Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2011-2012
Sezione 5
Analisi della trasparenza
Giovanni Andrea Toselli
1
Sezione 5
Transazioni al di fuori
della normale gestione
Operazioni sul capitale
Emissione di Azioni
con esclusione del
diritto di opzione
- Sezione 5 -
Emissione di Azioni
Contesto Aziendale
 Il fatto
 Consente la partecipazione al capitale di una società per azioni o in
accomandita per azioni
 I presupposti
 Nelle società per azioni il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in
numero prestabilito di azioni, tutte di identico ammontare, che conferiscono a
possessore lo status di Socio.
 Il momento
 L’approvazione del bilancio sociale
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- Sezione 5 -
Emissione di Azioni
Contesto Aziendale
•

Gli effetti
Le azioni conferiscono al possessore uguali diritti e poteri di natura amministrativa e
patrimoniale, tra cui:

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2350 c.c.);


Diritto di intervento e voto nelle assemblee (art. 2351 c.c.);
Diritto di opzione;

Diritto di recesso.

L’atto

Delibera dell’assemblea (emissione di azioni)

Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di opzione)
Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o della
limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo di emissione.
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- Sezione 5 -
Emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione
•Diritto di Opzione
Al fine di tutelare il socio da potenziali perdite di valore della propria partecipazione, è
riconosciuto al socio il diritto di prelazione nella sottoscrizione di azioni ed obbligazioni
convertibili di nuova emissione.
Limitazioni o esclusioni
L’art. 2441 c.c. definisce le fattispescie in grado di limitare o escludere il diritto di opzione:
- il diritto di opzione può essere escluso limitatamente ad un quarto delle azioni a
pagamento di nuova emissione, nel caso in cui queste vengano offerte ai dipendenti
della società o di società controllanti o controllate;
- l’azionista può essere privato in tutto o in parte del diritto di opzione ogni qualvolta
lo esiga l’interesse della società;
- il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che debbano essere
liberate mediante conferimento in natura.
Nota: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo il diritto di opzione spetta anche ai possessori di
azioni di risparmio, purchè questi risultino già nella struttura del capitale sociale al momento dell’
emissione di nuove azioni.
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- Sezione 5 -
Perché è necessaria un’Informativa Specifica
 Quale informativa?
 Motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
 Modalità di determinazione del prezzo di emissione nel caso in cui l’esclusione
derivi da un conferimento in natura.
Valore nominale di ciascuna azione
Condizioni di emissione (diritti conferiti, sanzioni in caso di inadempimento)
• Quali strumenti di informativa ?
 Bilancio;
 Delibera dell’assemblea (emissione delle azioni);
 Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di
opzione);
Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o
della limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un
conferimento in natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo
di emissione;
Comunicazione al Collegio Sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto
incaricato della revisione contabile) della relazione degli amministratori.
• Quali finalità?
 Trasparenza del processo decisionale
 Tutela del diritto alla sottoscrizione di azioni
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- Sezione 5 -
Disciplina
c.c. art. 2346. Emissione delle azioni.
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi
speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione
di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una
frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le
azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso
si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni
emesse.
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- Sezione 5 -
Disciplina
c.c. art. 2346. Emissione delle azioni (cont.).
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale
sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo
statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi
anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le
sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di
circolazione.
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- Sezione 5 -
Disciplina

c.c. art. 2441. Diritto di opzione.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto
previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non
optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo
comma.
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- Sezione 5 -
Disciplina

c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.)

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento
del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in
mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del
capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
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- Sezione 5 -
Disciplina
c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.)
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni
dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le
ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di
sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione
giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa
non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
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- Sezione 5 -
Disciplina
c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.)
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di
capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società
finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da
altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i
primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti
e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non
possono esercitare il diritto di voto.
Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale
deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee
straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di
nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al
quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
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- Sezione 5 -
Contabilizzazione
Aumento del Capitale sociale con sovrapprezzo
Si supponga che in data 1/5 l’assemblea dei soci deliberi il seguente aumento di capitale sociale
a pagamento, interamente sottoscritto dagli azionisti esistenti:
Aumento del capitale sociale
120.000 euro
Sovrapprezzo azioni
20.000 euro
Versamento del 25% da parte degli azionisti
30.000 euro
Costi generali vari
2.000 euro
L’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale avviene in data 15
Luglio: fino a quella data non è possibile effettuare la scrittura contabile di aumento del capitale.
Cr vs Soci
a
Diversi
140.000
a
Versamenti
c/aumento Capitale
a
F.Do sovrapp Az
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120.000
20.000
- Sezione 5 -
Contabilizzazione
Aumento del Capitale sociale con sovrapprezzo
Banca c/c
a
Crediti vs Soci
50.000
Spese di Impianto
a
Costi Generali
2.000
Versamento
c/Aumento di Cap
a
Capitale Soc
120.000
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- Sezione 5 -
Relazioni di Revisione –
Disciplina di rif.
TUF Art.158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui
dividendi
RE Art.70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
RE Art.72 - Altre modifiche dell’atto costitutivo ed emissione di obbligazioni
RE Art.90 – Informazioni su operazioni straordinarie
Codice civile - Art. 2441- Diritto di opzione
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- Sezione 5 -
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.
TUF - Art. 158
Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di
acconti sui dividendi
1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il
parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Le proposte di aumento del capitale
sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale,
unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo
2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. Il revisore legale o la società
di revisione legale esprime il proprio parere entro trenta giorni.
2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di
revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finchè questa abbia deliberato. Tali documenti
devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.
3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore
legale o della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda
parte, del codice civile.
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- Sezione 5 -
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.
RE Art. 70 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in
natura)
1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla
fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società
di gestione del mercato, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e
dagli articoli 2506-bis e
2506-ter del codice civile.
2. La relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter
del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A.
3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per
deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione
illustrativa dell’organo amministrativo prevista dall’articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta
secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del
codice civile.
4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di
capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali
predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest’ultima, in relazione alle caratteristiche
dell’operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione
del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un documento informativo
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redatto in conformità all’Allegato 3B.
- Sezione 5 -
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

RE Art. 72 - (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)
1.
Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per
deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente
Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la
società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.
Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,ultima parte e comma 5, del
codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla
corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di
revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in
azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di
gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le
modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di
conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la
conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno
un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano
giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende
pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del
periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale.
2.
3.
Slide 18
- Sezione 5 -
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

RE Art. 90 - (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a)
la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l’assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull’aumento di capitale
mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui
viene decisa la convocazione di tale organo;
b)
la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506 -bis e
2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
c)
il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la
relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’assemblea;
d)
il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l’assemblea ha
deliberato;d-bis) la documentazione di cui all’articolo 70, comma 5, contestualmente alla
diffusione al pubblico;
e)
copia dell’atto di fusione o di scissione con l’indicazione della data di iscrizione nel registro delle
imprese, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del
codice civile;
f)
l’atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.
2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il
documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 4.
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- Sezione 5 -
Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione
del diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98
Agli Azionisti della
ABC SpA
Ai sensi dell'articolo 158, 1° comma del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 abbiamo ricevuto dalla ABC SpA in
data _______ la comunicazione di aumento del capitale sociale di _______ euro mediante
emissione di n° _____ azioni ordinarie con esclusione (limitazione) del diritto di opzione, ai sensi del
4° (o 5°) comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, accompagnata da apposita relazione del
Consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea
straordinaria, convocata in prima convocazione per il giorno _______ e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno _______.
La relazione del Consiglio di amministrazione propone che il prezzo di emissione sia (descrivere in
sintesi i valori contenuti nella proposta).
Ai sensi dell'articolo158 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, esprimiamo nel seguito il nostro parere sulla
congruità del prezzo di emissione delle azioni
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- Sezione 5 -
Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione del
diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98
Il nostro esame ha fatto riferimento al bilancio da noi assoggettato a revisione per l'esercizio _________ ed
ha comportato, tra l'altro:
l'analisi della relazione del Consiglio di amministrazione;
la valutazione della ragionevolezza dei criteri con cui sono stati predisposti i dati prospettici utilizzati;
l'analisi della relazione giurata dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale
un esame critico della documentazione predisposta, delle metodologie, incluse le formule di valutazione, e dei
presupposti del calcolo;
l'ottenimento delle attestazioni che, per quanto a conoscenza della Direzione della società, non sussistono
modifiche significative da apportare ai dati contabili presi in considerazione;
il riferimento all'andamento delle quotazioni, nel semestre precedente la delibera, delle azioni ordinarie
della…..;
(aggiungere o modificare in base ai documenti utilizzati od alle conclusioni da evidenziare).
Tutto ciò premesso, esprimiamo parere favorevole, ai sensi del 6° comma dell'articolo 2441 del Codice Civile,
sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, proposto per l'approvazione dell'Assemblea
straordinaria degli azionisti, in _________ euro.
Luogo, data
Società di revisione
FIRMA
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Lezione 5 - Economia - Università degli studi di Pavia