UDA: Unità Didattica di Apprendimento
Lavoro
&
sicurezza
Jessica Shahini, Claudia Revello,Emiliano Battaglia e Benard Milushi
COSTITUZIONE: nella parte prima sono
elencati i diritti e le libertà riconosciuti dalla
Costituzione.
Nel titolo II tra gli altri vengono menzionati:
la libertà economica e il diritto alla salute.
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LA LIBERTA’ ECONOMICA (art. 41.1)
L’iniziativa economica privata è libera.

IL DIRITTO ALLA SALUTE (art. 32.1)
La Repubblica Italiana tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività.

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

Ragioni del conflitto: l’attività dell’imprenditore
ha come scopo il profitto. Ridurre i costi
significa massimizzare i guadagni, ed in alcuni
casi avere meno spese può avere effetti
positivi anche sull’occupazione, rendendo
possibili nuove assunzioni o scongiurando i
licenziamenti.
Soluzione del conflitto: la Costituzione risolve il
contrasto sopra descritto in maniera radicale,
sancendo la PREVALENZA DEL DIRITTO ALLA
SALUTE. E’ questo il principio che ispira l’intera
normativa vigente in tema di sicurezza sul
lavoro.
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Nel Codice Civile la norma di riferimento in
tema di sicurezza è l’art.2087, rubricato
« tutela delle condizioni di lavoro » :
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessari a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
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Sono numerose le leggi speciali che
riguardano la sicurezza sul lavoro. Le norme
più importanti sono oggi contenute nel Testo
Unico del 2008, ma esistono varie altre fonti di
rilievo.
 Il Testo Unico del 2008 ha «riordinato» tutte
le norme «sparse» esistenti
nell’ordinamento, sostituendole con un
unico atto normativo «omnicomprensivo»,
di 306 articoli con numerosi allegati tecnici
e suddiviso in 13 titoli.
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Normativa italiana fondamentale
 Prevista la tutela per tutti i lavoratori e in
tutte le attività;
 Contiene obblighi, diritti, prescrizioni e
sanzioni.

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 Per
sicurezza sul lavoro si intende la
situazione nella quale il lavoratore è
posto nella condizione di lavorare
senza esporsi al rischio di incidenti, ed
in particolare il luogo di lavoro è
dotato degli accorgimenti e degli
strumenti che forniscono una
protezione contro la possibilità del
verificarsi di incidenti.
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 Datore
di lavoro
 Lavoratori
 Preposto
 Lavoratori addetti all’emergenza,
all’antincendio e al primo soccorso
 RSPP
 RLS
 Medico competente
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
L’RSPP: è la persona, in possesso di capacità e requisiti
professionali, designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dei rischi (SDP). Può trattarsi dello stesso
datore di lavoro, di un dipendente dell’azienda o di un
esterno: ciò che conta è che abbia effettuato uno
specifico percorso di formazione.

L’RLS: è la persona, eletta dai lavoratori allo scopo di
rappresentarli nelle questioni attinenti sicurezza e salute
sul lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, una volta eletto, deve ricevere dal datore di
lavoro gli strumenti per disporre di una preparazione
specifica, adeguata allo svolgimento della propria
funzione.
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•
•
•
•
Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto con il
lavoratore, disponendo dei poteri di decisione e di spesa.
Ha la responsabilità dell’organizzazione presso la quale il
lavoratore presta la propria attività.
Lavoratore: è la persona che svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato.
Preposto: è la figura più vicina ai lavoratori nella loro
attività quotidiana ad esempio il capocantiere, il
capoufficio, il capoofficina, il caporeparto ecc… che in
ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute.
Lavoratori addetti all’emergenza, all’antincendio e al
primo soccorso: sono persone individuate dal
datore/dirigente per svolgere compiti specifici, avendo
preventivamente ricevuto la formazione a tale scopo
necessaria.
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
Il Medico Competente deve collaborare con il Datore di Lavoro e
con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi
lavorativi. Deve occuparsi, per la parte di competenza, della
formazione e informazione dei lavoratori e dell’organizzazione al
servizio di primo soccorso.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione
di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
DL ed annotata nel documento di valutazione dei rischi.
Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso. Per ciò che attiene le
visite dei lavoratori il Medico Competente deve programmare ed
effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari che
lo stesso definisce in funzione dei rischi lavorativi specifici e tenendo
in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria.
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E’ un processo continuo di individuazione e
valutazione documentata di tutti i fattori di
rischi per la salute e la sicurezza e delle loro
reciproche interazioni, finalizzata
all’elaborazione delle necessarie
contromisure e di quelle altre misure capaci
di migliorare nel tempo i livelli della salute e
della sicurezza sul lavoro.
E’ compiuta dal datore di lavoro con la
partecipazione e la collaborazione di RSPPmedico competente-RLS.
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Inalazioni di polveri di toner
 Stress psicofisico (dovuto alla routine)
 Affaticamento visivo
 Disturbo muscolo scheletrici per posture
scorrette
 Scivolamento o cadute
 Elettrocuzione
 Radiazioni non ionizzate

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


Postazione e
attrezzature
corrette
Pause di 15’ ogni
120 minuti
Sorveglianza
sanitaria per
attività superiore a
20 ore settimanali
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Altezza
Non < 3 m salvo normativa urbanistica
vigente
Cubatura
Non < 10 m3 per lavoratore senza deduzione degli
ingombri ( mobili, macchine e impianti fissi)
Superficie
Non < 2 m2 per lavoratore senza deduzione degli
ingombri ( mobili, macchine e impianti fissi)
Vie e uscite di emergenza
•
•
•
Condurre a luogo sicuro
Sgombre e adeguatamente segnalate
Numero di distribuzione adeguate in relazione alle
dimensioni e ubicazione del luogo di lavoro,
dell’attrezzature installate e del numero di lavoratori
presenti
Porte delle uscite di emergenza
•
•
•
Apribili verso l’esodo (maniglione)
Sgombre e adeguatamente segnalate
Numero e dimensioni adeguate in relazione al
numero di lavoratori
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
DIVIETO: colore rosso –
sfondo bianco.
 OBBLIGO: colore blu –
sfondo bianco.
 ANTINCENDIO: colore
rosso – pittogramma
bianco.
 PERICOLO: colore
giallo – pittogramma
nero.
 RISCHIO CHIMICO:
colore arancione –
pittogramma nero
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


La Struttura Complessa
Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
è l'organo di vigilanza in
materia di salute e
sicurezza dei lavoratori e
svolge le seguenti
principali attività:
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




Vigilanza sul rispetto delle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, mediante sopralluoghi
ispettivi effettuati di iniziativa, su
segnalazione o su richiesta dell'Autorità
Giudiziaria.
Inchieste su Infortuni e Malattie
Professionali, condotte di iniziativa e su
richiesta dell'Autorità Giudiziaria
Indagini su esposti in materia di
prevenzione e sicurezza degli ambienti
di lavoro.
Esame Piani di Lavoro e Notifiche
riguardanti attività a rischio amianto.
Controllo del sistema di prevenzione
aziendale.
Esame dei ricorsi contro il giudizio
espresso dai medici competenti.
Visite medico collegiali ai sensi del DPR.
3/57 ed art. LR 23/81. Autorizzazioni e
certificazioni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro.
Ricevimento delle dichiarazioni di
conformità delle messe a terra degli
impianti elettrici in ambienti di lavoro e
di installazione di mezzi di
sollevamento.
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Istituto Nazionale
per
l’assicurazione
con gli infortuni
sul lavoro


L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: ASSICURA GLI
INFORTUNI SUL LAVORO E LA MALATTIEA PROFESSIONALE
L’INAIL è un sistema ‘globale e integrato’ di tutele, che va
dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle
prestazioni economiche e sanitarie, alle cure, alla
riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa:
ecco quanto garantisce l’INAL ai lavoratori attraverso
l’assicurazione contro i danni fisici ed economici dovuti a
infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli
derivanti dalla stessa attività lavorativa.
L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che
impiegano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle
attività che la legge italiana riconosce come rischiose.
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
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

Jessica Shahini (coordinatore)
Claudia Revello (custode della partecipazione)
Benard Milushi (custode dei tempi)
Emiliano Battaglia (segretario)
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Cos*è la sicurezza sul lavoro?