STUDIO LEGALE PETRINGA – BENEDETTI
Milano, Via F. Corridoni 35
Le responsabilità in gioco. Elementi di
disciplina contrattuale.
Giurisprudenza
Corso di aggiornamento: sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Avv. Roberto Petringa Nicolosi
Avv. Elena Benedetti
Milano, 23 aprile 2015
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GLI ASPETTI LEGALI
RILEVANTI PER L’ATTIVITÀ DI
COORDINATORE DELLA
SICUREZZA
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INDICE
 Il quadro giuridico di riferimento
 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera
 I compiti e gli obblighi dei “protagonisti dello
scenario cantieristico”
 Le responsabilità penali, civili e amministrative degli
enti ai sensi del D.Lgs 231/01
 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive
 Aspetti contrattuali rilevanti
 La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
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IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
•La Direttiva Cantieri 92/57/CE e il suo
recepimento nell’ordinamento italiano.
• Il capo I del titolo IV del D.Lgs 81/08 e
l’abrogazione della legislazione previgente.
• Il campo di applicazione.
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LE FIGURE INTERESSATE ALLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Il committente
Impresa
esecutrice
Impresa
affidataria
Coordinatore in materia
di sicurezza durante la
realizzazione dell’opera
Il responsabile
dei lavori
Lavoratore
autonomo
Coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la
progettazione dell’opera
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IL COMMITTENTE
L’art.89, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08 definisce il committente:
“il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto”.
IL COMMITTENTE DI FATTO
La Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza del 9 settembre 2009, n. 35021 ha
affermato che:
“… la responsabilità per l’omessa adozione di cautele antinfortunistiche incombe su chi
dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale e,
perciò “egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono
state però del tutto violate …”
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RESPONSABILE DEI LAVORI
L’art. 89, comma 1, lett. c) D.Lgs 81/08 definisce il responsabile
dei lavori:
“soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento”.
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LA CASSAZIONE SULL’ATTO DI DELEGA AL
RESPONSABILE DEI LAVORI
La Cassazione Penale, sez. III, nella sentenza del 10 agosto 2006 n. 29149 ha affermato:
“…Il committente può essere sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei mobili soltanto se abbia conferito incarico al responsabile
dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la
nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella
specie non risulta essere stata espressamente rilasciata …”
In maniera ancora più esplicita la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del
14 marzo 2008, n. 23090, ha espresso il seguente principio:
“Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce “il perno
attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri […]; è altresì consolidato il principio secondo
il quale il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla
osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro […]. L’esenzione del
datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della
nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo […]. Il
legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori,
nell’ambito però della delega ad esso conferita …”
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LAVORATORE AUTONOMO
L’art.89, comma 1, lett. d) D.Lgs 81/08 definisce il
lavoratore autonomo:
“persona fisica la cui attività professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione”
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COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE
DELL’OPERA
L’art.89, comma 1, lett. e) D.Lgs 81/08 definisce il coordinatore
in materia di sicurezza e salute durante la progettazione
dell’opera:
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91”
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COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
E SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA
L’art.89, comma 1, lett. f) D.Lgs 81/08 definisce il coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera:
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
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IMPRESA AFFIDATARIA
L’art.89, comma 1, lett. i) D.Lgs 81/08 definisce l’impresa affidataria:
“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o
di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata
dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o,
in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione”.
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IMPRESA ESECUTRICE
L’art. 89, comma 1, lett. i bis) D.Lgs 81/08 definisce
l’impresa esecutrice:
“impresa che esegue un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali”
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL
RESPOSABILE DEI LAVORI
L’art. 90, D.L.gs 81/08 stabilisce:
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi
di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei
compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende
in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
SEGUE
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4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi
sono indicati nel cartello di cantiere
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
SEGUE
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9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
SEGUE
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10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza
di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a
permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore
ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono
svolte dal coordinatore per l’ esecuzione dei lavori.
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OBBLIGHI DEL COORDINATORE
PER LA PROGETTAZIONE
Art. 91 del D.Lgs 81/08 stabilisce:
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO...;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’ opera, i cui
contenuti
sono
definiti
all'allegato
XVI,
contenente…….
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) del … D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
b-bis) Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali
lavori successivi sull'opera.
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OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE
Art. 92 D.Lgs 81/08 stabilisce:
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, di cui
all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC di cui all'art. 100,
ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
SEGUE
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
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e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90 comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre ai
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Art. 97 D.Lgs 81/08 stabilisce:
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti anche
al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a. coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96; (misure generali di tutela ed obblighi dei datori di
lavoro, dirigenti e preposti imprese esecutrici);
b. verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
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OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI
DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
SEGUE
Art. 96 D.Lgs 81/08 stabilisce:
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (prescrizioni di sicurezza e di salute
per la logistica di cantiere);
b. predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
c. curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento
d. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute
e. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori
f.
curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).
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1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di
materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 26.
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC
e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento a:
• stesura del documento di valutazione dei rischi;
• informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro;
• cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro;
• stesura del DUVRI;
• rielaborazione della valutazione in caso di modifiche del processo
produttivo.
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LE RESPONSABILITÀ

Responsabilità penale
 reato di lesioni colpose
 reato di omicidio colposo
 reati contravvenizionali
 altre ipotesi di reato

Responsabilità civile-obbligo del risarcimento danni
 danni non patrimoniali
morali
biologici
esistenziali
 danni patrimoniali
danno emergente
lucro cessante

Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 231/01
 presupposti
 il modello organizzativo
 il regime sanzionatorio
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PRESCRIZIONE
Art. 20 D.Lgs 758/94:



sono rilevate da UPG contravvenzioni a norme di sicurezza e igiene del
lavoro;
breve istruttoria per accertare gli elementi necessari (prove, individuazione
specifica del contravventore, riferimenti normativi e tecnici);
gli UPG redigono verbale di Prescrizione
Comunicazione notizia di reato al PM senza ritardo la prescrizione viene
notificata al contravventore e comunicata o notificata al rappresentante
legale del contravventore il contenuto della prescrizione è comunicato al
RLS
Comunicazione immediata della Proroga al PM
SEGUE
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

OLTRE I PRIMI SEI MESI: può essere richiesta ulteriore proroga (richiesta scritta e
motivata).
È possibile un’unica proroga fino a un massimo di ulteriori sei mesi con
provvedimento motivato
ENTRO I PRIMI SEI MESI: richiesta scritta e motivata, entro i termini di scadenza

Proroga (entro 6 mesi)
La proroga viene notificata al contravventore e comunicata (o notificata) al
rappresentante legale del contravventore

Proroga (oltre i 6 mesi)
La proroga viene notificata al contravventore e comunicata (o notificata) al
rappresentante legale del contravventore alla scadenza del termine della proroga gli
UPG fanno la verifica dell’ottemperanza (entro sessanta giorni)
SEGUE
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a)
b)
c)
d)
Ottemperanza
non ottemperanza
ottemperanza in tempo superiore o con diverse modalità
non pagamento
a)
ottemperanza: ammissione del contravventore al pagamento del quarto del massimo della
sanzione la ammissione al pagamento viene notificata al contravventore: pagamento (entro
30 gg)
 comunicazione al PM, entro 120 gg dalla
 scadenza della prescrizione dell’ottemperanza e del pagamento
b)
non ottemperanza: comunicazione al PM dell’inottemperanza entro 90 gg dalla scadenza
della prescrizione comunicazione dell’inottemperanza (entro 90 gg) al contravventore
c)
ottemperanza in un tempo superiore o con diverse modalità: comunicazione al PM
dell’ottemperanza in un tempo superiore o in forme diverse per l’applicazione dell’art. 162 bis
c.p.
d) non pagamento: comunicazione al PM del non pagamento entro 120 gg dalla scadenza della
prescrizione
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ASPETTI CONTRATTUALI RILEVANTI
a) La disciplina del subappalto art. 1656 del codice civile: vietato salvo autorizzazione del
committente
b) Introduzione della clausola penale art. 1382 codice civile: clausola cui si riconduce ad un
inadempimento, o ritardo, una determinata prestazione (funzione risarcitoria), se non è convenuta
la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
c) Rinuncia alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che
possano eventualmente competere per la sua qualità di detentrice o codetentrice dell’area sulla
quale svolge l’appalto.
OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE: Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal
contratto da parte del Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le
parti, l’Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti di
urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o
codententore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente al contratto di Subappalto.
SEGUE
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d) Modalità di risoluzione del contratto:
 Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa: la risoluzione si
verifica di diritto con la dichiarazione di una parte all’altra che
intende avvalersi della risoluzione.
 Art. 1457 c.c. Termine essenziale per una delle parti: termine
fissato per la prestazione dichiarato essenziale, trascorso senza
adempimento, risoluzione di diritto.
e) Le coperture assicurative
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LA NORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
PROFESSIONALI
 L’indennizzo INAIL
 Il risarcimento del danno e il danno biologico differenziale
 Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
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LA CORTE DI CASSAZIONE SUL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
SEGUE
Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 47283 del 17/11/2014
La Sez. IV osserva che «la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stata 'introdotta nell'ambito di
una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità
correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di, salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco
di quella del committente allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e
responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari
competenze tecniche», e che “la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa
demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.»
Subito, però, avverte che «i compiti assegnati al coordinatore per la sicurezza, per quanto afferenti alla
generale configurazione dei lavori alla stregua di funzioni di alta vigilanza, si caratterizzano nondimeno nella
descrizione normativa anche per un connotato di effettività e concretezza In funzione delle perseguite finalità
di prevenzione, ciò escludendo che tale funzione possa risolversi in un mero disbrigo di attività formali e di
verifiche astratte e superficiali», e che «a tale figura pertiene non solo il compito di organizzare il lavoro tra le
diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte
delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a
garanzia dell'incolumità dei lavoratori.»
SEGUE
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Ammette che «non sussiste a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori un obbligo di presenza
continuativa - operativa - sul cantiere (demandata al datore di lavoro e ai soggetti da lui preposti alla
sicurezza dei lavoratori)». e tuttavia chiarisce che «egli è comunque tenuto a programmare ed effettuare
le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza,
nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente (per
ciascuna fase) l'effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza, provvedendo a
contestare per iscritto ai titolari delle imprese coinvolte le violazioni riscontrate alla disciplina
antinfortunistica, segnalandole contestualmente al committente.»
Insegna, dunque, che, per un verso, «egli non è obbligato a tal fine a controllare momento per momento
l'esecuzione del avori», e che, per "l'altro, è obbligato «comunque a pianificare le proprie verifiche ovvero
a precostituire un sistema di controlli che siano in grado di consentirgli l'effettivo assolvimento del
compito comunque a lui affidato, non potendo in tal senso certamente bastare una osservazione
superficiale della situazione complessiva del cantiere, ma occorrendo una puntuale e concreta verifica
del modo in cui i diversi lavori vengono effettivamente organizzati nella loro fase esecutiva, sotto il
profilo della sicurezza e della concreta (non meramente astratta o apparente) adozione delle misure
indicate nel piano.»
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Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 43466 del 17/10/2014
«…per verificare se un infortunio coinvolga la responsabilità del coordinatore
per la sicurezza, si devono analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è
scaturita la caduta; occorre, cioè, comprendere se si tratti di un accidente
contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come
tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, o se,
invece, l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di
base, della lavorazione», e che «in tale ultimo ambito è affidato al
coordinatore per la sicurezza il dovere di alta vigilanza, che non implica la
costante presenza nel cantiere con ruolo di controllo delle contingenti
lavorazioni, ma comporta certamente la verifica della conformità delle
caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme
prevenzionistiche.»
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