BONUS IRPEF
ART.1 D.L.
66/2014
 Misure volte a ridurre il cuneo
fiscale dei lavoratori dipendenti
ed assimilati;
 Erogazione di un bonus irpef
mensile
BONUS IRPEF
BENEFICIARI
 Contribuenti il cui
reddito complessivo è
formato dai redditi di
lavoro dipendente
di cui all’art. 49, c. 1
Tuir.
BENEFICIARI
 Contribuenti il cui
reddito complessivo è
formato dai redditi
assimilati a quelli di
lavoro dipendente
di cui all’art. 50, c. 1,
lett. a), b), c), c-bis), d),
h-bis) e l) Tuir.
BONUS IRPEF
REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI
LAVORO DIPENDENTE (ART. 50 C. c. 1,
lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
(ART. 49 C. 1 TUIR)

Il comma 1 dell’art. 49 del TUIR definisce
i redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.






Compensi percepiti dai lavoratori soci
delle cooperative.
Indennità e compensi percepiti a carico di
terzi dai lavoratori dipendenti per
incarichi svolti in relazione a tale qualità.
Somme da chiunque corrisposte a titolo
di borsa di studio, premio o sussidio per
fini
di
studio
o
addestramento
professionale.
Redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Remunerazioni dei sacerdoti.
Compensi per lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni
normative.
BONUS
IRPEF
 Redditi di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) Tuir).
 Compensi


REDDITI
ESCLUSI




per l’attività libero professionale
intramuraria del personale dipendente del SSN.
Indennità, gettoni di presenza e altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province
e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Indennità percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo.
Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite
a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale.
Altri assegni periodici, comunque denominati, alla
cui produzione non concorrono attualmente né
capitale né lavoro.
I titolari di partita Iva.
I lavoratori domestici (per ciò che riguarda
l’automatica erogazione del bonus).
BONUS IRPEF
CONDIZIONI
 I
contribuenti titolari dei
redditi indicati devono avere
un’imposta lorda, determinata
sui redditi precedentemente
menzionati, di ammontare
superiore alle detrazioni da
lavoro loro spettanti in base
all’art. 13, c. 1 Tuir, al netto del
reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze.
CONDIZIONI
 Non rileva la circostanza che
l’imposta
lorda
del
contribuente
generata
dai
redditi di lavoro dipendente e
assimilati sia ridotta o azzerata
da detrazioni diverse da quelle
previste dall’art. 13, c. 1 Tuir,
quali, ad esempio, le detrazioni
per carichi di famiglia previste
dall’art. 12 Tuir.
 Non si deve trattare di soggetti
aventi IRPEF=0, né di soggetti
incapienti.
BONUS IRPEF
CONCETTO DI
INCAPIENTE
 Gli incapienti sono coloro che hanno
detrazioni (intese nella loro ampia
accezione) superiori all’imposta lorda
dovuta. Pertanto, si tratta di coloro
che non pagano Irpef in quanto
percepiscono un reddito inferiore ai
8.000 euro.
 Nella generalità dei casi potrebbe
risultare incapiente anche un
contribuente che pur percependo un
reddito superiore ad € 8.000 abbatte
l’imposta grazie alla concomitanza
delle detrazioni di lavoro dipendente
e per familiari a carico.
ACCEZIONE DI INCAPIENTE
AI FINI DEL BONUS
Coloro che vengono definiti incapienti ai
fini del bonus, invece, sono coloro che
riescono ad abbattere l’imposta lorda con
le sole detrazioni di lavoro dipendente.
 Il fatto che un lavoratore non paghi l’Irpef
non è sinonimo di esclusione del credito,
perché quando l’imposta è abbattuta da
voci diverse rispetto alle detrazioni per
lavoro dipendente (es. familiare a carico)
il bonus scatta ugualmente.


Ad esempio un contribuente che dichiara
11.000 euro ma non paga Irpef perché ha
coniuge e figlio a carico, ma senza le
detrazioni per familiare a carico paga
ugualmente l’imposta ha diritto al bonus.
BONUS IRPEF
1° REQUISITO DI BASE
 Irpef lorda su redditi
lavoro dipendente e/o
assimilati > detrazioni
di lavoro dipendente;
2° REQUISITO DI BASE
 Reddito complessivo
<= 26.000 euro.
BONUS IRPEF
 Contribuenti il cui reddito complessivo non sia
formato dai redditi specificati.
 Contribuenti che non abbiano un’imposta lorda
SOGGETTI
ESCLUSI
generata da redditi specificati superiore alle
detrazioni per lavoro dipendente e assimilati,
spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir (incapienti)
 Contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda
“capiente”, sono titolari di un reddito complessivo
superiore a € 26.000.
BONUS IRPEF
CARATTERISTICHE
bonus
non
concorre
alla
formazione del reddito complessivo,
per cui non è imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, comprese le
relative addizionali comunali e
regionali, e ai fini contributivi
(principio di armonizzazione
dell’imponibile
fiscale
e
contributivo, D.lgs 314/1997).
CARATTERISTICHE
 Il
 Non incide sul calcolo dell’Irap del
soggetto erogante.
 L’importo del bonus deve essere
rapportato al periodo di lavoro
nell’anno.
BONUS IRPEF
SOSTITUTI D’IMPOSTA
INTERESSATI
AUTOMATICITA’

 Il
credito
d’imposta
è
riconosciuto, in via automatica,
dai sostituti d’imposta senza che
questi debbano attendere alcuna
richiesta esplicita da parte dei
beneficiari. Non è necessaria
alcuna comunicazione preventiva
da parte dei dipendenti al
sostituto di imposta in ordine al
possesso dei requisiti e alla
spettanza del bonus.








I soggetti tenuti al riconoscimento del
credito, per l’anno 2014, sono i sostituti di
imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29
settembre 1973, n. 600:
enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1,
del TUIR;
le società e associazioni indicate nell’art. 5 del
TUIR;
le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
le imprese agricole;
le persone fisiche che esercitano arti e
professioni;
il curatore fallimentare;
il commissario liquidatore;
il condominio.
BONUS IRPEF
DETERMINAZIONE
DEL CREDITO
REDDITO COMPLESSIVO
IMPORTO DEL CREDITO
Superiore a € 8.000 ma
inferiore a € 24.000
€ 640,00
Superiore a € 24.000 ma
inferiore a € 26.000
€ 640 x (€ 26.000 –R.C.)
_________________
€ 2.000
Superiore a € 26.000
€0
 Il credito è rapportato al periodo di lavoro
BONUS IRPEF
DETERMINAZIONE
DEL CREDITO
nell’anno.
 Pertanto, il credito sarà riconosciuto per
“intero” (640 euro) a chi ha lavorato tutto
l’anno, mentre per chi ha lavorato per un
periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà
proporzionato a tale periodo. La distribuzione
del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a
dicembre), ma il diritto si matura in 12
mesi.
 da
maggio a dicembre 2014: 80 euro
(640/8);
 per l’intero anno: 53,33 euro (640/12)
 Un lavoratore che detiene i requisiti per la
BONUS IRPEF
ESEMPIO
fruizione del bonus per un importo di €.
80,00 al mese, assunto dal 1 gennaio 2014
che cessa il rapporto di lavoro il 31 ottobre
2014, inizierà a percepire il bonus dal mese di
maggio, per cui fino alla data della cessazione
avrà percepito €. 480,00 [(€. 80,00 x 6) mesi
da maggio ad ottobre].
 Dovendo,
però, rapportare il bonus
all’effettiva durata del rapporto di lavoro
(640:12 x 6) si evince che il credito
effettivamente spettante al lavoratore sarà
pari ad €. 320,00, pertanto, in questa ipotesi,
il sostituto d’imposta in sede di conguaglio
alla fine del rapporto dovrà recuperare €.
160,00.
 Stima del reddito annuale mediante proiezione di
quello mensile, tenendo conto che l’importo del
reddito non sfori € 26.000;
BONUS IRPEF
 Tenere conto dell’eventuale riduzione del credito se
l’importo del reddito sfori l’importo di € 24.000 fino
al limite di € 26.000;
ADEMPIMENTI
DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
 Verificare che l’imposta lorda calcolata sul reddito di
lavoro dipendente e/o assimilato sia maggiore delle
detrazioni da lavoro dipendente e/ o assimilato;
 Calcolo del bonus spettante eventualmente rapportato
al periodo di lavoro nell’anno;
 Inserire mensilmente in busta paga l’importo del
bonus, fermo restando che non dovrà costituire
imponibile ai fini fiscali e contributivi, e quindi
sommarlo direttamente sull’importo netto che il
contribuente dovrebbe percepire;
 Utilizzare tale credito in diminuzione delle ritenute
BONUS IRPEF
che l’azienda è tenuta a versare all’Erario ed in caso di
incapienza delle ritenute scomputarli dai contributi
previdenziali dovuti agli istituti di previdenza;
 In caso di incapienza del monte ritenute tale da non
ADEMPIMENTI
DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a
tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto
d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di
paga, i quali non devono quindi essere versati.
 I contributi utilizzati per l’erogazione del credito
d’imposta, determinati dall’incapienza del monte
ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle
gestioni previdenziali, sono scomputati dall’Inps
dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente
all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
 Controllo
BONUS IRPEF
ADEMPIMENTI
DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
in sede di conguaglio di fine
rapporto o di fine anno per verificare
l’effettiva spettanza del credito e l’eventuale
recupero di somme erogate in più;
 Acquisizione della dichiarazione reddituale
del lavoratore (o modello CUD) in caso di
assunzione in corso d’anno e in caso di
presenza contemporanea di più rapporti di
lavoro;
 Indicazione del bonus erogato nel CUD o nel
modello 770.
 Fermo restando che i sostituti d’imposta devono
BONUS IRPEF
riconoscere in via automatica il credito in base alle
informazioni in loro possesso, i contribuenti che non
abbiano i presupposti per il riconoscimento del
beneficio sono tenuti a darne comunicazione al
sostituto d’imposta.
 (Esempio: Titolari di un reddito complessivo superiore
a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati
dal sostituto d’imposta).
CREDITO NON
SPETTANTE
 Il sostituto d’imposta potrà recuperare il credito
eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti
nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa
la comunicazione. In ogni caso entro i termini di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto.
 Il contribuente che abbia comunque percepito dal
sostituto d’imposta un credito d’imposta in tutto o in
parte non spettante è tenuto alla restituzione dello
stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
 Il suddetto chiarimento è arrivato per mezzo
BONUS
IRPEF
della circolare n. 8/2014 dell’Agenzia
delle Entrate, stabilendo che i contribuenti
senza sostituti d imposta (tra cui rientra il
personale domestico) potrà chiedere il bonus
in UNICO 2015 con riferimento ai redditi
2014.
CONTRIBUENTI
SENZA SOSTITUTO
(PERSONALE
DOMESTICO)
 Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai
Caf o ai professionisti incaricati di compilare
ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati
necessari, in particolare il reddito percepito,
anche da più sostituti, e il periodo di lavoro.
•
BONUS
IRPEF
CONTRIBUENTI
SENZA SOSTITUTO
(PERSONALE
DOMESTICO)
1)
2)
Il datore di lavoro domestico deve rilasciare al
dipendente:
il cedolino paga;
l’attestazione relativa all’importo
(dichiarazione sostitutiva del CUD).
annuo
erogato

Se dalla dichiarazione emerge un credito il rimborso è
eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria
sul c/c fornito all’Agenzia delle Entrate dal contribuente.

Se, invece, non sono state fornite le coordinate del conto
corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a
seconda della somma da riscuotere:
-per importi inferiori a 1.000 euro,
comprensivi di interessi, il contribuente riceve un
invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale
dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
-per importi pari o superiori a 1.000 euro il
rimborso viene eseguito con l’emissione di un
vaglia della Banca d’Italia.
BONUS
IRPEF
CONTRIBUENTI
SENZA SOSTITUTO
(PERSONALE
DOMESTICO)
 Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei
redditi evidenzi un debito, il soggetto che
presta
l’assistenza
fiscale
(CAF
o
professionista) trasmetterà la delega di
versamento utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, oppure, entro il
decimo giorno antecedente la scadenza del
termine di pagamento, consegnerà la delega
di versamento compilata al contribuente, che
effettuerà il pagamento presso qualsiasi
sportello di banche convenzionate, uffici
postali o agenti della riscossione oppure, in
via telematica, utilizzando i servizi online
dell’Agenzia delle Entrate o del sistema
bancario e postale.
 Il bonus spetta anche ai lavoratori in aspettativa
BONUS IRPEF
ALTRE IPOTESI
(CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 9 E
DEL 14 MAGGIO 2014)
non retribuita. Visto e considerato che il credito è
rapportato al periodo di lavoro nell’anno,
è
opportuno fare riferimento ai giorni che danno diritto
alle detrazioni per lavoro, scomputando dai giorni per
i quali spettano le detrazioni i giorni per i quali non
spetta alcun reddito;
 Il credito viene riconosciuto anche ai lavoratori non
residenti fiscalmente in Italia, purchè siano
titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, e tale
reddito non sia imponibile nello Stato italiano per
effetto dell’applicazione di convenzioni contro la
doppia imposizione.
 Anche i soggetti percettori di cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità ed indennità di
disoccupazione (ASPI) hanno diritto al bonus, perché
tali somme costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti. L’importo verrà, quindi, elargito
dall’ente erogatore dell’indennità.
 Il bonus spetta anche ai lavoratori deceduti in
BONUS IRPEF
relazione al loro periodo di lavoro nel 2014, e verrà
calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore
deceduto che verrà presentata da uno degli eredi;
 Ai fini della determinazione del reddito complessivo
ALTRE IPOTESI
(CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 9 E
DEL 14 MAGGIO 2014)
necessario all’erogazione del bonus vi rientrano anche
i redditi assoggettati a cedolare secca. Ad analizzare
la questione è stato il comma 7 dell’art. 3 del D.lgs.
23/2011, il quale stabilisce che: “ Quando le vigenti
disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento
della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di
natura non tributaria, al possesso dei requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito
assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito
rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.lgs.
109/1998)”
 Ai
BONUS IRPEF
ALTRE IPOTESI
(CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 9 E
DEL 14 MAGGIO 2014)
fini della determinazione del reddito
complessivo, per l’erogazione del bonus, vengono
escluse le somme percepite a titolo di
incremento della produttività ed assoggettate ad
imposta sostitutiva. A stabilirlo il D.L. 93/2008
al comma 2 art. 2, nel quale viene precisato che le
somme di cui comma 1 (quali somme per lavoro
supplementare, straordinario assoggettate ad
imposta sostituiva) non concorrono ai fini fiscali
alla formazione del reddito complessivo, a meno
che il dipendente non rinunci espressamente a
farsi assoggettare le somme percepite a titolo di
incremento della produttività a tassazione
ordinaria (perché più conveniente). In quest’ultima
ipotesi le somme concorrono alla formazione del
reddito complessivo.
 In
BONUS IRPEF
ALTRE IPOTESI
(CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 9 E
DEL 14 MAGGIO 2014
caso di concomitanza di più
rapporti di lavoro, il cui reddito
complessivo (derivante da entrambi i
rapporti di lavoro) non ecceda l’importo
di € 26.000, e data l’automaticità
dell’erogazione del bonus da parte dei
sostituti d’imposta, è onere del lavoratore
comunicare obbligatoriamente i propri
redditi e/o il credito fruito nell’eventuale
precedente rapporto di lavoro al nuovo
sostituto d’imposta e chiedere ad uno dei
due sostituti di non riconoscere il credito,
in quanto quest’ultimo può essere erogato
da un solo sostituto d’imposta.
 I sostituti d’imposta che erogano il bonus
BONUS IRPEF
COMPENSAZIONE
avranno la possibilità di recuperare quanto di
loro
competenza
avvalendosi
della
compensazione
esterna
(orizzontale)
utilizzando l’apposito modello F24.
 A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha
istituito il codice tributo «1655», con il quale
potranno essere compensate tutte le tipologie
d’imposte dovute ai vari istituti ed enti,
eccezion fatta che per le somme dovute
all’INAIL, fermo restando il limite di un
plafond massimo di utilizzo per la
compensazione attualmente fissato in €
700.000 annui.
 Il flusso Uniemens non risulta interessato
dalle operazioni di recupero.
BONUS IRPEF
SCHEMA
RIEPILOGATIVO

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (fino ad € 26.000)

Redditi da cedolare secca

x
Aliquote IRPEF (per scaglioni di reddito)

IRPEF netta > 0
+
+

Redditi per incrementi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva

Redditi relativi ad unità immobiliari adibiti ad abitazione principale

e relative pertinenze
=
_______________________________________________________

Base imponibile per il calcolo del bonus
=
_______________________________________________________

IRPEF lorda

Detrazioni da lavoro dipendente (no per familiari)
=
_______________________________________________________
SI BONUS
RIPROPORZIONAMENTO BONUS
[640:12 x (durata rapporto di lavoro)]
IRPEF netta < 0
NO BONUS
 Dipendente a tempo indeterminato
in forza al 1° gennaio 2014.
BONUS IRPEF
 Con

ESEMPI
PRATICI





l’elaborazione della mensilità di
maggio, ipotizzando un reddito presunto
di € 24.500, il credito verrà così calcolato:
Credito teorico rapportato al reddito: 640
x (26.000 – 24.500) / 2.000 = 480
Periodo di spettanza: 365 giorni
Credito rapportato al periodo di
spettanza: € 480
Periodo di assegnazione (maggio): 31
giorni
Periodo di ragguaglio: 245 giorni
Credito: 480 / 245 x 31 = € 60,73
 Dipendente
a tempo determinato,
assunto dal 1° marzo 2014 al 30
settembre 2014.
BONUS IRPEF
 Con

ESEMPI
PRATICI





l’elaborazione della mensilità di
maggio, ipotizzando un reddito presunto
di € 18.000, il credito verrà così calcolato:
Credito teorico rapportato al reddito:
€ 640
Periodo di spettanza: 214 giorni (1 marzo
– 30 settembre)
Credito rapportato al periodo di
spettanza: 640 / 365 x 214 = € 375,23
Periodo di assegnazione (maggio): 31
giorni
Periodo di ragguaglio: 153 giorni
(1 maggio – 30 settembre)
Credito: 375,23 / 153 x 31 = € 76,03
 Dipendente
assunto
a
tempo
indeterminato il 10 giugno 2014.
Presenza di un precedente rapporto di
lavoro dal 1 aprile 2014 al 31 maggio 14;
nel corso di tale rapporto risulta erogato
l’importo di € 106,96 a titolo di credito
DL.66/2014.
BONUS IRPEF
 Con l’elaborazione della mensilità di giugno,
ESEMPI
PRATICI






ipotizzando un reddito presunto di € 18.000, il
credito verrà così calcolato:
Credito teorico rapportato al reddito: € 640
Periodo di spettanza: 61 (1 aprile – 31 maggio)
+ 205 (10 giugno– 31 dicembre) = 266 giorni
Credito rapportato al periodo di
spettanza: 640 / 365 x 266 = € 466,41
Periodo di assegnazione (giugno): 21 giorni
Periodo di ragguaglio: 205 giorni
Credito: ( 466,41 – 106,96 ) / 205 x 21 = €
36,82
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