L’UNIONE EUROPEA Modulo 3 unità 2° e 3° Prof.ssa Rosa Amato Il processo di integrazione europea 1/3 • 1951: nasce la CECA(prima istituzione comunitaria) con lo scopo di creare un mercato comune del carbone e dell’acciaio in modo da garantire la fornitura di tali beni a condizioni uguali per tutti gli Stati membri. • 1957: CEEA o EURATOM (Comunità europea dell’energia atomica) per la creazione di un’industria nucleare europea destinata a scopi pacifici. • 1957: CEE (Comunità economica europea) con l’obiettivo di realizzare un mercato europeo tra gli Stati membri, mediante l’eliminazione delle frontiere doganali, in cui potessero circolare liberamente lavoratori, merci, capitali, servizi. Il processo di integrazione europea 2/3 • 1992: TRATTATO DI MAASTRICHT che ha istituito l’Unione Europea e modificato la denominazione da CEE a CE per indicare che le funzioni non sono solo prettamente economiche ma anche di politica estera, difesa militare, ordine pubblico, giustizia. • È stata introdotta la cittadinanza europea • 1997: TRATTATO DI AMSTERDAM altre materie sono attribuite all’UE ( diritto di asilo, immigrazione, cooperazione doganale) Il processo di integrazione europea 3/3 • 2004: TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COSTUTUZIONE EUROPEA. Il trattato non fu ratificato da alcuni Stati Membri e non entrò in vigore. • 2007: TRATTATO DI LISBONA sostituisce la bozza di Costituzione del 2004 con alcune modifiche che, ratificata da tutti i Parlamenti degli Stati membri dell’UE, entra in vigore il 1°dicembre 2009. Inoltre introduce 2 nuove cariche: • IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO • L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE. • Introduce il DIRITTO DI RECESSO dell’UE (prima si poteva solo aderire) L’ampliamento del numero di Stati membri • Stati fondatori dell’UE (6): Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Francia, Germania • 2013: è entrato il 28° paese membro dell’UE, la Croazia • N.B.: i nuovi Stati membri che entrano devono impegnarsi ad applicare tutti i trattati deliberati prima della loro entrata all’interno dell’UE. • NO EURO: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, la Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria La sovranazionalità nell’ordinamento europeo 1/2 • DIRITTI POLITICI del cittadino europeo: 1. Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento Europeo; 2. Diritto di sottopporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee; 3. Diritto di presentare una PETIZIONE (anche da un singolo cittadino europeo)al Parlamento Europeo. 4. Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 5. Diritto di essere tutelato, al di fuori dell’UE, dalle autorità diplomatiche di qualsiasi Stato membro. La sovranazionalità nell’ordinamento europeo 2/2 • 2000 e poi 2007: è stata proclamata la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (54 articoli), che riconosce una serie di diritti personali, economici, civili e politici ai cittadini europei: • La dignità umana • Il diritto alla libertà e alla sicurezza • L’uguaglianza davanti alla legge • La solidarietà • La cittadinanza dell’UE • La giustizia Le Istituzioni dell’UE 1/9 PARLAMENTO EUROPEO Sede: Strasburgo(Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo Presidente: MARTIN SCHULZ (fino a gennaio 2017) Compiti: funzione legislativa e approva il bilancio insieme al Consiglio funzione di controllo politico e consultiva Composizione: rappresentanti (non possono essere più di 751)dei popoli degli Stati membri e durano in carica 5 anni. Sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini. Commissioni: all’interno del Parlamento ci sono le commissioni competenti per materia, sono 20 e l’11ma è competente in materia di turismo e trasporti. Decisioni: sono adottate a maggioranza assoluta (quando i voti favorevoli sono più degli sfavorevoli) Le Istituzioni dell’UE 2/9 • FUNZIONE di CONTROLLO DEMOCRATICO SULLE ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE: i membri della Commissione Europea vengono designati dai governi ma la loro nomina deve essere approvata dal Parlamento Europeo che li esamina tramite colloquio e poi vota. Anche quando il Consiglio Europeo nomina l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, è necessario il consenso del Parlamento Europeo. Inoltre esamina le petizioni presentate dai cittadini dell’Unione Europea. Le Istituzioni dell’UE 3/9 ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA • Compiti: 1) Guidare la politica estera europea 2) Condurre il dialogo politico con i Paesi terzi 3) Esprimere la posizione dell’UE nelle organizzazioni internazionali (portavoce) Le Istituzioni dell’UE 4/9 CONSIGLIO EUROPEO Sede: Bruxelles (Belgio) Presidente: Donald Tusk (fino a maggio 2017) Compiti: è un organo di indirizzo politico formula direttive al Consiglio e alla Commissione Europea Composizione: Tutti i Capi di Stato e di Governo degli Stati dell’UE, Presidente della Commissione Europea e Presidente del Consiglio Europeo. Le Istituzioni dell’UE 5/9 CONSIGLIO Sede: Bruxelles (Belgio) Presidenza: a rotazione ogni 6 mesi Compiti: rappresenta gli stati Membri, funzioni legislative e di bilancio(insieme al Parlamento Europeo), definisce e coordina le politiche economiche degli Stati membri dell’UE. Composizione: ministri di ciascun Stato dell’UE a seconda dell’oggetto della discussione. Le Istituzioni dell’UE 6/9 COMMISSIONE EUROPEA • Sede: Bruxelles (Belgio) • Presidente: Jean Claude Juncker (fino a ottobre 2019) • Compiti: funzioni di iniziativa legislativa ( bilancio dell’UE,fondi strutturali, difesa) ed esecutiva(vigila sull’applicazione e sul rispetto dei trattati e del diritto dell’UE da parte degli Stati membri) • Composizione: 28 membri, un commissario per ogni Stato membro, e dura in carica 5 anni. Le Istituzioni dell’UE 7/9 BANCA CENTRALE EUROPEA Sede: Francoforte(Germania) Presidente: Mario Draghi Compiti: è autorità indipendente ed è il centro dell’Unione Economia e Monetaria dell’UE. 1)Autorizza l’emissione delle banconote all’interno dell’UE 2)Gestisce le riserve di valuta estera degli Stati membri (depositi di moneta estera che servono di appoggio alla moneta locale quando è a rischio svalutazione) Le Istituzioni dell’UE 8/9 CORTE DEI CONTI EUROPEA • Sede: Lussemburgo • Presidente: Vítor Manuel da Silva Caldeira • Compiti: controllo delle regolarità delle entrate e delle spese dell’UE • Composizione: un membro per ogni Paese dell’UE Le Istituzioni dell’UE 9/9 • MEDIATORE EUROPEO: indaga sulle denunce presentate dai cittadine dell’UE e delle imprese contro istituzioni, organi, ugffici e agenzie dell’UE cioè funge da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee in caso di cattiva amministrazione. • GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI : assicura che tutte le istituzioni dell’UE rispettino il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali. Gli atti delle istituzioni europee 1/2 ATTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI • REGOLAMENTI : è immediatamente applicabile e vincolante per gli Stati Membri e per i cittadini e non richiedono di essere ratificati. • DIRETTIVE: sono finalizzati al raggiungimento di un determinato obiettivo e sono vincolanti per gli stati membri ma NON per i cittadini • DECISIONI: possono avere portata generale o essere rivolte a destinatari precisi (imprese) Gli atti delle istituzioni europee 2/2 ATTI GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTI • RACCOMANDAZIONI : suggeriscono al destinatario un determinato comportamento o una linea d’azione ma non sono obbigatorie giuridicamente • PARERI: esprimono posizioni delle istituzioni europee su una situazione I rimedi giurisdizionali CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA • Sede: Lussemburgo • Presidente: Koen Lenaerts (belga) • Compiti: far rispettare il diritto comunitario contenuto nei trattati, nei regolamenti e nelle decisioni. • Composizione: un giudice per ogni Stato membro • Doppio grado di giurisdizione: CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE (le sentenze del tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte di giustizia) formati da giudici e avvocati in carica per sei anni, rinnovabili. L’evoluzione della politica turistica nell’Unione Il turismo è presente in tutti e 28 paesi dell’UE e rappresenta un settore trainante per l’economia dei Paesi dell’UE, dando un contributo al loro sviluppo. Il turismo è un settore con INTERDIPENDENZE cioè che condiziona e coinvolge molti altri settori, dalla cultura ai trasporti, dall’ambiente, all’istruzione. Con il Trattato di Roma del 1957, il turismo non aveva una diffusione di rilievo; soltanto quando si è cominciato a parlare di eliminazione delle barriere e di libera circolazione di merci e persone, il turismo è stato considerato uno strumento significativo dal punto di vista culturale ed economico. Soltanto col Trattati di Maastricht si è dato un fondamento normativo al settore del turismo europeo. Nel 2011, il Parlamento Europeo afferma che il turismo è lo strumento principale per il rafforzamento, la difesa e la promozione dell’immagine del nostro continente nel mondo La normativa comunitaria in materia turistica 1/2 I principali atti normativi comunitari da ricordare sono: • 1) LA RACCOMANDAZIONE PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO: tiene conto del diritto dei clienti e del personale dipendente degli alberghi di beneficiare di una tutela di sicurezza contro i rischi di incendio negli alberghi, indicando le precauzioni necessarie, l’accessibilità delle vie di evacuazione, la stabilità degli edifici, l’infiammabilità dei materiali usati, i mezzi di allarme, i mezzi di soccorso e la formazione del personale. La normativa comunitaria in materia turistica 2/2 • 2) LA DIRETTIVA RIGUARDANTE I VIAGGI: è possibile chiedere il risarcimento per lesioni o per decesso in caso di incidente su un volo operato da una compagnia aerea dell’UE in qualsiasi parte del mondo • 3) LA DIRETTIVA SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE: ogni anno gli Stati membri hanno il compito di individuare le acque di balneazione sul proprio territorio, monitorando le acque dei luoghi più frequentati dai bagnanti e adottando misure per eliminare l’inquinamento. La qualità delle acque si classifica in scarsa, sufficiente, buona ed eccellente. Come minimo deve essere sufficiente. La politica di coesione 1/2 Consiste nell’adottare una serie di misure al fine di conseguire un riequilibrio economico e sociale di tutti gli Stati dell’UE: ridurre il divario economico tra regioni più sviluppate e meno sviluppate, in particolare le zone rurali, le regioni svantaggiate demograficamente o con svantaggi naturali. • STRUMENTO PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DELLA COESIONE: FONDI STRUTTURALI che servono a programmare e cofinanziare i progetti di sviluppo in modo pluriennale La politica di coesione 2/2 I più importanti sono: • FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) Serve a riequilibrare le principali disparità fra le regioni cioè ad aiutare le regioni in ritardo sul processo di sviluppo. • FSE ( il Fondo Sociale Europeo) è finalizzato all’accrescimento delle opportunità di occupazione dei cittadini europei, a promuovere l’istruzione e a migliorare la situazione dei soggetti più deboli a rischio povertà. Il finanziamento alle imprese turistiche 1/2 Le imprese turistiche possono essere aiutate mediante strumenti di vario tipo: • FISCALE : agevolazioni fiscali, ossia riduzioni dell’ammontare del tributo o escusione del pagamento dello stesso. • FINANZIARIO: lo Stato eroga finanziamenti a fondo perduto o sovvenzioni per l’inizio di alcune attività turistiche • CREDITIZIO: gli imprenditori turistici avranno un tasso d’interesse ridotto sui prestiti loro concessi dalle banche • INCENTIVI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE: imprenditoria giovanile e femminile Il finanziamento alle imprese turistiche 2/2 Le attività turistiche che hanno beneficiato o possono beneficiare di un sostegno da parte dei fondi strutturali sono: • attività volte al miglioramento della qualità di un albergo e di un servizio ricettivo • Le iniziative di commercializzazione di prodotti locali • Le attività di promozione turistica • I corsi di formazione tendenti a migliorare le competenze del personale di un’impresa o per la realizzazione di nuovi prodotti La Banca Europea degli Investimenti 1/3 • Anno di istituzione: 1958 • Sede: Lussemburgo • Compiti: eroga finanziamenti ( con un tasso molto basso)a lungo termine per la realizzazione di progetti connessi con gli obiettivi dell’unione al fine di contribuire allo sviluppo stabile ed equilibrato del mercato. • Soggetti a cui si rivolge: dalle grandi aziende alle piccole imprese La Banca Europea degli Investimenti 2/3 • Settori d’intervento: lo sviluppo regionale, le reti traseuropee di trasporto, lo sviluppo delle telecomunicazioni e del settore dell’energia, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente, la salute e l’istruzione. • Condizioni per ottenere un finanziamento: 1)I progetti devono essere conformi agli obiettivi europei 1)La plausibilità economica del progetto La Banca Europea degli Investimenti 3/3 • I capitali erogati dalla BEI provengono dagli Stati membri e dai debiti contratti sui mercati finanziari e devono essere restituiti • La BEI non presta più del 50% del costo d’investimento del progetto