Posta Elettronica Certificata
Andrea Coloni – Dottore Commercialista
Cristofori + Partners s.s.t.p. –
Milano Torino Verona
Posta Elettronica Certificata
Cos’è una casella di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) ?
La posta elettronica certificata (P.E.C.) è un sistema di trasporto di
documenti informatici. Consente di certificare l’invio, l’integrità e
l’avvenuta consegna del messaggio. Ha lo stesso valore legale della
raccomandata con avviso di ricevimento garantendo l’opponibilità a
terzi dell’avvenuta consegna.
Posta Elettronica Certificata
Confronto tra P.E.C. e raccomandata A/R
•Semplicità ed economicità di trasmissione
•Velocità della comunicazione
•Possibilità di consultazione in remoto
•Invio multiplo (a più destinatari contemporaneamente)
•La ricevuta di avvenuta consegna contiene anche il messaggio
originale
Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Certificata
Elenco pubblico dei gestori da sito CNIPA
Centro Nazionale per l’Informativa nella Pubblica Amministrazione
www.cnipa.gov.it
attività P.E.C.
aggiornato al 13/01/2009
Actalis Spa Amministrazione Provinciale di Nuoro
Ancitel Spa
Aruba Pec Spa
Cedacri Spa
Consiglio Nazionale del Notariato
EDS Italia Spa
Fastweb Spa
I.NET Spa
Infocert Spa IN.TE.S.A. Spa
ITnet Srl
IT Telecom Srl
IWBank Spa
Lombardia Integrata Spa
Namirial Spa
Numero Sistemi e Informatica Spa
Poste Italiane Spa
Postecom Spa
Regione Marche
SOGEI
Tecnopolis Csata Scarl
TWT Spa
Posta Elettronica Certificata
Come si attiva ?
1) Compilazione dati anagrafici
2) Stampa del contratto con codice
attivazione, username e password
3) Pagamento con carta di credito
4) Invio del contratto firmato per fax
Posta Elettronica Certificata
Come si attiva ?
-All’atto dell’attivazione la procedura verifica la disponibilità
dell’indirizzo e-mail selezionato (per legalmail)
-L’attivazione della casella avviene in 48 ore
-Rinnovo annuale entrando nel sito, selezionando l’apposita
funzione, previo pagamento del canone annuo
Posta Elettronica Certificata
Novità introdotte dal
D.L. 29 novembre 2008 n. 185
D.L. 29 novembre 2008 n. 185
Soggetti interessati
- Imprese esistenti alla data del 29/11/2008 costituite in forma
societaria (entro 3 anni dal 29/11/08)
- Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello
Stato (entro 1 anno dal 29/11/08)
- Pubbliche Amministrazioni
Restano escluse le imprese non costituite in forma di società
D.L. 29 novembre 2008 n. 185
Articolo 16, comma 6
“6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese [...]. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
D.L. 29 novembre 2008 n. 185
Articolo 16, comma 9
“9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8
del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata [...], senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilità ad accettarne l'utilizzo”.
Posta Elettronica Certificata
•Tramite casella di P.E.C. possono essere notificati atti legali,
contratti, diffide, richieste , … firmati digitalmente
•Le imprese possono liberamente istituire più indirizzi P.E.C.. Solo
uno di questi potrà essere pubblicato presso il Registro delle Imprese
•L’invio e la ricezione di un messaggio di P.E.C. hanno valore legale
solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano dotati di
casella di P.E.C.
Riferimenti normativi e documentazione
•D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68
•Decreto 2 novembre 2005
•Circolare CNIPA 24 novembre 2005, n.49
•Circolare CNIPA 7 dicembre 2006, n.51
•Documento CNIPA n.11 “La Posta Elettronica Certificata”
•Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti
informatici mediante PEC (sito CNIPA)
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4 - Posta elettronica certificata x tutti