BONUS IRPEF ART.1 D.L. 66/2014 Misure volte a ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati; Erogazione di un bonus irpef mensile BONUS IRPEF BENEFICIARI Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, c. 1 Tuir. BENEFICIARI Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir. BONUS IRPEF REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 50 C. c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 C. 1 TUIR) Il comma 1 dell’art. 49 del TUIR definisce i redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale. Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Remunerazioni dei sacerdoti. Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. BONUS IRPEF Redditi di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) Tuir). Compensi REDDITI ESCLUSI per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN. Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo. Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro. I titolari di partita Iva. I lavoratori domestici (per ciò che riguarda l’automatica erogazione del bonus). BONUS IRPEF CONDIZIONI I contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un’imposta lorda, determinata sui redditi precedentemente menzionati, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. CONDIZIONI Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, c. 1 Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 Tuir. Non si deve trattare di soggetti aventi IRPEF=0, né di soggetti incapienti. BONUS IRPEF CONCETTO DI INCAPIENTE Gli incapienti sono coloro che hanno detrazioni (intese nella loro ampia accezione) superiori all’imposta lorda dovuta. Pertanto, si tratta di coloro che non pagano Irpef in quanto percepiscono un reddito inferiore ai 8.000 euro. Nella generalità dei casi potrebbe risultare incapiente anche un contribuente che pur percependo un reddito superiore ad € 8.000 abbatte l’imposta grazie alla concomitanza delle detrazioni di lavoro dipendente e per familiari a carico. ACCEZIONE DI INCAPIENTE AI FINI DEL BONUS Coloro che vengono definiti incapienti ai fini del bonus, invece, sono coloro che riescono ad abbattere l’imposta lorda con le sole detrazioni di lavoro dipendente. Il fatto che un lavoratore non paghi l’Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l’imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. Ad esempio un contribuente che dichiara 11.000 euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico, ma senza le detrazioni per familiare a carico paga ugualmente l’imposta ha diritto al bonus. BONUS IRPEF 1° REQUISITO DI BASE Irpef lorda su redditi lavoro dipendente e/o assimilati > detrazioni di lavoro dipendente; 2° REQUISITO DI BASE Reddito complessivo <= 26.000 euro. BONUS IRPEF Contribuenti il cui reddito complessivo non sia formato dai redditi specificati. Contribuenti che non abbiano un’imposta lorda SOGGETTI ESCLUSI generata da redditi specificati superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir (incapienti) Contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000. BONUS IRPEF CARATTERISTICHE bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo, per cui non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali comunali e regionali, e ai fini contributivi (principio di armonizzazione dell’imponibile fiscale e contributivo, D.lgs 314/1997). CARATTERISTICHE Il Non incide sul calcolo dell’Irap del soggetto erogante. L’importo del bonus deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno. BONUS IRPEF SOSTITUTI D’IMPOSTA INTERESSATI AUTOMATICITA’ Il credito d’imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. I soggetti tenuti al riconoscimento del credito, per l’anno 2014, sono i sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600: enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio. BONUS IRPEF DETERMINAZIONE DEL CREDITO REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO DEL CREDITO Superiore a € 8.000 ma inferiore a € 24.000 € 640,00 Superiore a € 24.000 ma inferiore a € 26.000 € 640 x (€ 26.000 –R.C.) _________________ € 2.000 Superiore a € 26.000 €0 Il credito è rapportato al periodo di lavoro BONUS IRPEF DETERMINAZIONE DEL CREDITO nell’anno. Pertanto, il credito sarà riconosciuto per “intero” (640 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi. da maggio a dicembre 2014: 80 euro (640/8); per l’intero anno: 53,33 euro (640/12) Un lavoratore che detiene i requisiti per la BONUS IRPEF ESEMPIO fruizione del bonus per un importo di €. 80,00 al mese, assunto dal 1 gennaio 2014 che cessa il rapporto di lavoro il 31 ottobre 2014, inizierà a percepire il bonus dal mese di maggio, per cui fino alla data della cessazione avrà percepito €. 480,00 [(€. 80,00 x 6) mesi da maggio ad ottobre]. Dovendo, però, rapportare il bonus all’effettiva durata del rapporto di lavoro (640:12 x 6) si evince che il credito effettivamente spettante al lavoratore sarà pari ad €. 320,00, pertanto, in questa ipotesi, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio alla fine del rapporto dovrà recuperare €. 160,00. Stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile, tenendo conto che l’importo del reddito non sfori € 26.000; BONUS IRPEF Tenere conto dell’eventuale riduzione del credito se l’importo del reddito sfori l’importo di € 24.000 fino al limite di € 26.000; ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA Verificare che l’imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato sia maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente e/ o assimilato; Calcolo del bonus spettante eventualmente rapportato al periodo di lavoro nell’anno; Inserire mensilmente in busta paga l’importo del bonus, fermo restando che non dovrà costituire imponibile ai fini fiscali e contributivi, e quindi sommarlo direttamente sull’importo netto che il contribuente dovrebbe percepire; Utilizzare tale credito in diminuzione delle ritenute BONUS IRPEF che l’azienda è tenuta a versare all’Erario ed in caso di incapienza delle ritenute scomputarli dai contributi previdenziali dovuti agli istituti di previdenza; In caso di incapienza del monte ritenute tale da non ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. I contributi utilizzati per l’erogazione del credito d’imposta, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. Controllo BONUS IRPEF ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno per verificare l’effettiva spettanza del credito e l’eventuale recupero di somme erogate in più; Acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore (o modello CUD) in caso di assunzione in corso d’anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di lavoro; Indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770. Fermo restando che i sostituti d’imposta devono BONUS IRPEF riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta. (Esempio: Titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta). CREDITO NON SPETTANTE Il sostituto d’imposta potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione. In ogni caso entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito d’imposta in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Il suddetto chiarimento è arrivato per mezzo BONUS IRPEF della circolare n. 8/2014 dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che i contribuenti senza sostituti d imposta (tra cui rientra il personale domestico) potrà chiedere il bonus in UNICO 2015 con riferimento ai redditi 2014. CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO (PERSONALE DOMESTICO) Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. • BONUS IRPEF CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO (PERSONALE DOMESTICO) 1) 2) Il datore di lavoro domestico deve rilasciare al dipendente: il cedolino paga; l’attestazione relativa all’importo (dichiarazione sostitutiva del CUD). annuo erogato Se dalla dichiarazione emerge un credito il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria sul c/c fornito all’Agenzia delle Entrate dal contribuente. Se, invece, non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: -per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti; -per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia. BONUS IRPEF CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO (PERSONALE DOMESTICO) Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi evidenzi un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmetterà la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà la delega di versamento compilata al contribuente, che effettuerà il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Il bonus spetta anche ai lavoratori in aspettativa BONUS IRPEF ALTRE IPOTESI (CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9 E DEL 14 MAGGIO 2014) non retribuita. Visto e considerato che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, è opportuno fare riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, scomputando dai giorni per i quali spettano le detrazioni i giorni per i quali non spetta alcun reddito; Il credito viene riconosciuto anche ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia, purchè siano titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, e tale reddito non sia imponibile nello Stato italiano per effetto dell’applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione. Anche i soggetti percettori di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità ed indennità di disoccupazione (ASPI) hanno diritto al bonus, perché tali somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. L’importo verrà, quindi, elargito dall’ente erogatore dell’indennità. Il bonus spetta anche ai lavoratori deceduti in BONUS IRPEF relazione al loro periodo di lavoro nel 2014, e verrà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto che verrà presentata da uno degli eredi; Ai fini della determinazione del reddito complessivo ALTRE IPOTESI (CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9 E DEL 14 MAGGIO 2014) necessario all’erogazione del bonus vi rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Ad analizzare la questione è stato il comma 7 dell’art. 3 del D.lgs. 23/2011, il quale stabilisce che: “ Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso dei requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.lgs. 109/1998)” Ai BONUS IRPEF ALTRE IPOTESI (CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9 E DEL 14 MAGGIO 2014) fini della determinazione del reddito complessivo, per l’erogazione del bonus, vengono escluse le somme percepite a titolo di incremento della produttività ed assoggettate ad imposta sostitutiva. A stabilirlo il D.L. 93/2008 al comma 2 art. 2, nel quale viene precisato che le somme di cui comma 1 (quali somme per lavoro supplementare, straordinario assoggettate ad imposta sostituiva) non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo, a meno che il dipendente non rinunci espressamente a farsi assoggettare le somme percepite a titolo di incremento della produttività a tassazione ordinaria (perché più conveniente). In quest’ultima ipotesi le somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. In BONUS IRPEF ALTRE IPOTESI (CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9 E DEL 14 MAGGIO 2014 caso di concomitanza di più rapporti di lavoro, il cui reddito complessivo (derivante da entrambi i rapporti di lavoro) non ecceda l’importo di € 26.000, e data l’automaticità dell’erogazione del bonus da parte dei sostituti d’imposta, è onere del lavoratore comunicare obbligatoriamente i propri redditi e/o il credito fruito nell’eventuale precedente rapporto di lavoro al nuovo sostituto d’imposta e chiedere ad uno dei due sostituti di non riconoscere il credito, in quanto quest’ultimo può essere erogato da un solo sostituto d’imposta. I sostituti d’imposta che erogano il bonus BONUS IRPEF COMPENSAZIONE avranno la possibilità di recuperare quanto di loro competenza avvalendosi della compensazione esterna (orizzontale) utilizzando l’apposito modello F24. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «1655», con il quale potranno essere compensate tutte le tipologie d’imposte dovute ai vari istituti ed enti, eccezion fatta che per le somme dovute all’INAIL, fermo restando il limite di un plafond massimo di utilizzo per la compensazione attualmente fissato in € 700.000 annui. Il flusso Uniemens non risulta interessato dalle operazioni di recupero. BONUS IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (fino ad € 26.000) Redditi da cedolare secca x Aliquote IRPEF (per scaglioni di reddito) IRPEF netta > 0 + + Redditi per incrementi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva Redditi relativi ad unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze = _______________________________________________________ Base imponibile per il calcolo del bonus = _______________________________________________________ IRPEF lorda Detrazioni da lavoro dipendente (no per familiari) = _______________________________________________________ SI BONUS RIPROPORZIONAMENTO BONUS [640:12 x (durata rapporto di lavoro)] IRPEF netta < 0 NO BONUS Dipendente a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014. BONUS IRPEF Con ESEMPI PRATICI l’elaborazione della mensilità di maggio, ipotizzando un reddito presunto di € 24.500, il credito verrà così calcolato: Credito teorico rapportato al reddito: 640 x (26.000 – 24.500) / 2.000 = 480 Periodo di spettanza: 365 giorni Credito rapportato al periodo di spettanza: € 480 Periodo di assegnazione (maggio): 31 giorni Periodo di ragguaglio: 245 giorni Credito: 480 / 245 x 31 = € 60,73 Dipendente a tempo determinato, assunto dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014. BONUS IRPEF Con ESEMPI PRATICI l’elaborazione della mensilità di maggio, ipotizzando un reddito presunto di € 18.000, il credito verrà così calcolato: Credito teorico rapportato al reddito: € 640 Periodo di spettanza: 214 giorni (1 marzo – 30 settembre) Credito rapportato al periodo di spettanza: 640 / 365 x 214 = € 375,23 Periodo di assegnazione (maggio): 31 giorni Periodo di ragguaglio: 153 giorni (1 maggio – 30 settembre) Credito: 375,23 / 153 x 31 = € 76,03 Dipendente assunto a tempo indeterminato il 10 giugno 2014. Presenza di un precedente rapporto di lavoro dal 1 aprile 2014 al 31 maggio 14; nel corso di tale rapporto risulta erogato l’importo di € 106,96 a titolo di credito DL.66/2014. BONUS IRPEF Con l’elaborazione della mensilità di giugno, ESEMPI PRATICI ipotizzando un reddito presunto di € 18.000, il credito verrà così calcolato: Credito teorico rapportato al reddito: € 640 Periodo di spettanza: 61 (1 aprile – 31 maggio) + 205 (10 giugno– 31 dicembre) = 266 giorni Credito rapportato al periodo di spettanza: 640 / 365 x 266 = € 466,41 Periodo di assegnazione (giugno): 21 giorni Periodo di ragguaglio: 205 giorni Credito: ( 466,41 – 106,96 ) / 205 x 21 = € 36,82