TI TROVI IN
IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 47
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO DI OCCHIALI E
LENTI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Occhiali e Lenti
COMMERCIO DI OCCHIALI E LENTI
Definizione
Gli occhiali premontati (quelli di produzione tipicamente industriale) possono essere venduti liberamente nelle attività
commerciali autorizzate alla vendita di prodotti del settore non alimentare,sia in sede fissa che su area pubblica e la loro
commercializzazione è consentita esclusivamente se è presente un’avvertenza riportata su una etichetta e/o un adesivo
applicato sulle lenti o sulla montatura,indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada.
Come stabilito dal Decreto Ministeriale del 23 luglio 1998,infatti:
1. la vendita al pubblico di occhiale e lenti su misura protettive e correttive dei difetti visivi è, per motivi di interesse sanitario
e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
2. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico,direttamente o sotto il suo diretto
controllo
3. L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati
e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso.
4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del
difetto semplice della presbiopia. Si definiscono come tali gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale
potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non è stato eseguito su
diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato,aventi, nello specifico, i seguenti
requisiti:
a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all'interno dei limiti da + 1 a + 3,50
diottrie;
c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.
5. Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere indicate,in modo indelebile, le seguenti informazioni
minime:
a) il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio;
b) il potere diottrico espresso in diottrie.
6. Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni
d'uso:
a) distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Occhiali e Lenti
a-bis) avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto
alla guida ed uso su strada;
b) avvertenze e precuzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
7. Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi precedenti possono essere venduti, oltre che negli esercizi
commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari.
Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Occhiali e Lenti
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti Professionali
Per la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura protettive e correttive dei difetti visivi (non premortati) è richiesta la
qualifica di ottico (diploma) e l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione attraverso il superamento di un
esame.

Iter Burocratico
 Comunicazione Unica (ComUnica)
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
 Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
Possesso della qualifica di ottico nel caso di vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura protettive e correttive dei
difetti visivi
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Occhiali e Lenti
Riferimenti Normativi Nazionali
-R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt 115 e 126 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311
- art. 5 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
-D.M. 23 luglio 1998 ,aggiornato e integrato dal D.M del 26 novembre 2004
- D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della - L. 15 marzo 1997, n. 59 .
- D.Lgs 4 luglio 2006 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice Attività Economica ATECO
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni.
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche.
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica.
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
Scarica

LOGO LAZIO GIOVANI - Asse Imprenditori