Diritti economici e libertà in rete
Roberto Caso
Caso - DPI - 2014-2015
Conflitti
• Stato vs persone e viceversa
• Tra persone
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Libero mercato e diritti
economici aggressivi
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Diritti economici
e [contro]
Libertà
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Un diritto “economico” molto
aggressivo
Proprietà intellettuale
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US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8
To promote the Progress of Science
and useful Arts, by securing for limited
Times to Authors and Inventors the
exclusive Right to their respective
Writings and Discoveries
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DUDU – Art. 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico
ed
ai
suoi
benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.
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Esclusiva privata
Vs
Pubblico dominio
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Più PI… per tutti
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L’ordine del ragionamento
1. Diritto europeo e giurisprudenza
della corte di giustizia: un caso
2. Una linea di tendenza?
3. La dimensione costituzionale e
quella civilistica
4. Bilanciamento mobile o gerarchia?
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1
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Netlog
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Un caso…
Società di gestione collettiva dei diritti
d’autore
Vs
Social Network
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UE – Dir. 2001/29 – Cons. 4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di
diritto d'autore e di diritti connessi, creando una
maggiore certezza del diritto e prevedendo un
elevato livello di protezione della proprietà
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti
in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente
nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza
una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea…
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UE – Dir. 2001/29 – Cons. 31
• Deve essere garantito un giusto
equilibrio tra i diritti e gli interessi
delle varie categorie di titolari
nonché tra quelli dei vari titolari e
quelli degli utenti dei materiali
protetti.
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UE – Dir. 2001/29 – Cons. 48
[…] Tale protezione giuridica [delle
misure tecnologiche di protezione]
dovrebbe rispettare il principio della
proporzionalità
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CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà
• 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquistato legalmente,
di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se
non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita
della stessa. L’uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale.
• 2. La proprietà intellettuale è protetta.
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CEDF - Art. 8 – Protezione dei dati di
carattere personale
• 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che lo riguardano.
• 2. Tali dati devono essere trattati secondo il
principio di lealtà, per finalità determinate e in
base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati
raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
• 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo
di un'autorità indipendente
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CEDF – Art. 11 -Libertà di espressione
e di informazione
• 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
• 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
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CEDF - Art. 16 – Libertà di impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa,
conformemente
al
diritto
comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali.
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CEDF – Art. 52 (1)
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.
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EUCJ
• Il diritto di proprietà intellettuale non è
intangibile né assoluto
• Deve essere bilanciato con altri diritti
fondamentali
• Un giusto equilibrio con la libertà d’impresa e
con la protezione dei dati personali
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I precedenti diretti
• Promusicae 2008
• Scarlet 2011
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EUCJ – Promusicae - 2008
Le direttive [commercio elettronico 2000/31,
InfoSoc 2001/29, rispetto PI 2004/48, dati
personali comunicazioni elettroniche 2002/58]
non impongono agli Stati membri, in una
situazione come quella oggetto della causa
principale, di istituire un obbligo di comunicare
dati personali per garantire l’effettiva tutela del
diritto d’autore nel contesto di un
procedimento civile
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EUCJ – Scarlet - 2011
«Società dell’informazione – Diritto d’autore –
Internet – Programmi “peer-to-peer” – Fornitori
di accesso a Internet – Predisposizione di un
sistema di filtraggio delle comunicazioni
elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file
che ledono i diritti d’autore – Assenza di un
obbligo generale di sorvegliare le informazioni
trasmesse»
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EUCJ Netlog 2012, punto 41
• Sebbene la tutela del diritto di proprietà
intellettuale sia sancita dall’articolo 17,
paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in
prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né
da tale disposizione né dalla giurisprudenza
della Corte che tale diritto sia intangibile e
che la sua tutela debba essere garantita in
modo assoluto
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EUCJ Netlog 2012, punto 42
• Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della
sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C275/06, Racc. pag. I-271), la tutela del diritto
fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i
diritti di proprietà intellettuale, deve essere
bilanciata con quella di altri diritti
fondamentali
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EUCJ Netlog 2012, punto 44
• Pertanto, in circostanze come quelle del
procedimento principale, le autorità ed i
giudici nazionali devono, in particolare,
garantire un giusto equilibrio tra la tutela del
diritto di proprietà intellettuale, di cui godono
i titolari di diritti d’autore, e quella della
libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori
quali i prestatori di servizi di hosting in forza
dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet
Extended, cit., punto 46)
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Un’argomentazione che attiene alla
tecnologia
Una sorveglianza sulla totalità o
sulla maggior parte delle
informazioni illimitata nel
tempo
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EUCJ Netlog 2012, punto 45
• Orbene,
nel
procedimento
principale,
l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio
controverso
implica
una
sorveglianza,
nell’interesse di tali titolari, sulla totalità o sulla
maggior parte delle informazioni memorizzate
presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto.
Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo,
riguarda qualsiasi futura violazione e postula che
si debbano tutelare non solo opere esistenti,
bensì anche opere che non sono state ancora
create nel momento in cui viene predisposto
detto sistema.).
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Libertà di impresa
Un’ingiunzione di questo genere
causerebbe, quindi, una grave
violazione della libertà di impresa
del prestatore di servizi di hosting
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Dati personali e libertà d’informazione
Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si
limiterebbero al prestatore di servizi di hosting,
poiché il sistema di filtraggio controverso è
idoneo a ledere anche i diritti fondamentali
degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il
loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro
libertà di ricevere o di comunicare
informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli
articoli 8 e 11 della Carta
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Una linea di tendenza?
?
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Ponzio Pilato
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Tocca agli stati membri
• Autorità
• Giudici
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EUCJ – Bonnier Audio - 2012
Le direttive [2002/58 e 2004/48] devono essere
interpretate nel senso che non ostano ad una
normativa nazionale, come quella oggetto della
causa principale, nella parte in cui tale normativa
consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia
stata proposta, da parte di un soggetto legittimato
ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare
dati di carattere personale, di ponderare, in
funzione delle circostanze della specie e tenuto
debitamente conto delle esigenze risultanti dal
principio di proporzionalità, i contrapposti interessi
in gioco.
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EUCJ – Telekabel - 2014
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto
dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che
ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata
da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet
concedere l’accesso ad un sito che mette in rete materiali
protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora
tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore
d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare le
sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando
di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli
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US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8
To promote the Progress of Science
and useful Arts, by securing for limited
Times to Authors and Inventors the
exclusive Right to their respective
Writings and Discoveries
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CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà
• 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquistato legalmente,
di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se
non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita
della stessa. L’uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale.
• 2. La proprietà intellettuale è protetta.
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Art. 42 (2) Cost. italiana
2 La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
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Monopolio
• La proprietà intellettuale come
monopolio
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Proprietà
• La proprietà intellettuale come
proprietà
• Proprietà limitata (ad es. funzione
sociale)
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IP e Internet
• Una guerra tra intermediari
• Che fine fanno i diritti dei singoli?
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Un’argomentazione orientata
• Alle conseguenze tecnologiche
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Peppermint
•
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Il caso «Peppermint» (8)
Garante della Privacy – provvedimento dd.
28.2.2008
Il Garante risponde alle seguenti domande:
È lecito il trattamento dei dati effettuato da
Logistep?
 E, di conseguenza, il trattamento effettuato dallo
studio legale di Bolzano?
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Il caso «Peppermint» (9)
Ragionamento del Garante:
1.Lo scambio di file in un sistema peer-to-peer deve
essere considerato «comunicazione» ai sensi del
Codice della Privacy;
2.La raccolta effettuata dalla Logistep doveva
considerarsi illecita perché:
a. In violazione del principio di legalità
b. In violazione del principio di finalità
c. In violazione della buona fede e trasparenza
d. In violazione del principio di proporzionalità
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Il caso «Peppermint» (10)
3. L’attività svolta da Logistep, per le sue modalità, è
un’attività di monitoraggio vietata ai soggetti
privati (art. 122, d.lgs. 196/03);
4. Il trattamento era stato effettuato senza
informativa preliminare;
5. L’indirizzo IP è dato personale.
 Il Garante dispone il divieto dell’ulteriore
trattamento dei dati degli utenti da parte di
Peppermint e Logistep, nonché la cancellazione
degli stessi dati.
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