La Formazione dei medici in materia di celiachia Annamaria Castellazzi Università degli Studi di Pavia 4° anno 1° Semestre • Malattie dell'Apparato Digerente • • • • • • Gastroenterologia Tirocinio professionalizzante Chirurgia Gastroenterologica Anatomia patologica Diagnostica per immagini Farmacologia VI Anno 1° Semestre Pediatria • Tirocinio professionalizzante • Chirurgia pediatrica LEGGE 4 luglio 2005, n. 123 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia Art. 2.(Finalita) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, • progetti obiettivo, • azioni programmatiche e • altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca Art. 2.(Finalità) 3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi: • a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; • b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci; • c)effettuarela diagnosi precoce e la prevenzione dellecomplicanze della malattia celiaca; • d)agevolarel'inserimento dei celiaci nelle attivita‘ scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva; • e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca • f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e dellasua famiglia; • g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario; • h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca Art. 3.(Diagnosi precoce e prevenzione) 1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione dellecomplicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventidi cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentitol'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a: a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca,al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio; Art. 5.(Diritto all'informazione) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori BOZZA DI INTESA STATOREGIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005 N.123 Vista la proposta di Intesa avanzata dal Ministro della salute La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Sancisce la seguente Intesa nei termini sottoindicati Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL strumenti idonei a definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio; occorre considerare l’opportunità di assumere un primo provvedimento relativo alla formazione della classe medica e di provvedere successivamente per le altre professioni sanitarie; SI CONVIENE Art. 1 (Ruolo degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) 1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono un ruolo attivo nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica. Art. 2 (Attività) 1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le seguenti attività: a) individuano i medici da coinvolgere nella formazione; b) pianificano le attività di formazione e di monitoraggio; c) individuano le sedi più consone per lo svolgimento degli eventi formativi; stabiliscono il numero di medici da formare attraverso ciascun evento, di concerto con gli Ordini dei medici-chirurghi Art. 3 (Tempo di formazione) 1. Il tempo di formazione viene stabilito in 8 ore, in un’unica giornata. 2. La partecipazione all’evento formativo da parte del medico va ripetuta con cadenza adeguata, preferibilmente triennale. Art. 4 (Destinatari della formazione ) 1. I professionisti destinatari della prima fase della formazione sono: • medici pediatri di libera scelta del S.S.N.; • medici di medicina generale del S.S.N.; • medici addetti al servizio medico scolastico; • medici appartenenti all’Amministrazione militare; • medici appartenenti ad Associazioni sportive. Coloro che hanno partecipato alla giornata di formazione e hanno superato la prova di apprendimento con il punteggio massimo possono giovarsi della qualifica di tutor nei confronti dei neolaureati in medicina e chirurgia. 1. Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor è subordinato alla continuità del programma di formazione come specificato nell’art. 3. 2. I medici che hanno conseguito la qualifica di tutor vengono inseriti in appositi elenchi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché in un apposito elenco nazionale. Art. 5 (Articolazione della giornata di formazione) - 1. Gli argomenti oggetto di disamina durante la giornata formativa sono: elementi di epidemiologia; elementi di genetica; eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca; quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nell’adulto; approccio diagnostico razionale e screening ; follow-up e complicanze della malattia celiaca; problemi legati alla dieta senza glutine; registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca. 2. I docenti devono essere scelti tra personale altamente qualificato. Art. 6 (Attribuzione dei crediti) 1. A tutte le iniziative regionali e delle Province Autonome realizzate in conformità alla presente intesa sono attribuiti dieci crediti formativi. Art. 7 (Fase iniziale) 1.Nell’anno 2006 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano, con le modalità sopradescritte, in relazione al numero di soggetti destinatari della formazione, almeno 2 giornate formative. Art. 8(Attività di coordinamento) 1. Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti di concerto con l’Ufficio preposto alla formazione ECM, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 6 della citata Legge 123/2005. Art.9(Informazione all’Unione Europea) Il Ministero della Salute, sulla base dei dati pervenuti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, provvede all’informazione relativa alle attività svolte ai sensi del presente atto alla Commissione europea. Cosa ci si aspetta da una tale azione formativa? Un medico in grado di: • sospettare in un paziente, sia esso un adulto o un bambino, la presenza della malattia celiaca • indirizzare il paziente verso quei test diagnostici elettivi per la diagnosi corretta di malattia celiaca • estendere i test diagnostici ai familiari del paziente • prescrivere un’accurata dieta priva di glutine • inviare l’informazione dell’avvenuta diagnosi al registro nazionale