riforme (dal 1992 in poi)
il rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. è stato
interessato da tre interventi
• la prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 421/1992
e sfociata nella normazione “Cassese” (dal nome del ministro
Funzione Pubblica pro-tempore), attraverso il decreto legislativo
n. 29/ 1993 e succ. modif.
• la seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 59/1997
e sfociata nella normazione “Bassanini” (dal nome del ministro
Funzione Pubblica pro-tempore), attraverso i decreti legislativi n.
59 e 80 del 1998 e succ. modif.
• la legge delega n. 15/2009, che nella sequenza storica si colloca
quale terzo intervento e si propone anch’esso di realizzare un
ridisegno esteso della materia del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (d.lgs.27/10/2009, n. 150 “Brunetta”)
Le nuove norme
hanno introdotto:
- Legge 4 marzo 2009, n. 15 (art. 1, c. 1)
- l’inderogabilità delle previsioni di legge
- d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
- carattere imperativo delle nuove norme
- applicabilità artt. 1339 e 1419.2 c.c.
- materie escluse dalla contrattazione
- inapplicabilità automatica dal 1° gennaio 2011 dei
contratti collettivi integrativi non adeguati
-
d.lgs.1 agosto 2011,n.141
Interpretazione autentica art. 65 del d.vo150\2009
2
Nuove regole
carattere imperativo delle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001
derogabilità della fonte-legge solo se ciò è espressamente
previsto dalla legge
eterointegrazione contrattuale : le clausole di contratto difformi da
norme imperative sono nulle e vengono automaticamente sostituite
dalle previsioni di legge
restrizione delle materie oggetto di contrattazione : sono
espressamente escluse alcune materie, tra cui l’organizzazione
degli uffici
Nuove regole
ripristino della competenza dirigenziale in tema di microorganizzazione degli uffici
due principi non derogabili per i trattamenti economici accessori
: selettività (non a pioggia) e corrispettività (solo per
prestazioni effettivamente rese, senza previsioni forfetarie astratte)
effetti mancata stipula del contratto integrativo : qualora non si
raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo,
l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria e unilaterale
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione
Le materie :
lettura sinottica art. 40, comma 1
Nuovo testo
Vecchio testo
La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto
di lavoro ed alle relazioni sindacali.
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro*, nonché le materie relative alle relazioni
sindacali. Sono escluse dalla contrattazione le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la
materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
*esempi:
trattamento economico, durata orario di
lavoro,inquadramento
e
mansioni,riposi,tutela
della salute e maternità, ferie e festività
Contrattazione collettiva: le innovazioni
(d.lgv.150/2009 in attuazione legge-delega 15/2009)
• Modificato il numero comparti (4) e aree dirigenziali (4)
• Confermati i livelli territoriali
• Modificata l’efficacia temporale (durata): unica e triennale, per
la disciplina giuridica e per la disciplina economica
• Modificato il riparto delle materie tra legge e contratti
• Modificate le procedure e i tempi di svolgimento
MATERIE NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE
( artt. 34 e 54 decreto legislativo 150/2009 di modifica art. 5 e 40 dlv.vo
165/01)
La gestione delle risorse umane, la direzione e
l’organizzazione del lavoro, il potere disciplinare,
l’individuazione delle competenze e delle professionalità
necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ufficio, la
mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri
oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate, conferimento e revoca
degli incarichi dirigenziali.
La contrattazione collettiva,nelle materie relative alle sanzioni disciplinari
alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Le “determinazioni dirigenziali”
L’art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 prevede che :
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti collettivi
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le
misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del
principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione
del lavoro nell'ambito degli uffici
Da considerare
Art. 40, comma 1 (materie trattabili)
occorre tenere conto dei “diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto
di lavoro” e delle “materie escluse”
Art. 40, comma 3-ter (atti unilaterali provvisori)
qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
integrativo (nel corso della sessione negoziale) l'amministrazione può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo,
fino alla successiva sottoscrizione
E’ da osservare che:

l’unilateralità è soltanto “provvisoria” : permane l’obbligo dirigenziale di
giungere alla stipula di un contratto, perchè la contrattazione è doverosa (art. 40,
comma 3-bis)

il dirigente dovrà valutare anche i rischi di un possibile conflitto a seguito
della mancata stipulazione del contratto integrativo e delle determinazioni unilaterali
adottate

gli atti dirigenziali unilaterali, se comportano spesa, sono soggetti alle
stesse procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i
contratti integrativi
Dirigenza scolastica
Evitare la confusione tra due piani profondamente diversi: quello delle
relazioni sindacali e quello delle modalità di esercizio della funzione
dirigenziale e dei poteri decisionali nella scuola (secondo il vigente
ordinamento)
Nell’ambito delle relazioni sindacali:
il DS non contratta con le rappresentanze sindacali l’organizzazione, ma
soltanto le ricadute che detta organizzazione può avere sullo svolgimento
dei rapporti di lavoro individuali (essenzialmente: trattamento economico;
orari di lavoro; mansioni...)
Nell’ambito dell’esercizio dei poteri decisionali :
Moltissime decisioni organizzative devono essere assunte dal DS tenendo
conto delle attribuzioni spettanti al collegio dei docenti e al consiglio di
circolo o istituto (l’esempio dell’assegnazione alle classi ed ai plessi)
Competenze nella scuola
Dirigente scolastico ha la competenza della gestione unitaria della
scuola, che esercita “nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici” (art. 25 d.lgs. 165/2001 e art. 16 dpr
275/1999)
collegio docenti
Dirigente
consiglio Istituto
La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica
con i compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio
2003 n. 132, nonché del D. Lgs. n. 150/2009
i due livelli di contrattazione collettiva
contrattazione nazionale di comparto = definisce il
trattamento normativo ed economico per i lavoratori del
comparto
contrattazione integrativa = si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono
tra i due livelli vi è rapporto di derivazione: il
contratto nazionale stabilisce limiti, vincoli,
materie, soggetti, procedimento e risorse
economico-finanziarie per i contratti integrativi
(art. 40, comma 3-bis, d. lgs. 165/2001)
CONTRATTO INTEGRATIVO
(art. 54/150 di modifica art.40/165)
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
integrativa, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione integrativa mira ad assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità delle
prestazioni attraverso l’attribuzione di trattamenti economici accessori,
anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati ovvero allo
svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e
responsabilità;
art. 4, comma 1, ccnl 29 novembre 2007
La contrattazione integrativa è finalizzata ad
incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante
la valorizzazione delle professionalità coinvolte
Nuove regole
contratto integrativo
(disposizioni di diretta ed immediata applicazione)
•
interviene nelle materie delegate dal contratto nazionale di comparto, ne
rispetta vincoli e limiti, rispetta i vincoli di bilancio e i vincoli derivanti da norme
di legge (in particolare disposizioni inderogabili incidenti su misura e corresponsione
trattamenti accessori)

il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro
termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci
giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque
iniziare non oltre il 15 settembre; se le Parti non giungono alla sottoscrizione del
contratto entro il successivo 30 novembre, andrebbero attivate apposite
procedure di raffreddamento in sede regionale
•
è corredato da una
impiegate
•
è corredato da una relazione illustrativa: essa, fra l’altro, evidenzia gli effetti
attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione
alle richieste dei cittadini (art. 40 bis, comma 4)
•
MEF e Funzione Pubblica rendono disponibili appositi schemi predisposti per le due
relazioni (art. 40 bis comma 3 sexies)
relazione tecnico-finanziaria:
essa dà conto delle risorse
Contratto integrativo
•
la contrattazione destina al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato
•
per assicurare continuità e migliore svolgimento della funzione pubblica,
qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.
Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo previste
dall'articolo 40-bis
•
le clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale sono nulle e
sostituite automaticamente ai sensi degli art. 1339 e 1419 c.c.
•
l’inosservanza di disposizioni dettate in tema di contrattazione integrativa
comporta il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate
alla contrattazione stessa
contratto integrativo
certificazioni e controlli
(immediata applicazione)
•
art. 40 bis d. lgs. 165/2001
Revisori dei conti: controllano la compatibilità dei costi della ipotesi di
contratto con i vincoli derivanti dal bilancio, dal contratto nazionale,
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori
•
ARAN e CNEL: devono ricevere trasmessa (per via telematica) copia del
contratto stipulato e delle relazioni allegate entro 5 gg. dalla sottoscrizione
•
Corte dei conti (Sezione regionale):
stipulato e della documentazione
•
tutte le strutture: pubblicano in modo permanente sul proprio sito
istituzionale i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo
può chiedere l’invio del contratto
Adeguamento contratti integrativi in corso
art. 65 d.lgs. 150/2009
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi
vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati,
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti dal 1° gennaio 2011 non sono più applicabili. Le
clausole che investono materie attinenti all’organizzazione e quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali non produrranno più effetto giuridico (per tali materie,
esclusa la contrattazione,la partecipazione sindacale potrà svilupparsi
esclusivamente nelle forme dell’ informazione).
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano
dalla tornata successiva a quella in corso
Posizioni giurisdizionali
I giudici ordinari (del lavoro) hanno reso numerose
pronunce:
Risultano due posizioni contrapposte quanto
all’interpretazione dell’art. 65 d. lgs. 150/2009:
 immediata ed integrale applicabilità delle nuove regole di
riparto delle materie
 perdurante vigenza del ccnl di comparto circa le materie
assegnate alla contrattazione integrativa e possibilità di
adattamento dell’art. 6
le prime prese di posizione dell’amministrazione scolastica
nota ministeriale n. 8578/2010 = ha segnalato di aver prospettato la
complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione
pubblica, al fine di dipanare le problematiche concernenti il riparto di
competenze fra la fonte legale e quella negoziale, aventi riflessi sul
versante della organizzazione e gestione del personale scolastico
circolare USR Veneto 23 gennaio 2011 = ha rammentato l'esistenza
dell'obbligo di adeguamento dei contratti integrativi
circolare USR Veneto 27 gennaio 2011 e circolare USR Toscana 31
gennaio 2011 hanno ritenuto essere salvi gli effetti delle contrattazioni
integrative già intervenute e possibile fare ancora riferimento all'intero
testo dell'art. 6 del ccnl 29.11.2007, fino alla prossima tornata
contrattuale nazionale
nota ministeriale n. 1042/2011 = ha ribadito essere tuttora
pienamente applicabili le norme contrattuali di cui all'art. 6 del ccnl
29.11.2007 "nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di
contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica"
la circolare Funzione Pubblica n. 1 del 2011
come nella circolare n. 7/2010, ribadisce genericamente
che
"...tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15
novembre 2009 e non adeguati alla nuova ripartizione di
competenza fra fonte unilaterale e fonte
collettiva...hanno cessato la loro efficacia e non sono più
applicabili"
le più recenti indicazioni in sede amministrativa
i rilievi della Funzione Pubblica : non si ammettono a certificazione
positiva le disposizioni del ccni afferenti a materie rientranti nel
novero delle prerogative datoriali e con nota prot. n. 0040466 p4.17.1.14 del 15.7.2011 si lascia alla P.I. l'opportunità di procedere
alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi alle
utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie
l’ordinanza n. 64/2011 sulle utilizzazioni A.S. 2011/2012 : non reca
più disposizioni concernenti l’assegnazione ai plessi o alle
succursali
la nota prot. n. 6900 del 1 settembre 2011 : il dirigente scolastico,
in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di
istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato
dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e
infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali, con
informativa sindacale resa ai sensi dell’art. 6 del CCNL comparto
scuola
il decreto legislativo
correttivo/interpretativo n. 141/2011
procede alla "interpretazione autentica" dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 statuendo :
i commi 1, 2 e 4 si interpretano nel senso che l’adeguamento dei
contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai
contratti sottoscritti successivamente si applicano
immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo
decreto
il comma 5 si interpreta nel senso che le disposizioni che si
applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso
al momento dell’entrata in vigore del decreto 150/2009 sono
esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di
approvazione dei contratti collettivi nazionali
criticità
 molte contrapposizioni derivano da confusioni concettuali
sinora verificatesi quanto alle diverse competenze del DS, dei
singoli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), delle
rappresentanze sindacali e RSU
 nel tempo confusioni sono maturate anche in ordine ai diversi
contenuti che devono avere il POF, il programma finanziario
annuale, il piano annuale delle attività, il contratto integrativo
 organizzazioni sindacali e associazioni professionali continuano a
dividersi su posizioni divaricate e contrapposte: il DS contratta
soltanto la distribuzione del FIS – il DS contratta anche
l’organizzazione del lavoro
criticità
Non esiste una soluzione semplice e
generale
Si devono analizzare nel dettaglio - per ciascuna
determinazione da assumere - le competenze di
legge, verificando se ed in qual misura la contrattazione
può intervenire al riguardo e tenendo conto che dal 1
gennaio 2011 i contratti integrativi hanno visto
restringersi il loro ambito di applicazione oggettivo
(i contenuti)
Gli ambiti materiali essenzialmente interessati al cd. “adeguamento”,
tra quelli elencati nell’art. 6 del ccnl 29.11.2077, sono :
h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al
piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di
utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle
attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto;
i due vocaboli dell’art. 6 = “criteri” e “modalità”
la genericità dei due vocaboli adoperati nell’art. 6 del contratto
nazionale ha determinato in passato, e comporta tuttora, rischi di
sconfinamento della contrattazione integrativa nell’ambito materiale
della “micro-organizzazione”, ora esplicitamente assegnato alla
competenza dirigenziale
Si dovrebbero, pertanto, negoziare soltanto “principi generali” (per
le “ricadute” che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario
di lavoro), lasciando invece riservato alle determinazioni
amministrative (che il dirigente assume avendo, a sua volta,
l’obbligo di tenere conto delle competenze degli organi collegiali
della scuola: collegio docenti e consiglio di istituto) la concreta
attuazione dei principi generali negoziati
che cosa si negozia ?
il “trattamento accessorio”, in rapporto
all’organizzazione interna alla scuola definita in
altre sedi (dirigente e organi collegiali interni)
i “criteri generali” (per le ricadute o riflessi che
essi possono avere sui diritti e sugli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro)
si dovrebbe lasciare alle determinazioni
amministrative la concreta attuazione dei
criteri generali
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slides del seminario