La Formazione dei
medici
in materia di celiachia
Annamaria Castellazzi
Università degli Studi di Pavia
4° anno 1° Semestre
• Malattie dell'Apparato Digerente
•
•
•
•
•
•
Gastroenterologia
Tirocinio professionalizzante
Chirurgia Gastroenterologica
Anatomia patologica
Diagnostica per immagini
Farmacologia
VI Anno 1° Semestre
Pediatria
• Tirocinio professionalizzante
• Chirurgia pediatrica
LEGGE 4 luglio 2005, n. 123
Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia
Art. 2.(Finalita)
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel
Fondo sanitario nazionale,
• progetti obiettivo,
• azioni programmatiche e
• altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la
malattia celiaca
Art. 2.(Finalità)
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai
seguenti obiettivi:
• a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite
erpetiforme;
• b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
• c)effettuarela diagnosi precoce e la prevenzione dellecomplicanze della
malattia celiaca;
• d)agevolarel'inserimento dei celiaci nelle attivita‘ scolastiche, sportive
e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di
ristorazione collettiva;
• e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia
celiaca
• f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e dellasua
famiglia;
• g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali
del personale sanitario;
• h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca
Art. 3.(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione
dellecomplicanze della malattia celiaca, le regioni e le
province autonomedi Trento e di Bolzano, attraverso i
piani sanitari e gli interventidi cui all'articolo 2, tenuto
conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico
atto di indirizzo e coordinamento e sentitol'Istituto
superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali
gli interventi operativi piu' idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare
la formazione e l'aggiornamento professionali della classe
medica sulla conoscenza della malattia celiaca,al fine di
facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici
o appartenenti a categorie a rischio;
Art. 5.(Diritto all'informazione)
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono all'inserimento di
appositi moduli informativi sulla celiachia
nell'ambito delle attivita' di formazione e
aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e ad albergatori
BOZZA DI INTESA STATOREGIONI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 4
LUGLIO 2005 N.123
Vista la proposta di Intesa avanzata dal Ministro
della salute
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano
Sancisce la seguente Intesa nei termini
sottoindicati
Le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano forniscono alle ASL strumenti
idonei a definire un programma articolato che
permetta di assicurare la formazione e
l’aggiornamento della classe medica sulla
conoscenza della malattia celiaca, al fine di
facilitare l’individuazione dei celiaci, siano
essi sintomatici o appartenenti a categorie a
rischio;
occorre considerare l’opportunità di assumere
un primo provvedimento relativo alla
formazione della classe medica e di
provvedere successivamente per le altre
professioni sanitarie;
SI CONVIENE
Art. 1
(Ruolo degli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano svolgono
un ruolo attivo nel favorire e promuovere la
formazione e l’aggiornamento professionale della
classe medica.
Art. 2
(Attività)
1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano svolgono le seguenti attività:
a) individuano i medici da coinvolgere nella formazione;
b) pianificano le attività di formazione e di monitoraggio;
c) individuano le sedi più consone per lo svolgimento degli
eventi formativi;
stabiliscono il numero di medici da formare attraverso ciascun
evento, di concerto con gli Ordini dei medici-chirurghi
Art. 3
(Tempo di formazione)
1. Il tempo di formazione viene stabilito in 8
ore, in un’unica giornata.
2. La partecipazione all’evento formativo da
parte del medico va ripetuta con cadenza
adeguata, preferibilmente triennale.
Art. 4
(Destinatari della formazione )
1. I professionisti destinatari della prima fase della
formazione sono:
• medici pediatri di libera scelta del S.S.N.;
• medici di medicina generale del S.S.N.;
• medici addetti al servizio medico scolastico;
• medici
appartenenti
all’Amministrazione
militare;
• medici appartenenti ad Associazioni sportive.
Coloro che hanno partecipato alla giornata di
formazione e hanno superato la prova di
apprendimento con il punteggio massimo
possono giovarsi della qualifica di tutor nei
confronti dei neolaureati in medicina e
chirurgia.
1. Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor
è subordinato alla continuità del programma di
formazione come specificato nell’art. 3.
2. I medici che hanno conseguito la qualifica di tutor
vengono inseriti in appositi elenchi delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano nonché
in un apposito elenco nazionale.
Art. 5 (Articolazione della giornata di
formazione)
-
1. Gli argomenti oggetto di disamina durante la giornata
formativa sono:
elementi di epidemiologia;
elementi di genetica;
eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca;
quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e
nell’adulto;
approccio diagnostico razionale e screening ;
follow-up e complicanze della malattia celiaca;
problemi legati alla dieta senza glutine;
registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.
2. I docenti devono essere scelti tra personale
altamente qualificato.
Art. 6 (Attribuzione dei crediti)
1. A tutte le iniziative regionali e delle
Province Autonome realizzate in conformità
alla presente intesa sono attribuiti dieci
crediti formativi.
Art. 7 (Fase iniziale)
1.Nell’anno 2006 le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano attuano, con
le modalità sopradescritte, in relazione al
numero di soggetti destinatari della
formazione, almeno 2 giornate formative.
Art. 8(Attività di coordinamento)
1. Le attività di coordinamento e di
valutazione dei risultati sono svolte dal
Ministero della Salute, Dipartimento per la
Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e
la Sicurezza degli Alimenti di concerto con
l’Ufficio preposto alla formazione ECM,
anche ai fini dell’attuazione dell’art. 6 della
citata Legge 123/2005.
Art.9(Informazione all’Unione
Europea)
Il Ministero della Salute, sulla base dei dati
pervenuti dalle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano,
provvede all’informazione relativa alle
attività svolte ai sensi del presente atto alla
Commissione europea.
Cosa ci si aspetta da una tale
azione formativa?
Un medico in grado di:
• sospettare in un paziente, sia esso un adulto o un
bambino, la presenza della malattia celiaca
• indirizzare il paziente verso quei test diagnostici
elettivi per la diagnosi corretta di malattia celiaca
• estendere i test diagnostici ai familiari del paziente
• prescrivere un’accurata dieta priva di glutine
• inviare l’informazione dell’avvenuta diagnosi al
registro nazionale
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medica - Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013