EXPO E TERRITORI
PROGETTO “LAZIO TERRE DELL’OLIO”
27 APRILE 2015
“Sala Tirreno” sede regionale di Via R.R. Garibaldi– Roma
L’olio di qualità del Lazio:
DOP, biodiversità, etichettatura
Dott.ssa Miria Catta & Dott. Agr. Giovanni Pica
QUALITA’
definizione ISO 8402
“… insieme delle caratteristiche di
un’entità che le conferiscono
l’attitudine a soddisfare bisogni
espressi o impliciti”
Qualità di Origine
Qualità Merceologica
(Caratteristiche
commerciali e aspetto
del prodotto)
Qualità
Nutrizionale
(Caratteristiche
della
composizione e
di ingredienti)
(Tipicità: prodotti DOP,
IGP, STG, …..)
Qualità Igienico-Sanitaria
(Garanzie di sicurezza
igienico-sanitaria)
Principali
Aspetti della
Qualità di un
Prodotto
Alimentare
Qualità
Ambientale
(Metodi di produzione
eco-compatibili)
Qualità
Etica
(Produzione senza
sfruttamento)
Qualità
Organolettica
(Bontà, aspetti
gustativi tipici o
particolari)
Qualità normata
Ambito cogente
tutela l’aspetto igienico-sanitario  precondizione di accesso ai mercati (Haccp, ecc);
(marchiatura CE, ecc.)
Ambito regolamentato
Reg. CE 1151/12: relazione prodotto-territorio:
- la DOP caratterizza tutto il ciclo dalla fase agricola al confezionamento; prodotto e
processo espressione univoca di un’area tipica
- l’IGP copre almeno una fase; in genere solo il processo o parte di esso è espressione
dell’area oggetto di caratterizzazione
- Reg CE 834/07 e Reg. CE 889/2007: processo produttivo Biologico
Ambito volontario
conformità del prodotto a standard predefiniti (marchi collettivi, marchi contrattuali
Conad o Coop, marchi ombrello Marlene, norme ISO, GLOBALGAP ecc.)
Ambito volontario: certificazione applicabile alle aziende
UNI EN ISO
9001
Specifica i requisiti che un sistema di gestione per la qualità di
un’azienda/organizzazione deve possedere per dimostrare la
propria capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti dei
clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili
UNI EN ISO
14000
Specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale
SA 8000
Social Accountability 8000 è un modello gestionale che si
propone di garantire il comportamento etico delle
Organizzazione che lo adottano
BS OHSAS
18001
(Occupational health and safety management systems –
Requirementes) rappresenta un riferimento, riconosciuto a
livello internazionale, per la certificazione di un sistema di
Gestione per la Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Ambito volontario: settore agroalimentare
UNI EN ISO
22000
“Food safety managemnet sistems – Requirements for any
organizzation in the food chain” è uno standard volontario
per la certificazione di sistemi di gestione della sicurezza in
campo alimentare
BRC
BRC Storage and
distribution
Nato nel 1998 per garantire che i prodotti a marchio siano
ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel
rispetto di requisiti minimi
Definisce i requisiti per lo stoccaggio, la distribuzione e la
commercializzazione all’ingrosso
IFS
IFS Logistic
IFS (International Food Standard) è il corrispettivo della BRC
per i Paesi dell’area Centro-Europea (Austria, Svizzera,
Francia, Germania e Italia)
Si applica alle aziende si servizi di logistica e trasporti
GLOBAL
GAP
Il GlobalGap definisce le buone pratiche agricole (Good
Agricultural Practice, GAP) relative agli elementi essenziali
per lo sviluppo della best practice (migliore tecnica)
applicabili ad aziende agricole, coltivazioni e prodotti della
terra, allevamenti
Ambito volontario: settore agroalimentare
UNI EN ISO
22005
Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi
generali per la progettazione e l’attuazione
La UNI EN ISO 22005 ha sostituito le norme UNI 11020 e UNI
19393 il 17/01/2008
DISCIPLINARE
DI
PRODUZIONE
Documento, predisposto dal produttore o riportato in una
norma, contenente un insieme di indicazioni e/o prassi
operative da rispettare da parte del produttore
relativamente al nome del prodotto agricolo o alimentare.
Tale documento viene utilizzato per verificare che il prodotto
sia conforme a quanto dichiarato
PRODOTTO TIPICO
Tipicità: insieme delle caratteristiche uniche di immagine,
tradizione, tecnologia, e cultura, che sono proprie di uno specifico
territorio e che sono alla base delle tecniche di realizzazione dei
prodotti agricoli ed agroindustriali.
DOP
IGP
STG
Reg UE n. 1151/12 e DM n. 12511 del 14/10/2013
normativa di riferimento
Denominazione Origine Protetta:
…è un nome che identifica un prodotto
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese
determinati;
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o
esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi
intrinseci fattori naturali e umani; e
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata
Reg UE n. 1151/12 e DM n. 12511 del 14/10/2013
normativa di riferimento
Indicazione Geografica Protetta:
…è un nome che identifica un prodotto
a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data
qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona
geografica delimitata.
Reg UE n. 1151/12 e DM n. 12511 del 14/10/2013
normativa di riferimento
Specialità Tradizionale Garantita:
…se designa uno specifico prodotto o alimento:
a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una
composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale
prodotto o alimento; o
b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
…esso deve:
a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto
specifico; o
b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto
Documentazione necessaria per istanza DOP/IGP/STG
(normativa di riferimento Reg UE 1151/12 – DM 14/10/2013 GU n. 251del 25/10/2013)
Atto costitutivo e/o Statuto dell’Associazione
Delibera assembleare
Disciplinare di produzione
Documento Unico
Relazione tecnica
Relazione socio-economica
Relazione storica
Cartografia
Logo-tipo
Prodotti agroalimentari tipici
- Europa: 1.249 DOP/IGP/STG
di cui DOP: 583; IGP: 617; STG: 49
- Extra UE: 34 DOP/IGP (18 Svizzera, 5 Cina)
- Italia : 269 DOP/IGP/STG
(42 DOP EVO + 1 IGP EVO)
- Lazio:
26 DOP/IGP
di cui 4 EVO
Prodotti certificati DOP - Regione Lazio
Olio extra vergine di oliva Canino
Peperone di Pontecorvo
Olio extra vergine di oliva Sabina
Fagiolo cannellino di Atina
Olio extra vergine di oliva Tuscia
Ricotta di bufala Campana
Olio extra vergine di oliva Colline Pontine
Pecorino Romano
Castagna di Vallerano
Nocciola Romana
Pecorino Toscano
Salamini italiani alla cacciatore
Ricotta Romana
Mozzarella di Bufala campana
Pecorino di Picinisco
15 - D.O.P.
Prodotti certificati IGP - Regione Lazio
Carciofo Romanesco del Lazio
Kiwi Latina
Pane casareccio di Genzano
Vitellone bianco dell’Appennino
Centrale
Porchetta di Ariccia
Agnello del Centro Italia
Prosciutto Amatriciano
Patata dell’Alto Viterbese
Mortadella Bologna
Abbacchio Romano
11 - I.G.P
Sedano bianco di Sperlonga
Gli oli DOP della regione Lazio
Le favorevoli condizioni climatiche esistenti nel territorio laziale
consentono lo sviluppo dell’olivicoltura un po’ ovunque.
Nell’intero territorio esistono, tuttavia, aree particolarmente
vocate quali la Sabina, i Monti Lepini e Ausoni e la Tuscia
viterbese. L’importanza della produzione olearia laziale è
determinata, prima ancora che in termini quantitativi, dal suo
stretto legame con il territorio.
 Allo stato attuale le DOP riconosciute a livello regionale sono:
Sabina, Canino, Tuscia, Colline Pontine.
16.000.000 piante di olivo
Vt: Caninese
Rm/Ri: Carboncella
Fr: Moraiolo
Lt: Itrana
Varietà: frantoio, caninese, leccino almeno 90%. Altre max 10%.
Caratteristiche: acidità tot max:0,5 g/100 g,
Num perossidi: =< 12 Meq02/kg
Raccolta: invaiatura – 15 gennaio
Varietà: caninese, leccino, pendolino
maurino, frantoio. Altre max 5%.
Caratteristiche: acidità tot max di 0,5 g/100 g,
Num perossidi<=10 Meq02/kg
Raccolta: 20 ottobre-15 gennaio
Varietà: carboncella, leccino, raja, frantoio,
moraiolo, olivastrone, salviana, olivago, rosciola
per almeno il 75%. Altre max il 25%.
Caratteristiche: acidità tot max di 0,6 g/100 g
Num perossidi =< 14Meq02/kg
Panel test: difetti = 0; fruttato > 0;
Ac Oleico < 68%
Varietà: Itrana (50-100%), frantoio e leccino max 50%, altre max 10%
Caratteristiche: acidità tot max di 0,6g/100g,
Num perossidi =< 12
Polifenoli: > 100 mg/kg; Ac Oleico: > 72%
Panel test: mediana difetti = 0; fruttato: 4-7; amaro: 3-5
piccante: 3-5; pomodoro: 3-6
Raccolta: invaiatura - 31gennaio
Produttori: 167
Superficie: 1.512,01 ha
Produttori: 160
Trasformatori: 71
Superficie: 468,62 ha
Trasformatori: 7
Produttori: 73
Superficie: 279,27 ha
Trasformatori: 20
Produttori: 35
Superficie: 106,16 ha
Trasformatori: 28
Il comparto olivicolo regionale
Superficie: 67.996 ha (-9,8%) (Rm 25%, Fr 24%, Vt 20%, Ri 16% Lt 15%)
(81% collina, 15% montagna, 4% pianura)
Aziende: 67.438 (-39,5%) di cui il 48% specializzate (media aziendale: 1,07 ha/azienda)
Frantoi: 220 circa di cui il 56% “impianto continuo”, 31% “pressione”, 13% “integrale,
misto, ecc”
Produzione olive: 110-130.000 t/anno di cui il 3-5% oliva da tavola
Produzione olio: 20.000 t/anno (media ultime 3 campagne)
PV: 90-110ML€ con una incidenza sul VP agricoltura regionale del 5-8% (riduzione del
23,4%)
OLI EXTRAVERGINE DI OLIVA…
oltre 100 mila ettari coltivati
-Riguardano 42 DOP e 1 IGP; l’Olio Toscano è il prodotto con il maggior
numero di operatori e superficie
- Comprendono 20.058 operatori di cui 19.083 coltivatori (media
aziendale di 5,66 ha),1.863 trasformatori,1.038 molitori e 1.507
imbottigliatori
-Variazione rispetto al 2012:
produttori + 1,9%
superficie + 2,5%
trasformatori + 13%
impianti + 2,3%
- Superficie principalmente in Toscana (58,4% sul totale) e Puglia
(16,7%). L’80,5% è localizzato in collina
PRODOTTO TRADIZIONALE
normativa di riferimento
D.L.vo 173/98
Art 8 comma 2 : “… sono definite le deroghe relative ai
“Prodotti Tradizionali” riguardanti l’igiene degli alimenti…”
D.M. 350/99
Art 1 - “le metodiche di lavorazione, conservazione,
stagionatura, risultano consolidate nel tempo … praticate sul
proprio territorio in maniera omogenea … per un periodo
non inferiore ai 25 anni”.
Art 4 - “… in modo da assicurare sempre uno stato
soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali
di contatto e dei locali nei quali si svolgono le
attività produttive … preservarne la flora specifica”
Reg Ce 178/02
PRODOTTO TRADIZIONALE
normativa di riferimento
Cons 19 - “…valutazione del rischio … altri fattori pertinenti, … di
natura societale, economica, tradizionale…”.
Reg Ce 852/04
Art 13 - “… essere concesse deroghe … per le piccole
imprese..tenendo conto dei relativi fattori di rischio … consentire
l’utilizzo ininterrotti di metodi tradizionali”.
Reg Ce 2074/05
Art 7 - “… gli Stati membri possono concedere agli stabilimenti
che fabbricano PTA deroghe individuali … informano la
Commissione … entro 12 mesi”.
PRODOTTO TRADIZIONALE
GU n. 141 del 20 giugno 2014
Circa 400 Prodotti Tradizionali raggruppati in categorie:
- Bevande analcoliche, distillati e liquori;
-Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni;
- Condimenti;
- Formaggi;
- Grassi (burro, margarina, oli);
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria,
della pasticceria e della confetteria;
- Prodotti della gastronomia;
- Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli
stessi;
- Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro).
OLI MONOVARIETALI
PRODOTTI TRADIZIONALI (ai sensi del D.M. 350/99)
REGIONE LAZIO aggiornamento G.U. n. 141 del 20/06/2014
Categoria: Grassi (burro, margarina, oli)
olio monovarietale
carboncella;
olio monovarietale
olivastrone;
olio monovarietale
olio monovarietale
olio monovarietale
olio monovarietale
olio monovarietale
olio monovarietale
extra vergine di
extra vergine di
extra
extra
extra
extra
extra
extra
vergine
vergine
vergine
vergine
vergine
vergine
di ciera;
di itrana;
di marina;
di salviana;
di sirole;
di rosciola
Gli oli monovarietali
In questi ultimi anni alcune aziende olivo-oleiche della nostra regione hanno colto l’opportunità di produrre oli
monovarietali legati a specifiche varietà univoche del territorio circoscritto. Gli oli extravergini monovarietali
più rappresentativi del territorio regionale sono: Canino, Carboncella, Itrana; Frantoio; Rosciola,
Olivastro; Moraiolo; Ciera dei colli.
Canino – fruttato medio, colore verde con sentore di carciofo e mandorla, piccante e amaro con
intensità medio leggera;
Carboncella – fruttato medio, colore tendenzialmente al verde con sentore di mandorla, pomodoro e
carciofo, amaro e piccante di media intensità;
Itrana – fruttato medio, colore verde con riflessi gialli con sentore di carciofo, pomodoro e mandorla,
inizialmente dolce con decise note di amaro e piccante;
Frantoio – fruttato medio, colore verde con sentore di mandorla e leggero pomodoro, lieve prevalenza
del piccante;
Rosciola – fruttato leggero ed elegante, colore giallo con riflessi verdi, con note erbacee e lieve sentore di
mele e cardo, al gusto appare morbido e leggermente piccante;
Olivastro – fruttato intenso, colore verde, decisamente erbaceo, con evidente sentore di pomodoro e
carciofo, buone note di amaro e piccante;
Moraiolo – fruttato medio, colore verde con riflessi gialli, con sentore di mandorla e carciofo, buone note
di amaro ma soprattutto piccante;
Ciera dei colli – fruttato medio, di tipo erbaceo con sentore prevalentemente di mandorla, al gusto
inizialmente dolce con note di piccante ed amaro intenso, colore giallo con riflessi verdi.
Le varietà autoctone (L.R. 15/00)
Varietà originarie del Lazio o integrate nell’agro-ecosistema laziale da almeno 50 anni
la cui tutela è affidata ad Arsial tramite il Registro Volontario regionale e la Rete di
conservazione e sicurezza. Le varietà ad oggi tutelate sono:
Areale di conservazione in situ
Varietà
Oliva dei Monti
Monti Lucretili
Palmuta
Tivoli, S Polo dei Cavalieri, Marcellina e limitrofi
Rappaiana
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Romana
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Roscetta Gagliarda
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Rosciola Nostrana
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Rotonda di Tivoli
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Salvia cl. Montelibretti
Montelibretti, palombara Sabina, Neroli (RM)
Sbuciasacchi
Tivoli, Marcellina e limitrofi
Sirole cl. Soratte
Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano, S.
oreste, Torrita Tiberina (RM)
Marina
S. Donato Val Valcomino, Alvito, Gallinaro, Settefrati (FR)
Minutella Casarè
Priverno, Sonnino, Itri (LT)
Vallanella
Priverno, Sonnino, Itri (LT)
Scopi della Legge Regionale n.15 del 1 marzo 2000
La Legge n.15/2000 favorisce e promuove la tutela delle
risorse genetiche vegetali ed animali
autoctone o introdotte ed integrate nell’agro-ecosistema laziale da
almeno 50 anni, (compresi piante spontanee, e selvatici)
d’interesse agrario ma anche economico, scientifico, ambientale e
culturale
minacciate di erosione genetica
La Legge tutela anche tutte le risorse genetiche scomparse ma attualmente
conservate presso istituti sperimentali, orti botanici, collezioni e banche
genetiche anche di altre regioni o paesi
Strumenti operativi delle L.R. 15/00
Registro Volontario Regionale
Rete di Conservazione e sicurezza
nel quale sono iscritte gratuitamente e previo parere di due Commissioni
Tecnico-Scientifiche, una per il Settore Vegetale ed una per il Settore
Animale, le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione.
Il registro è consultabile all’indirizzo: www.arsial.it
Referente Dott. ssa Maria Teresa Costanza
Tel_ 06/86273450-457
[email protected]
ETICHETTATURA
DEGLI OLI
Normativa di riferimento
Reg. UE n. 1335/2013 del 13 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di
dicembre 2013
commercializzazione dell’olio d’oliva
Reg. CE n. 29/2012 del 13 Relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
gennaio 2012
Elenco delle informazioni obbligatorie da inserire in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE n. 1308/2013)
Denominazione di vendita e riferimento alla categoria dell’olio

Denominazione di vendita

Olio extra vergine di oliva

Olio di oliva vergine




Olio di oliva composto da oli
d’oliva raffinati e da oli
d’oliva vergini
Olio di sansa di olive

Categoria olio
“olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici”
“olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
“olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e olio
ottenuto direttamente dalle olive”.
“olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo
l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”; OPPURE “olio
contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti dalle
olive”
Solo gli oli extra vergine di oliva, gli oli di oliva vergine, gli olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini
e gli oli di sansa di oliva possono essere commercializzati al dettaglio (Reg. UE 1308/2013 - All. VII parte VIII).
L’indicazione della categoria può essere riportata o meno in prossimità della denominazione dell’alimento.
Elenco delle informazioni obbligatorie da inserire in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE n. 1308/2013)
 Nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore con il cui nome o con la cui
regione sociale è venduto il prodotto;
 Quantità netta: gli oli di oliva, compresi gli oli di sansa di oliva, devono essere
commercializzati in contenitori provvisti di chiusura ermetica e di etichetta, della
capacità massima di 5 litri. Gli Stati membri possono stabilire una capacità superiore ai 5
litri per oli venduti ai ristoranti, mense, ospedali o altre collettività. Unità di misura: litri
(L o l), centilitri (cl) o millilitri (ml);
 Termine minimo di conservazione: “da consumarsi preferibilmente entro il
(gg/mm/aa)...”;
 Numero di lotto: insieme di unità di vendita di un alimento, prodotto, fabbricato,
confezionato in circostanze identiche. Il numero di lotto è determinato dal produttore o
dal confezionatore o dal primo venditore;
 Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego: “conservare in luogo
asciutto, al riparo della luce e del calore ” e “non disperdere il vetro nell’ambiente”. Tali
indicazioni devono figurare sull’imballaggio e sull’etichetta apposta (Reg. UE n.
1335/2013;
……la quantità e la “
e”…
la “e” a condizione che gli “imballaggi preconfezionati” corrispondano ai
requisiti della Direttiva 75/106/CEE, Direttiva 75/107/CEE e s.m.i. (altezza
caratteri minimo 3 mm) e DM 5/08/1976.
La “e” è normalmente posta di seguito all’indicazione della quantità del
prodotto – ad esempio “1 l e” – ma nulla vieta che sia posta anche prima
di tale indicazione, purché essa sia prossima alla indicazione della
quantità di prodotto contenuto nella confezione.
Informazioni obbligatorie in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE n. 1308/2013)
Termine minimo di conservazione
Diciture:
“da consumarsi preferibilmente entro…”
anche non seguita dalla data purché sia indicato il punto della confezione in cui tale
data è collocata.
La legge 14 gennaio 2013 , n. 9, recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini”, all’art. 7, ha stabilito che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva
vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere
superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi
preferibilmente entro» seguita dalla data (gg/mm/aa)
Elenco delle informazioni obbligatorie da inserire in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE n. 1308/2013)
 Designazione dell’origine: deve figurare nelle etichette degli oli extra vergini di oliva e oli vergini di
oliva e corrisponde alla zona geografica indicata sull'imballaggio e/o sull'etichetta nella quale le
olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
Esempi:
•
1) Olio di oliva originario di uno Stato Membro o di un Paese terzo. Possibili diciture: “Origine: Italia”; “Origine:
Grecia”; “Origine: Spagna”
•
•
•
•
2) Nel caso di miscele di oli di oliva non estratti in un unico Stato Membro o Paese terzo, deve figurare una delle
seguenti diciture:
« miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea”- oppure un riferimento all’Unione
“miscela di oli di oliva non originari dell’Unione Europea” - oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione
“miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea e non originari dell’Unione” – oppure un riferimento
all’origine interna ed esterna all’Unione;
•
3) Nel caso in cui le olive siano state raccolte in un Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio dove l'olio è
stato estratto, la designazione di origine deve essere così riportata: “olio extra (vergine) di oliva ottenuto
nell'Unione o in (nome dello Stato membro interessato – es: Italia) da olive raccolte (nell'Unione), in (nome
dello Stato membro o Paese terzo interessato – es: Spagna

A livello regionale la designazione dell’origine è quella prevista per gli oli extravergini di oliva che hanno ottenuto
il riconoscimento comunitario DOP/IGP, ai sensi del Reg. CE 1152/2012.
Elenco delle informazioni facoltative che possono figurare in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. CE 2568/91, Reg. UE n. 1169/2011)
Dichiarazione nutrizionale: per il momento sono informazioni facoltative, ma
diventeranno obbligatorie a decorrere dal 13/12/2016 sulla base di quanto
stabilito dal nuovo regolamento UE n. 1169/2011.
Campagna di Raccolta: può figurare per gli oli extra vergine di oliva e per gli oli di
oliva vergine, solo quando il 100% del contenuto dell’imballaggio proviene da tale
raccolta (reg. UE n. 1335/2013);
Varietà delle olive: in etichetta è possibile fare riferimento alla/e varietà di olive
dalle quali è stato estratto l’olio. E’ chiaro che il produttore deve garantire la
veridicità di quanto descritto in etichetta
Elenco delle informazioni facoltative che possono figurare in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. CE 2568/91, Reg. UE n. 1169/2011)
Modalità di estrazione (supportate da documentazione del frantoio)
«prima spremitura a freddo»: questa dicitura e riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti
a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione
di tipo tradizionale con presse idrauliche;
«estratto a freddo»; questa dicitura e riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di
27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive. La Commissione U.E. ha
chiarito che oltre a “estratto a freddo” possono essere utilizzate, sempre nel rispetto delle condizioni
appena viste, anche le espressioni “ottenuto a freddo” o “prodotto a freddo”.
Elenco delle informazioni facoltative che possono figurare in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. CE 2568/91, Reg. UE n. 1169/2011)
Caratteristiche chimiche (supportate da analisi):
indicazione dell’acidità o acidità massima,
indice dei perossidi,
tenore in cere
valori spettrofotometrici: K232, K270, DELTA K
riportati con carattere avente le medesime dimensioni e nel medesimo
campo visivo;
La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es.
acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di
conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia
accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento“;
in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del
termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore
massimo consentito per l'olio extra vergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).
Elenco delle informazioni facoltative che possono figurare in etichetta
(ai sensi del Reg. UE 29/2012, Reg. CE 2568/91, Reg. UE n. 1169/2011)
Caratteristiche organolettiche/nutrizionali (da panel-test e analisi):
Le indicazioni sulle caratteristiche organolettiche possono figurare esclusivamente sulle etichette degli oli
extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini. Esse devono essere basate sui risultati ottenuti attraverso
un metodo d’analisi previsto dal “Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli
di oliva vergine” e descritto all’allegato XII del regolamento Cee 2568/91 e s.m..
E’ da segnalare che attualmente il suddetto metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini prevede solo tre attributi positivi: “fruttato”, “amaro”, “piccante”.
Le caratteristiche organolettiche possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”,
“intenso” e delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette aggettivi/dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato
da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la
responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del
prodotto.
… Grazie per la cortese
attenzione!
dott.ssa Miria Catta
ARSIAL – ATQ
Via R. Lanciani 38 – Roma
[email protected]
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L`Olio di qualità del Lazio: DOP, biodiversità, etichettatura