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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 33
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO DI
ABBIGLIAMENTO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Abbigliamento
COMMERCIO DI ABBIGLIAMENTO
Definizione
Per commercio di abbigliamento si intende la compravendita di:
- Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria; accessori di
abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi;
- Biancheria intima di qualunque tipo e pregio; calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.
Il commercio di prodotti di abbigliamento può essere all’ingrosso o al minuto:
- Commercio All’Ingrosso
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o ad
utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...).
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
- Commercio Al Minuto
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il
commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità,
grossa o piccola, delle merci scambiate.
Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglio
È possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio)
Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:
1) Esercizi di vicinato:
esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):
- fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti
- fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente
per territorio.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Abbigliamento
Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);
- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche e le destinazioni d’uso;
del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.
2) Medie strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
- compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal
ricevimento della comunicazione).
3) Grandi strutture di vendita
esercizi aventi una superficie di vendita:
- superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti
di regione provincia e comune.
Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
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d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
I divieti imposti per l’esercizio dell'attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all'attività commerciale.
Iter Burocratico
 Comunicazione Unica (ComUnica)
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
 Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
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Riferimenti normativi
- LEGGE 11.06.1971 n. 426
- D.M. 30.08.1971 .
- D.M. 14.01.1972 .
- D.M. 28.04.1976 .
- D.M. 04.08.1988 N° 375 .
- D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
-D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice attività ATECO 2007
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
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