Ordine dei Commercialisti di Firenze
Il contratto di rete: aspetti giuridici
Avv. Donato Nitti
Firenze, 16 ottobre2012
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1
Il contratto di rete
• un nuovo contratto?
• un nuovo soggetto?
• una misura fiscale?
• insieme di requisiti in presenza dei quali altri
contratti consentono di beneficiare di agevolazioni
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1/2011
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2
Un po’ di storia
•
Legge 9 aprile 2009, n. 33 (introduce art. 3, co. 4ter)
•
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (modifica)
•
Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (modifica)
•
Legge 30 luglio 2010 n. 122 (converte e modifica DL 78/2010)
•
DL 22 giugno 2012 n. 83 “DL Sviluppo” (modifica)
•
Legge 7 agosto 2012 n. 134 (converte e modifica DL Sviluppo)
•
Decreto Legge Crescita 2.0 (modifica)
•
Legge di conversione: modificherà?
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3
Perche il contratto di rete?
• Strumento per la collaborazione tra imprese
•
Consorzi
•
Distretti industriali (Legge 317/1991)
•
Distretti produttivi territoriali (Legge 140/1999)
•
Distretti produttivi funzionali (Legge Finanziaria 2006)
• Collaborazione verticale (filiere)
• Collaborazione orizzontale (a.t.i., consorzi, joint venture)
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Reti e consorzi: tesi contrastanti
•
•
•
•
•
Consorzio: contratto associativo con comunione di scopo e finalità
mutualistica
Rete: può essere contratto di scambio
La rete è una specie di consorzio (Corapi)
La rete può essere un consorzio senza attività esterna (Cons. Nazionale
Notariato)
Il contratto di rete differisce dal consorzio per (dottrina maggioritaria):
•
Soggettività: prima differiva dai consorzi con attività esterna, oggi non necessariamente, perché
la soggettività può essere acquisita
•
Oggetto: disciplina o svolgimento determinate fasi delle imprese, non tutte né integrazione
verticale / anche tutte le fasi o integrazioni verticali
•
•
•
Organizzazione comune: presente nel consorzio (2602), eventuale nella rete
Governance: decisioni a maggioranza, salvo diverso accordo / autonomia contrattuale
Esecuzione: mandato (2608) / rappresentanza
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Le reti
•
Reti senza soggettività giuridica
•
Reti con soggettività giuridica
•
Reti contrattuali
•
Reti organizzative (associative)
•
Reti miste
•
Reti con rilevanza interna
•
Reti con rilevanza esterna
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I soggetti
•
Imprenditori (anche stranieri)
•
Professionisti? NO
•
Lavori preparatori della L. 134/12 di conversione del DL Sviluppo 83/12
•
“…la cooperazione tra il mondo dell'impresa e i professionisti è un dato significativo
della realtà economica italiana che va rafforzata e sviluppata, anche attraverso un
potenziamento del contratto di rete; … al pari delle imprese, anche gli studi
professionali vivono oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per
innovare ed accrescere in competitività e non si capisce perché debbano essere ancora
una volta esclusi da istituiti che incentivano e supportano la crescita”
•
necessità di un impegno del Governo “…ad estendere l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 45 anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, prevedendo che,
in caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di
iscrizione, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali”
•
suggerimento non accolto
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La causa
•
Accrescimento della capacità innovativa e della competitività
•
Concetti giuridicamente vaghi
•
Quasi un motivo soggettivo, ma è l’unico dato dal quale partire
•
Richiede l’indicazione degli obiettivi strategici il cui
raggiungimento dimostra l’accrescimento della capacità
innovativa e della competitività
•
Il contratto deve indicare le modalità per misurare
l’avanzamento verso tali obiettivi
•
Differenzia il contratto di rete dagli altri contratti
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L’oggetto
•
Collaborazione in ambiti attinenti alle imprese
•
Scambio di informazioni o prestazioni
•
Esercizio in comune di una o più attività dell’impresa
•
Collaborare?
•
Lavorare insieme in modo non occasione per uno scopo comune
•
Quale differenza con lo “scambio di…”?
•
Quale differenza con “esercizio in comune…”?
•
Qualunque forma di collaborazione tra imprese
•
In concreto: l’oggetto sarà quello degli altri contratti
(appalto, società, franchising, etc.) + la causa del c. di rete
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La collaborazione tra imprese
• Imprese mantengono autonomia e continuano a svolgere
attività individuale
• collaborano per creare
• nuovo prodotto  prestazioni determinabili
• un marchio comune
• gruppi di acquisto e vendita
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Lo scambio di informazioni e prestazioni
informazioni
prestazioni
• già esistenti
• governo della filiera
• non esistenti: ricerca
•
in comune o affidata a terzi
•
sui risultati della
ciascuna impresa
quali
•
effettua
ricerca
•
svolge la propria attività
commerciale
la
propria
•
riduzione di tempi, costi,
liti
•
miglioramento del rating
• organizzazione di reti di
distribuzione
• prestazioni determinate
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L’esercizio in comune di attività
• Alternativa ad altri contratti (es. a.t.i., consorzio,
società)
• Qualsiasi fase dell’attività dell’impresa
• Nuove attività
• logistica, reti IT, controllo qualità, etc.
• organizzazione di mercati telematici
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Il programma di rete
• Elemento obbligatorio
• Diritti e obblighi dei partecipanti
• Modalità di realizzazione dello scopo comune
• programma di massima, solo linee guida
• problema della validità (del contratto)
• programma dettagliato, diritti e obblighi
• problema della comunicazione (ai concorrenti)
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Gli obiettivi strategici e il programma di rete
• Obiettivi strategici: fase programmatica
• Programma di rete: fase attuativa
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La forma
• Ai fini degli adempimenti pubblicitari:
• Atto pubblico
• Scrittura privata autentica
• Atto firmato digitalmente e trasmesso al Registro Imprese
attraverso il modello standard ministeriale
• Forma non protegge parte debole (franchising,
subfornitura) ma
• consente agevolazioni amministrative e fiscali
• protegge i terzi
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La pubblicità
• Iscrizione nei Registri Imprese dei partecipanti
• Efficacia dall’ultima iscrizione dei sottoscrittori
originari
• Modifiche depositate presso il Registro Imprese
dell’impresa designata (che comunica agli altri)
• Rete soggettiva: iscrizione nel Registro Imprese dove
ha sede la rete
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Il fondo patrimoniale - 1
• Facoltativo
• Misura e criteri di valutazione dei conferimenti
iniziali e dei contributi successivi (patrimoni destinati)
• Denominazione e sede della rete
• Soggettività giuridica (facoltativa, con iscrizione)
• Rapporti interni: autonomia contrattuale
• Rapporti esterni: regole legali a tutela dei terzi
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Il fondo patrimoniale - 2
• Rapporti interni: autonomia contrattuale
• Rapporti esterni:
• In quanto compatibili art. 2614 (vincolo di destinazione) e art.
2615, secondo comma (solidarietà)
• in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in
relazione al programma di rete i terzi possono far valere i
loro diritti solo sul fondo comune (2615.1)
• entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’OC redige
situazione patrimoniale (2615-ter, primo comma)
• art. 2615-bis, terzo comma, c.c. (indicazioni negli atti)
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Il fondo patrimoniale: l’art. 2615 c.c.
Cass. 26 gennaio 1989, n. 441
•“… L'obbligo di pubblicità imposto dall'art. 2612 c.c. giustifica l'opinione che
il consorzio con attività esterna è imprenditore commerciale,
conseguentemente soggetto a fallimento, il quale non determina il
fallimento dei consorziati (non essendo costoro illimitatamente responsabili
per le sue obbligazioni (art. 2615 co. I ). …”
Trib. Saluzzo 3 giugno 2002, in Soc. 2002, 1528
•“La dichiarazione di fallimento del consorzio non si estende alle imprese
consorziate, sia perché la loro responsabilità per le obbligazioni del consorzio
è solidale ma non illimitata, sia perché la norma dell'art. 147 comma 1 L.F.
non può essere analogicamente applicata oltre i casi da essa previsti.”
•in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in relazione al programma di rete i
terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune
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Il fondo patrimoniale: cosa manca
Mancano regole su:
•capitale minimo e perdite (parziale o anche totale);
•procedimento di liquidazione
•organo di controllo
•gravi irregolarità nella amministrazione
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L’organo comune - 1
• Prima del luglio 2012 era “mandatario”
• Obbligatorio solo in caso di fondo patrimoniale
• Gestisce, in nome e per conto dei partecipanti,
l’esecuzione del contratto o di sue fasi
• Art. 1332. Adesione di altre parti al contratto. Se ad un
contratto possono aderire altre parti e non sono determinate
le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta
all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del
contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.
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L’organo comune - 2
Il contratto indica
•
Nome, ditta, ragione o denominazione sociale (ma è possibile un organo
collegiale, anche composto da soggetti diversi dalle imprese)
•
I poteri di gestione e rappresentanza conferiti all’OC
•
Le regole sulla sostituzione dell’OC
•Rete soggettiva / rete associativa non soggettiva
•
agisce in rappresentanza della rete
•
rappresentanza organica (atti imputati alla rete)
•Rete non associativa (e quindi non soggettiva)
•
agisce in nome e per conto delle imprese
•
mandato con rappresentanza (atti imputati direttamente alle imprese)
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Le regole sulle decisioni
“…il contratto…deve indicare…
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri,
quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione
conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la
modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo…”
•Esiste un’“assemblea”?
• “ordinaria” (decisioni)
• “straordinaria” (modifica del programma)
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Gli altri elementi: durata e adesioni
“…il contratto…deve indicare…
• la durata del contratto,
• le modalità di adesione di altri imprenditori
• Unanimità
• Maggioranza
• decisione dell’OC
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Gli altri elementi: il recesso
“…il contratto…deve indicare…
•cause e condizioni di recesso anticipato (ferma restando in ogni
caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con
comunione di scopo; v. art. 1420 c.c.)
• Art. 1420. Nullità nel contratto plurilaterale. Nei contratti con più di
due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al
conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo
di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la
partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
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Il principio di relatività dei contratti
• “il contratto ha forza di legge [soltanto] tra le parti”
(art. 1372)
• l’inadempimento di un’impresa può causare danni a
imprese non legate contrattualmente:
• Nelle reti (es. franchising, distribuzione)
• Nelle filiere (es. subfornitura)
• il contratto di rete può consentire una reazione
contrattuale (può agevole per onere della prova)
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La proprietà intellettuale
•Occorre disciplinare
• L’uso della proprietà intellettuale preesistente
• La titolarità della proprietà intellettuale acquisita
(in mancanza, si applicano le regole sulla
comunione)
• L’uso individuale della proprietà intellettuale
acquisita
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Conclusioni
• Caratteristiche
• Disciplina nata con scopi pubblicistici (politica industriale,
facilitazioni amministrative, benefici fiscali)
• Contratto versatile
• Grande spazio all’autonomia privata
• Criticità
• Non protegge le parti deboli
• Non fornisce regole di default e aumenta così i costi di
transazione
• Non chiarisce i punti oscuri, lasciando a giurisprudenza e
dottrina il compito (con i loro tempi più lunghi)
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Grazie per l’attenzione!
Per approfondimenti:
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Scarica

Il contratto di rete, Avv nitti 2012-10-16