REACH e CLP: i problemi emersi
e le soluzioni suggerite
Chiara Pozzi
Ufficio Sicurezza Prodotti
Direzione Tecnico Scientifica
Milano, 15 aprile 2010
REACH e CLP
GHS
Identificazione del pericolo
•Pericoli chimico-fisici
•Pericoli per la salute
CLP
Classificazione
•Pericoli per l’ambiente
Etichettatura
Strumenti di
Comunicazione del
pericolo
(avverte l’utilizzatore di
un pericolo)
REACH
Schede Dati di Sicurezza
(indica le condizioni per minimizzare
l’esposizione e di conseguenza il rischio ).
INVENTARIO SOSTANZE PERICOLOSE
Tutte quelle immesse sul mercato a
prescindere dalla quantità
INFORMAZIONI PER EMERGENZE
SANITARIE SU MISCELE
PERICOLOSE
Problemi emersi
- Carico di lavoro eccessivo per le aziende dovuto a tutti gli obblighi e
le scadenze previsti dal REACH e dal CLP
- Sovrapposizione dei due regolamenti che molto spesso porta a
confusione
- Sovraccarico di lavoro per le aziende, soprattutto le PMI, in
riferimento alle SDS poiché devono, entro il 1 dicembre 2010:
- riclassificare in base al CLP tutte le sostanze
- aggiornare il sistema di creazione delle SDS
- rivedere le SDS di sostanze e miscele
- inviare le SDS a tutti quelli a cui hanno consegnato la
sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti
- Ritardi nella pubblicazione del Regolamento di revisione dell’Allegato
II che richiede applicazione obbligatoria a decorrere dal 1°
dicembre 2010
Cosa prevede il REACH in materia di SDS
Titolo IV: Informazioni all’interno della catena di
approvvigionamento
La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di
trasmissione
delle
informazioni
lungo
la
catena
di
approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati
e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.
• Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
• In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/55/CE
Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell’Allegato II
Scheda Dati di Sicurezza
 Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel
REACH.
 E’ ancora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva
2001/58/CE.
 E’ prevista l’inversione delle Sezioni 2 e 3.
 E’ previsto l’inserimento dell’ indirizzo e-mail del tecnico
competente responsabile della compilazione.
 Per le sostanze PBT e vPvB è prevista la redazione di una nuova
Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di
definizione all’Allegato XIII).
 Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione
rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.
Aggiornamento SDS
 La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall‘ Art. 31
(9), nelle seguenti situazioni:



quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono
avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove
informazioni sui pericoli;
quando viene rilasciata o rifiutata un‘ autorizzazione;
quando viene imposta una restrizione.
 La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come
“Revisione“ con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari
precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel
corso dei 12 mesi precedenti.
 Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero
di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4
cifre.
Revisione Allegato II
 Pubblicazione prevista per fine aprile-maggio 2010
 La revisione uscirà sotto forma di Regolamento suddiviso in due
Allegati con tempi di adeguamento diversi
 Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 obbligo di applicare le
disposizioni riportate in Allegato I sia per le sostanze che per le
miscele (salvo eccezioni)
 Deroga fino al 1 dicembre 2012 per le miscele immesse sul
mercato prima del 1° dicembre 2010, per le quali non è
necessaria una revisione della SDS
 Dal 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in
Allegato II del Regolamento sia per le sostanze che per le miscele
(salvo eccezioni)
Dal 20/01/2009
Fino al 1 dicembre 2010:
Le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate
in accordo con la DSD (Dangerous Substances Directive:
Dir.67/548/CEE)
Le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate
in accordo al CLP prima di questa data
MA
- Classificazione DSD + CLP sulla SDS
- Etichettatura e imballaggio in base al CLP
Dal 20/01/2009
Fino al 1 giugno 2015:
Le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in
accordo con la DPD (Dangerous Preparations Directive:
Dir.99/45/CE)
Le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate
in accordo al CLP prima di questa data
MA
- Classificazione DPD + CLP sulla SDS
- Etichettatura e imballaggio in base al CLP
Dal 01/12/2010: il CLP sostituisce la
DSD per le sostanze
Le sostanze devono essere classificate in accordo sia con la DSD e
sia con il CLP fino al 1 giugno 2015.
e:
Classificazione DSD + CLP sulla SDS.
Etichettatura e imballaggio: in base al CLP solamente
Ma le sostanze già classificate, etichettate e imballate in accordo
alla DSD e messe sul mercato prima del 1 dicembre 2010
dovranno essere rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre
2012
Dal 01/06/2015: il CLP sostituisce la
DPD per le miscele
Le miscele (come le sostanze) devono essere classificate,
etichettate e imballate in accordo con il CLP solamente.
Ma le miscele già classificate, etichettate e imballate in accordo
alla DSD e messe sul mercato prima del 1 giugno 2015 dovranno
essere rietichettate e reimballate entro il 1 giugno 2017.
Alcuni obblighi del REACH cambiano in
funzione della classificazione
Sostanze preregistrate
CMR cat. 1 o 2 > 1 t/anno
R50/53 >100 t/anno
Registrazione entro il 30
novembre 2010
Art. 23
REACH
Sostanze
fabbricate/importate >
10 t/anno
Se classificate pericolose
Valutare l’esposizione e
caratterizzare il rischio per il
CSR
Art. 14
REACH
Fornire la SDS
Art. 31
REACH
Sostanze pericolose
Sostanze preregistrate
> 1 t/anno e < 10 t/anno
probabili CMR cat. 1 o 2
(attuale direttiva) o cat. 1A o
1B (secondo CLP dal
1/12/2010)
Fornire tutte le informazioni
richieste dall’allegato VII del
REACH (e titolo V del CLP
pertinenti)
All. VII
REACH
Sostanze preregistrate
1 t/anno e < 10 t/anno
Classificate per effetti
sulla salute o sull’ambiente
Uso dispersivo
Fornire tutte le informazioni
richieste dall’allegato VII del
REACH (e titolo V del CLP
pertinenti)
All. VII
REACH
Richiedere autorizzazione per
ogni uso
Art. 57
REACH
Sostanze CMR cat. 1 o Incluse nell’allegato XIV del
2 (attuale direttiva) o
REACH
cat. 1A o 1B (secondo
CLP dal 1/12/2010)
1° ATP e interazioni con il REACH
• Le sostanze che cambiano di classificazione con il 1° ATP
diventando Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione
(CMR) di Categoria 1 e 2 (superiori ad 1 ton/anno) o Pericolose per
l’Ambiente R50/53 (superiori alle 100 ton/anno) devono essere
registrate, per obbligo del Regolamento REACH, entro il 1 dicembre
2010 (scadenza stabilita per la Registrazione delle sostanze
classificate come CMR superiori a 1 ton/anno e R50/53 superiori
alle 100 ton/anno).
• Per le sostanze che cambiano classificazione con il 1 ATP e che
sono inserite nella Candidate List, a decorrere dalla data di
pubblicazione della stessa (es: per Di-isobutilftalato dal 13
gennaio), si è tenuti a predisporre, tempestivamente, la SDS per la
sostanza (se non già prevista ai sensi normativi) e a inserire la
nuova classificazione prima della data fissata dal 1 ATP del CLP.
Organizzazione e attività di Federchimica
Comitato Sicurezza Prodotti
 Gruppo di Lavoro REACH e CLP
 Task Forces: Implementazione GHS e CLP, SDS, Scenari
Espositivi e Registrazione
Attività
 Monitorare evoluzione normative
 Interagire con le Autorità Competenti nazionali e internazionali
 Informare (workshop, circolari informative…)
 Predisposizione di documenti (linee guida, monografie…)
Grazie per l’attenzione
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