Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente
di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna, Commissione IIDD dell’ORDCEC
di Bologna
La nuova economia davanti alla sfida dei
cambiamenti climatici
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
21 settembre 2015
Sala Conferenze M. Biagi - P.zza de’ Calderini, 2/2
Bologna
Il «mondo» ecobonus:
a) Un’agevolazione (teoricamente) a valenza
temporanea limitata, introdotta con i commi da
344 a 347 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006, N.
296 (Finanziaria 2007).
b) Un’agevolazione (teoricamente) «a regime», prevista
dalla lett. h del comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR.
Le agevolazioni non sono fra loro cumulabili, come
disposto dall’art. 10 del D.M. 19/2/2007.
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Il ginepraio normativo dell’agevolazione introdotta dalla L.
296/2006:
Commi da 344 a 347 dell’art. 1, L. 296/2006
 Comma 344:
Viene introdotta una detrazione d’imposta, per le spese sostenute entro
il 31/12/2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, con determinati requisiti di resa energetica.
 Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi
rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa
ammissibile).
 Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 100.000.
 Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
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 Comma 345 (spese sostenute entro il 31/12/2007):
detrazione per l’installazione di pareti, pavimenti,
coperture e finestre «idonee a conseguire determinati
livelli di risparmio energetico»:
 Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55%
degli importi rimasti a carico del contribuente (limite
massimo della spesa ammissibile).
 Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di
Euro 60.000.
 Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
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 Comma 346 (spese sostenute entro il 31/12/2007):
detrazione per l’installazione di pannelli solari
 Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi
rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa
ammissibile).
 Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 60.000.
 Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
 Comma 347 (spese sostenute entro il 31/12/2007):
detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
 Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi
rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa
ammissibile).
 Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 30.000.
 Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
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Solo per l’anno 2015 (a seguito di norme sopravvenute):
 acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate
nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006:
 detrazione massima Euro 60.000
 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili:
 detrazione massima Euro 60.000
(Fonte Eutekne 14/9/2015: è dal 14/1/2015 che l’UNICMI attende chiarimenti
sulle tipologie di interventi, dai vari Ministeri competenti)
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In attuazione di quanto disposto dal comma 349, viene
emanato il D.M. 19 febbraio 2007, che disciplina:
• l’ambito soggettivo,
• le spese per le quali spetta la detrazione,
• gli adempimenti, l’attestato di certificazione e di
qualificazione energetica, gli obblighi di asseverazione,
etc.
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Presupposto soggettivo
Disciplinato dall’art. 2 del DM 19/2/2007
 Soggetti residenti e non residenti.
 Titolari o meno di reddito d’impresa. Per i titolari di reddito
d’impresa si può usufruire della detrazione solo con riferimento ai
fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale. (Ris. Ag. Entrate n. 340/2008) NO per gli
immobili «merce» (Ris. Ag. Entrate n. 303/2008)
 Per spese effettivamente rimaste a carico, in base a titolo idoneo
(proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria e
comodato). Anche se sostenute dai familiari ex art. 5° c. art. 5 TUIR,
se conviventi.
 Non spetta agli enti pubblici, a prescindere dalle attività esercitate.
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Adempimenti
 Un tecnico deve attestare la rispondenza dell’intervento con




dichiarazione asseverata.
Occorre acquisire un attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica.
Acquisizione di una scheda informativa riguardante gli interventi
realizzati.
Trasmissione all’Enea, entro 90 gg. dalla data di fine lavori, della copia
dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, con
modalità telematica.
Pagamento, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, a mezzo
bonifico bancario, con indicazione di:
• P.IVA / C.F. del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico;
e C.F. del beneficiario della detrazione.
• Causale del versamento.
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Precisazioni
 Le spese comprendono sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento di
risparmio energetico sia quelli riguardanti le prestazioni professionali.
 E’ indispensabile che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti e non in
costruzione. Come indicato in un documento divulgativo emesso dall’ADE:
“L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di
settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a
prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e
della tipologia.”
 L’agevolazione è ammessa nei limiti di capienza dell’imposta lorda. L’eventuale
eccedenza non può essere richiesta a rimborso: modificare il sistema?
Da detrazione d’imposta a (sia pur con diversi parametri) credito d’imposta?
Motivi di un auspicato cambiamento.
 Agevolazione non cumulabile con altri incentivi riconosciuti dallo Stato, UE,
regioni ed enti locali.
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Precisazioni (segue)
 Question time del 30/7/2015 (Commissione Finanze della Camera): l’approvvigionamento
dei materiali NON deve avvenire necessariamente in Italia. Chiarimento valevole anche per
la detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR
 Agevolazione è però cumulabile con l’applicazione di IVA ridotta da parte del cessionario /
prestatore.
 Il limite massimo di detrazione è da intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto
dell’intervento ed è da suddividersi fra i soggetti che partecipano alla spesa.
 Per «spese sostenute», per persone fisiche e professionisti, s’intende il criterio di cassa
(effettivo pagamento).
(Modalità da rivenirsi soprattutto in quanto disposto dal DM 19/2/2007).
(Con decreto 11/3/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i «valori
limite» riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, etc.)
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Precisazioni
In base a quanto previsto del 2° comma dell’art. 9 bis del Decreto
19/2/2007, nei casi di trasferimento per atti fra vivi dell’immobile
residenziale, per il quale siano stati realizzati degli interventi, le detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte del cedente vengono «trasferite» al
cessionario.
La detrazione da soggettiva diventa oggettiva….
In caso di decesso, detto diritto viene trasferito all’erede, a patto che
mantenga la detenzione diretta e materiale del bene (Circolare n.24 del 2004).
L’erede che concede l’immobile in comodato non può più beneficiare della
detrazione (Circolare n. 20/E del 13/5/2011)
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Le successive modifiche normative:
Comma
20 dell’art. 1 della
24/12/2007, n. 244
Legge
proroga dell’agevolazione al 31/12/2010;
nuovi parametri energetici di riferimento;
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio
2008, la detrazione è ripartita fra un minimo di
tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari
importo – Scelta irrevocabile.
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Comma 6 dell’art. 29 del D.L. 29/11/2008, n.
185
introduce l’obbligo, per le spese sostenute a
partire dal 2008, di trasmissione di una
comunicazione all’Agenzia per i lavori che
riguardino più periodi d’imposta;
per le spese sostenute a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la detrazione è da operarsi in
cinque rate annuali di pari importo.
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 Comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 220 del 2010
 proroga delle agevolazioni al 31/12/2011;
 ripartizione obbligatoria in dieci rate annuali di pari importo.
Lett. a), comma 1, art. 7, D.L. 13/5/2011, n. 70
Eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia, sostituito da dati
da indicare in dichiarazione.
 Comma 4 dell’art. 4 del D.L. 201/2011
 proroga delle agevolazioni al 31/12/2012.
 Comma 2 dell’art. 11 del D.L. 83/2012
 proroga delle agevolazioni al 30/06/2013.
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 Comma 1, dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013
 proroga al 31/12/2013;
 l’aliquota di detrazione passa dal 55% al 65% per la spese sostenute
dal 6 giugno 2013.
Attenzione: l’elevazione del limite massimo percentuale di spese
oggetto di detrazione non comporta necessariamente maggiori
detrazioni, se non viene nel contempo elevata la misura massima di
detrazione spettante:
Spese sostenute: Euro 181.818 x 55% = Euro 100.000
Spese sostenute: Euro 153.846 x 65% = Euro 100.000
Per un ammontare di spesa complessiva sostenuta, superiore ad Euro
181.818, l’elevazione dell’aliquota è indifferente.
La misura sarebbe più efficace, se fossero nel contempo elevate
anche le misure massime di detrazioni spettanti.
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Lett. b), comma 139, art. 1 L. 147/2013
 proroga di detrazione, con aliquota massima del
65% delle spese sostenute, a tutto il 31/12/2014;
proroga della detrazione, con aliquota massima
ridotta al 50%, per le spese sostenute nel corso del
2015;
per gli interventi relativi a parti comuni
condominiali o a tutte le unità del condominio, si
applica l’aliquota del 65% per le spese sostenute
fino al 30/6/2015 e al 50% per quelle sostenute
sino al 30/6/2016.
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Art. 12 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175
 eliminato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate ove i lavori proseguano oltre la data
di chiusura del periodo d’imposta.
Comma 47, dell’art. 1 della Legge 23/12/2014,
n. 190 (Legge di stabilità 2015)
La misura della detrazione, già in scadenza
31/12/2015, viene «ripotenziata» al 65%
(comprese quelle relative alle parti comuni degli
edifici condominiali).
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Agevolazione estesa alle spese sostenute e
rimaste a carico del contribuente:
 per
l’acquisto e la posa in opera di
schermature solari di cui all’allegato M al
D.Lgs. 29/12/2006, n. 311;
 sostenute nell’anno solare 2015;
 sino ad un valore massimo di detrazione di
Euro 60.000.
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La detrazione (in teoria …) «a regime» ex
art. 16 bis TUIR
La detrazione delle spese per interventi di
recupero edilizio e di riqualificazione
energetica
«A regime», fra virgolette, per le numerose
modifiche via via intervenute.
Articolo introdotto nel TUIR dal comma 1 lett. c)
dell’art. 4 D.L. 201/2011.
Di fatto, riproduce una norma introdotta con la
Finanziaria 1998 e più volte rinnovata nei termini.
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Detrazione dall’imposta lorda, delle spese documentate, secondo la tabella
che segue (in base a successive modifiche normative):
Percentuale della
detrazione
Limite di spesa in Euro
Rate annuali di pari
importo
Misura della detrazione
2005
01/01/06 –
30/09/06
01/10/06 –
25/06/2012
26/06/12 –
31/12/2015
36%
41%
36%
50%
48.000,00
48.000,00
48.000,00
96.000,00
10
10
10
10
Per persona e per singola unità
immobiliare sulla quale sono stati
effettuati gli interventi di recupero
Per singola unità immobiliare. Nel caso di più
soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di
spesa va ripartito tra gli stessi
Dal 1° gennaio 2016, ritorna il limite del 36%, con un limite di spesa di Euro 48.000.
Le spese di cui trattasi, per quanto qui di interesse, sono le seguenti (lettera h), 1° comma
dell’articolo 16 bis TUIR: spese documentate ed effettivamente a carico
dei contribuenti, che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati realizzati gli
interventi:
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h) «relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette
opere possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di
risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia».
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Precisazioni
 Si tratta di una tipologia di interventi di portata più ampia
rispetto a quella prevista dai commi da 344 a 347 prima citati.
 La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata alla
realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ricompresi gli impianti fotovoltaici.
 Non è necessaria un’attestazione che confermi il risparmio
energetico per la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile.
 La detrazione è cumulabile con lo “scambio sul posto” e “ritiro
dedicato”.
 E’ esclusa la detrazione se l’impianto è anche a servizio di
attività commerciale.
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Adempimenti
Dal 14/5/2011, la procedura è stata molto semplificata.
Rimane necessario:
1)
rispettare obblighi di informativa nella dichiarazione dei
redditi;
2)
conservare ed esibire, su eventuale richiesta, taluni
documenti;
3)
comunicare la data di inizio lavori all’ASL competente;
4)
le spese agevolabili devono essere pagate tramite
bonifico bancario o postale, dal quale risultino causale
del versamento, C.F. del soggetto che paga e di quello
che beneficia del pagamento.
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Art. 16-bis
Comma 2
Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli
edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Comma 3
La detrazione di cui al comma 1 (n.b: compresa quindi l’agevolazione prevista dalla
lettera h) spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in
ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura
pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita
o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
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Art. 16-bis
Comma 4
Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun
anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
Comma 5
Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della
professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione
spettante è ridotta al 50 per cento.
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Art. 16-bis
Comma 6
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
Comma 7
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Comma 8
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La detrazione da soggettiva diventa oggettiva….
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Le note dolenti nel rapporto fra il Legislatore
ed il settore delle “rinnovabili” (esempi):
La
Robin Tax (maggiorazione di aliquota d’imposta IRES), originariamente
prevista (dal 25/6/2008)per i produttori di energia “teoricamente” inquinanti,
• poi estesa anche alla produzione e commercializzazione di energia elettrica,
•poi estesa alla produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o
commercializzazione dell’energia elettrica e al trasporto o distribuzione del gas
naturale (!)
• poi modificata nei paramenti oggettivi, per estenderne l’ambito applicativo
• poi elevata per un triennio nella misura dell’aliquota
•…..e finalmente CANCELLATA dalla Corte Costituzionale con sentenza
13/1-11/2/2015, n. 10
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28
Il c.d “spalma-incentivi” introdotto dal Ministero Sviluppo Economico
del 17/10/2014, recante per l’energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti ….”etc.
Modo molto elegante per definire uno scompaginare i piani finanziari sulla
base dei quali erano stati realizzati investimenti per decine di milioni di €….
***
Un esempio di incertezza normativa, in danno della produzione di
energia da fonti rinnovabili: la qualificazione degli impianti fotovoltaici, per
alcuni anni qualificati come beni mobili (Agenzia delle Entrate) e beni immobili
(Agenzia del Territorio):
!!!!!!!!!!!!!!!!!
L’incertezza non aiuta certo a produrre OCCUPAZIONE!
Come spiegarlo agli investitori esteri, non abituati a queste cose?

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In tema di ecologia, rispetto per l’ambiente e decoro
cittadino…
…una recente ordinanza:
“Tutti i proprietari o locatari di abitazioni, immobili adibiti ad
esercizi commerciali o anche di automezzi utilizzati per la vendita di
merce, hanno l’obbligo di far pulire la strada prospiciente, operazioni
da eseguirsi prima dell’alba, usando l’avvertenza di accumulare i
rifiuti al lato dei rispettivi immobili, con separazione dei rifiuti da
vetro, che dovranno essere riposti in un cumulo a parte”.
Milano o Merano? 2015?
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Napoli, Regno delle Due Sicilie, 1832
…il testo originario:
“Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti,
avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della
rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal
muro, o dal posto rispettivo e che questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina
prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato
delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno,
riponendoli in un cumulo a parte”.
“Dovranno recarsi ne’ locali a Santa Maria in Portico, dove per comodo pubblico trovasi tutto
ciò che necessita”
divieto “di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura”.
Col Regio Decreto n. 21 del 3 maggio 1832, firmato dal prefetto della polizia di
Napoli, Gennaro Piscopo, si ebbero le prime pene detentive per i trasgressori.
Il Re Ferdinando II di Borbone, fu il primo ad ordinare la raccolta
differenziata, con il suddetto decreto che obbligava di mantenere l’igiene sulle
strade. Il prefetto diede quindi disposizioni in merito….
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Grazie per la cortese attenzione!
Queste slides sono frutto del mio lavoro e della mia interpretazione e non impegnano in
alcun modo il pensiero e l’orientamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bologna.
Allo stesso modo, non costituiscono parere professionale.
Mi scuso anticipatamente per eventuali refusi, errori ed inesattezze che dovessero risultare;
sarò grato a chi avrà la cortesia di segnalarmeli.
E.A.
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