Le leggi antiebraiche
Insieme di provvedimenti legislativi, in varie forme
(leggi, decreti, circolari ministeriali), che attuano
misure persecutorie nei confronti dei diritti dei
cittadini italiani, e degli stranieri residenti in Italia,
considerati “ebrei”
Hanno presupposto teorico che risale al 1936 ed un
esplicito riferimento nel “Manifesto della razza” o
“Manifesto degli scienziati razzisti”, comparso su La
difesa della razza, rivista quindicinale pubblicata fra
il 5 agosto 1938 e il 20 giugno 1943
“Manifesto degli scienziati razzisti”
Sintesi dei concetti fondamentali
• Le razze umane esistono
• Vi sono grandi e piccole razze
• Il concetto di razza è puramente biologico (basato sul
“sangue”, diversità rispetto a concetto di popolo o nazione,
fondato su presupposti storici);
• Esiste una pura razza italiana, di origine ariana
• È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti
• E necessario distinguere fra le popolazioni mediterranee
quelle occidentali da quelle orientali e africane
• Gli ebrei non appartengono alla razza italiana
• Si deve preservare il carattere “europeo” della razza italiana
Articolo 9 del Manifesto
GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA
ITALIANA.
“Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul
sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è
rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha
lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del
resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo
in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione
che non si è mai assimilata in Italia perché essa è
costituita da elementi razziali non europei, diversi in
modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine
agli Italiani.”
Il percorso delle leggi
 provvedimenti elaborati dal Consiglio dei
ministri, presieduto da Benito Mussolini, e
definiti “leggi per la difesa della razza”
 approvati dalla Camera all’unanimità
 approvati dal Senato a larghissima
maggioranza (8 voti contrari, a scrutinio segreto)
 controfirmati dal re Vittorio Emanuele III di
Savoia
R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 - provvedimenti per
la difesa della razza nella scuola
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche
se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente
decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al
conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2 Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3 A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi
dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e
direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza
ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
Art. 4 I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette
istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5 In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi
a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti
di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6 Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui
che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
Art. 7 Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento
per la sua conversione in legge.
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza
italiana
(1)
Impone il divieto di matrimonio fra cittadino italiano di razza ariana con
persona appartenente ad altra razza (art. 1-7)
Stabilisce i parametri per la definizione di “appartenente alla razza ebraica”
(art.8):
chi è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se professi religione
diversa da quella ebraica
chi è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità
straniera
chi è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre
chi , pur nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza
ebraica, appartenga alla religione ebraica o sia iscritto a una comunità
israelitica o abbia fatto manifestazione di ebraismo
non è considerato di razza ebraica chi nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, alla data del 1 ottobre 1938
apparteneva a religione diversa da quella ebraica
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza
italiana
(2)
Stabilisce l’obbligo di annotazione dell’appartenenza alla razza ebraica nei
registri pubblici (art.9)
Limita i doveri e i diritti dei cittadini italiani di razza ebraica
Esclusione dal servizio militare in pace e in guerra
Esclusione dalle’esercizio dell’ufficio di tutore di minori o incapaci non
appartenenti alla razza ebraica
Esclusione dalla proprietà o gestione di aziende interessanti la difesa della
nazione, o di aziende che impieghino 100 o più persone; si comprende anche
l’esclusione di incarichi di direttore, amministratore, sindaco aziendale (art.10)
Esclusione dalla proprietà di terreni con estimo superiore a 5mila lire e
fabbricati con imponibile superiore a 20mila lire (art.10)
Possibilità di essere privati della patria potestà su figli di religione diversa da
quella ebraica qualora si accerti che sia impartita un’educazione non
corrispondente ai loro principi religiosi o all’interesse nazionale (art. 11)
Divieto di avere alle proprie dipendenze domestici di razza ariana (art.12)
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza
italiana
(3)
Esclusione da tutte le amministrazioni civili e militari dello Stato, dal Pnf e
organizzazione collaterali, dalle banche di interesse nazionale, dalle imprese private di
assicurazioni (art.13)
Divieto di fissare stabile dimora nei territori del Regno agli ebrei stranieri (art.17)
Revoca della cittadinanza concessa ad ebrei stranieri dopo il 1° gennaio 1919 (art.
23)
Obbligo di lasciare il territorio del Regno per gli ebrei stranieri (art. 24) - esclusione
degli over 65 o di chi ha contratto matrimonio con cittadini italiani (art.25)
Nessun divieto per il pubblico esercizio del culto ebraico né per le attività delle
comunità israelitiche
Le discriminazioni (art. 14): la legge stabilisce che, su documentata istanza degli
interessati, i provvedimenti possono non essere applicati per i componenti di famiglie
di caduti nelle guerre di Libia, I g. mondiale, Etiopia, Spagna o per la causa fascista o
per mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra, decorati al valore militare, combattenti
con la croce di guerra, per la causa fascista, iscritti al pnf nel periodo 1919/24,
legionari fiumani
Alcune considerazioni
Legislazione antiebraica: attiene alla politica interna, ha una finalità propria, non è
subordinata a legislazioni straniere, per quanto nel 1938 altri paesi adottino provvedimenti
antiebraici (Ungheria, Romania, Polonia oltre alla Germania che aveva avviato la
persecuzione dal 1933)
E’ una legislazione non provvisoria ma progressiva (emanazione di provvedimenti fino al
‘43), con l’obiettivo di eliminare gli ebrei stranieri dal territorio italiano, di isolare e
progressivamente allontanare anche gli ebrei italiani
Frattura storica rispetto alla nazione nata con il Risorgimento e basata sul principio di
eguaglianza giuridica dei cittadini
Frattura interna alle coscienze stesse della comunità ebraica: su 47mila ebrei censiti in Italia
nel 1938 (1,1 per mille della popolazione italiana), 8900 sono gli iscritti al pnf
Le “discriminazioni” attenuano momentaneamente l’impatto, ma si sono comunque
eliminate le premesse per “discriminare” anche in futuro; l’obiettivo finale è l’arianizzazione
della società
I divieti imposti agli ebrei (1)
di servirsi di collaboratori domestici di razza ariana
di frequentare luoghi di villeggiatura di importanza strategica
di essere portieri in case abitate da ariani
di esercitare il commercio ambulante-di gestire agenzie di affari agenzie di brevetti - commercio di preziosi - esercizio di arte fotografica
di essere mediatori, piazzisti, commissionari
esercizio tipografie - vendite di oggetti antichi e d' arte
commercio di libri - vendite di oggetti usati - articoli per bambini
vendita di apparecchi radio - carte da gioco
attività commerciale ottica - vendita di carburo di calcio
impiego di gas tossici - esercizi di mescita alcolici
raccolta di rottami metallici - raccolta di lane da materassi
esportazione della canapa - esportazione prodotti ortofrutticoli
vendita di oggetti sacri - oggetti di cartoleria
raccolta di rifiuti - vendita di indumenti militari fuori uso
gestire scuole di ballo - scuole di taglio e cucito -noleggio film - agenzie
di viaggi e turismo
I divieti imposti agli ebrei (2)
licenza di pescatore dilettante - di esercitare attività doganali
licenze di autoveicoli da piazza - essere affittacamere
pubblicare sulla stampa necrologi e pubblicità
inserire il nome in annuari ed elenchi telefonici
possedere concessioni di riserve di caccia - pilotare aerei
essere insegnanti privati - detenere apparecchi radio
accedere a biblioteche pubbliche , archivi di Stato ed ai locali di Borse
Valori
far parte di associazioni culturali e sportive
far parte dell’ associazione protezione animali
essere titolari di imprese di ricerche minerarie
amministrare condomini - ottenere il porto d'armi
fare la guida o l'interprete
qualsiasi attività nel mondo dello spettacolo (dal 1942)
sostituzione dei nomi ebraici di vie, luoghi e moli marittimi
rimozione delle lapidi che ricordavano cittadini ebrei
Effetti della legislazione antiebraica
 Violenza a identità, coscienze, rapporti sociali e affettivi
 Allontanamento degli ebrei dal territorio nazionale: effetto ostacolato dalla situazione
bellica
 Separazione dal corpo sociale
 Ghettizzazione e impoverimento, anche culturale
 Crollo della nuzialità e della procreazione
 Diffusione di sentimenti antisemiti nella società italiana (antisemitismo attivo e
passivo)
 Sulla comunità ebraica in Italia: ridimensionamento (1938, presenti 46656 ebrei;
1945, presenti 26938 ebrei) in seguito a emigrazioni, crollo della natalità, abbandono
dell’ebraismo; retrocessione dei livelli scolastici
 Le leggi antiebraiche con le loro norme preparano la successiva persecuzione delle
vite
 Elenchi, censimenti, documenti anagrafici diventano fonti utili per la polizia tedesca e
della rsi
 Impoverimento rende difficile la fuga e la clandestinità
 L’isolamento rende più indifesi gli ebrei
La persecuzione delle vite:
ebrei stranieri
Marzo 1939 Allontanamento degli ebrei cui era stata
concessa la cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1919
Autunno1939 : divieto di nuovi ingressi di ebrei
stranieri a scopo residenziale, di soggiorno e dal maggio
1940 a scopo di transito
Dal Giugno 1940: internamento di tutti gli ebrei
stranieri in comuni (donne e bambini) e campi (uomini)
La persecuzione delle vite:
ebrei italiani
Dal giugno 1940 internamento degli ebrei
italiani giudicati pericolosi
Dal maggio 1942 lavoro obbligatorio o
precettazione
Dopo l’8 settembre ’43: nessuna legge o norma
dispone la consegna ai nazisti, la deportazione e
l’uccisione degli ebrei
La persecuzione delle vite
Conferenza di Wannsee, 20 gennaio 1942: 15 alti ufficiali nazisti si radunano per
decidere come attuare la “soluzione finale della questione ebraica”. Scartata l’idea
della deportazione nel Madagascar di tutti gli ebrei, si delibera lo sterminio totale
della razza ebraica dall'Europa.
23 settembre 1943 Himmler inviò a tutte le autorità naziste l'ordine di arrestare
tutti gli ebrei ed il loro invio in Germania entro il 1° ottobre.
16 ottobre 1943, i tedeschi circondano il ghetto di Roma, penetrano nelle modeste
case dei rioni S.Angelo e Campitelli e dei vicini quartieri di Regola e Trastevere e
arrestano 1259 ebrei.
Da “Il libro della memoria” di Liliana Picciotto Fargion
Vittime della Shoah in Italia (ebrei italiani e stranieri): 7579, di cui 6806
arrestati e deportati, 322 arrestati e morti in Italia, 451 arrestati e
scampati in Italia
Dei 6806 arrestati e deportati:
5969 morti ( 3836 italiani), 837 sopravvissuti (312 italiani)
3202 femmine, 3598 maschi
5853 adulti, 733 bambini (nati dopo il 1929)
1951 arrestati da italiani, 2444 da tedeschi, 332 in operazioni coordinate
– per 2079 il dato è ignoto
6007 finiscono ad Auschwitz, 610 in altri lager, 189 destinazione
sconosciuta
Degli 837 sopravvissuti solo 116 provengono da Auschwitz
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