IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In base all'articolo 87 della Costituzione “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale". Il Presidente della Repubblica, anche se formalmente è il capo dello Stato, dal punto di vista sostanziale non esercita una sua funzione propria, ma partecipa e condiziona l'esercizio dei tre poteri fondamentali dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giurisdizionale. Si può dire che ha poteri di equilibrio e di controllo nei confronti delle tre funzioni fondamentali dello Stato. L'elezione del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, cui si aggiungono tre rappresentanti scelti da ogni Consiglio regionale (la Val d'Aosta può delegare un solo rappresentante) (art. 83 Cost.). Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3. Dalla quarta votazione in poi, per essere eletti, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè il 50% +1 dei voti). La votazione avviene a scrutinio segreto. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, in base all'articolo 91 della Costituzione, deve prestare giuramento “di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione", davanti al Parlamento in seduta comune. I requisiti per l'elezione del Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana aver compiuto i 50 anni di età il godimento dei diritti civili e politici (questo significa che la persona non deve aver riportato condanne penali gravi, che comportino l'interdizione dei diritti civili e politici). Inoltre la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di carattere pubblico o privato (incompatibilità). Ciò significa che, una volta eletto, il Presidente dovrà dimettersi da ogni altro incarico pubblico o privato. La sede ufficiale è il palazzo del Quirinale a Roma; il Presidente dispone anche di sedi secondarie. Il mandato, cioè l'incarico del Presidente, dura sette anni (art. 85 Cost.). La persona che ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica è rieleggibile; in caso contrario diventa automaticamente senatore a vita. IMPEDIMENTO E SUPPLENZA IMPEDIMENTO TEMPORANEO: si tratta di una momentanea impossibilità da parte del Presidente della Repubblica ad esercitare le sue funzioni, a causa ad esempio di un viaggio all'estero o di una malattia non grave. In tale situazione il Presidente della Repubblica viene sostituito temporaneamente dalla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato ("supplenza") (art. 86 Cost.); IMPEDIMENTO PERMANENTE: in caso di una malattia grave, che non permetta al Presidente della Repubblica di recuperare le proprie funzioni, o in caso di dimissioni o morte, il Presidente della Camera dei deputati indice entro 15 giorni nuove elezioni per designare un nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato nel frattempo ricopre temporaneamente la carica di Capo dello Stato (supplenza). Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni. All'avvicinarsi del termine del mandato presidenziale, trenta giorni prima della fine del suo incarico, il Presidente della Camera fissa la data per una nuova elezione del Presidente della Repubblica. Il presidente dimissionario può essere rieletto; in caso contrario diventa senatore a vita. I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA DAL 1948 AD OGGI LUIGI EINAUDI GIOVANNI GRONCHI ANTONIO SEGNI GIUSEPPE SARAGAT GIOVANNI LEONE SANDRO PERTINI FRANCESCO COSSIGA OSCAR LUIGI SCALFARO CARLO AZEGLIO CIAMPI GIORGIO NAPOLITANO GIORGIO NAPOLITANO Anno di elezione 1948 1955 1962 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA INVIA MESSAGGI AL PARLAMENTO E HA UN POTERE DI "ESTERNAZIONE"; CONVOCA IN VIA STRAORDINARIA IL PARLAMENTO; NOMINA I SENATORI A VITA; PROMULGA LE LEGGI E GLI ALTRI ATTI NORMATIVI; ESERCITA IL POTERE DI VETO SOSPENSIVO; EMANA I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI DEL GOVERNO E GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO; DISPONE LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO, TRANNE CHE NEL SEMESTRE BIANCO; INDICE LE ELEZIONI E I REFERENDUM; RATIFICA I TRATTATI INTERNAZIONALI; DICHIARA LO STATO DI GUERRA; ACCREDITA E RICEVE GLI AMBASCIATORI DEGLI STATI ESTERI; CONFERISCE LE ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA. I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE ESECUTIVA NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; NOMINA I MINISTRI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; HA IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. NOMINA I PIU’ALTI FUNZIONARI DELLO STATO. I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NOMINA 1/3 DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA; CONCEDE LA GRAZIA E COMMUTA LE PENE. AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA L'amnistia è un provvedimento legislativo con cui lo Stato rinuncia ad applicare la pena per determinate categorie di reati, provocando l'estinzione del reato medesimo. L'indulto è un provvedimento legislativo con il quale lo Stato condona parte della pena inflitta (ad esempio nel 2006 lo sconto è stato di tre anni), a persone già condannate per alcune tipologie di reato. A differenza dell'amnistia non prevede l'estinzione del reato. Amnistia e indulto devono essere approvati dal Parlamento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. La grazia è un provvedimento individuale deciso dal Presidente della Repubblica con cui si annulla la pena o una parte della pena di un condannato. Gli atti del Presidente della Repubblica e la responsabilità Gli atti del Presidente solitamente sono firmati dallo stesso Presidente e riportano una seconda firma, chiamata “controfirma” da parte di un membro del Governo (Presidente del Consiglio o Ministri). Gli atti del Presidente della Repubblica e la responsabilità Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: il contenuto dell'atto viene deciso dal Ministro o dal Governo e la responsabilità politica e giuridica dell'atto ricade su questi organi. Gli atti del Presidente della Repubblica e la responsabilità Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sono atti adottati dal Presidente della Repubblica in piena autonomia. Ad esempio il decreto con cui si dispone lo scioglimento anticipato del Parlamento, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei cinque giudici della Corte costituzionale, la nomina del Presidente del Consiglio; il potere di veto sospensivo, l'invio di messaggi alle Camere, il potere di grazia ecc. Per tali atti, è considerato giuridicamente responsabile il Presidente. Gli atti del Presidente della Repubblica e la responsabilità In merito alla responsabilità del Presidente, l'articolo 90 della Costituzione dispone che il Presidente “non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione". Questo significa che il Presidente non può essere considerato responsabile, e quindi non può essere processato o costretto alle dimissioni, per gli atti che compie nell'esercizio dei suoi poteri. Gli atti del Presidente della Repubblica e la responsabilità Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione, si riunisce il Parlamento in seduta comune per approvare a maggioranza assoluta la messa in stato d'accusa ("impeachment"). Se il Parlamento approva la messa in stato d'accusa, il Presidente della Repubblica viene processato dalla Corte costituzionale. In tal caso ai 15 giudici membri permanenti della Corte, si aggiungono anche 16 cittadini estratti a sorte da un elenco preparato dal Parlamento. Per i reati commessi dal Presidente “non nell'esercizio delle proprie funzioni”, il Presidente della Repubblica può essere processato come qualsiasi comune cittadino.