riforme (dal 1992 in poi) il rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. è stato interessato da tre interventi • la prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 421/1992 e sfociata nella normazione “Cassese” (dal nome del ministro Funzione Pubblica pro-tempore), attraverso il decreto legislativo n. 29/ 1993 e succ. modif. • la seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 59/1997 e sfociata nella normazione “Bassanini” (dal nome del ministro Funzione Pubblica pro-tempore), attraverso i decreti legislativi n. 59 e 80 del 1998 e succ. modif. • la legge delega n. 15/2009, che nella sequenza storica si colloca quale terzo intervento e si propone anch’esso di realizzare un ridisegno esteso della materia del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.27/10/2009, n. 150 “Brunetta”) Le nuove norme hanno introdotto: - Legge 4 marzo 2009, n. 15 (art. 1, c. 1) - l’inderogabilità delle previsioni di legge - d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - carattere imperativo delle nuove norme - applicabilità artt. 1339 e 1419.2 c.c. - materie escluse dalla contrattazione - inapplicabilità automatica dal 1° gennaio 2011 dei contratti collettivi integrativi non adeguati - d.lgs.1 agosto 2011,n.141 Interpretazione autentica art. 65 del d.vo150\2009 2 Nuove regole carattere imperativo delle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001 derogabilità della fonte-legge solo se ciò è espressamente previsto dalla legge eterointegrazione contrattuale : le clausole di contratto difformi da norme imperative sono nulle e vengono automaticamente sostituite dalle previsioni di legge restrizione delle materie oggetto di contrattazione : sono espressamente escluse alcune materie, tra cui l’organizzazione degli uffici Nuove regole ripristino della competenza dirigenziale in tema di microorganizzazione degli uffici due principi non derogabili per i trattamenti economici accessori : selettività (non a pioggia) e corrispettività (solo per prestazioni effettivamente rese, senza previsioni forfetarie astratte) effetti mancata stipula del contratto integrativo : qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria e unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione Le materie : lettura sinottica art. 40, comma 1 Nuovo testo Vecchio testo La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro*, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. *esempi: trattamento economico, durata orario di lavoro,inquadramento e mansioni,riposi,tutela della salute e maternità, ferie e festività Contrattazione collettiva: le innovazioni (d.lgv.150/2009 in attuazione legge-delega 15/2009) • Modificato il numero comparti (4) e aree dirigenziali (4) • Confermati i livelli territoriali • Modificata l’efficacia temporale (durata): unica e triennale, per la disciplina giuridica e per la disciplina economica • Modificato il riparto delle materie tra legge e contratti • Modificate le procedure e i tempi di svolgimento MATERIE NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE ( artt. 34 e 54 decreto legislativo 150/2009 di modifica art. 5 e 40 dlv.vo 165/01) La gestione delle risorse umane, la direzione e l’organizzazione del lavoro, il potere disciplinare, l’individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ufficio, la mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. La contrattazione collettiva,nelle materie relative alle sanzioni disciplinari alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Le “determinazioni dirigenziali” L’art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 prevede che : le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici Da considerare Art. 40, comma 1 (materie trattabili) occorre tenere conto dei “diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro” e delle “materie escluse” Art. 40, comma 3-ter (atti unilaterali provvisori) qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo (nel corso della sessione negoziale) l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione E’ da osservare che: l’unilateralità è soltanto “provvisoria” : permane l’obbligo dirigenziale di giungere alla stipula di un contratto, perchè la contrattazione è doverosa (art. 40, comma 3-bis) il dirigente dovrà valutare anche i rischi di un possibile conflitto a seguito della mancata stipulazione del contratto integrativo e delle determinazioni unilaterali adottate gli atti dirigenziali unilaterali, se comportano spesa, sono soggetti alle stesse procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i contratti integrativi Dirigenza scolastica Evitare la confusione tra due piani profondamente diversi: quello delle relazioni sindacali e quello delle modalità di esercizio della funzione dirigenziale e dei poteri decisionali nella scuola (secondo il vigente ordinamento) Nell’ambito delle relazioni sindacali: il DS non contratta con le rappresentanze sindacali l’organizzazione, ma soltanto le ricadute che detta organizzazione può avere sullo svolgimento dei rapporti di lavoro individuali (essenzialmente: trattamento economico; orari di lavoro; mansioni...) Nell’ambito dell’esercizio dei poteri decisionali : Moltissime decisioni organizzative devono essere assunte dal DS tenendo conto delle attribuzioni spettanti al collegio dei docenti e al consiglio di circolo o istituto (l’esempio dell’assegnazione alle classi ed ai plessi) Competenze nella scuola Dirigente scolastico ha la competenza della gestione unitaria della scuola, che esercita “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” (art. 25 d.lgs. 165/2001 e art. 16 dpr 275/1999) collegio docenti Dirigente consiglio Istituto La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonché del D. Lgs. n. 150/2009 i due livelli di contrattazione collettiva contrattazione nazionale di comparto = definisce il trattamento normativo ed economico per i lavoratori del comparto contrattazione integrativa = si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono tra i due livelli vi è rapporto di derivazione: il contratto nazionale stabilisce limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie per i contratti integrativi (art. 40, comma 3-bis, d. lgs. 165/2001) CONTRATTO INTEGRATIVO (art. 54/150 di modifica art.40/165) Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa mira ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità delle prestazioni attraverso l’attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità; art. 4, comma 1, ccnl 29 novembre 2007 La contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte Nuove regole contratto integrativo (disposizioni di diretta ed immediata applicazione) • interviene nelle materie delegate dal contratto nazionale di comparto, ne rispetta vincoli e limiti, rispetta i vincoli di bilancio e i vincoli derivanti da norme di legge (in particolare disposizioni inderogabili incidenti su misura e corresponsione trattamenti accessori) il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre; se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, andrebbero attivate apposite procedure di raffreddamento in sede regionale • è corredato da una impiegate • è corredato da una relazione illustrativa: essa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (art. 40 bis, comma 4) • MEF e Funzione Pubblica rendono disponibili appositi schemi predisposti per le due relazioni (art. 40 bis comma 3 sexies) relazione tecnico-finanziaria: essa dà conto delle risorse Contratto integrativo • la contrattazione destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato • per assicurare continuità e migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo previste dall'articolo 40-bis • le clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale sono nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli art. 1339 e 1419 c.c. • l’inosservanza di disposizioni dettate in tema di contrattazione integrativa comporta il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa contratto integrativo certificazioni e controlli (immediata applicazione) • art. 40 bis d. lgs. 165/2001 Revisori dei conti: controllano la compatibilità dei costi della ipotesi di contratto con i vincoli derivanti dal bilancio, dal contratto nazionale, dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori • ARAN e CNEL: devono ricevere trasmessa (per via telematica) copia del contratto stipulato e delle relazioni allegate entro 5 gg. dalla sottoscrizione • Corte dei conti (Sezione regionale): stipulato e della documentazione • tutte le strutture: pubblicano in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo può chiedere l’invio del contratto Adeguamento contratti integrativi in corso art. 65 d.lgs. 150/2009 1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti dal 1° gennaio 2011 non sono più applicabili. Le clausole che investono materie attinenti all’organizzazione e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali non produrranno più effetto giuridico (per tali materie, esclusa la contrattazione,la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’ informazione). 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso Posizioni giurisdizionali I giudici ordinari (del lavoro) hanno reso numerose pronunce: Risultano due posizioni contrapposte quanto all’interpretazione dell’art. 65 d. lgs. 150/2009: immediata ed integrale applicabilità delle nuove regole di riparto delle materie perdurante vigenza del ccnl di comparto circa le materie assegnate alla contrattazione integrativa e possibilità di adattamento dell’art. 6 le prime prese di posizione dell’amministrazione scolastica nota ministeriale n. 8578/2010 = ha segnalato di aver prospettato la complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione pubblica, al fine di dipanare le problematiche concernenti il riparto di competenze fra la fonte legale e quella negoziale, aventi riflessi sul versante della organizzazione e gestione del personale scolastico circolare USR Veneto 23 gennaio 2011 = ha rammentato l'esistenza dell'obbligo di adeguamento dei contratti integrativi circolare USR Veneto 27 gennaio 2011 e circolare USR Toscana 31 gennaio 2011 hanno ritenuto essere salvi gli effetti delle contrattazioni integrative già intervenute e possibile fare ancora riferimento all'intero testo dell'art. 6 del ccnl 29.11.2007, fino alla prossima tornata contrattuale nazionale nota ministeriale n. 1042/2011 = ha ribadito essere tuttora pienamente applicabili le norme contrattuali di cui all'art. 6 del ccnl 29.11.2007 "nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica" la circolare Funzione Pubblica n. 1 del 2011 come nella circolare n. 7/2010, ribadisce genericamente che "...tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009 e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva...hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili" le più recenti indicazioni in sede amministrativa i rilievi della Funzione Pubblica : non si ammettono a certificazione positiva le disposizioni del ccni afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali e con nota prot. n. 0040466 p4.17.1.14 del 15.7.2011 si lascia alla P.I. l'opportunità di procedere alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie l’ordinanza n. 64/2011 sulle utilizzazioni A.S. 2011/2012 : non reca più disposizioni concernenti l’assegnazione ai plessi o alle succursali la nota prot. n. 6900 del 1 settembre 2011 : il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali, con informativa sindacale resa ai sensi dell’art. 6 del CCNL comparto scuola il decreto legislativo correttivo/interpretativo n. 141/2011 procede alla "interpretazione autentica" dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 statuendo : i commi 1, 2 e 4 si interpretano nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto il comma 5 si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto 150/2009 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali criticità molte contrapposizioni derivano da confusioni concettuali sinora verificatesi quanto alle diverse competenze del DS, dei singoli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), delle rappresentanze sindacali e RSU nel tempo confusioni sono maturate anche in ordine ai diversi contenuti che devono avere il POF, il programma finanziario annuale, il piano annuale delle attività, il contratto integrativo organizzazioni sindacali e associazioni professionali continuano a dividersi su posizioni divaricate e contrapposte: il DS contratta soltanto la distribuzione del FIS – il DS contratta anche l’organizzazione del lavoro criticità Non esiste una soluzione semplice e generale Si devono analizzare nel dettaglio - per ciascuna determinazione da assumere - le competenze di legge, verificando se ed in qual misura la contrattazione può intervenire al riguardo e tenendo conto che dal 1 gennaio 2011 i contratti integrativi hanno visto restringersi il loro ambito di applicazione oggettivo (i contenuti) Gli ambiti materiali essenzialmente interessati al cd. “adeguamento”, tra quelli elencati nell’art. 6 del ccnl 29.11.2077, sono : h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; i due vocaboli dell’art. 6 = “criteri” e “modalità” la genericità dei due vocaboli adoperati nell’art. 6 del contratto nazionale ha determinato in passato, e comporta tuttora, rischi di sconfinamento della contrattazione integrativa nell’ambito materiale della “micro-organizzazione”, ora esplicitamente assegnato alla competenza dirigenziale Si dovrebbero, pertanto, negoziare soltanto “principi generali” (per le “ricadute” che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario di lavoro), lasciando invece riservato alle determinazioni amministrative (che il dirigente assume avendo, a sua volta, l’obbligo di tenere conto delle competenze degli organi collegiali della scuola: collegio docenti e consiglio di istituto) la concreta attuazione dei principi generali negoziati che cosa si negozia ? il “trattamento accessorio”, in rapporto all’organizzazione interna alla scuola definita in altre sedi (dirigente e organi collegiali interni) i “criteri generali” (per le ricadute o riflessi che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro) si dovrebbe lasciare alle determinazioni amministrative la concreta attuazione dei criteri generali