Studio Tributario
e Societario
La Transazione fiscale principi costituzionali
e altri aspetti
Antonio Piciocchi, 18 dicembre 2013
Agenda
• L’indisponibilità della pretesa tributaria
• L’IVA quale tributo sovranazionale
• Alcune differenze e analogie tra i due istituti che
prevedono la transazione fiscale
• La relazione del professionista e l’attestazione
del legale rappresentante
• par condicio creditorum e privilegi
• 3 casi di transazione fiscale/accordo di
ristrutturazione.
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L’indisponibilità della
pretesa tributaria
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La normativa di riferimento
Riforma organica della Legge Fallimentare con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
introduzione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267).
Il precedente decreto Salva-Calcio (D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
Estensione utilizzabilità Transazione Fiscale ad accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182-bis l. fall.). (D.Lgs. 169/2007)
Estensione ambito applicazione della Transazione fiscale anche ai contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori e relativi accessori. (D.L. 29 novembre
2008, n. 185, D.M. Ministero Lavoro 4 agosto 2009).)
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Principi Costituzionali
Art. 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (finalità
solidaristica) in ragione della loro capacità contributiva. (Finalità
di garanzia)
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. (finalità
di promozione sociale)
L’indisponibilità della pretesa tributaria
La legge tributaria come legge di ripartizione; una volta stabilita una
norma impositiva, la ripartizione di quell’onere fiscale tra
contribuenti diventa intangibile per la durata della vigenza della
norma.
Centralità etico-politica del principio come canone di interpretazione
delle norme finalizzate alla riduzione del contenzioso e a
favorire la riscossione
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L’indisponibilità della pretesa tributaria
La riforma del 1973; spostamento del sorgere dell’obbligazione
tributaria dall’attività di accertamento alla autodeterminazione del
reddito da parte dei contribuenti / determinazione del reddito
altrui in caso di sostituto d’imposta.
debito da dichiarazione, meccanismo della sostituzione e debito da
accertamento (eventuale)
Prima della riforma si negoziava sulla quantificazione
dell’obbligazione tributaria del contribuente ancora in fase di
accertamento.
Dopo la riforma si negozia sull’assolvimento di un’obbligazione
dichiarata dal contribuente.
Necessità di chiari criteri di valutazione per assicurare parità di
trattamento tra i vari casi, tuttavia nelle mutevoli e differenti realtà
non è sempre facile.
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L’IVA quale tributo
sovranazionale
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L’IVA quale tributo Comunitario
Ai sensi dell’art. 10 CE:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e
particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima
nell’adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere
la realizzazione degli scopi del presente trattato».
Il secondo ‘considerando’ della sesta direttiva è formulato come
segue:
«considerando che (…) il bilancio delle Comunità sarà, senza
pregiudizio delle altre entrate, integralmente finanziato con
risorse proprie delle Comunità; che queste risorse comprendono,
tra l’altro, quelle provenienti dall’ IVA».
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L’IVA quale tributo Comunitario (segue)
Corte di Giustizia UE, sentenza 17 luglio 2008 C-132/06
La Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), una
rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle
operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di
periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della direttiva IVA:,
nonché dell’art. 10 CE.
D.L. 185 del 29 novembre 2008 ha escluso che l’ammontare di IVA
dovuta potesse essere oggetto di transazione, consentendone
solo la dilazione.
Monitoraggio da parte delle Autorità Europee delle norme a favore
delle imprese in crisi a tutela della concorrenzialità.
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Alcune differenze e
analogie tra i due
istituti che prevedono
la transazione fiscale
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I. Gli strumenti di composizione negoziale della crisi
d’impresa
Strumenti che prevedono la transazione fiscale
Concordato preventivo
Accordi di ristrutturazione
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È procedura
concorsuale
Non è procedura
concorsuale
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I. Gli strumenti di composizione negoziale della crisi
d’impresa
Differente garanzia della par condicio creditorum
Concordato preventivo
Inderogabile
Accordi di ristrutturazione
Derogabile
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I. Gli strumenti di composizione negoziale della crisi
d’impresa
Soglie quantitative di consenso da parte dei creditori
Accordi di ristrutturazione
Concordato preventivo
Creditori rappresentanti
almeno il 60% dei crediti
Creditori rappresentanti
la maggioranza dei
crediti ammessi al voto*
*Se è prevista la formazione di classi, la maggioranza deve
verificarsi altresì nel maggior numero delle classi
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TRANSAZIONE FISCALE
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
CONCORDATO PREVENTIVO
DEBITI
La Transazione fiscale si configura come
La Transazione fiscale non si configura
un'autonoma pattuizione definita in un
quale autonomo istituto
momento precedente la fase giudiziale
dell'omologa
Gli uffici fiscali hanno un lasso di tempo
La Transazione fiscale rappresenta una
maggiore per valutare la proposta, non
fase endoconcorsuale del procedimento e
essendoci le scadenze proprie della procedura
deve essere inserita nel piano
concorsuale (i.e. convocazione dei creditori ex
concordatario a norma dell'art. 160 L.F.
art. 163 L.F.)
L'efficacia della proposta transattiva è
rappresentata esclusivamente dalla
Data l’obbligatorietà della procedura per i
sottoscrizione dell'accordo da parte degli uffici
creditori assenti o gli uffici fiscali sono
fiscali, con la conseguente produzione di effetti
vincolati all’esito della votazione ed
anticipatamente alla fase giudiziale
all’eventuale omologazione del
dell'omologa (a meno che gli uffici non
concordato, con esclusione di un potere di
inseriscano una condizione ex art. 1353 cc, con
veto sulla proposta.
la quale ricollegano la produzione di effetti della
transazione fiscale al decreto di omologa del
Tribunale).
L’assenso del direttore dell'ufficio (per i tributi
L'efficacia della proposta transattiva è
non iscritti a ruolo) e del concessionario, su
rimessa all'approvazione o meno del
indicazione del direttore dell'ufficio (per i tributi
concordato preventivo
iscritti a ruolo) valgono come sottoscrizione
dell'accordo
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Gli effetti
Concordato preventivo
Accordo di ristrutturazione
l’esenzione da azione revocatoria fallimentare degli
l’esenzione da azione revocatoria fallimentare degli
atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del
atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del
debitore posti in essere in esecuzione dell’accordo di
debitore posti in essere in esecuzione del concordato;
ristrutturazione omologato
l’esclusione della responsabilità per bancarotta c.d.
l’esclusione della responsabilità per bancarotta c.d.
«preferenziale» e semplice per i pagamenti e alle
«preferenziale» e semplice per i pagamenti e alle
operazioni compiute in esecuzione dell’accordo di
operazioni compiute in esecuzione del concordato
ristrutturazione omologato;
l’eliminazione dell’insolvenza, con effetti remissori e/o
dilatori nei confronti di tutti i creditori anteriori
l’eliminazione dell’insolvenza
all’apertura della procedura, anche se dissenzienti;
la prededucibilità, dei finanziamenti effettuati in
la prededucibilità di tutti i crediti sorti in pendenza
esecuzione dell’accordo o in funzione della
della procedura, alle condizioni stabilite dalla legge; presentazione della domanda di omologazione,
purché l’accordo sia omologato;
la nullità – a far tempo dalla data di pubblicazione
la protezione – a far tempo dalla data di
della domanda di concordato – delle azioni cautelari
pubblicazione della domanda – dalle azioni cautelari
ed esecutive esperite creditori anteriori, il divieto di
ed esecutive esperibili dai creditori anteriori e il
acquisire titoli di prelazione non autorizzati dal giudice
divieto di acquisire titoli di prelazione se non
e l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90
concordati;
giorni precedenti;
l’inoperatività – a far tempo dalla data di deposito
della domanda – della causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale
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l’inoperatività – a far tempo dalla data di deposito
della domanda e sino all’omologa – della causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale
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La relazione del
professionista e
l’attestazione del
legale rappresentante
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La relazione del professionista
Il professionista designato dal debitore:
a) deve essere indipendente, cioè:
1. non deve essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse
nell’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
2. Verifica Cause d'ineleggibilità e di decadenza (2399 c.c.);
3. non deve avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato
o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione e controllo.
b)
deve essere iscritto nel registro dei revisori legali
c)
deve presentare i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 28 l. fall.
(avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e studi
professionali)
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La relazione del professionista- aspetti penali (cenni)
Art. 236-bis.
Falso in attestazioni e relazioni (1)
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli
67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di
riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per
sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata
fino alla metà
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La Dichiarazione sostitutiva; aspetti penali (cenni)
Dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale
rappresentante ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. n. 445/2000, che la
documentazione allegata alla proposta di Transazione Fiscale
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del
patrimonio. (sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R.
445/2000)
articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000:
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al
fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione
presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro
50,000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore
ad euro 200,000 a si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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La Dichiarazione sostitutiva; aspetti penali (cenni)
Elemento soggettivo del reato
Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il
comportamento doloso dell'agente.
Elemento oggettivo del reato
Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo
concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a
cinquantamila euro
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par condicio creditorum
e
privilegi
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La par condicio creditorum
L’art. 2741 fissa una regola per cui i creditori hanno eguale diritto di
essere soddisfatti sui beni del debitore.
Tale principio trova applicazione ogni qualvolta vi sia una pluralità di
creditori di un unico debitore: essendo unico il patrimonio che
garantisce diversi debiti, si pone il problema di assicurare la parità
di trattamento tra tutti i creditori.
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Deroga al concorso dei creditori: le cause di prelazione
Il principio della par condicio creditorum non è però assoluto in
quanto la legge prevede cause di legittima prelazione, in presenza
delle quali, il creditore che ne sia titolare (creditore privilegiato) è
preferito, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dei
beni del debitore, rispetto agli altri creditori che non ne possano
vantare (creditori chirografari).
Le cause di prelazione sono previste dalla legge e non sono
suscettibili di estensione analogica in quanto di carattere
eccezionale rispetto alla regola della par condicio.
Le cause di prelazione tipiche previste dalla legge (art. 2471 c.c.)
sono il privilegio, il pegno e l’ipoteca.
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Il Privilegio (Art. 2745 c.c.)
Il privilegio è una causa legittima di prelazione, accordata dalla
legge in considerazione della causa del credito, cioè dello scopo
pratico o della giustificazione economica del credito stesso.
Le norme di legge che dichiarano privilegiato un credito sono
eccezionali e tassative, pertanto:
- non sono ammessi altri privilegi all’infuori di quelli tipici ed
esplicitamente previsti dalla legge;
- è esclusa l’applicazione analogica;
- l’autonomia privata non ha altro spazio se non quello di dar vita a
privilegi convenzionali già previsti dalla legge.
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Sussistenza/Trasferimento/Estinzione
del Privilegio
Valutazione della sussistenza del privilegio:
- il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del
privilegio è quello della sua concreta attuazione, che coincide
con l’esecuzione forzata, e non quello della nascita del credito;
- la valutazione della sussistenza del privilegio deve essere
effettuata con esclusivo riferimento alla disciplina vigente al
momento in cui esso viene fatto valere, con la conseguenza che,
l’avvenuta abrogazione di un privilegio dopo l’insorgenza del
credito, riduce quest’ultimo a rango di chirografo.
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Sussistenza/Trasferimento/Estinzione
del Privilegio
Trasferimento del privilegio: il privilegio non può essere trasferito
al fideiussore, poiché questi assume un’obbligazione la cui causa è
certamente diversa da quella dell’obbligazione principale.
Estinzione del privilegio:
- il privilegio si estingue con l’estinzione del credito cui esso
accede;
- il privilegio, non è suscettibile di estinguersi autonomamente per
prescrizione; solo se si stinge per prescrizione il credito si
estingue anche il correlato privilegio, salvo che nelle ipotesi
eccezionali previste dal legislatore (e.g. privilegio speciale
gravante sugli immobili soggetti ad imposta straordinaria sul
patrimonio).
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Eccellenza e professionalità
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Distinzione dei privilegi (Art. 2746 ss.)
Il privilegio può essere generale (su tutti i beni mobili del debitore) o
speciale (solo su determinati beni mobili o immobili).
Privilegio generale (Art. 2751; 2751 – bis): l’oggetto è costituito
dall’intero patrimonio mobiliare del debitore esistente al momento
dell’esecuzione; debitore.
Il privilegio generale, non tocca dunque il patrimonio immobiliare,
fatta salva la limitazione di cui all’art. 2776, che prevede per taluni
privilegi generali, in caso di esecuzione infruttuosa sui mobili, una
collocazione sussidiaria sugli immobili, dopo i privilegi speciali, ma
prima dei crediti chirografari.
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Eccellenza e professionalità
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Distinzione dei privilegi (Art. 2746 ss.)
Privilegio speciale (Art. 2755 ss.): l’oggetto è un bene, mobile o
immobile, individuato o determinato.
Il privilegio speciale, si qualifica quale diritto reale di garanzia, e si
esercita su determinati beni mobili o immobili, in ragione della
particolare relazione che si è instaurata in seguito all’attività del
creditore (e.g. i crediti per spese di giustizia fatte per atti
conservativi o per l’espropriazione di beni nell’interesse comune dei
creditori, hanno privilegio solo sui beni stessi).
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Eccellenza e professionalità
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Effetti del privilegio (Art. 2747)
Privilegio generale: il privilegio generale produce i suoi effetti solo
con il pignoramento stesso: prima di questo, il creditore assistito da
privilegio generale, non ha poteri maggiori da quelli del creditore
chirografario.
Il privilegio generale non può essere esercitato in pregiudizio dei
diritti spettanti ai terzi sui beni mobili che ne formano oggetto,
pertanto, in caso di situazioni conflittuali, il privilegio generale non
prevale sui privilegi speciali mobiliari, che hanno invece natura di
veri e propri diritti reali di garanzia.
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Eccellenza e professionalità
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Effetti del privilegio (Art. 2747)
Privilegio speciale: Il creditore assistito da privilegio speciale sui
beni mobili, è munito del c.d. diritto di seguito, consistente
nell’inopponibilità dei diritti successivamente acquistati dai terzi;
questi ultimi, per opporsi al diritto del creditore privilegiato, devono
fornire la prova dell’anteriorità del proprio diritto reale (di proprietà o
di godimento), tenendo conto che, il momento al quale ci si deve
riferire per stabilire la priorità dei diritti dei terzi, non è quello
dell’insorgere del credito, ma è quello del sorgere del privilegio
(esecuzione forzata).
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Privilegio VS Pegno
Privilegio VS Ipoteca
Privilegio VS Privilegio
Rapporti tra privilegio, pegno e ipoteca (Art. 2748)
Privilegio speciale su beni mobili VS credito pignoratizio
Il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in
pregiudizio del creditore pignoratizio  il pegno prevale sul
privilegio speciale sui beni mobili
Privilegio speciale su beni immobili VS ipoteca
Il privilegio speciale su beni immobili, prevale rispetto
all’ipoteca (salvo casi particolari), a prescindere dalla data di
costituzione del diritto.
Ordine dei privilegi (art. 2777 ss.)
Nell’ambito di una pluralità di creditori privilegiati, la legge fissa
l’ordine dei privilegi stessi, non riconoscendo alcuna influenza al
criterio della priorità temporale.
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I CREDITI ERARIALI PRIVILEGIATI (Art. 2752 c.c. e ss.)
I crediti
tributari privilegiati sono, in sintesi, i seguenti:
IRPEF, IRES, IRAP e ILOR (abrogata):
limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta
imputabile ai redditi immobiliari, i crediti IRPEF, IRES e ILOR
hanno privilegio speciale sugli immobili siti nel territorio del
Comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni
degli stessi immobili;
limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta
imputabile al reddito d’impresa, i crediti IRPEF, IRES e ILOR
hanno privilegio speciale sopra i beni mobili che servono
all’esercizio dell’impresa e sopra le merci;
i restanti crediti IRPEF, IRES, IRAP e ILOR godono di un privilegio
generale sui beni mobili;
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Eccellenza e professionalità
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I CREDITI ERARIALI PRIVILEGIATI (Art. 2752 c.c. e ss.)
IVA:
il credito IVA, incluse le sanzioni, gode di un privilegio generale sui beni mobili;
in caso di infruttuosa esecuzione, il credito IVA gode di collocazione sussidiaria
con precedenza rispetto ai crediti chirografari, sul prezzo degli immobili;
in caso di responsabilità solidale del cessionario, i crediti IVA dello Stato hanno
privilegio sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio.
Tributi indiretti
I crediti dello Stato per ogni tributo indiretto hanno privilegio speciale sui beni
mobili e sugli immobili ai quali si riferiscono.
La natura privilegiata dei crediti relativi alle sanzioni tributarie è stata
stabilita per legge solo in materia di IVA, pertanto, si deve ritenere che le sanzioni
- fatta eccezione per quelle relative all’IVA - diano origine a crediti di natura
chirografaria.
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Eccellenza e professionalità
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3 casi di
transazione fiscale/accordo
di ristrutturazione
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IL Caso Immobiliare Buoninsegna 2000 s.r.l.
L'accordo è stato sottoscritto da una s.r.l., operante nel campo della
vendita, permuta, locazione e gestione di immobili (incluse le
attività commerciali e finanziarie connesse).
L'esposizione complessiva è di 10 milioni di euro.
Si tratta di una transazione fiscale. I firmatari dell'accordo, oltre alla
debitrice, sono l'Agenzia delle Entrate e la Equitalia Gerit s.p.a.,
rappresentanti oltre il 97% del totale dei crediti nei confronti della
debitrice.
transazione fiscale, che prevede il pagamento di una somma
complessiva di circa 3 milioni di euro a fronte di debiti per tributi
sanzioni e relativi accessori di totali 10 milioni (di cui
2.924.835,00 a copertura del debito derivante da IVA, 1.577,26 a
copertura del debito da ritenute Irpef operate e non versate
171.717 a titolo di compensi aggi e spese per il concessionario
Equitalia Gerit); la proposta è stata accettata e si è quindi
addivenuti alla stipula della transazione fiscale
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IL Caso Immobiliare Buoninsegna 2000 s.r.l.
Dunque il piano di risanamento della società stipulante si articola in
tre momenti essenziali:
i) transazione fiscale con il praticamente unico creditore (99% dei
crediti);
ii) presentazione per l'omologa del ricorso ex art. 182-bis;
iii) esecuzione dei pagamenti attraverso l'intervento sopra descritto
del socio-assuntore. Dunque in questo caso l'accordo di
ristrutturazione si identifica con la transazione fiscale e presenta
carattere liquidatorio, mentre, in via prospettica, la ricorrente è
destinata a fondersi per incorporazione nel gruppo. L'assuntore
si impegna a presentare alla direzione provinciale,
contestualmente all'omologa dell'accordo di
ristrutturazione, fideiussione bancaria per l'importo
complessivo dovuto, il cui pagamento dovrà avvenire nei
successivi 40 giorni.
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Attività: ristorazione collettiva nel settore aziendale, scolastico,
sanitario
Ritardo dei pagamenti da parte della P.A. è una delle cause dello
stato di crisi.
Attività con andamento positivo, stabilità o espansione; lo squilibrio
della situazione finanziaria è generato dai lunghi tempi di incasso
che costringono il gruppo ad indebitarsi.
Il maggior creditore (più del 60% dei debiti aziendali) è
rappresentato dall’Agenzia delle Entrate.
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Clausole negoziali
In applicazione del disposto degli articoli 182-ter e 182-bis l. fall.,
l'Agenzia delle Entrate ha consentito alla società ricorrente di
provvedere all'estinzione dei debiti con il pagamento di tutte le
imposte derivanti, dalla riliquidazione delle dichiarazioni e degli
accertamenti, nonché dei tributi in contenzioso, nella misura del
50% con primo grado di giudizio favorevole alla società, e del
30% con secondo grado di giudizio favorevole alla società, oltre
al 10% del totale degli interessi dovuti, con rinunzia agli interessi
di mora maturati e maturandi sui debiti iscritti a ruolo e portati
dalle cartelle di pagamento già notificate alla data dell'accordo e
su quelli che, facendo parte del medesimo accordo, sarebbero
stati successivamente iscritti a ruolo e notificati alla società per
mezzo delle cartelle di pagamento.
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Clausole negoziali
In base a questi criteri sono state individuate le seguenti somme da
pagare:
• Ritenute Irpef per complessivi €14.906.894,00
• Iva per complessivi € 27.849.859,00
• Irpeg Ires Ilor per complessivi € 605.494,00
• Irap per complessivi € 10.752.403,00
• Condono per complessivi € 185.570,00
• Altri tributi per complessivi € 352.740,00
• Interessi per complessivi € 549.566,00 calcolati sul totale degli
interessi dovuti, arrivando così ad una somma residua
complessiva di € 55.202.526,00 maggiorata degli interessi per
rateazione calcolati nella misura del saggio legale e delle sue
variazioni, e dell'aggio e delle altre spese dovute all'Agente della
riscossione, previste a carico della Società, secondo i seguenti
termini e modalità:
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Clausole negoziali
a) pagamento di € 2.500.000,00 entro quindici giorni dalla data di
efficacia del decreto di omologa ai sensi dell'art. 182-bis;
b) numero due versamenti annuali di € 2.500.000,00 cadauno da
effettuare entro il 15 giugno dell'anno 2010 e dell'anno 2011;
c) numero di quindici versamenti annuali secondo il piano di
ammortamento.
A garanzia dell'adempimento di quanto previsto nell'accordo ex artt.
182-bis e l82-ter l. fall., la Società ha rilasciato ipoteca su alcuni
immobili di sua proprietà, nonché fideiussione di due società
controllate.
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Clausole negoziali
Clausole risolutive espresse
E' prevista la risoluzione di diritto dell'accordo, con conseguente
immediato ripristino dell'originaria posizione creditoria
dell'Agenzia, al netto delle somme eventualmente pagate dalla
Società, comprensive degli ulteriori interessi, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento, totale o parziale, entro novanta giorni dalla
scadenza prevista, anche di una sola delle rate;
b) mancata o ritardata formalizzazione della rinuncia alle azioni
legali pendenti;
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Il caso La Cascina Soc. Coop. S.p.a.
Clausole risolutive espresse
c) accertamento definitivo, successivamente alla redazione della
transazione fiscale di violazioni e/o inadempimenti sostanziali
costituenti altresì illecito penale in materia di tributi,
commessi, in qualunque tempo, diversi da quelli cui si riferiscono
i crediti oggetto della transazione fiscale conclusa.
È stata infine prevista un'ulteriore clausola risolutiva espressa, con
la quale si è introdotta un'ipotesi di risoluzione di diritto in caso di
assoggettamento della società ad una procedura concorsuale
o per il caso di mancata omologazione dell'accordo. .
Per l'ipotesi di pagamento tardivo delle rate dovute, sulle somme
tardivamente corrisposte, è stata prevista l'applicazione di una
penale pari al triplo del saggio degli interessi correnti.
Tipologia a cui appartiene l'accordo
dilatorio con patto remissorio.
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Il caso SIET Information & Engineering Tecnologies s.p.a.
L'accordo è stato sottoscritto da una s.p.a..
L'esposizione complessiva è di 11 milioni di euro.
Si tratta di una transazione fiscale. I firmatari dell'accordo, oltre alla
debitrice, sono l'Agenzia delle Entrate e la Equitalia Gerit s.p.a.,
rappresentanti oltre il 60% del totale dei crediti nei confronti della
debitrice.
Clausole negoziali
L'indebitamento deriva da imposte non corrisposte, interessi e
sanzioni maturati dal 1999 al 2008.
L'accordo definitivo approvato dalla Agenzia delle Entrate prevede il
pagamento integrale di tutte le somme dovute a titolo
d'imposta, una decurtazione di parte delle somme iscritte a titolo
di sanzione, una decurtazione di parte delle somme iscritte a
ruolo a titolo di interessi legali ed interessi di mora per un totale
di euro 6.622.394 maggiorati dell'aggio di euro 361.032 di
spettanza dell'Agente della riscossione, dilazionato in nove rate.
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Il caso SIET Information & Engineering Tecnologies s.p.a.
Le somme verranno corrisposte come segue:
i) versamento della prima rata allo scadere del trentesimo giorno
successivo alla data di omologa;
ii) versamento delle successive rate annuali entro il 31 dicembre di
ciascun anno a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Clausola risolutiva espressa
L'accordo si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
a) mancato deposito dell'accordo ai fini dell'omologa, in Tribunale,
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione;
b) mancato pagamento, totale o parziale, entro novanta giorni dalla
scadenza prevista, anche di una sola delle rate;
c) assoggettamento della SIET a procedura concorsuale e/o
mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione.
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