La politica
fiscale negli
Stati nazionali
ed in Europa
Inquadramento del tema
La politica monetaria è unica
Le politiche economiche sono da coordinare:
 politica
dei redditi, della ricerca, della formazione,
del lavoro, tributaria, fiscale, della concorrenza,
delle privatizzazioni ec…..
 Le
finalità si raggiungono tramite le diverse politiche
europee, ma lasciano quindi la necessaria
flessibilità agli stati. (es. Politiche di coesione
sociale, politiche industriali….)
Inquadramento del tema
Trattato di Lisbona sulle politiche economiche
Procedura per il coordinamento (art. 2 del TFUE): la Commissione, tramite
una raccomandazione, sottopone le proposte al Consiglio che delibera un
progetto di indirizzi di massima, in base al quale il Consiglio europeo
elabora linee guida per le politiche economiche degli stati membri e della
Comunità (con il supporto del Comitato economico e finanziario composto
da rappresentanti degli stati membri, della commissione e della BCE) che
poi vengono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Forma dell’atto: raccomandazione, non vincolante, ma…. Art. 99
(procedura di sorveglianza multilaterale sull’effettivo rispetto degli
indirizzi di massima) (efficacia non vincolante ma che rende
problematica rispetto all’opinione pubblica e ai mercati la
posizione dello Stato inadempiente) (nuovo comma 4: anche la
Commissione può rivolgere avvertimenti agli stati membri… per
rafforzare il coordinamento e la disciplina di bilancio… art. 115°).
Inquadramento del tema
Un aspetto della politiche economica è la disciplina
delle finanze pubbliche
Procedura per o disavanzi eccessivi
(art.98 del trattato: la regolazione delle finanze
pubbliche deve ispirarsi ai seguenti principi di
efficiente allocazione delle risorse secondo i canoni
dell’economia di mercato, contenimento dei
disavanzi di bilancio, stabilità dei prezzi)
Inquadramento del tema
Art. 104: per non incorrere in sanzioni è richiesto che
l’indebitamento sia contenuto entro determinati limiti
il deficit rispetto al PIL non deve superare il 3% (protocollo) “a meno che il rapporto
non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si
avvicina al valore di riferimento …. “
Il debito complessivo rispetto al PIL dovrebbe essere inferiore al valore di riferimento
(60%) …….
Patto di stabilità: controllo più rigido sull’andamento delle
finanze e dei bilanci nazionali, adottato con due regolamenti
del 1997 e uno del 2005), al fine di ottenere un orientamento
politico più rigoroso prevendendo obiettivi di bilancio a medio
termine orientati a un saldo pari o prossimo al pareggio
PRIMA SINTESI
Appartenenza degli Stati all’UE:
LIMITI ALLA SOVRANITA’ NAZIONALE
…NON è SOLO UN PROBLEMA
DI EQUILIBRI ECONOMICI,
È ANCHE UN
PROBLEMA COSTITUZIONALE
Sovranità nazionale
12-13 giugno 2013: audizioni davanti a Corte
costituzionale tedesca, per decisione su
legittimità delle Outright Monetary Transactions ),
ovvero un piano di Acquisto da parte della BCE
di titoli di stato emessi dai paesi in difficoltà
Le Corti costituzionali possono pronunciarsi sulla
legittimità delle politiche monetarie messe in atto
dalla BCE??!! IN TEORIA NO MA IN PRATICA….
Sovranità nazionale
Bundesverfassungsgericht,
ha chiarito progressivamente le condizioni di
costituzionalità dell’appartenenza all’UE…
-
costituzionalità del Trattato Lisbona (2009)
costituzionalità del fiscal compact (2012)
Costituzionalità del fondo salva-stati europeo,
l’European Stability Mechanism (ESM)
Può essere messa in discussione dai singoli Stati
l’esistenza stessa dell’Euro??
Politiche fiscali
Pressione fiscale
Cos’è?
Politica fiscale
Da chi è
determinata?
La politica fiscale naz.
Per gli stati sovrani, politica fiscale: potere di imporre tasse, dazi
e tributi nei cfr. di imprese, cittadini, associazioni…oggetto:
- Beni mobili e immobili
- consumi
- Transazioni
- Redditi…
I tributi rientrano tra le «limitazioni dei diritti, della libertà e dei
beni essenziali nella vita degli individui».
La funzione assegnata al diritto: limitare la sovranità nazionale
(curiosamente, il punto in materia fiscale è oggi diventato:
come definire gli spazi UE affinché non limiti la sovranità
nazionale?)
La politica fiscale naz.
Nelle costituzioni nate nel XX secolo (es. Italia e Germania) che
aspirano a realizzare il c.d. Stato sociale, il tributo assume una
funzione sociale (garantire piena occupazione, eguaglianza e
sviluppo del reddito nazionale).
Ma anche in queste impostazioni così sensibili alle istanza
socialistiche, gli elementi costitutivi del tributo restano gli stessi
Art. 23 Cost. italiana
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge
(riserva di legge a tutela dei citt.)
Art. 53 Cost. italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
La politica fiscale naz.
1. La competenza in materia tributaria (art. 117 e 119
Cost.) tra stato e regioni….
2. Esiste una sovranità fiscale nazionale?!
Es. Tassa sul lusso Sardegna CHE HA PRODOTTO UN RICORSO
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA E LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI
COSTITUZIONALITA’…. (2008) (DIALOGO TRA CORTI)
NEI FATTI: I Parlamenti hanno varato dei piani di intervento «sotto
dettatura» all’insegna dello slogan che somiglia ad una salvifica
giaculatoria «l’Europa ce lo chiede».
Il significato è «l’Europa ce lo impone» (TASSA per L’EUROPA)
Politica fiscale e …..
L’introduzione delle misure «austerity» finalizzate
alla stabilizzazione finanziaria imposta dall’UE nei
Paesi deboli è stata condotta da nuovi governi:
Spagna e Portogallo (nuove elezioni) Italia e
Grecia (governo tecnico)
C’è un problema “democratico” perché i limiti
europei sono percepiti come “tecnici”
La politica fiscale …
Visione giuridica v. visione economica (la leva fiscale è parte piena della politica
economica)
-
LA POLITICA ECONOMICA è DIVENTATA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA
COMUNITA’ E LA POLITICA FISCALE PU0’ RESTARE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI
GOVERNI NAZIONALI?
-
FATTO: “non appena l’analisi si sviluppa… si ha l’immediata percezione di una
potente produzione giuridica in materia tributaria in sede europea, del tutto
sprorzionata alla rilevanza che l’aspetto fiscale ha negli atti fondamentali
dell’Unione”
FATTO: “i sistemi fiscali degli stati membri hanno subito una profonda
trasformazione per effetto dell’azione degli organi comunitari sicché oggi sono
ben diversi da come sarebbero se non si partecipasse all’UEM
-
-
Non esiste una politica fiscale europea ma interferenze con le politiche nazionali
UE e sovranità nazionale

Il Trattato di Roma non attribuisce alla Comunità
europea la competenza di adottare atti normativi in
materia fiscale, e in particolare la Comunità è affatto
priva del potere di imporre e di riscuotere tributi propri
nel territorio degli Stati membri.

In materia fiscale nazionale prevede appena quattro
scarne disposizioni (art. 90-93 Tratt.Roma), che
recepiscono essenzialmente principi consolidati
nell’ordinamento fiscale internazionale:



principio di non discriminazione a danno delle importazioni;
Pr. della tassazione delle merci nel luogo di destinazione,
il divieto di protezionismo fiscale
(i cui precedenti storici nel Trattato del GATT)
E e sovranità nazionale
….Cioè divieto di distorsione della concorrenza: gli
Stati non devono utilizzare le politiche fiscali a danno
della libera concorrenza e libera circolazione in
ambito UE!
SECONDA SINTESI
il principio fondamentale:
- non è quello di creare un sistema fiscale europeo
autonomo rispetto a quello degli Stati membri
- è eliminare dalla legislazione fiscale degli Stati
membri le norme o i trattamenti discriminatori
(tali da indurre le imprese nazionali a uscire dalla
giurisdizione fiscale nazionale o da scoraggiare le imprese
straniere dall’entrare nella stessa giurisdizione)
UE e sovranità nazionale
In mancanza di una base giuridica per istituire un
sistema fiscale europeo, nell’ambito della Comunità, il
Trattato di Roma ha posto in materia fiscale un
obiettivo alternativo:
l’armonizzazione.
Serve ad evitare l’uso del prelievo fiscale come
elemento distorsivo della concorrenza
(per questo l’IVA….)
SERVE A CREARE UN TERRITORIO
COMMERCIALE COMUNE
Il «coordinamento» UE
delle politiche fiscali
L’attuazione della armonizzazione delle politiche
fiscali e del coordinamento delle politiche
economiche nei confronti degli stati in concreto
il «fiscal compact»2012
(“Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la
governance nell’Unione economica e monetaria” 2
marzo 2012)
FISCAL COMPACT
Il Fiscal Compact è tecnicamente redatto nella forma
di un trattato internazionale
(stante l’inutilizzabilità degli strumenti normativi comunitari
dovuta all’efficacia paralizzante del disaccordo di GB)
ma
dal punto di vista dei contenuti, è diretto a
consolidare
il
funzionamento
ed
integrare
l’architettura istituzionale dell’UEM.
FISCAL COMPACT
art. 3: «Fiscal Pact», cioè il “Patto di bilancio”, che vincola gli Stati
aderenti all’adozione di discipline e politiche di bilancio più
stringenti

Lett. a):“la posizione di bilancio della pubblica amministrazione
di una parte contraente è in pareggio o in avanzo”

lett. b), essa “si considera rispettata se il saldo strutturale annuo
della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio
termine specifico per il paese, quale definito nel patto di
stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo
strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato”.
La norma prevede dunque un meccanismo incentrato sulla
fissazione di obiettivi di saldo specifici per Paese.
FISCAL COMPACT

Lett. d): ammette che la soglia-limite di disavanzo possa essere anche maggiore
per i Paesi più virtuosi, individuati in quelli in cui “il rapporto tra il debito pubblico e
il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e
i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono
bassi”: in questi casi, “il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui alla
lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato”, doppio rispetto al limite generale
dello 0,5%.
Quindi, viene ristretta, quanto meno in termini generali, la forcella del disavanzo,
passandosi dal precedente 1% del PIL allo 0,5%, consentendo peraltro la più
ampia forcella dell’1% soltanto ai Paesi maggiormente virtuosi.
Lett. c): Elemento di flessibilità=consente agli Stati di poter “deviare
temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di
avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali
….cioè eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente
interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della
pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi
del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della
parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a
medio termine” (par. 3)

FISCAL COMPACT
NB: la lett. b) ribadisce il principio della “valutazione
globale” del rispetto degli obiettivi fissati, così come
dell’eventuale scostamento o avvicinamento rispetto
ai medesimi, dovendosi fare “riferimento al saldo
strutturale” (ossia corretto per il ciclo economico e al
netto delle misure temporanee e una tantum) e
dovendosi analizzare “la spesa al netto delle misure
discrezionali in materia di entrate”.
(L’obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto
ogni tre anni e anche prima, in caso di attuazione di
riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla
sostenibilità delle finanze pubbliche)
FISCAL COMPACT
NB: la lett. b) ribadisce il principio della “valutazione
globale” del rispetto degli obiettivi fissati, così come
dell’eventuale scostamento o avvicinamento rispetto
ai medesimi, dovendosi fare “riferimento al saldo
strutturale” (ossia corretto per il ciclo economico e al
netto delle misure temporanee e una tantum) e
dovendosi analizzare “la spesa al netto delle misure
discrezionali in materia di entrate”.
(L’obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto
ogni tre anni e anche prima, in caso di attuazione di
riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla
sostenibilità delle finanze pubbliche)
FISCAL COMPACT
Lett. e): meccanismi di correzione = per rafforzare
l’efficacia e la tempestività dei presidi, demanda
agli Stati aderenti l’attivazione “automatica” di “un
meccanismo di correzione”, destinato ad operare
“qualora si constatino deviazioni significative
dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di
avvicinamento a tale obiettivo.
Tale meccanismo include l'obbligo della parte
contraente interessata di attuare misure per
correggere le deviazioni in un periodo di tempo
definito”.
FISCAL COMPACT
ATTENZIONE: il Patto di bilancio, produce effetti nel diritto
nazionale delle parti contraenti «……tramite disposizioni
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente
costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo
rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di
bilancio»(art. 3, par. 2).
La norma pattizia vincola dunque gli Stati aderenti, alla
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (…o ad ogni
modo, alla sua trasposizione nel diritto nazionale mediante
altra fonte di analoga valenza, che sia atta a garantirne
l’effettiva vincolatività per gli ordinamenti nazionali e la sua
concreta intangibilità da parte dei medesimi)
FISCAL COMPACT
= ben più pervasivo coinvolgimento degli Stati nazionali
nell’enforcement dei vincoli di bilancio, sino ad ora
sostanzialmente
affidati
alle
Istituzioni
comunitarie
(essenzialmente Commissione e Consiglio) attraverso la
procedura per disavanzi eccessivi.
la costituzionalizzazione obbligatoria del pareggio di
bilancio mira proprio ad affidare, in prima battuta, la
custodia del rispetto del Patto di bilancio direttamente e
immediatamente gli Stati membri, attraverso le rispettive
Supreme Corti
La riforma Costituzionale 2012
Art. 81 Cost.
(Testo applicabile fino es. fin. rel. all’anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
La riforma Costituzionale 2012
Art. 81 Cost.
(Testo applicabile a decorrere da es. fin. rel. all’anno 2014)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Rif. cost. 2012 vs fiscal compact
Introduzione rapidissima della riforma:
1. risposta immediata ai mercati finanziari
2. risponde all’esigenza «to strenghten the
coordination» delle politiche economiche degli
Stati
(Art.1, c.1 del Trattato di Bruxelles del 2012)
In realtà, la legge costituzionale n. 1 del 2012,
precede l’approvazione del fiscal compact, rispetto
al quale sussistono molte incoerenze.
Rif. Cost. vs fiscal compact
esempio
“Lo Stato italiano assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio”
«Budgetary position….balanced or in surplus»
(art.3, c.1 a)
….Cioè pareggio di bilancio (che la formulazione
della cost. it. non garantisce)
Sostenibilità finanziaria
vs crescita ec.
Molti elementi rafforzano le difficoltà di un rigore
finanziario senza crescita.
Il rigore finanziario:
- crea gravi tensioni sociali all’interno degli Stati;
- provoca reazioni antieuropee e populiste;
- non è sufficiente a rassicurare i mercati.
Attribuzioni e decentramento
amministrativo e fiscale nella prospettiva
costituzionale ITALIANA
Art. 5 della costituzione
 La
Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze della autonomia e
del decentramento.
Cio’ significa che….
 Le
autonomie locali sono riconosciute e
promosse;
 Il decentramento è possibilità ammessa e
riguarda i servizi che dipendono dallo Stato,
sia economici che non economici;
 Ammette
una revisione della normativa
vigente per favorire il decentramento
funzionale.
35
Art.53 della costituzione
 Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
 Il sistema tributario è informato ai criteri della
progressività.
36
Cio’ significa che…
 Tutti,
anche gli stranieri o chi occasionalmente
esegue transazioni in Italia, deve pagare i
tributi;
 La partecipazione alla spesa pubblica è
misurata
in
relazione
alla
capacità
contributiva, ossia all’insieme di beni, redditi
ed attività finanziarie che un individuo
possiede;
 Il sistema tributario è incentrato sul calcolo dei
tributi secondo i criteri di progressività, ossia
mediante l’applicazione di aliquote e
scaglioni che tengono effettivamente conto
della capacità contributiva di ogni individuo. 37
Art.117 della costituzione
 La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e degli obblighi internazionali.
38
Art. 117 della costituzione
 Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
39
Art. 117 della costituzione
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale
dell'energia;
previdenza
complementare
e
integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale.
40
Art. 117 della costituzione
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
41
Art. 117 della costituzione
 Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
 Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 42
Cio’ significa che…
 La
potestà legislativa può essere esclusiva
qualora lo stato o le regioni siano
autonomamente responsabili di definire le
proprie leggi;
 Viceversa è concorrente, qualora la regione
non sia autonoma, ma debba uniformarsi al
quadro delle norme e disposizioni imposte
dallo Stato centrale.
 Per ciascuna materia, l’articolo precisa se la
produzione di norme è rimessa alla
competenza concorrente od esclusiva
43
Art. 118 della costituzione




Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
44
Cio’ significa che….
 Le
autonomie locali hanno piena autonomia
amministrativa, nel senso che possono dotarsi
di propri regolamenti per l’organizzazione
della propria attività. Questi regolamenti
devono essere conformi alle prescrizioni di
legge già vigenti.
 Parimenti,
è introdotto il principio di
sussidiarietà e si dà importanza alla
partecipazione
della
collettività
alla
determinazione dell’azione amministrativa
pubblica.
45
Art. 119 della costituzione




I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente46 le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Art. 119 della costituzione



Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
47
Cio’ significa che…




Le autonomie locali hanno autonomia di spesa e
di entrata, ossia possono autonomamente gestire
la propria struttura finanziaria, sempre nel rispetto
della normativa vigente ed uniformandosi ai
principi di finanza generale.
A loro non è consentito introdurre nuovi tributi, ma
definire taluni aspetti di quelli già esistenti (aliquote
addizionali, aliquota imu, per esempio).
È poi costituito il fondo di perequativo a sostegno
delle autonomie economicamente più deboli.
È consentito loro il ricorso al debito, ma è anche
previsto che, in caso di insolvenza, non vi è la
garanzia dello Stato.
48
 Nella
redazione delle prime slide mi è
stato utile il contributo della prof.ssa Violini
Unimi.
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La politica fiscale negli Stati nazionali ed in Europa