SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ
LIMITATA
Lorenzo Benatti Manuela Garavaldi
Parma, 5 maggio 2015
ELEMENTI CARATTERISTICI S.R.L.


art. 2462: nella srl, come nella spa, «per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio»,
art. 2468, 2° c.: «le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni né
costituire
oggetto
di
sollecitazione
all’investimento».
PRINCIPI ISPIRATORI NUOVA DISCIPLINA


Dalla legge delega:
 prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme, anche suppletive, modellato sul principio della
rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra
i soci,
 prevedere un’ampia autonomia statutaria,
 prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto
del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
Dalla relazione al D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003:
 la s.r.l. si presenta come una società personale la quale
pur godendo del beneficio della responsabilità limitata,
può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per
la società per azioni.
COSTITUZIONE (ART. 2463)



La disciplina ricalca quella prevista per la s.p.a. cui
si rinvia in abbondanza.
Capitale minimo 10.000 Euro. Ma art. 2463, 4° c. e
2463-bis (per s.r.l.s.) 1 Euro
Si segnala che la società può essere contratta a
tempo indeterminato (attenzione al recesso se a
tempo indeterminato).
I CONFERIMENTI (ART. 2464)

Sono conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica
 denaro,
 beni in natura e crediti,
 opera o servizi.
CONFERIMENTI IN DENARO



versamento all’atto della sottoscrizione del 25%,
se unico socio 100%,
il versamento può essere sostituito da una assicurazione o da
una fidejussione bancaria.
CONFERIMENTI IN NATURA O DI CREDITI (ART.
2465)




vanno interamente liberati all’atto della
sottoscrizione,
deve essere presentata una relazione di stima
redatta da un iscritto al registro dei revisori
contabili,
non è previsto il controllo della stima da parte degli
amministratori,
il procedimento si applica agli acquisti
potenzialmente pericolosi.
CONFERIMENTI D’OPERA O DI SERVIZI
(ART. 2464, C. 6)




sono imputati a capitale a condizione che siano
garantiti per l’intero valore da assicurazione o
fidejussione che possono essere sostituite da una
cauzione in denaro,
sono conferimenti di patrimonio (come nelle
società di persone) o di capitale?
occorre una relazione di stima?
Mai attuato.
INADEMPIENZA DEL SOCIO (2466)


Inadempienze:
 mancato versamento decimi richiamati,
 Scadenza/inefficacia garanzie.
Procedimento:
 diffida,
 esecuzione o acquisto da parte altri soci,
 vendita a rischio e pericolo del socio,
 esclusione.
SRL UNIPERSONALE



società con unico socio,
società costituita per atto unilaterale,
disciplina analoga a spa
SOCIETÀ A CAPITALE UNITARIO
S.r.l. ordinaria a capitale unitario (art. 2463, 4°
co.).
 S.r.l. semplificata (art. 2463-bis).
 S.r.l. cap. unit. possono essere costituite con
un capitale che va da 1 €. a 9.999,99 €.
 Ambedue
possono essere costituite per
contratto (almeno due soci) o atto unilaterale.
Questa ultima opzione potrebbe essere
interessante.

S.R.L. E COMPETIZIONE TRA ORDINAMENTI
Limited liability company,
 Private limited company,
 Libertà di stabilimento e corte giustizia europea,
 Société a responsabilité limitée,
 Sociedad Nueva Impresa,
 UG,
 Societè privée a responsibilité limitée - “Starter”,
 Sociedaded por quotas
 Proposta di Regolamento della Società Privata
Europea.

S.R.L.S.: SOCIETÀ A COSTO ZERO?



In Italia i costi più alti per la costituzione di una s.r.l. (notaio, bolli,
diritti segreteria).
Mentre per la s.r.l.s. è prevista una sensibile (anche se non totale)
riduzione dei costi di start-up (≃ 700,00 €) condizionata
all’adozione del modello di Atto Costitutivo standard tipizzato
dettato dal DM giustizia 23 giugno 2012, analogamente non è
previsto per s.r.l. a capitale unitario costituite ai sensi del 4° comma
dell’art. 2463. Queste ultime possono liberamente adottare l’Atto
Costitutivo, ma non godono di alcuna agevolazione sui costi di startup previsti per le s.r.l.s. (2.500,00/2.700,00 €).
Chi li sostiene?


La società – attenzione 2482-ter, 2484 n. 4. Occorre capitale superiore
a 1€.?
Altri soggetti.
E DOPO LA COSTITUZIONE?
Nessuna agevolazione.
 Qualcosa è previsto per le start-up innovative
di cui all’art. 25, c. 2, D.l. 18 ottobre 2012, n.
179.

I CONFERIMENTI ED IL CAPITALE SOCIALE

Nella s.r.l.s. e nella s.r.l. ordinaria a capitale
unitario, i conferimenti devono:
 essere
necessariamente in denaro,
 essere
interamente liberati all’atto della
sottoscrizione,
 essere versati in mano amministratori (che
saranno tali solo alla stipula dell’atto).
LA RISERVA DI ACCUMULO

Il quinto comma dell’art. 2463 impone alle s.r.l.
ordinarie a capitale unitario l’obbligo di accantonare
una
riserva
di
accumulo.
In
particolare
l’accantonamento a riserva legale di cui all’art. 2430
deve essere almeno pari a un quinto degli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Esso
deve essere effettuato fino a che la riserva non abbia
raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di
diecimila euro. Tale riserva non può essere distribuita,
ma deve essere utilizzata per imputazione a capitale o
per copertura di eventuali perdite. Qualora dovesse
diminuire per qualsiasi ragione, essa deve essere
reintegrata secondo le regole di cui sopra.
APPLICABILITÀ ALLE S.R.L.S DEL 5°
COMMA DELL’ART. 2463
Tale disposizione si applica anche alle
s.r.l.s.?
 Vi sono argomenti che militano a favore di
entrambe le possibili risposte.
 Prevale la tesi che trova applicazione.

ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (1).





Il modello di statuto standard recita come segue:
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ……….,
innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ……….
è/sono presente/i il/i signore/i ………. (cognome, nome,
data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui
identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi
dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a
responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione
“………. società a responsabilità limitata semplificata”, con
sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto
nel modo seguente: il Signor/la Signora ………. sottoscrive
una quota del valore nominale di € ………. pari al ………
percento del capitale.
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (2).




4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra
vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque
anni di età alla data della cessione trasferimento e
l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o
più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i
signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo
svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il
quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non
sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o
di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la
rappresentanza generale della società.
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (3).








8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare
per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o
dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo
seguente:
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che
ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a
mezzo di ………. .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma
ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da
diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi
elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per
………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che
lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti
Firma del notaio
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (4).

L’atto costitutivo standard può essere completato
solo nelle parti lasciate in bianco, ma non è
possibile omettere clausole previste dal modello né
integralo con ulteriori clausole. Qualora queste
fossero inserite sarebbero nulle e il notaio
dovrebbe rifiutarsi di riceverle,. Per quanto non
previsto
dall’Atto
Costitutivo
standard
si
applicherebbero le disposizioni del c.c. (in quanto
compatibili). Ma attenzione! Qualora il c.c. preveda
una disciplina derogabile, si deve comunque
applicare la norma di default, non essendo
possibile inserire clausole che ad essa deroghino.
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (5).

Non possono essere sfruttati i margini di elasticità
che caratterizzano la S.r.l. classica, tra cui per
esempio:
la fissazione della durata della società, con la
conseguenza che le s.r.l.s. devono qualificarsi tutte
come società a tempo indeterminato, con l’ulteriore
conseguenza che ogni socio può recedere in ogni
momento senza giusta causa, salvo il preavviso di legge;
 la fissazione della decorrenza dell’esercizio sociale e
sarebbe molto incerta l’individuazione di un criterio
suppletivo;
 la
fissazione di un termine prolungato per
l’approvazione del bilancio;

ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (6).

Non possono essere introdotte clausole relative alle decisioni dei soci,
per cui nelle s.r.l.s.:
 ogni deliberazione dei soci deve essere adottata in forma
assembleare; la convocazione dell’assemblea deve sempre
avvenire ai sensi dell’art. 2479-bis, c. 1, c.c., mediante lettera
raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro imprese; non
potrebbero essere previsti quorum assembleari diversi da quello
legale;
 ai soci competono le decisioni sulle materie previste dal codice
civile (approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina
degli amministratori; nomina dell’organo di controllo quando è
richiesta; modificazioni dell'atto costitutivo; decisione di compiere
operazioni che comportino una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci). L’Atto Costitutivo non può
riservare ai soci altre decisioni. Sarà invece possibile che essi
siano chiamati a decidere sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (7).

Non possono essere iintrodotte clausole relative ad
amministrazione e rappresentanza diverse da quelle
contenute nel modello, per cui:
 la
funzione di gestione dell’impresa compete
statutariamente ai soli amministratori, non essendo
possibile l’attribuzione nell’Atto Costitutivo di competenze
in tale ambito ai soci. Nulla impedisce, invece, che gli
amministratori rimettano decisioni in materia gestionale ai
soci avvalendosi di quanto previsto dall’art. 2479, co.1. o
che in base alla stessa norma tanti soci che rappresentino
almeno un terzo del capitale richiedano di poter decidere
su un argomento anche se rientrante astrattamente nelle
competenza degli amministratori. Non vi sono infatti
motivi di ritenere che la norma richiamata non si applichi
alle s.r.l.s.;
 la durata degli amministratori deve ritenersi a tempo
indeterminato;
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (8).

Non possono essere iintrodotte clausole relative ad amministrazione e
rappresentanza diverse da quelle contenute nel modello, per cui:
 l’assemblea
potrebbe nominare uno o più amministratori stabilendo
eventualmente il ruolo a ciascuno di essi attribuito nell’ambito del consiglio
d’amministrazione (punto 6 modello). Si potrà perciò avere un amministratore
unico oppure un consiglio di amministrazione. Non sarà invece possibile
l’amministrazione pluripersonale non collegiale (disgiuntiva o congiuntiva). Alla
struttura collegiale dell’amministrazione si applicheranno le conclusioni raggiunte
in proposito con riferimento alla s.r.l. ed in particolare quella secondo cui si
devono ritenere applicabili tutte le disposizioni in tema di consiglio di
amministrazione previste per le s.p.a.. La dottrina ritiene che l’assemblea possa
«consentire al consiglio di amministrazione di delegare proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo ovvero ad alcuni dei suoi componenti, con i limiti di cui al
comma 4 dell’art. 2381 c.c.». Non si vedono, infatti, ostacoli ad ammettere, nelle
s.r.l.s., che il consiglio di amministrazione possa costituire al proprio interno
organi delegati ai sensi dell’art. 2381, c. 4, c.c.;
 la rappresentanza generale della società spetta all’organo di amministrazione
(punto 7 modello). La disposizione del modello standard sembra implicitamente
imporre che la rappresentanza quando gli amministratori sono più di uno sia loro
affidata congiuntamente, ma sembra ragionevole ritenere che nelle s.r.l.s. trovino
integrale applicazione le norme in tema di rappresentanza degli amministratori
previste per le s.r.l. in generale;
 i consigli di amministrazione delibererebbero sempre in forma assembleare;
ATTO COSTITUTIVO: MODELLO STANDARD
TIPIZZATO (9).

Non possono essere introdotte:
 clausole
relative all’organo di controllo.
 clausole che attribuiscono ai soci particolari diritti;
 clausole limitative del trasferimento delle quote di
partecipazione al capitale, quali l'intrasferibilità, la
prelazione, oil gradimento;
 cause di recesso statutarie.
SOCI

I soci di s.r.l.s. devono essere persone fisiche.
REGIME PUBBLICITARIO

Negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, devono essere indicati:





la denominazione di s.r.l.s.,
l’ammontare del capitale sottoscritto e versato,
la sede della società,
l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.
Si tratta di obblighi che integrano (non sostituiscono) quelli previsti in
generale dalla legge: dovranno essere anche indicati il numero di
iscrizione nel registro imprese, l’eventuale stato di liquidazione,
l’eventuale unipersonalità.
PARTECIPAZIONE SOCIALE (2468 SS)


La partecipazione in s.rl. è la misura nella
quale spettano i diritti ai soci e solo se l’A.C.
non dispone diversamente è proporzionale al
conferimento
E’ possibile l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione
o la distribuzione degli utili (art. 2468 c. 3).
NATURA DELLA PARTECIPAZIONE?
insieme di diritti,
 posizione contrattuale oggettivizzata
da considerarsi come un bene
immateriale,
 dopo
riforma
trasferimento
è
assimilabile a un bene mobile
registrato.

TRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE (2469)



La partecipazione è naturalmente trasferibile.
E’ possibile prevedere clausole limitative del
trasferimento fino al divieto completo di
trasferimento.
Se è prevista intrasferibilità o clausola molto
restrittive il socio o gli eredi hanno diritto di
recedere
FORMA DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO (2470)



Scrittura privata con firme autentiche.
L’autentica delle firme può essere effettuata
anche da un commercialista.
Deposito all’ufficio del registro delle imprese.
La prima iscrizione in buona fede prevale in
caso di conflitto tra più acquirenti.
Essendo stato abrogato il libro soci, da tale
momento il trasferimento ha effetto anche nei
confronti della società
ALTRE NORME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE




Responsabilità alienante per versamenti
ancora dovuti (art. 2472).
Divieto di compiere operazioni sulle proprie
partecipazioni (art. 2474).
Pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni
(art. 2471-bis).
Esecuzione forzata sulle partecipazioni (art.
2471).
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI S.R.L.
SEMPLIFICATA (1)
Il trasferimento di quote di s.r.l.s. deve avvenire
solo a favore di persone fisiche. Anche se il primo
comma dell’art. 2463-bis si limita letteralmente a
prevedere che la società possa essere “costituita”
solo da persone fisiche, la prescrizione deve
essere interpretata nel senso che i soci di s.r.l.s.
devono essere persone fisiche, altrimenti essa
sarebbe di facile aggiramento oltre che di dubbia
utilità.
 La prassi notarile ritiene inapplicabile agli atti a
causa di morte l’obbligo di trasferimento a favore
delle persone fisiche.

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI S.R.L.
SEMPLIFICATA (2)




Per quanto concerne la costituzione di diritti parziali bisogna
distinguere tra le diverse fattispecie. Secondo la prassi notarile il
divieto di cessione comprende «anche gli atti di cessione o
costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle
partecipazioni sociali». Non lo prevede per la costituzione di pegno e
per la soggezione a sequestro.
La sanzione per la violazione dell’obbligo di trasferimento dovrebbe
essere la nullità dell’atto. Ne consegue che l’acquirente non
dovrebbe acquistare la qualità di socio, né dovrebbe poter esercitare
i diritti sociali.
Stante l’inderogabilità della Atto Costitutivo standard, alla s.r.l.s. non
è applicabile l’art. 2469 c.c., che consente di inserire nell’Atto
Costitutivo «clausole di gradimento (mero o motivato), clausole di
prelazione» ovvero anche clausole che escludano «completamente la
facoltà di trasferimento delle quote, sia per atto tra vivi (a titolo
oneroso o gratuito), sia per causa di morte».
Per quanto concerne le modalità di trasferimento trovano applicazioni
le norme dettate per la s.r.l. ordinaria.
ORGANIZZAZIONE DELLA S.R.L.

Tre organi come nella spa:
 soci,
 amministratori,
 sindaci o revisore (non sempre obbligatori)
DECISIONI DEI SOCI (2479 SS)


L’assemblea è obbligatoria solo per modifiche atto
costitutivo e decisioni di compiere operazioni che
comportino sostanziale modifica oggetto sociale.
Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto
costitutivo, che la decisione sia adottata attraverso
consultazione scritta o consenso espresso per
iscritto.
DOCUMENTAZIONE DECISIONI (2478 N. 2)
Se si svolge l’assemblea va redatto verbale,
 se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il
verbale deve essere redatto da un notaio
 se
la decisione è adottata tramite
consultazione scritta o consenso scritto va
conservata la relativa documentazione.
Verbali e documenti formeranno il libro delle
decisioni dei soci.

CONVOCAZIONE
E
DELL’ASSEMBLEA (2479-BIS)




COSTITUZIONE
Le modalità convocazione sono stabilite dall’atto
costitutivo, in mancanza raccomandata almeno
otto giorni prima dell’assemblea;
è ammessa assemblea totalitaria;
deve essere nominato un presidente che accerti
legittimazione presenti;
è ammessa la rappresentanza.
QUORUM DECISIONALI

Se si tiene assemblea:



delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole
dei soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale,
altre delibere: presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale e
voto favorevole della maggioranza del capitale
presente.
Se non si tiene assemblea: consenso dei
soci che rappresentino almeno la metà
del capitale sociale.
INVALIDITÀ DELLE DECISIONI






Invalidità meno grave (Annullabilità)
Delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo.
Termine: novanta giorni dalla data della trascrizione nel
libro delle delibere dei soci.
Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore,
collegio sindacale.
Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta
richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa,
può assegnare un termine non superiore a centottanta
giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad
eliminare la causa di invalidità.
Si richiamano norme procedimento s.p.a.
INVALIDITÀ DELLE DECISIONI

Invalidità grave (Nullità)

Delibere che hanno oggetto illecito o impossibile, o prese
in assenza assoluta di informazione,

Legittimati: chiunque vi abbia interesse,

Termine: entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle
decisioni.

Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività
impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per
l’impugnazione.
AMMINISTRAZIONE ART. 2475 COMMA 1:
Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo,
 l’amministrazione della società è affidata
a uno o più soci nominati con decisione
dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479
c.c.

DURATA AMMINISTRATORI

Non è prevista una durata massima
dell’incarico di amministratore, per cui è
legittima
la
nomina
a
tempo
indeterminato
DECISIONI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE
RIMESSA AI SOCI (1)
Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene
nelle s.p.a., il confine tra le competenze dei
soci (assemblea) e quelle degli amministratori
non è fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto
costitutivo.
 L’art. 2463 n. 7 dispone che l’A.C. deve
indicare “le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle concernenti
l’amministrazione, la rappresentanza e la
ripartizione di competenze tra soci e
amministratori”.

DECISIONI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE
RIMESSA AI SOCI (2)
L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza
dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale sottopongono alla loro approvazione”.
 L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto
costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione
della società o la distribuzione degli utili».

DECISIONI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE
RIMESSA AI SOCI (3)
Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c:
“sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori
(…)
i
soci
che
hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi”.
 Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma
dell’art. 2475 secondo il quale la redazione del
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni
caso di competenza dell’organo amministrativo.

È POSSIBILE ATTRIBUIRE L’AMMINI-STRAZIONE
DIRETTAMENTE AI SOCI?
Occorre una clausola dell’AC che preveda la
non elezione di amministratori e conferisca ai
soci il potere di amministrare.
 L’organo
amministrativo
è
però
funzionalmente distinto dai soci, anche se è
costituito dalle stesse persone dei soci. Ciò si
deduce considerando la riserva contenuto nel
quinto comma dell’art. 2475 il quale prevede
che la redazione del progetto di bilancio e dei
progetti di fusione o scissione, nonché le
decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di
competenza dell’organo amministrativo.

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE

Quando l’amministrazione è affidata a più
persone, queste costituiscono il consiglio
di amministrazione. L’atto costitutivo può
tuttavia
prevedere
(…)
che
l’amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente;
in tali casi si applicano, rispettivamente, gli
artt. 2257 e 2258 (art. 2475, 3° c.).
AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Non sono richiamate disposizioni relative
al funzionamento del consiglio di
amministrazione della s.p.a., ma sono
ritenute applicabili.
 L’A.C. può prevedere che le decisioni
siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto.

AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA:
ART. 2257 C.C.
Se
l’amministrazione
spetta
disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi
all’operazione che un altro voglia compiere
prima che sia compiuta. La maggioranza
dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide
sull’opposizione
AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA:
ART. 2258 C.C.
Se
l’amministrazione
spetta
congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per
il compimento delle operazioni sociali;
 i singoli amministratori non possono
compiere da soli alcun atto, salvo che vi
sia urgenza di evitare un danno alla
società.

RAPPRESENTANZA
 «Gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni
ai poteri degli
amministratori che risultano dall’atto
costitutivo o dall’atto di nomina, anche se
pubblicate , non sono opponibili ai terzi ,
slavo che si provi che questi abbiano agito
intenzionalmente a danno della società»
(art. 2475-bis).
RAPPRESENTANZA: CONFRONTO S.R.L./S.P.A.


2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo deve
indicare
«le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle
concernenti l’amministrazione e la
rappresentanza;
le
persone
cui
è
affidata
l’amministrazione …».
2475-bis:
«Gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza
generale
della
società.
Le limitazioni
ai poteri degli
amministratori che risultano dall’atto
costitutivo o dall’atto di nomina,
anche se pubblicate , non sono
opponibili ai terzi , slavo che si provi
che
questi
abbiano
agito
intenzionalmente a danno
della
società».

Secondo l’art. 2365 è lo statuto che
indica quali amministratori hanno la
rappresentanza, oppure può attribuire
al consiglio la competenza relativa.

2384
«Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o
dalla deliberazione di nomina è
generale.
Le limitazioni ai poteri degli
amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli
organi competenti non sono opponibili
ai terzi, anche se pubblicate, salvo che
si
provi
che
questi
abbiano
intenzionalmente agito a danno della
società».
CONFLITTO DI INTERESSI (2475-TER)


i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di
interessi possono essere annullati dalla società, se il
conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma
1). La disposizione riproduce quella dell’art. 1395 c.c.
in presenza di amministrazione collegiale è annullabile
la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2)




il voto del consigliere in conflitto deve essere stato
determinante,
la decisione deve cagionare un danno patrimoniale alla
società,
non imposto comportamento al consigliere,
non prevista responsabilità amministratore per danno
cagionato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI

«Gli
amministratori
sono
solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti
dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e,
essendo a cognizione che l’atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del loro
dissenso» (2476, 1° c.).
AZIONE RESPONSABILITÀ

«L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è proposta da ciascun socio, il
quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca
degli amministratori medesimi. In tal caso il
giudice può subordinare il provvedimento alla
prestazione di apposita cauzione» (2476, 3°
c.).
CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

Chiaramente
collegato
all’azione
di
responsabilità proposta da ogni socio è il
nuovo potere di controllo, che l’art. 2476
(2° c.) gli attribuisce: «i soci che non
partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione».
RECUPERO SPESE AZIONE
 «In
caso di accoglimento della domanda la
società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa
agli attori le spese di giudizio e quelle da
essi sostenute per l’accertamento dei
fatti» (2476, 4° c.).
RINUNCIA E TRANSAZIONE

«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo,
l’azione
di
responsabilità
contro
gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o
transazione da parte della società, purché vi
consenta
la
maggioranza
dei
soci
rappresentante almeno i due terzi del capitale
sociale e purché non si oppongano tanti soci
che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale» (2476, 5° c.).
RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
 «Le
disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento del
danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati
da atti colposi o dolosi degli
amministratori» (2476, 6° c.).
 La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.
ANCORA SULLA RESPONSABILITÀ
2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili
con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi».
 2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte
dei soci non implica liberazione degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione».

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI
DIVERSITÀ RISPETTO S.P.A.




Responsabilità verso la società (2476, 1° c.)
 azione proposta dai soci (2476, 3° c.),
 non è prevista un’ azione proposta dalla società.
Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei
creditori sociali.
Manca norma su azione nelle procedure concorsuali,
ma la prevede l’art. 146 l.f. secondo cui la
legittimazione a proporre le azioni di responsabilità
verso la società e verso i creditori sociali in caso di
fallimento è attribuita al curatore.
Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci
(2476, 6° c.).
ART. 2477 (1)
(Sindaco unico e revisione legale dei conti)
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di
controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. … [abrogato].
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti
indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.
ART. 2477 (2)
4.
5.
6.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa
se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico si applicano le disposizioni in tema di
società per azioni; [se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata
dal sindaco].
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina
dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea
non provvede, alla nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
REQUISITI SINDACI S.R.L.

La norma non ne parla, ma:
 rinvio
a disciplina s.p.a. induce a ritenere che il
sindaco o i sindaci devono godere i requisiti previsti
dall’art. 2397 e 2409bis;
 se il sindaco o i sindaci effettuano anche la
revisione legale dei conti, dovranno essere (tutti)
iscritti nel registro dei revisori;
 solo se vengono istituiti sia il collegio sindacale sia
il revisore legale dei conti (per scelta dell’A.C.) un
solo sindaco dovrà essere revisore, mentre gli altri
dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto Min.
Giustizia (commercialisti, ragionieri, consulenti
lavoro e avvocati).
CESSAZIONE ORGANO CONTROLLO

Norma di comportamento 1.6.:
 Nelle
società a responsabilità limitata, il venir
meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c.
determina la cessazione dell’obbligo di
nomina del collegio sindacale.
 Se la cessazione dell’obbligo di nomina del
collegio sindacale interviene nel corso
dell’incarico, il collegio sindacale rimane in
carica fino alla naturale scadenza.

Non consta giurisprudenza.
CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI
Chiaramente
collegato
all’azione
di
responsabilità proposta da ogni socio è il nuovo
potere di controllo, che l’art. 2476 (2° c.) gli
attribuisce: «i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all’amministrazione».
 Il potere non è collegato alla presenza o meno
del collegio sindacale.

APPLICABILITÀ 2409
L’applicazione del procedimento dettato
dall’art. 2409 c.c. alle s.r.l. non è prevista,
in quanto è possibile la revoca cauzionale
degli amministratori.
 Forti contrasti in giurisprudenza chiusi
con una pronuncia della Consulta.
 La questione è stata riaperta con
riferimento alla percorribilità da parte dei
sindaci.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (2478)





Libri prescritti dal’art. 2214,
(libro dei soci),
libro delle decisioni dei soci,
libro delle decisioni degli amministratori,
libro delle decisioni del collegio sindacale.
BILANCIO (2478-BIS)

Ampio rinvio a disciplina spa
DISTRIBUZIONI UTILI (2478-BIS)
“la decisione dei soci che approva il bilancio
decide sulla distribuzione degli utili ai soci”,
 ricalca disciplina spa

MODIFICHE A.C. S.R.L. (2480)

Le modificazioni dell'atto costitutivo
sono deliberate dall'assemblea dei
soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il
verbale è redatto da notaio e si
applica l'articolo 2436.
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (2436)
1.
2.
«Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l’adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l’iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e
allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata
la regolarità formale della documentazione,
iscrive la delibera nel registro.
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (2436)
3.
Se il notaio ritiene non adempiute le
condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione
tempestivamente,
e
comunque non oltre il termine previsto dal
primo comma del presente articolo, agli
amministratori. Gli amministratori, nei
trenta
giorni
successivi,
possono
convocare l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti oppure ricorrere al tribunale
per il provvedimento di cui ai successivi
commi; in mancanza la deliberazione è
definitivamente inefficace.
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (2436)
4.
5.
6.
Il tribunale, verificato l’adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il
pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel
registro delle imprese con decreto soggetto a
reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non
dopo l’iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve
esserne depositato nel registro delle imprese,
il testo integrale nella sua redazione
aggiornata».
CAUSE INDEROGABILI RECESSO SOCIO
S.R.L. (2473)








cambiamento dell’oggetto sociale,
cambiamento tipo di società,
fusione,
scissione,
revoca stato liquidazione,
trasferimento sede all’estero,eliminazione di una o
più cause di recesso previste dall’atto costitutivo,
compimento operazioni che comportano una
sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo,
compimento di operazioni che comportano una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
ALTRE CAUSE DI RECESSO SOCIO S.R.L.
(2473)






cause previste dall’atto costitutivo (2473, 1° c.);
se la società è contratta a tempo indeterminato (2473,
2° c.) il socio può recedere in ogni momento con un
preavviso di 6 mesi (termine allungabile dallo statuto
fino ad un anno);
quando è prevista intrasferibilità quote o clausola molto
restrittiva del trasferimento (2469, 2°c.);
aumento di capitale senza concedere opzione ai soci
(2481ter, 1° c.).
nelle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento (2497quater),
introduzione o soppressione di clausola compromissoria
(D. Lgs. 17/01/05 n. 5).
ESERCIZIO RECESSO S.R.L.

Le modalità di esercizio del recesso
sono stabilite dall’atto costitutivo (2473,
1° co.).
VALORE QUOTA DI LIQUIDAZIONE NELLE
S.R.L. (2473, 3° C.)



Il valore è determinato «tenendo conto del suo
valore di mercato al momento della dichiarazione
di recesso».
«In caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente» (2473,
4° c.).
«Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato
esercitato il diritto di recesso deve essere
eseguito
entro
centottanta
giorni
dalla
comunicazione del medesimo fatta alla società»
(2473, 4° c.)
MODALITÀ LIQUIDAZIONE NELLE S.R.L. (2473,
4° C.)
1. La liquidazione può avvenire mediante acquisto
da parte dei soci oppure da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci;
2. rimborso utilizzando riserve disponibili;
3. riduzione del capitale; si applica 2482, per cui i
creditori possono opporsi (l’opposizione può
provocare la liquidazione della società).
REVOCABILITÀ DELIBERA (2473, 5° CO.)
«Il recesso non può essere esercitato e,
se già esercitato, è privo di efficacia, se
la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società».
 Non è indicato un termine.

AUMENTO DI CAPITALE (2481, 2481-BIS)




Attribuzione delega agli amministratori.
Diritto di sottoscrizione da parte dei soci (opzione).
Modalità, termini e sovrapprezzo sono stabiliti dalla
decisione di aumento.
Aumento parziale ammesso solo se previsto da
decisione
AUMENTO GRATUITO (ART. 2481-TER)
Passaggio di riserve a capitale.
 La quota di partecipazione resta immutata.

RIDUZIONE CAPITALE VOLONTARIA (ART. 2482)


Rimborso conferimenti o liberazione versamenti non
eseguiti.
i creditori possono opporsi (tre mesi).
RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE
(2482-BIS, 2482-TER E 2482-QUATER)
Disciplina analoga a s.p.a.
 E’ esclusa ogni modificazione delle quote di
partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

CAPITALE SOCIALE NELLE S.R.L. A CAPITALE
UNITARIO

Si applica la disciplina sulla riduzione del
capitale? E lo scioglimento se il capitale scende
sotto il minimo?
PASSAGGIO TRA I DIVERSI MODELLI DI S.R.L.
(1)

Secondo la tesi preferibile il passaggio da s.r.l.s.
a s.r.l. ordinaria «non può essere qualificato in
termini di trasformazione in senso proprio», ma
si attua attraverso una deliberazione di modifica
dell’Atto Costitutivo (art. 2480 c.c.) a cui si
accompagna la correzione della denominazione
sociale, e, talora, la variazione dell’ammontare
del capitale sociale.
PASSAGGIO TRA I DIVERSI MODELLI DI S.R.L.
(2)


Se non ci sono dubbi sulla possibilità di passaggio da s.r.l.s. a
s.r.l. ordinaria con capitale maggiore o uguale a 10.000 €.
attraverso l’aumento di capitale (soggetto alla disciplina degli
artt. 2481 e segg. c.c.), appare difficoltoso pensare al
passaggio opposto.
Alcuni limiti a tale passaggio (inverso) derivano da alcuni
elementi della disciplina delle s.r.l.s.. Si deve infatti ricordare
che in tali società:




i soci devono essere persone fisiche,
il capitale deve essere interamente versato;
la società deve adottare il modello di statuto standard tipizzato
stabilito con il DM 138/2012 e gode conseguentemente di un
trattamento di favore in termini di costi di start up.
Il conseguimento della terza condizione pone problemi non
indifferenti. Il trattamento eccezionale previsto esplicitamente
per il caso di costituzione di s.r.l.s. e non può essere applicato
al caso di delibera di modifica dell’Atto Costitutivo.
FINANZIAMENTI DEI SOCI (2467)


il loro rimborso è postergato alla soddisfazione dei
creditori e se avvenuto nell’anno precedente al
fallimento deve essere restituito,
se concessi in un momento in cui risulta un eccessivo
squilibrio finanziario e sarebbe stato ragionevole un
conferimento.
TITOLI DI DEBITO



solo se l’A.C. lo prevede,
possono essere sottoscritti solo da operatori
specializzati,
in caso di circolazione chi li cede risponde della
solvenza nei confronti di acquirenti che non siano
operatori specializzati.
LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA S.R.L.



Con la nota del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha fornito importanti conferme sulla liquidazione semplificata di s.r.l.
Il Ministero ha confermato che il verbale di nomina del liquidatore può non rivestire
la forma dell'atto pubblico. É ammessa la semplice delibera assembleare per
nominare i liquidatori (senza intervento di un notaio) in tutti i casi di scioglimento
previsti dall'articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non
rappresentano quindi una volontà dei soci di modificare l'atto costitutivo. Al
contrario, è obbligatorio l'intervento del notaio, quando l'assemblea dei soci deliberi
la messa in liquidazione volontaria della società (articolo 2484, 1° comma, n. 6,
c.c.).
La procedura semplificata prevede che l`organo amministrativo, accertata la causa
di scioglimento ex art. 2484 c.c., depositi la constatazione al Registro Imprese e
convochi l`assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei
liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si
sostituiscono all`organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro
Imprese.
Società a
responsabilità
limitata
Lorenzo Benatti
[email protected]
Manuela Garavaldi
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Benatti S.r.l. - Dipartimento di Economia