Infortuni sul lavoro • Le origini del problema – la rivoluzione industriale • La soluzione civilistica: la responsabilità civile • La legge n.80 del 1898 • Lo strumento giuridico: l’assicurazione • Il rischio professionale • La soluzione transattiva Campo di applicazione oggettivo E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori: ……. Art. 4 Sono compresi nell'assicurazione (1): 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3); 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4); 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5); 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 . Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto . Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto. Criterio oggettivo •macchina isolata •ambiente pericoloso •lavorazioni pericolose Criterio soggettivo •lavoratori subordinati •parasubordinati •lavoratori autonomi •insegnanti e allievi •Tirocinanti (v. l. 196/ 1997) infortunio indennizzabile occasione di lavoro causa violenta lesione temporanea assoluta permanente assoluta o parziale (oltre il 6%) Il “ristoro” negli infortuni e malattie professionali assoluta temporanea 2°-4° giorno 60% retr. (datore lav.) 5°-90° 60% retr. (INAIL) 91°75% retr. (INAIL) parziale permanente morte capitale x danno biologico fino al 16% oltre 2 rendite; 1 collegata alla retribuzione 100% invalidità La valutazione del danno tabellata (prima del 2000) Industria Agricoltura • • • • • • • • • • sordità di un orecchio15 pollice destro 28(20)* pollice sinistro 23(16)* falange pollice dx 15 falange pollice sx 12 20 30 25 16 12 * Secondo la nuova tab. (n.243) La valutazione del danno nell’assicurazione infortuni • Forfettaria (ex ante) • Perdita della capacità lavorativa generica • Franchigia: ristoro solo dei danni superiori al 6% della lesione dell’integrità psico-fisica (10% della perdita di capacità lavorativa generica). Il risarcimento del danno La responsabilità extracontrattuale Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2056): Valutazione dei danni rinvio a 1223, 1226, 1227 danno emergente lucro cessante 2059: danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalle leggi (art.185 e 598 c.p.; 89 c.p.c.) danni "non patrimoniali" lesione dell'itegrità psico-fisica La valutazione del danno alla persona nel diritto civile • Il problema del soggetto non economicamente valutabile • La rilettura dell’art.32 Cost. • Dai tribunali di Genova e Pisa alla sentenza della Corte Cost. 184 del 1986 • (La riforma del SSN) La risoluzione del problema civilistico • Danno biologico (alla salute) come tipo di danno distinto da quello patrimoniale e da quello non patrimoniale • Visione unitaria e inscindibile del danno nella sua componente statica (lesione) e dinamica (conseguenze pregiudizievoli) • Problema della quantificazione del danno. Il danno alla persona nel rapporto di lavoro • L’art.2087 e l’obbligazione di sicurezza • L’ art.10 del t.u. 1124/1965 • La “franchigia” La giurisprudenza costituzionale • Corte cost., 15-02-1991, n. 87: inammissibilità “…deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore”. Corte cost., 18-07-1991, n. 356 È illegittimo l’art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. Corte cost., 27-12-1991, n. 485. È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., l’art. 10, 6º e 7º comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l’infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l’ammontare delle indennità corrisposte dall’Inail. È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., l’art. 11, 1º e 2º comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui consente all’Inail di avvalersi, nell’esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica. L’INAIL alla riscossa? • Tentativi di recuperare le somme versate • La scissione del danno biologico • Arriva il legislatore: il d.lgs. 38/2000 Il d.lgs.38/2000 • Riconoscimento del danno biologico: la modifica delle tabelle di valutazione del danno all’integrità psico fisica. • Il mancato riconoscimento del danno biologico da temporanea • Il mancato riconoscimento del danno biologico in caso di morte Ristoro • dal 6% al 16% = capitale • dal 16% al 100% = rendita per danno biologico + rendita per perdita della capacità di lavoro Tabella 1 - Risarcimento delle micropermanenti ex l.57/2001 (valori x 1.000) Grado coeff. valore di inv. punto a 11 anni 18 20 21 31 41 51 6 1,7 2.040 12.240 11.811,6 11.689,2 11.628 11.016 10.404 9.792 7 1,9 2.280 15.960 15.401,4 15.241,8 15.162 14.364 13.566 12.768 8 2,1 2.520 20.160 19.454,4 19.252,8 19.152 18.144 17.136 16.128 9 2,3 2.760 24.840 23.970,6 23.722,2 23.598 22.356 21.114 19.872 Danni micropermanenti dm 2011 Circolazione stradale pun ti coefValore a 11 20 30 € 7.393,81 € 7.006,70 € 6.619,59 € 6.232,48 € 5.845,37 7 1,9 € 10.095,23 € 9.640,95 € 9.136,18 € 8.631,42 € 8.126,66 € 7.621,90 6 1,7 € 7.742,21 40 50 60 8 2,1 € 12.751,87 € 12.178,04 € 11.540,44 € 10.902,85 €10.265,26 € 9.627,66 9 2,3 € 15.712,13 € 15.005,08 € 14.219,48 € 13.433,87 €12.648,26 €11.862,66 indennizzo danno biologico INAIL (maschi, valori x 1.000) Grado inv. valore punto fino a 20 da 21 a 25 da 31 a 35 da 41 a 45 da 51 a 55 anni 6 1600 9600 9120 8160 7200 6240 7 1700 11900 11305 10115 8925 7735 8 1800 14400 13680 12240 10800 9360 9 1900 17100 16245 14535 12825 11115 Percentuali di differenza tra risarcimento e indennizzo. % inv. Età 20 21 31 41 51 6 82,1 78,4 74,0 69,2 63,7 7 78,0 74,6 70,4 65,8 60,6 8 74,8 71,4 67,5 63,0 58,0 72,08438 68,84058 65,0161 60,74169 55,93297 Grafico 1 Riduzione percentuale della liquidazione 120 100 100%= 20 anni 9 80 risarcimento 60 indennizzo 40 20 0 21 31 41 età 51