il contratto formativo 12 maggio 2015 La formazione “vecchio stampo” • L’apprendistato Disciplina del 1955, modifiche nel 1968, 1987, 1997,1998 … Durata: da 18 mesi a 4 anni Il primo e tipico strumento formativo strutturato sul modello medievale della bottega artigiane Il “nuovo” concetto di interrelazione scuola-lavoro Tirocinio/stage Scuola Apprendistato Lavoro Il tirocinio ex l.196/1997 Il praticantato Il tirocinio Adolescenti o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi (universitario o scolastico di ogni ordine e grado) A fini orientativi e di addestramento pratico Modifiche 2011, 2012: Le competenze regionali • Testo unico D.lgs. 167/2011. Con la l.92/2012 - abroga il contratto di inserimento - diventa: • Il principale (unico?) contratto di avviamento al lavoro / formativo • Modificato (anche) dal d.l. 34/2014 L’apprendistato • 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Quale contratto di riferimento? A termine / a tempo indeterminato (art.1) Contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale Gli apprendistati apprendistato di alta formazione e ricerca apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere • L’apprendistato può avvenire anche all’interno di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art.2) • Per lavoratori in mobilità, a prescindere dall’età anagrafica per qualificazione o riqualificazione professionale (art.7, comma 4) Un nuovo tipo di apprendistato? Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Da 15 anni a 25 Max 3 anni (5 artig.) finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome, previo accordo in Conferenza permanente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (d.l. 34/2014) Apprendistato 1 livello Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo. Trasformazione del contratto. Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere Età: (17) 18-29 Durata: 2 - 6 anni Scopo: per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale La formazione trasversale, secondo il d.l. 34/2014 La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato (art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011). datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Età: 18-29 Scopo: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione (compreso il dottorato di ricerca), nonché per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali … Qualunque sia la tipologia utilizzata, il contratto di lavoro deve avere una durata minima di sei mesi (così come previsto dalla legge 92/2012) e deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità e deve essere corredato dal cd. piano formativo individuale, da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto medesimo. Non è più richiesto (dl 34/2014) che il piano formativo abbia forma scritta Requisiti generali Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Non si applica alle aziende artigiane (per le quali vigono apposite disposizione, che però non mutano di molto il rapporto visto sopra). L’apprendistato come forma di inserimento nel mondo lavorativo: L'assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di un minimo di apprendisti. Il d.l. 34/2014 abroga la disposizione. Questa abrogazione apre un problema di legittimità verso l’ordinamento comunitario: la CGCE aveva bocciato gli aiuti per i CFL. I datori devono essere prudenti, perché… Cass.5 febbraio 2014, n.2631. Per la Cassazione vanno restituite le agevolazioni Cfl già bocciate dall'Unione Europea . Non rileva il rispetto delle disposizioni nazionali sull'incentivo. L'azienda che ha percepito i contributi non può invocare il "legittimo affidamento" ma, se vuole impedire l'azione di recupero, deve dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali che gli hanno consentito di fondare il proprio convincimento sussistendo in capo all'impresa, secondo la Corte, un onere di diligenza particolarmente "intenso" in quanto queste dovrebbero accertarsi che una certa procedura di concessione di incentivi sia compatibile con il diritto comunitario . Ma come si può imputare ad una azienda di non aver compreso la futura illegittimità di una norma quando la stessa è stata dichiarata legittima dalla giurisprudenza costituzionale? - contratto in forma scritta, richiesta ad substantiam. - Possibilità di patto di prova - possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. - Divieto di retribuzione a cottimo - possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi Il rapporto di lavoro divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Il rapporto-cessazione • • • • Formazione esterna o interna alla azienda Formazione tramite enti bilaterali Registrazione della formazione Presenza di tutore o referente aziendale Il rapporto – la formazione • a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; • b) assicurazione contro le malattie; • c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; • d) maternità; • e) assegno familiare; • e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La previdenza obbligatoria • sgravi contributivi • cumulo degli sgravi in caso di lavoratore in mobilità • Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Incentivi • In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. L’inadempimento 1 • Per il lavoratore la mancata erogazione della formazione può comportare (= può chiedere al giudice che sia accertata) l’annullamento del contratto perché mancante di una delle due cause che giustificano il contratto. L’apprendista è un contratto a causa mista (formazione e lavoro) Inadempimento 2 Il lavoro a progetto • Professioni intellettuali per le quali occorre iscriversi ad un Albo • Rapporti resi ad associazioni e società sportive dilettantistiche • Componenti di organi di amministrazione di società • Pensionati di vecchiaia • Venditori di beni e servizi che operano attraverso call center «outbound». Chi non fa lavoro a progetto • Rapporti che durano + di 30 gg. (+ di 5.000 euro) con lo stesso committente (+ di 240 ore per servizi di cura) • Forma scritta: durata del contratto; progetto o programma di lavoro o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante; corrispettivo e criteri di determinazione nonché tempi e modalità di pagamento Lavoro a progetto • uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Il progetto • Art. 62. Forma • In vigore dal 18 luglio 2012 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: • a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; • b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; • c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; • d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; • e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. Art. 63. Corrispettivo In vigore dal 18 luglio 2012 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Art. 64. - Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi. Art. 65. - Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Art. 66. - Altri diritti del collaboratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale. 4. […], ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 […] nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […] Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso In vigore dal 18 luglio 2012 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. Art. 68. Rinunzie e transazioni In vigore dal 18 luglio 2012 1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile. • Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. • Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo • In vigore dal 12 agosto 2012 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: • a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; • b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; • c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. • La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. • La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.