LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO
PENALE
a cura
Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze
RIPRESA VIDEO DELL’INTERVENTO
Bologna, 26 marzo 2015
a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
INDICE
 Inquadramento normativo
 Criticità e prassi
 Proposte di modifica
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Fonti normative
a) Art. 55 ter, D.Lgs. 165/2001, sul rapporto fra procedimento disciplinare e
procedimento penale;
b) Art. 653 C.p.p. sull’efficacia della sentenza penale di assoluzione e di
condanna nel giudizio disciplinare
c) Legge 27.3.2001 n. 97: Norma sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
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TERMINI PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001
Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro 60
giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di
riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o dalla riapertura.
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CRITICITA’ N. 1 – irrevocabilità della sentenza
Solo per maggiore chiarezza in merito a quando l’UPD si deve attivare, si
suggeriscono le seguenti modifiche all’art. 55 ter:
a) ultimo capoverso del comma 1:
“…l'ufficio competente (omissis) può sospendere il procedimento disciplinare
fino al termine definitivo di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
b) primo capoverso del comma 4:
“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente,
ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
irrevocabile all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla
presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni
dalla ripresa o dalla riapertura”.
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CRITICITA’ N. 2 - archiviazione
L’art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001:
“la ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 bis”.
la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in attesa dell’esito del
procedimento penale, sembrerebbe escludere la possibilità di riprendere e
contestualmente archiviare il procedimento disciplinare.
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PRASSI N. 2
In caso di procedimento disciplinare inizialmente sospeso in attesa dell’esito del
parallelo procedimento penale in quanto terminato con una piena assoluzione
dell’imputato, il cui comportamento, descritto in sentenza, non ha lasciato
intravedere profili disciplinarmente rilevanti
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze NON procede al rinnovo
della contestazione, ma riprende e contemporaneamente archivia, con un’unica
nota scritta, il procedimento.
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PROPOSTA DI MODIFICA N.2
Aggiungere un capoverso all’art. 55 ter comma 4:
“La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 bis.
Nel caso di assoluzione, qualora non vi siano aspetti disciplinarmente
sanzionabili, l’autorità disciplinare competente può, in fase di ripresa o
riapertura del procedimento, procedere contestualmente alla sua
archiviazione”.
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CRITICITA’ N. 3 – ripresa procedimento disciplinare in caso di assoluzione
L’ultimo capoverso dell’art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 recita:
“Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1
ed 1 bis, del codice di procedura penale”.
L’art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare) recita:
“1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero
che l'imputato non lo ha commesso.”
Il richiamo all’art 653 CPP fa presupporre che in caso di assoluzione perché il
fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo
ha commesso, il procedimento disciplinare debba essere ARCHIVIATO
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PRASSI N. 3
All’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze è capitato che, dopo
alcuni anni dalla sospensione del procedimento disciplinare per parallelo
procedimento penale in corso, sia stata comunicata la sentenza penale
definitiva, conclusa con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, contenente
una dettagliata descrizione dei comportamenti tenuti dal dipendente imputato,
inequivocabilmente sanzionabili disciplinarmente.
Può l’Ente riprendere il procedimento disciplinare inizialmente sospeso e
proseguirlo a prescindere dalla formula assolutoria utilizzata in sentenza?
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GIURISPRUDENZA
Anche la giurisprudenza NON è univoca.
sentenze del T.A.R. Marche n. 179/2013, del T.A.R. Lazio Roma n. 5596/2014
nonché della Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 206/2013 , tutte conformi nel ritenere
che il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché
l’imputato non lo ha commesso” costituisce una preclusione assoluta ad iniziare
o proseguire un procedimento disciplinare per il medesimo fatto oggetto del
giudizio penale, senza che residui alcun margine di valutazione in capo
all’Amministrazione di appartenenza.
Cassazione, Sez.Un. del 5.4.2012 n. 5448 e Cass.civile, Sez.Lav. n. 13 del
5.1.2015 le quali ammettono che i medesimi fatti oggetto di giudicato penale,
ancorché concluso con le suddette formule assolutorie, ben possano essere
oggetto di diversa valutazione in sede disciplinare, in ragione delle differenti
responsabilità alla base dei rispettivi procedimenti, da intendersi, dunque,
indipendenti tra loro.
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PROPOSTA DI MODIFICA N.3
A prescindere dalla formula ampiamente assolutoria della sentenza, lasciare alla
Pubblica Amministrazione più margine in ordine alla possibilità di valutare sotto
il profilo disciplinare quei comportamenti che, sebbene ritenuti non fondanti una
responsabilità penale del dipendente, potrebbero costituire illeciti disciplinari.
si suggerisce
Di concludere il comma 4 dell’art. 55 ter con la seguente frase avente carattere
eccezionale rispetto alla regola generale:
“Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1
ed 1 bis, del codice di procedura penale, salvo il caso in cui dalla sentenza
emergano comunque comportamenti sanzionabili disciplinarmente”.
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CRITICITA’ N. 4 – ripresa procedimento in caso di condanna
Il comma 3 dell’art. 55 ter prevede:
“Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo
penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre
il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito
del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa”.
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PRASSI N. 4
Il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione lieve e il
procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna che non prevede il
licenziamento
La norma non prevede la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare e di
adeguarlo alla sentenza di condanna
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PROPOSTA DI MODIFICA N.4
Proporre le seguenti modifiche all’art. 55 ter comma 3:
“Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo
penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre
il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito
del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta (la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa) una più grave sanzione rispetto a quella inizialmente applicata”.
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La riapertura del procedimento - ANCI Emilia