Carta
atlantica
Rivoluzione
americana
10 dicembre 1948
Dichiarazione diritti umani
Analisi comparativa dei
documenti
Rivoluzione
francese
I trenta articoli della carta vennero presieduti da
Eleonora Roosvelt e scritti da Cassaigne e sanciscono
i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali,
culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla
vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un
trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza
discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e
pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova
contraria, alla libertà di movimento, pensiero,
coscienza e fede, alla libertà di opinione, di
espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre
che
nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a
torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o
degradanti e che nessuno dovrà essere
arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere
una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere
dei beni. a prendere parte al governo del proprio
paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per
il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di
tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a
ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di
chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a
richiedere asilo in caso di persecuzione.
Mrs. Eleonora Roosevelt presenta la
Dichiarazione (1948)
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale
del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane
o degradanti.
AVANTI
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia
stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
AVANTI
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati
non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
AVANTI
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune,
e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
AVANTI
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
AVANTI
Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e
di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
AVANTI
Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
INDIETRO
Il congresso continentale di Filadelfia si tenne
nel maggio del 1774 per stabilire un
atteggiamento comune di fronte agli ultimi
sviluppi del conflitto con il parlamento inglese.
La dichiarazione fu redatta per la maggior parte
da Thomas Jefferson, coadiuvato da una
commissione composta da John
Adams,Beniamin Franklin, Robert Livingstone e
Roger Sherman. Fu ratificata a Filadelfia il 4
luglio del 1776 dai 33 delegati del Secondo
Congresso Continentale (chiamati padri
fondatori o patriots). Nella Dichiarazione si
accusava il re, non più i suoi collaboratori come
in passato, ritenuto l'unico legame che esisteva
ancora tra i coloni e la Gran Bretagna.
Può essere suddivisa in tre parti: una
dichiarazione di principi relativa ai diritti
dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un
elenco di specifiche accuse circostanziate nei
confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una
dichiarazione formale d'indipendenza.
L'originale della dichiarazione è esposto nei
National Archives di Washington.
La firma della dichiarazione
AVANTI
L'inizio della Dichiarazione è molto famoso:
"Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i
vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze
della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge naturale e divina,un
giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che
lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se
stesse evidenti ; che tutti gli uomini sono stati creati uguali,che essi sono dotati dal
loro creatore di alcuni Diritti inalienabili,che fra questi sono la Vita, la Libertà e la
ricerca delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti,sono creati fra gli uomini
i Governi,i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso di governanti; che ogni qual
volta una qualsiasi forma di Governo,tende a negare tali fini,è Diritto de Popolo
modificarlo o distruggerlo,e creare un nuovo governo...."
il testo passa poi ad elencare i vari soprusi del re di Gran Bretagna e si conclude con
un proclama finale. E interessante notare in questa prima parte alcuni chiari
riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti : basti pensari al riferimento alla
"Legge naturale e divina..." oppure il principio dell'uguaglianza : "Tutti gli uomini sono
stati creati uguali...",e subito dopo il riferimento ai "Diritti inalienabili...". E
interessante da notare infine un riferimento al diritto di resistenza, teorizzato da
Locke : "è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo...".
Questa la conclusione della Dichiarazione : "E a sostegno della presente
Dichiarazione,con ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza,noi
offriamo reciprocamente in pegno le nostre vite,i nostri averi ed il nostro sacro
onore".
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Nel corsi del 1700 si svilupparono in Francia dei movimenti di pensiero e politici che
sfociarono nell’approvazione di un importante documento nella storia dell’evoluzione dei
diritti umani: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Questo perché il governo, impegnato in una serie di guerre, aveva investito in questa
attività molto denaro, sottraendolo alla popolazione ed andandone quindi ad
incrementare la povertà. Così al termine della Rivoluzione francese nel 1789 viene
redatta la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Vennero sanciti diritti
fondamentali come l’uguaglianza, la libertà di stampa, pensiero e religione, la
presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà privata.
Grazie a questo precedente,insieme alla dichiarazione americana, a partire dal 1900
prende il via un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale. Quindi nelle
costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali dei nuovi stati che via via si vanno formando,
si sente la necessità di sancire gli stessi diritti rivendicati nella Dichiarazione di
indipendenza americana e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
francese.
Nei 17 articoli venivano a confluire la tradizione politica del costituzionalismo di Locke e
Montesquieu e la più radicale dottrina democratica di Rosseau. Da una parte vi si
affermavano la separazione dei poteri, i diritti naturali dell’individuo, l’uguaglianza di
fronte alla legge; dall’altra si enunciavano l’idea della sovranità nazionale e la definizione
della legge come espressione della volontà generale
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Il 14 agosto 1941 il presidente Roosevelt ed il primo ministro Churchill tennero una
riunione a bordo della nave da guerra inglese Prince of Wales al largo delle coste di
Terranova. I due concordarono i termini di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo
assetto mondiale, basato sulla fine delle dittature e dei guadagni territoriali, sulla
rinuncia all'uso della forza nelle controversie internazionali, sul disarmo degli aggressori
e la massima cooperazione di tutte le nazioni per un generale benessere sociale ed
economico. L'affermazione di questi principi si accompagnava alla esplicita difesa del
diritto di autodeterminazione per tutti i popoli, prefigurava un mondo libero "dal bisogno
e dalla paura" e costituiva l'ideale prolungamento dell'enunciazione rooseveltiana delle
Quattro Libertà (libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla
paura), con cui il presidente degli Stati Uniti aveva assunto di fronte al mondo sconvolto
dalla guerra il ruolo di paladino della democrazia nel gennaio 1941. La Carta atlantica,
come venne chiamato il documento che venne fuori dalla riunione, si proponeva due
obiettivi: parare un'eventuale nuova offensiva di pace di Hitler e fissare dei princìpi per il
dopoguerra. Il mese dopo il documento venne firmato anche dall'URSS e da altri 14
paesi nemici dell'Asse. Il 7 dicembre 1941 i giapponesi attaccarono la base navale
americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii e il giorno dopo gli Stati Uniti dichiararono loro
guerra. L'11 dicembre l'Italia e la Germania dichiaravano guerra agli Stati Uniti, ed il
conflitto europeo si fondeva con quello del Pacifico, coinvolgendo l'intero globo
AVANTI
1° I loro Paesi non aspirano a ingrandimenti territoriali o d’altro genere.
2° Essi non desiderano mutamenti territoriali che non siano conformi al desiderio, liberamente
espresso,dei popoli interessati.
3° Essi rispettano il diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo sotto la quale intendono vivere;e
desiderano vedere restituiti i diritti sovrani di autogoverno a coloro che ne sono stati privati con la forza.
4° Fermo restando il rispetto dovuto ai loro attuali impegni, essi cercheranno di far sì che tutti i paesi,
grandi e piccoli, vincitori e vinti, abbiano accesso, in condizioni di parità, ai commerci e alle materie prime
mondiali necessarie alla loro prosperità economica.
5° Essi desiderano attuare fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel campo economico, al fine di
assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso economico e sicurezza sociale.
6° Dopo la definitiva distruzione della tirannia nazista, essi sperano di veder stabilita una pace che offra a
tutti i popoli i mezzi per vivere sicuri entro i loro confini e dia affidamento che tutti gli uomini, in tutti i paesi,
possano vivere la loro vita liberi dal timore e dal bisogno.
7° Una simile pace dovrebbe permettere a tutti gli uomini di navigare senza impedimenti oceani e mari.
8° Essi sono convinti che, per ragioni pratiche nonché spirituali, tutte le nazioni del mondo debbano
addivenire all’abbandono dell’impiego della forza. Poiché nessuna pace futura potrebbe essere mantenuta
se gli Stati che minacciano, e possono minacciare, aggressioni al di fuori dei loro confini, continuassero a
impiegare armi terrestri, navali ed aeree, essi ritengono che, in attesa che sia stabilito un sistema
permanente di sicurezza generale, è indispensabile procedere al disarmo di quei paesi. Analogamente,
essi aiuteranno e incoraggeranno tutte le misure praticabili al fine di alleggerire il peso schiacciante degli
armamenti per tutti i popoli amanti della pace.
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Diritti umani - Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia