REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è
assegnato al presidente della repubblica ma al
PARLAMENTO
BICAMERALE
Funzione legislativa
Camera dei Deputati
(630) Sono elettori i tutti i
cittadini che abbiano compiuto
18 anni (elettorato attivo)
Sono eleggibili tutti cittadini
che hanno compiuto 25 anni
(elettorato passivo)
Camera dei
Senatori (315)
Sono elettori tutti i
cittadini che abbiano
compiuto 25 anni, sono
eleggibili tutti i cittadini
che abbiano compiuto 40
anni.
Ogni proposta di legge per diventare legge deve infatti
essere successivamente approvata, nella stessa forma, da
entrambe le camere. Se una camera modifica il testo
approvato dalla prima lo rinvia a quest’ultima per una
nuova approvazione. La fiducia, che condiziona l’esistenza
del governo, dipende dal voto di entrambe le camere. In
pratica, il bicameralismo svolge in Itala una funzione di
decantazione e ‘raffreddamento’ del processo di decisione
 elezione del presidente della repubblica
 giuramento
 messa in stato d’accusa del presidente della repubblica
 per eleggere i giudici costituzionali di nomina
parlamentare.
Commissione d’inchiesta
Effettua indagini da affiancare (e non
sostituire) a quelle della magistratura
Commissione parlamentare
1.
2.
è un organo parlamentare
Esamina i progetti di legge
3.
Può essere permanente o speciale
Commissioni bicamerali
Partecipano sia deputati che senatori ed
ha funzione consultiva o di controllo
1.
2.
3.
4.
5.
Costituzione e leggi costituzionali
Regolamenti comunitari, leggi ordinarie, decreti
legge e decreti legislativi
Leggi regionali
Regolamenti governativi
Consuetudine
Governo
Parlamentari
Cittadini
Consigli regionali
CNEL
almeno 50.000 elettori
Proposta di legge
se presentato dal
governo Disegno di
legge
Esame da parte della 1° Camera
che affida la proposta ad una commissione
Esame da parte della 2° Camera
Se lo approva
Se lo modifica con emendamenti
Promulagazione
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
ed entrata in vigore dopo 15 giorni
Viene presentato al Presiedente della
Repubblica che ne giudica la coerenza
costituzionale. In caso positivo lo
promulga, in caso negativo lo rimanda alle
camere.

E’ un atto normativo prevista dall'art. 76 della Costituzione avente forza di legge adottato dal potere
esecutivo per delega espressa e formale del Parlamento.

Le Camere decidono, ad esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo (Codici o
Testi Unici), di non disciplinare una determinata materia non coperta da riserva di legge formale
(leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, leggi giurisdizionali), riservandosi però di stabilire i
principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare. La delega al
governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma lo vincola a rispettare una serie prestabilita di
limiti.

La delega legislativa è limitata nel tempo: il governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato
dal Parlamento per esercitare la delega, non può più legiferare.

La delega può essere conferita soltanto mediante legge

Il decreto va deliberato dal governo entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato
almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine al Presidente della Repubblica, il quale
provvederà poi all'emanazione. Se il Governo non rispetta la legge di delegazione, vale a dire i principi
e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha il cosiddetto eccesso di delega che, se sottoposto al giudizio
della Corte costituzionale, ne comporta la dichiarazione di illegittimità nella parte che ecceda la
delega.

E’ un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza
dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana.

Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li "converte" in legge entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione

Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica

Entro cinque giorni dalla pubblicazione le Camere sono chiamate per convertire in legge il decreto

Il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come
allegato di un disegno di legge

I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del
decreto-legge è chiamata "decadenza". Infatti, la decadenza travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge, ciò crea
una situazione paradossale: quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade,
tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti
prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.
1.
Regioni, Governo, Parlamento, Popolo (50.00 elettori)
2.
Proposta di legge
3.
Discussione parlamentare e doppia votazione a distanza di tre mesi
A QUESTO PUNTO VI SONO TRE POSSIBILITÀ
Se il testo viene approvato a maggioranza di
due terzi da entrambe le camere , viene
promulgato dal Presidente della Repubblica,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entra in
vigore
Se il testo è approvato a maggioranza assoluta anche da una sola
camera, viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In questo
caso però entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei
componenti di una Camera oppure 500.000 elettori oppure
cinque Consigli regionali possono chiedere che il testo
venga sottoposto a Referendum
Se il testo è approvato a maggioranza assoluta anche
da una sola Camera, viene pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale. Se entro tre mesi non viene richiesto un
Referendum, il testo entra in vigore
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