Governance s.r.l.
Lorenzo Benatti
Parma, 24 marzo 2015
Amministrazione
art. 2475 comma 1:
Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo,
 l’amministrazione della società è affidata a
uno o più soci nominati con decisione dei
soci presa ai sensi dell’articolo 2479 c.c.

Durata amministratori

Non è prevista una durata massima
dell’incarico di amministratore, per cui è
legittima la nomina a tempo indeterminato
Decisioni in tema di
amministrazione rimesse ai soci (1)


Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene nelle
s.p.a., il confine tra le competenze dei soci
(assemblea) e quelle degli amministratori non è
fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto costitutivo.
L’art. 2463 n. 7 dispone che l’A.C. deve indicare
“le norme relative al funzionamento della società,
indicando quelle concernenti l’amministrazione, la
rappresentanza e la ripartizione di competenze tra
soci e amministratori”.
Decisioni in tema di
amministrazione rimesse ai soci (2)


L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza
dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione”.
L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto
costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione
della società o la distribuzione degli utili».
Decisioni in tema di
amministrazione rimesse ai soci (3)


Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c: “sono
altresì
solidalmente
responsabili
con
gli
amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi”.
Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma
dell’art. 2475 secondo il quale la redazione del
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale
ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di
competenza dell’organo amministrativo.
È possibile attribuire l’amministrazione direttamente ai soci?


Occorre una clausola dell’AC che preveda la non
elezione di amministratori e conferisca ai soci il
potere di amministrare.
L’organo amministrativo è però funzionalmente
distinto dai soci, anche se è costituito dalle stesse
persone dei soci. Ciò si deduce considerando la
riserva contenuto nel quinto comma dell’art. 2475 il
quale prevede che la redazione del progetto di
bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché
le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art.
2481 c.c. sono in ogni caso di competenza
dell’organo amministrativo.
Amministrazione pluripersonale

Quando l’amministrazione è affidata a più
persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione. L’atto costitutivo può
tuttavia
prevedere
(…)
che
l’amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente; in
tali casi si applicano, rispettivamente, gli
artt. 2257 e 2258 (art. 2475, 3° c.).
Amministrazione collegiale
consiglio amministrazione
Non sono richiamate disposizioni relative al
funzionamento
del
consiglio
di
amministrazione della s.p.a., ma sono
ritenute applicabili.
 L’A.C. può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto.

Amministrazione disgiuntiva:
art. 2257 c.c.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente
a più soci, ciascun socio amministratore ha
diritto di opporsi all’operazione che un altro
voglia compiere prima che sia compiuta. La
maggioranza dei soci, determinata secondo
la parte attribuita a ciascun socio negli utili,
decide sull’opposizione
Amministrazione congiuntiva:
art. 2258 c.c.


Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più
soci, è necessario il consenso di tutti i soci
amministratori per il compimento delle operazioni
sociali;
i singoli amministratori non possono compiere da
soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società.
Rappresentanza

«Gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto
di nomina, anche se pubblicate , non sono
opponibili ai terzi , slavo che si provi che
questi abbiano agito intenzionalmente a
danno della società» (art. 2475-bis).
Rappresentanza:
confronto s.r.l./s.p.a.


2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo deve
indicare
«le norme relative al funzionamento
della
società,
indicando
quelle
concernenti
l’amministrazione e la
rappresentanza;
le
persone
cui
è
affidata
l’amministrazione …».
2475-bis:
«Gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni
ai poteri degli
amministratori che risultano dall’atto
costitutivo o dall’atto di nomina, anche
se pubblicate , non sono opponibili ai
terzi , slavo che si provi che questi
abbiano agito intenzionalmente a danno
della società».

Secondo l’art. 2365 è lo statuto che
indica quali amministratori hanno la
rappresentanza, oppure può attribuire al
consiglio la competenza relativa.

2384
«Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli
amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli organi
competenti non sono opponibili ai terzi,
anche se pubblicate, salvo che si provi
che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società».
Conflitto di interessi (2475-ter)


i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di
interessi possono essere annullati dalla società, se il
conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma
1). La disposizione riproduce quella dell’art. 1395 c.c.
in presenza di amministrazione collegiale è annullabile la
decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2)
–
–
–
–
il voto del consigliere in conflitto deve essere stato determinante,
la decisione deve cagionare un danno patrimoniale alla società,
non imposto comportamento al consigliere,
non prevista responsabilità amministratore per danno cagionato.
Responsabilità amministratori

«Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad
essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo per l’amministrazione della
società. Tuttavia la responsabilità non si
estende a quelli che dimostrino di essere
esenti da colpa e, essendo a cognizione che
l’atto si stava per compiere, abbiano fatto
constare del loro dissenso» (2476, 1° c.).
Azione responsabilità

«L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è proposta da ciascun socio,
il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che
sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal
caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di apposita
cauzione» (2476, 3° c.).
Controllo da parte dei soci

Chiaramente
collegato
all’azione
di
responsabilità proposta da ogni socio è il
nuovo potere di controllo, che l’art. 2476 (2°
c.) gli attribuisce: «i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere
dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali
ed
i
documenti
relativi
all’amministrazione».
Recupero spese azione

«In caso di accoglimento della domanda la
società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa
agli attori le spese di giudizio e quelle da
essi sostenute per l’accertamento dei fatti»
(2476, 4° c.).
Rinuncia e transazione

«Salvo diversa disposizione dall’atto
costitutivo, l’azione di responsabilità contro
gli amministratori può essere oggetto di
rinuncia o transazione da parte della società,
purché vi consenta la maggioranza dei soci
rappresentante almeno i due terzi del
capitale sociale e purché non si oppongano
tanti soci che rappresentano almeno il
decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).
Responsabilità verso i terzi
«Le disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento del
danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati da
atti colposi o dolosi degli amministratori»
(2476, 6° c.).
 La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.

Ancora sulla responsabilità


2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili
con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi».
2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte
dei soci non implica liberazione degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione».
Responsabilità amministratori
diversità rispetto s.p.a.




Responsabilità verso la società (2476, 1° c.)
– azione proposta dai soci (2476, 3° c.),
– non è prevista un’ azione proposta dalla società.
Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei
creditori sociali.
Manca norma su azione nelle procedure concorsuali, ma
la prevede l’art. 146 l.f. secondo cui la legittimazione a
proporre le azioni di responsabilità verso la società e
verso i creditori sociali in caso di fallimento è attribuita al
curatore.
Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci
(2476, 6° c.).
Art. 2477 c.c. (1)
(Sindaco unico e revisione legale dei conti)
1. L’atto
costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei conti,
la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo
statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.
2. … [abrogato].
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti
indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.
Art. 2477 c.c. (2)
4.
5.
6.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico si applicano le disposizioni in tema di
società per azioni; [se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal
sindaco].
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo
di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede,
alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato.
Requisiti sindaci s.r.l.

La norma non ne parla, ma:
– rinvio a disciplina s.p.a. induce a ritenere che il
sindaco o i sindaci devono godere i requisiti previsti
dall’art. 2397 e 2409bis;
– se il sindaco o i sindaci effettuano anche la revisione
legale dei conti, dovranno essere (tutti) iscritti nel
registro dei revisori;
– solo se vengono istituiti sia il collegio sindacale sia il
revisore legale dei conti (per scelta dell’A.C.) un solo
sindaco dovrà essere revisore, mentre gli altri
dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto Min.
Giustizia (commercialisti, ragionieri, consulenti
lavoro e avvocati).
Cessazione obbligo organo sindacale

Norma di comportamento 1.6.:
– Nelle società a responsabilità limitata, il venir
meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c.
determina la cessazione dell’obbligo di nomina
del collegio sindacale.
– Se la cessazione dell’obbligo di nomina del
collegio sindacale interviene nel corso
dell’incarico, il collegio sindacale rimane in
carica fino alla naturale scadenza.

Non consta giurisprudenza.
Dottrina



Sia con riferimento alla costituzione, sia alla cessazione la tesi
prevalente assegna rilievo all’avvenuta formazione del bilancio.
V. art. 2477, 6° co.: «l’assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio
sindacale».
Il collegio cesserebbe automaticamente con l’approvazione del
bilancio che attesta il venir meno dei parametri per il secondo
esercizio consecutivo.
La decisione con cui si prende atto del venir meno dell’obbligo
non costituisce una revoca, ma accerta (funzione dichiarativa)
l’effetto estintivo del rapporto nato per effetto di una norma di
legge
Applicabilità 2409
L’applicazione del procedimento dettato
dall’art. 2409 c.c. alle s.r.l. non è prevista,
in quanto è possibile la revoca cauzionale
degli amministratori.
 Forti contrasti in giurisprudenza chiusi con
una pronuncia della Consulta.
 La questione è stata riaperta con riferimento
alla percorribilità da parte dei sindaci.

Governance srl
Lorenzo Benatti
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