, secondo periodo.
(Articolo 55 bis, comma 4, d.lgs 165/2001)
39
Le fasi del procedimento disciplinare






La pre-istruttoria
La contestazione dell’addebito
L’istruttoria
La definizione del procedimento
L’eventuale applicazione della sanzione su richiesta
L’eventuale impugnazione della sanzione
40
La fase pre-istruttoria : i termini




20 giorni dall’acquisizione della notizia per le infrazioni più lievi di
competenza del Dirigente della struttura
40 giorni per le infrazioni più gravi di competenza dell’UPD
Entrambi i termini sono perentori
Nei 5 giorni dall’acquisizione della notizia il Dirigente trasmette gli
atti all’UPD se non è di sua competenza (unico termine NON
perentorio).
In caso di trasmissione degli atti all’UPD, il termine della fase preistruttoria inizia comunque a decorrere dalla data di prima
acquisizione della notizia dell’infrazione.
41
La contestazione degli addebiti


Nel procedimento semplificato provvede il Dirigente della struttura in
cui il dipendente lavora anche in posizione di comando o fuori ruolo
(art. 55 bis, 2° comma), in quello ordinario provvede l’UPD
Il principio dell’immutabilità della contestazione degli addebiti (forma
scritta ad substantiam)

Il principio del contraddittorio (convocazione contestuale del dipendente
per la difesa) con preavviso di 10 o 20 gg (termine perentorio)

Sono entrambi atti recettizi
Non obbligatoria la presenza dell’incolpato se presenta memoria.


E’ possibile l’assistenza di un difensore o sindacato mediante
mandato
Possibilità di chiedere una sola volta il rinvio per grave ed oggettivo
impedimento e, se concesso in misura superiore a 10 gg, sposta i
termini di chiusura del procedimento in misura corrispondente
42
L’istruttoria



L’istruttoria endo-procedimentale non sospende il procedimento, nè
influisce sui termini di chiusura, ad eccezione di eventuale proc.
penale in corso (art. 55 bis comma 6)
L’accesso agli atti procedimentali come diritto alla difesa e obbligo di
correttezza e buona fede datoriale
Acquisizione di materiale probatorio da altre Amministrazioni
(art. 55 bis comma 6)

Obbligo per dirigenti e dipendenti di collaborare (art. 55 bis comma 7)
43
La conclusione del procedimento disciplinare
Proc. semplificato o ordinario
in 60 o 120 gg che decorrono
dalla contestazione degli addebiti
Atti unilaterali recettizi
archiviazione
Irrogazione della sanzione
La motivazione
La recidiva
44
Personale scolastico
Circolare MIUR n. 88 dell’8 novembre 2010
 Il d.lgs 150/2009 ha abrogato la precedente procedura di irrogazione
delle sanzioni per i docenti ex artt. 502-507 del d.lgs.297/1994.
Restano ferme le previsioni dei comportamenti sanzionabili ai sensi
del suddetto d.lgs. 297/1994 e del codice di comportamento
 Per il personale ATA, si applicano le norme di comportamento
previste dal relativo ccnl
 Per entrambi ad istruire ed irrogare la sanzione è competente il DS
secondo le procedure del d.lgs.150/2009 e fino alla sospensione
lavorativa per non più di 10 gg
 Per sanzioni superiori, è competente l’UPD
45
L’applicazione della sanzione su richiesta
Prima della riforma (facoltativo per la p.a.)
“Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile
può essere ridotta, ma in tal caso non e' più suscettibile
di impugnazione.” (Articolo 55 comma 6, d.lgs.165/01):
Dopo la riforma
“Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali
procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede
e non è soggetta ad impugnazione.” (Articolo 55 comma 3, d.lgs.165/01)
46
L’impugnazione della sanzione disciplinare
Prima della riforma:
Impugnazione nei 20 gg dalla irrogazione dinanzi al Collegio di
Conciliazione per espletare il TOC prima dell’impugnativa giudiziale
In alternativa: impugnazione dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina
dell’Amministrazione presso cui lavora il dipendente o davanti ad un Arbitro
Unico scelto di comune accordo tra le parti ex CCNQ 2001 e 2003
Dopo la riforma
“La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione
dei provvedimenti disciplinari.” (Art. 55, comma 3, d.lgs 165/01)
“Non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina” (art. 73 d.lgs. 150/09)
Abrogata la procedura di impugnazione dinanzi al Collegio di Conciliazione
ma la medesima resta in vita per il rinvio alla procedura ex art 7 statuto
lavoratori
Ammessa, dunque, la tutela giudiziale. Abolito il TOC, che diventa
facoltativo, per effetto del Collegato Lavoro (L.183/2010)
47
I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale




Prima della riforma, l’art. 117 del DPR 3/1957 prevedeva la
sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, se iniziato,
in caso di azione penale (rinvio a giudizio). Se non iniziato, non
poteva essere promosso
Art 14 ccnl del 12 giugno 2003 : prevedeva parimenti la
sospensione del procedimento disciplinare in caso di inizio
dell’azione penale per gli stessi fatti addebitati fino alla sentenza
definitiva
L’articolo 53, comma ter, d.lgs.165/2001 dispone l’obbligo di
proseguire il procedimento disciplinare anche in pendenza del
procedimento penale.
Differenza tra procedimento disciplinare semplificato e ordinario
(nel proc. ordinario, si può sospendere solo per particolare
complessità dell’accertamento del fatto o in caso di mancanza di
elementi sufficienti per irrogare la sanzione)
48
L’assoluzione nel procedimento penale
In caso di irrogazione di sanzione disciplinare, se il proc. penale si chiude
con sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste; non costituisce
reato o che l’imputato non l’ha commesso), il proc. disciplinare si riapre
solo su istanza di parte entro 6 mesi dalla irrevocabilità della sentenza.
Applicazione dell’art. 653 del c.p.p. (Efficacia della sentenza penale
irrevocabile nel proc.disc.)
Obbligo di riapertura entro 60 gg dall’istanza con le regole dell’art. 55 bis
per modificare o confermare la sanzione disciplinare
49
La condanna nel procedimento penale
In caso di archiviazione e di contestuale sentenza di condanna nel proc.
penale, il proc. disciplinare viene riaperto d’ufficio dall’autorità
competente.
Anche qui si applica l’art. 653 c.p.p.
Si riapre d’ufficio anche se è stata irrogata sanzione diversa dal
licenziamento e i fatti addebitati nella sentenza avrebbero dovuto
comportarla
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Termini e modi di riapertura e ripresa del procedimento
disciplinare
In tutti i casi visti riapertura/ripresa entro 60 gg dalla domanda
dell’interessato (in caso di assoluzione) o dalla comunicazione della
sentenza alla P.A. di appartenenza (in caso di condanna).
Chiusura in 180 gg dalla ripresa/riapertura
Le modalità di riapertura/ripresa sono quelle dell’art. 55 bis
In caso di riapertura di proc. sospeso si possono contestare nuovi fatti
rispetto al proc. penale
Non ci sono vincoli nel proc. disciplinare in caso di sentenza penale di
non doversi procedere per estinzione del reato, per prescrizione o per
amnistia
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Ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro

Articolo 32 quinquies del c.p. : reclusione non inferiore ai 3 anni per
peculato, concussione, corruzione.

Nei casi di irrogazione di sanzione accessoria di interdizione
perpetua dai pubblici uffici
La sentenza è comunicata anche alla Corte dei Conti per eventuale
danno erariale del condannato per danno all’immagine della P.A.
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Diapositiva 1 - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia