PRINCIPALI OBBLIGHI CERTIFICATIVI MEDICO LEGALI
OBBLIGHI
FINALITÀ
FONTE
DESTINATARIO
TRASMISSIONE
TEMPISTICA
GIURIDICA
Primo
certificato
di malattia
(mod. 5 SS)
Assicurativo /
Previdenziale
Art. 53
DPR
1124/’65
INAIL
Nel sospetto o
certezza di
malattia di
origine
professionale
(presente o
non in tabella)
Non appena si
accerti o
anche solo si
sospetti una
patologia
professionale
rilasciare il
modello 5 SS
al lavoratore
in triplice
copia.
Denuncia
ex art. 139
Epidemiologico
/ Preventiva
Art. 139
DPR
1124/’65
+
Art. 10
D. Lgs.
38/2000
Azienda USL
+ sede INAIL,
competenti
per territorio
(domicilio
assicurato)
In caso di
malattie
elencate nelle
liste previste
dal D M.
11 /12/2009
All’atto della
diagnosi
PRINCIPALI OBBLIGHI CERTIFICATIVI MEDICO LEGALI
OBBLIGHI
FINALITÀ
FONTE
DESTINATARIO
TRASMISSIONE
TEMPISTICA
Autorità
giudiziaria
(pubblico
ministero o
qualsiasi
ufficiale di
P.G.
del luogo in
cui si è
prestata la
propria
opera o, in
loro
mancanza ,
all’U.P.G. più
vicino.
Nel sospetto di
reato
procedibile
d’ufficio (per
violazione
delle norme di
sicurezza del
lavoro) che
abbia prodotto
morte
(omicido
colposo – Art .
589 C.P.) o
lesioni
personali
colpose (art.
590 C.P.).
Entro 48 ore
o, se c’è
pericolo nel
ritardo,
immediatam
ente (art.
334 C.P.P.).
GIURIDICA
Referto
Esercizio della Art. 365 C.P.
Giustizia
(obbligo di
penale /
referto)
Perseguibilità
d’ufficio
PRINCIPALI OBBLIGHI CERTIFICATIVI MEDICO LEGALI
OBBLIGHI
FINALITÀ
FONTE
DESTINATARIO
TRASMISSIONE
TEMPISTICA
In presenza
di una
concreta
notizia di
reato,
riferibile a
lesioni
conseguenti
a violazioni a
norme di
sicurezza del
lavoro.
Presentata o
trasmessa
“senza
ritardo” (art.
331 C.P.P.).
GIURIDICA
Denuncia
da parte di
Pubblico
ufficiale
o
Incaricato
di pubblico
servizio
Esercizio della
Giustizia
penale /
Perseguibilità
d’ufficio
Autorità
giudiziaria o
altra autorità
che a quella
ha l’obbligo
Art. 361 C.P. di riferire.
Art. 362 C.P.
Poniamoci subito una DOMANDA!
Qual’è il livello di adesione a questi obblighi da parte dei medici
in generale e dei medici competenti in particolare?
Proviamo a dare una RISPOSTA:
 Primo certificato medico di M.P. a fini assicurativi /
previdenziali = considerate le finalità, nell’esclusivo interesse
e vantaggio del lavoratore assicurato, si presume un
adempimento pieno e puntuale.
 Denuncia ex art. 139 = bisognerebbe far una indagine
conoscitiva presso le sedi INAIL e le U.F. PISLL delle ASL
per avere qualche dato attendibile; l’impressione, confortata
dall’esperienza, è che vi sia una sostanziale sottonotifica.
 Referto ex art. 365 C.P. = obbligo, per quanto risulta,
ampiamente disatteso.
Al di la delle PRESUNZIONI, c’è anche chi avanza perplessità
sul livello di reale adempimento anche all’obbligo del primo
certificato medico.
Così si esprime il COORDINAMENTO MEDICOLEGALE INCA della
Lombardia:
Per prima cosa non riteniamo che “viene sempre puntualmente
adempiuto” l’obbligo di redigere il primo certificato medico di
M.P. “considerate le precipue finalità assicurative di tale
certificato, compilato nell’esclusivo interesse e vantaggio del
lavoratore assicurato”. Infatti presso i nostri ambulatori INCA in
questi anni abbiamo rilevato numerosi casi di patologie
professionali non denunciate dal medico competente aziendale,
casi per i quali i nostri consulenti medici hanno provveduto
direttamente ad adempiere a tale obbligo.
Così continua il COORDINAMENTO MEDICOLEGALE INCA:
Vi è sempre una maggiore consapevolezza che le malattie
professionali siano “sottodiagnosticate” e “sottodenunciate”.
Le motivazioni del fenomeno della sottonotifica, comuni alla
maggior parte dei paesi europei, sono le seguenti:
 reticenza da parte dei lavoratori a denunciare disturbi legati
al lavoro per timore di ritorsioni;
 non motivazione a segnalare agli istituti assicuratori le
patologie da lavoro perché spesso non vengono riconosciute
e/o indennizzate;
 non denuncia da parte dei medici competenti (per evitare
conflitti con il DDL);
 non conoscenza delle patologie professionali da parte dei
medici di base, ospedalieri e specialisti.
Diamo per scontato che tutti conoscono e osservano l’obbligo di
redigere il primo certificato medico di M. P., per una serie di
motivi:
 le finalità = esclusivo interesse e vantaggio del lavoratore
assicurato;
 la disponibilità di modulistica facilmente reperibile;
 la possibilità di compilare e inoltrare la documentazione
anche per via telematica.
Pertanto l’argomento potremmo ritenerlo esaurito!
Si ricorda soltanto che le malattie da certificare sono
ricomprese nelle tabelle aggiornate di cui al D. M. 9/04/2008.
Si possono certificare, in base alla Sentenza della Corte
Costituzionale N° 179/’88, anche le malattie non ricomprese
nelle tabelle, purchè si riesca a documentare il nesso di
causalità con l’attività lavorativa svolta (onere della prova a
carico del lavoratore interessato).
Merita invece un approfondimento specifico la tematica inerente
gli altri due obblighi certificativi:
- la denuncia ex art. 139/DPR 1124/’65,
- il referto ex art. 365 C. P.,
considerata la situazione, documentabile o meno, di sottonotifica.
Può essere utile pertanto un’analisi puntuale delle finalità, dei
contenuti, delle criticità di tali obblighi, anche in termini di
consapevolezza e disponibilità all’adempimento, da parte dei
medici certificatori.
Utile infine definire ed analizzare i rapporti tra referto ex art. 365
C. P. e denuncia ex art. 361 e 362 C. P., mettendo in evidenza
analogie e differenze, che possono, quest’ultime, anche
configurare disparità di trattamento tra categorie di personale
sanitario (liberi professionisti o pubblici dipendenti) e tra cittadini /
utenti.
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
Art. 139
E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la
denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un
elenco da approvarsi con decreto (*) del Ministero per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente
per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico
provinciale. … … ...
(*) Decreto Ministero del Lavoro … del 18/04/1973.
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
Tale obbligo è tornato di attualità grazie al
D. Lgs. 23/02/2000 N° 38
“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999,
N° 144”,
che ha portato all’aggiornamento dell’elenco delle
malattie per cui vige l’obbligo di denuncia ex art. 139,
nonché delle tabelle delle malattie professionali di cui
agli artt. 3 e 211 del DPR 1124/’65.
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
D. Lgs. 23/02/2000 N° 38
Art. 10 Malattie professionali
1. Con decreto del Ministero del Lavoro … è costituita una
commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione
periodica dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 e delle
tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico …
4. … l’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del testo unico
conterrà anche liste di malattie di probabile e possibile origine
lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione
delle tabelle delle malattie professionali di cui agli art. 3 e 211 …
La trasmissione della copia della denuncia di cui all’art. 139,
c. 2 del testo unico e s.m.i., è effettuata, oltre che alla ASL,
anche all’Istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati
INAIL, il registro nazionale delle malattie causate da lavor0
ovvero ad esso correlate
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
La prima revisione ed aggiornamento dell’elenco delle
malattie per cui vige l’obbligo della denuncia ex art. 139
è stata recepita con Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali il 27/04/2004.
L’elenco precedente, recepito sempre con Decreto
ministeriale, porta la data del 18/04/1973.
L’ultima revisione da parte della Commissione
scientifica nazionale è stata recepita con Decreto
ministeriale il 10 giugno 2014.
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
La commissione scientifica ex art. 10 D. Lgs. 23/02/2000 N° 38
procedendo per la prima volta all’elaborazione e revisione
dell’elenco (dopo 30 anni!), ha ritenuto che, in base alle attuali
conoscenze, le malattie la cui origine professionale sia
assolutamente certa sono verosimilmente pressochè di
nessuna evidenza.
Ha pertanto ritenuto opportuno ricorrere al concetto di
“elevata probabilità” oltre a quello di “limitata probabilità”.
Il criterio di probabilità è in rapporto non tanto al potenziale
patogeno dei diversi agenti di rischio, quanto all’evidenza
epidemiologica e allo stato di conoscenza in materia.
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
L’elenco è stato pertanto suddiviso, secondo l’art. 10, c. 4 del
D.Lgs. 38/2000, in tre distinte liste:
 LISTA 1 = Malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità: costituiranno la base per la revisione
delle tabelle di cui all’art. 3 e 211 del T. U.
 LISTA 2 = Malattie la cui origine lavorativa è di limitata
probabilità: non sussistono ancora conoscenze
sufficientemente approfondite perché siano
incluse nel primo gruppo.
 LISTA 3 = Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere
possibile e per le quali non è definibile il grado di
probabilità: le evidenze scientifiche sono
sporadiche e ancora non precisabili.
STRUTTURA delle LISTE
N° progressivo
AGENTE
MALATTIE
CODICE IDENTIFICATIVO
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
Registrare e monitorare le segnalazioni di varia provenienza ai
fini di non disperdere dati utili per il confronto e i necessari
approfondimenti di ordine scientifico ed epidemiologico.
Più specificamente:
FINALITA’
EPIDEMIOLOGICA
FINALITA’
PREVENTIVA
INAIL
ASL
Registro nazionale
delle malattie
causate da lavoro
Attivazione dei Servizi
di Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
DENUNCIA ex ART.139 - DPR 1124/’65
OBBLIGO AMPIAMENTE
DISATTESO
RISCHIO, PER LA COMMISSIONE, DI AVER FATTO
UN LAVORO INUTILE SE NON ACCOMPAGNATO
DA UN INTERVENTO ATTIVO DI
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
DELL’ELENCO
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
NECESSITA’ DI DEFINIRE
UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA CON
L’ADOZIONE ANCHE DI UN APPOSITO
MODULO STANDARD DI DENUNCIA
UNA PROCEDURA UNIVOCA IN
RELAZIONE AL FLUSSO DELLE DENUNCE
E AI DESTINATARI DELLE STESSE
INAIL
USL
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
INAIL e ASL, destinatari della denuncia ex art. 139, sono organi
che hanno l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria, anche in
base all’art. 361 del C. P.
Volendo estremizzare, per lo stesso caso denunciato dal medico,
nel caso vi siano le condizioni, l’INAIL e l’ASL dovrebbero a loro
volta fare denuncia all’A. G.
Nell’ipotesi che per lo stesso caso denunciato vi sia anche
l’obbligo del referto, all’Autorità Giudiziaria (direttamente o
tramite altro U.P.G.) dovrebbero giungere:
 UN REFERTO DAL MEDICO,
 DUE DENUNCE DA INAIL E ASL.
Saremmo in presenza di un vera pletora informativa!
Referto ex art. 365 C. P.
Art. 365 C. P. – OMISSIONE DI REFERTO
Chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria abbia prestato
assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un
delitto perseguibile d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’A. G.
… è punito …
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la
persona assistita a procedimento penale.
Essenziale perché si debba procedere alla redazione del referto
 non già il sospetto dell’origine lavorativa della malattia,
 quanto il sospetto che la malattia sia stata determinata da una
“colpa” del datore di lavoro e quindi, da un “delitto”.
QUALI SONO I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO ?
Art. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO
Art. 590 C.P. LESIONI PERSONALI COLPOSE
Lesioni personali gravi e gravissime
(vedi art. 583 “circostanze aggravanti”).
Il delitto è punibile a querela della parte offesa ad eccezione dei
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
Art. 583 C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
 La lesione personale è grave …
1.
2.
3.
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento
del parto;

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
1.
2.
3.
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero
la perdita di un organo o della capacità di procreare ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;
l’aborto della persona offesa (1).
4.
5.
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, N° 124
Art. 334 C.P.P. REFERTO
Definisce: i destinatari, i tempi, i contenuti e le modalità di
trasmissione del referto.
1.
Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi
è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a un ufficiale
di P.G. del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in
loro mancanza, all’ufficiale di P.G. più vicino.
2.
Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quant’altro
valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del
fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può
causare.
3.
Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,
sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un
unico atto.
Torniamo all’art. 365 C.P.: … “casi che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio” …
 A PROPOSITO DI POSSIBILITÀ
Questa deve essere vagliata soggettivamente da parte del
sanitario implicato, il quale sulla base delle proprie conoscenze
e della propria personale discrezionalità, deve essere in grado
di decidere sulla necessità o meno di referto.
Al riguardo bisognerebbe che l’omissione punibile sia quella
dolosa
volontà di omettere o ritardare il referto pur
sapendo che nella circostanza esso si doveva presentare.
 A PROPOSITO DI PERSEGUIBILITÀ D’UFFICIO
E’ un lodevole intento del legislatore di non lasciare ad una
persona che, come il lavoratore, può trovarsi in una posizione
di infermità (e quindi di inferiorità / disparità), l’iniziativa per
mettere in moto l’azione giudiziaria.
MEDICO DI FRONTE AL REFERTO
UN DATO “INCERTO”
COSTITUITO DALLA
“DIAGNOSI”
UN DATO “INCOGNITO”
LA EVENTUALE ESISTENZA DI
CONDOTTA COLPOSA DA PARTE DI
TERZI PER MOTIVO DELLA QUALE
LA M.P. DIVIENE UNA “LESIONE
PERSONALE COLPOSA”
PERCHE’ LE MALATTIE “CAUSATE
DA LAVORO” POSSONO ESSERE:
“PROFESSIONALI” NEL SENSO
TRADIZIONALE DEL TERMINE
IL MEDICO INFATTI SI TROVA
NELL’IMPOSSIBILITA’ DI INDAGARE
IN MERITO
GENERICAMENTE CORRELATE
AL LAVORO
REFERTO
obbligo indirizzato
storicamente al sanitario libero professionista
DENUNCIA DI
REATO
(RAPPORTO)
obbligo del
Pubblico Ufficiale (art. 361 C.P.)
Incaricato di pubblico servizio (art. 362 C.P.)
Il viraggio in senso pubblicistico dell’attività medica ha
collocato sempre più il medico nelle vesti di un
 Pubblico Ufficiale (art. 357 C.P.)
 Incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.)
In questa logica potrebbe venir meno l’obbligo del Referto?
A meno che non si ammetta che l’obbligo del referto è a carico anche
del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio! In questo caso in
aggiunta alla denuncia?
Rapporti fra “referto” (Art. 365 C.P.)
e “denuncia” (Art. 361 e 362 C.P.)
Nel diverso esercizio dell’obbligo di “referto” e “denuncia si
può ravvisare, in ogni caso, una disparità di trattamento

tra categorie di sanitari
- libero-professionisti
- pubblici dipendenti (pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio)

tra cittadini utenti
Situazione questa fondatamente sospetta di incostituzionalità!
DISPARITA’ TRA CATEGORIE
DI SANITARI

Per il sanitario liberoprofessionista l’obbligo di
referto scatterebbe in un
congruo numero di
circostanze, perché, nel
caso ad esempio di M.P.,
l’impossibilità del sanitario
di verificare l’esistenza di
un comportamento
colposo di terzi suscita
automaticamente la
opposta “possibilità” di
tale comportamento
colposo.

Il medico pubblico
ufficiale o incaricato di
pubblico servizio si
trova, sotto il profilo
diagnostico e medico,
nelle stesse condizioni,
ma se dal suo
accertamento non ricava
una concreta notizia di
reato non dovrebbe fare
la denuncia di cui agli
Art. 361 e 362.
DISPARITA’ TRA CITTADINI
UTENTI

Il medico che ha
l’obbligo di referto
può avvalersi
dell’esimente
speciale quando “il
referto esporrebbe
la persona assistita
a procedimento
penale”.

Il medico che ha
l’obbligo di denuncia
non potendo valersi
dell’esimente
speciale esporrebbe
necessariamente la
persona assistita a
procedimento
penale.
QUALI LE RAGIONI DI QUESTA DISPARITA’?
La ragione di tale differenza sta nel fatto che l’obbligo
di denuncia riguarda qualsiasi pubblico ufficiale, il
referto soltanto gli esercenti una professione
sanitaria. Per questi ultimi si impone l’obbligo del
rispetto dei doveri deontologici di tutela e
salvaguardia dell’assistito prima ancora di quello
dell’espletamento dei doveri giuridici, secondo gli
stessi canoni che sono alla base del segreto
professionale. Proprio questa considerazione
conferma quanto sia incomprensibile la disparità
evidenziata fra categorie sanitarie.
DIFFERENZE
ANCHE SUL PIANO PROCEDURALE
DENUNCIA REFERTO
(ART. 331 CPP) (ART. 334 CPP)
contenuti
Reca informazioni circa gli
elementi di fatto:
 fonte della notizia
 data acquisizione della
notizia
 dati riguardanti la
persona autrice del fatto
e la persona offesa.
Non reca giammai dati di
natura biologica.
Estremamente dettagliato
nel fornire:
 un giudizio diagnostico
e prognostico delle
lesioni
 un’ analisi approfondita
sulla natura, sulla causa
e sulle conseguenze
delle stesse.
DIFFERENZE
SEMPRE SUL PIANO PROCEDURALE
DENUNCIA
REFERTO
(ART.331 CPP)
(ART.334 CPP)
Obblighi giuridici
E’ necessario che il
pubblico ufficiale abbia
avuto notizia durante il
proprio servizio di un
reato ossia di un delitto o
di una contravvenzione
effettivamente
realizzatasi.
E’ sufficiente che l’esercente
una professione sanitaria
abbia prestato la propria
assistenza od opera in
casi che possano
presentare le
caratteristiche di delitti
perseguibili di ufficio.
La normativa prevede
che si debba
denunciare solo il
reato perseguibile
d’ufficio che risulti
effettivamente già
consumato.
“reato”
La condizione richiesta dalla
legge per la sussistenza
dell’obbligo del referto
consiste nella semplice
possibilità che il fatto
costituisca delitto
perseguibile d’ufficio.
“ipotesi di reato”
PONIAMOCI UN’ALTRA DOMANDA:
LE DENUNCE ex ART. 139 – DPR 1124/65
NON DIRETTE ALL’A.G.
POTREBBERO VALERE AD ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI
REFERTO ex ART. 365 C.P.?
QUALCUNO SI E’ POSTO IL PROBLEMA
DELL’EQUIPOLLENZA
 DELL’ATTO IN SE’ (CONTENUTO)
 DEL DESTINATARIO DELL’ATTO

IN RIFERIMENTO AL CONTENUTO
VI POTREBBE ESSERE UNA COINCIDENZA
FRA DENUNCIA ex Art.139 E QUANTO
PRESCRITTO dall’Art. 334 DEL C.P.P.

IN RIFERIMENTO AI DESTINATARI
INAIL
+ ASL
SONO ORGANI CHE SVOLGONO FUNZIONI
PUBBLICHE I CUI TITOLARI RIENTRANO
NELL’ALTRA AUTORITA’, CHE HA L’OBBLIGO
DI RIFERIRE ALL’A.G. // LA ASL È ANCHE ORGANO
DI VIGILANZA CON OPERATORI U.P.G. !
Basterebbe quindi, nell’ottica della
semplificazione l’inoltro della sola denuncia ex
art. 139 per assolvere anche all’obbligo di
referto?
E’ AUSPICABILE UNA EVOLUZIONE GIURISDIZIONALE
CHE TENGA CONTO:
 da una parte
DELLA GRAVOSITA’ DEL CUMULO DI
OBBLIGHI INFORMATIVI
 dall’altra
DEL RISCHIO DI UNA PERDITA DI
INFORMAZIONI
Tale tesi ha senso nella prospettiva di una semplificazione del
sistema che porti di fatto alla riduzione delle operazioni
materiali volte alla denuncia dello stesso fatto.
Il problema se l’era posto anche il COORDINAMENTO MEDICO
LEGALE dell’INCA della Lombardia, che così si esprimeva:
“E’ vero che assolvere gli obblighi di certificazione, denuncia e
referto di una malattia professionale, impegna il medico per
qualche ora. Ma è possibile arrivare ad una semplificazione
della modulistica … (con l’us0) di un unico modulo che
comprende la denuncia (da inviare all’INAIL e alla ASL) ed il
referto (da inviare alla ASL).
Purchè venga salvaguardato il ruolo della ASL come
destinatario dei referti e delle denunce sia a scopo
epidemiologico che preventivo”.
La stessa posizione viene ribadita dai colleghi, medici del lavoro,
di alcuni Servizi PSAL di ASL della Lombardia, che così si
esprimevano:
“La complessità degli obblighi certificativi in caso di malattia
professionale, nell’attuale situazione di sottonotifica, è
certamente una criticità per il raggiungimento dell’obiettivo da
tutti ritenuto prioritario dell’emersione delle patologie professionali
e lavoro correlate; ma tale condizione … è correggibile con una loro
semplificazione, da definire con il coinvolgimento e la
collaborazione degli enti destinatari delle segnalazioni.
L’unificazione della modulistica che comprenda la denuncia ex
art. 139 e il referto è possibile, come dimostra la recente esperienza
condotta in Regione Lombardia dove è stato avviato un tavolo di
lavoro tra INAIL e SSR, e che ha dato come primo risultato
appunto un modulo unico che comprende la denuncia ex art. 139
da inviare a INAIL e ASL, e il referto da inviare alla ASL”
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA NELL’OTTICA
DELLA SEMPLIFICAZIONE
Teniamo innanzi tutto conto dell’evoluzione pubblicistica del
Sistema Sanitario e del Sistema pubblico di tutela dei
lavoratori!
Invio denuncia ex Art. 139
Sostituire termine “denuncia”
con “segnalazione” per togliere a questo
obbligo qualsiasi significato improprio,
magari di natura ”penale”.
INAIL
Finalità epidemiologiche di
aggiornamento registro nazionale delle
malattie da lavoro.
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA…
INAIL
Trasmissione copia denuncia
Az. USL
Finalità preventive/
Attivazione
interventi di prevenzione
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA…
Az. USL
Denuncia all’A.G.
Solo nel caso in cui
- da elementi di conoscenza già in possesso dell’Az. USL,
- da indagini attivate ad hoc emergano elementi che
possono configurarsi come “notizia di reato”.
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA…
1°certificato medico M.P:
INAIL
Denuncia al’A.G.
Solo nei casi definiti positivamente in cui si è accertato un
rapporto sicuro di causalità fra l’attività lavorativa e la malattia.
UN’ULTIMA PROVOCAZIONE
ABOLIAMO L’OBBLIGO DI REFERTO
Le ragioni

Il referto appare uno strumento ormai anacronistico rispetto
alle forme di tutela oggi esistenti, riconducibili al sistema
pubblico di salvaguardia della sicurezza e salute dei
lavoratori.

Se l’obiettivo è garantire, laddove vengono accertate, che
notizie di reato siano in ogni caso inoltrate all’A. G., allora si
può affermare che questa garanzia c’è!
L’Az. USL e l’INAIL sono soggetti che hanno l’obbligo di
riferire all’A.G., salvo commettere essi stessi un reato di
omissione di denuncia.
Per capirci meglio
… Se la ratio di questo istituto (il referto) consiste nel
garantire che le notizie del reato vengano inoltrate
all’Autorità Giudiziaria, tale adempimento risulterà
pienamente assolto in quanto sia i medici INAIL che i
medici ASL, nelle evenienze previste dalla norma di
segnalazione di malattie professionali, in quanto
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono
obbligati alla denuncia di reato, che renderebbe
pertanto superfluo il referto a carico degli altri
medici, che in ogni caso attivano il percorso
informativo mediante la segnalazione a INAIL e ASL
della malattia professionale, sia essa 1° certificato
medico di M. P., sia essa denuncia ex art. 139.
UN’ULTIMA RIFLESSIONE
Emerge un’altra contraddizione:
nell’elenco di cui al D.M. 27/4/’04 e successive modifiche
sono ricomprese le stesse voci contenute nelle tabelle ex
Art 3 e 211 del DPR 1124/’65.
C’è una sostanziale equivalenza in particolare fra la
lista I e le tabelle in quanto la lista I, malattie la cui
origine lavorativa è considerata altamente probabile,
è stata proprio utilizzata come base per la revisione e
l’aggiornamento delle tabelle delle malattie
assicurate.
COME COMPORTARSI ALLORA?

La denuncia (segnalazione) di una malattia elencata in lista I
dovrebbe accompagnarsi necessariamente anche a primo
certificato medico M.P.
Oppure nell’ottica sempre della semplificazione basterebbe
inviare solo il primo certificato medico M.P. attribuendo allo
stesso anche il significato di denuncia ex art. 139.

La denuncia (segnalazione) di una malattia elencata in lista
II o III non dovrebbe accompagnarsi ad altri adempimenti, in
quanto trattasi di malattie considerate di limitata probabilità
o solamente possibili.
Questa segnalazione dovrebbe assumere davvero un
significato soltanto epidemiologico/preventivo.

Abolizione dell’obbligo di referto fermo restante l’obbligo di
denuncia ex art. 361 e 362 C.P., nei casi previsti, a carico dei
medici dell’INAIL e dell’ASL.
BIBLIOGRAFIA
 F. Loi, Moira Centini
“A proposito di obblighi certificativi”
Med Lav.2007;98,2:164-167
 Susanna Cantoni, B. Magna, Carolina Mensi, C. Panizza, G. Saretto
“Obblighi certificativi dei medici: non indebolirne il valore”
Med. Lav. 2007; 98,5: 432-434
 F. Brandi, G. Cassina, A. Ferioli, Lelia Della Torre, M. Clara Guerrieri
“Quale utilità nel semplificare gli obblighi certificativi dei medici?”
Med. Lav. 2007; 98,5: 434-435
 Antonella Miccio, A. Ossicini
“Sempre a proposito di obblighi certificativi”
Med. Lav. 2008, 99,4: 319-321
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Presentazione Franco Loi – Gli obblighi certificativi