Il Decreto
semplificazioni e
altre novità fiscali
Dr. Nicola Forte
1
Le Fonti normative
Decreto legislativo n. 175 del 21/11/2014
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
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Indice
• Art. 1,4,5 e 6 dichiarazione precompilata
• Art. 2 trasmissione certificazione unica;
• Art. 3 trasmissione terzi oneri e spese;
• Art. 10 spese vitto ed alloggio professionisti;
• Art. 11 Dichiarazione di successione;
• Art. 12 Lavori di riqualificazione energetica;
• Art. 13 semplificazione rimborsi Iva;
• Art. 18 Società in perdita sistematica;
• Art. 20 Comunicazione lettere di intento;
• Art. 21 Operazioni con l’estero;
• Art. 21 Detrazione forfetaria sponsorizzazioni;
• Art. 31 definizione prima casa Iva
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La dichiarazione
precompilata
Art. 1:
«A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia
delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di
soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all’art. 4, comma 6 ter, del decreto della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, …, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno
precedente, che può essere accettata o modificata.
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La dichiarazione
precompilata
 Redditi di lavoro dipendente;
 compensi percepiti da lavoratori soci di
cooperative;
 le somme percepite a titolo di borsa di studio;
 redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
 Remunerazione dei sacerdoti;
 Indennità percepite per cariche elettive;
 Gli assegni periodici, alla cui produzione non
concorrono né capitale né lavoro;
 Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori
socialmente utili
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La dichiarazione
precompilata
La dichiarazione può
essere
Accettata
Modificata
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La dichiarazione precompilata
Direttamente al
contribuente mediante i
servizi telematici
La dichiarazione è resa
disponibile
Con delega al sostituto di
imposta che presta
assistenza fiscale
Tramite un CAF o un
intermediario abilitato
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La dichiarazione precompilata
Contribuenti
Gli altri
soggetti
tramite Fisconline
Probabilmente
tramite il cassetto
fiscale
Dopo essersi
registrati ed aver
ottenuto le
credenziali
Ottenendo
preventiva
autorizzazione
dell’Agenzia entrate
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La dichiarazione precompilata
L’accesso alla dichiarazione precompilata
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le modalità tecniche per
consentire al contribuente o agli altri soggetti
autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata
resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle
entrate
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La dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata è facoltativa
E’ possibile presentare autonomamente la
dichiarazione dei redditi secondo le regole
ordinarie
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La dichiarazione precompilata
Il calendario
28 febbraio
I soggetti che erogano mutui, le assicurazioni e gli enti
previdenziali comunicano i dati all’Agenzia delle entrate
7 marzo
Obbligo di invio della certificazione Unica
15 aprile
Messa a disposizione del modello dall’Agenzia delle
entrate
11
La dichiarazione precompilata
Il calendario
7 luglio
730 cartacei + quelli precompilati devono essere
presentati al sostituto di imposta che presta
l’assistenza fiscale, ad un CAF o ad un
professionista
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La dichiarazione precompilata
Limiti ai poteri di controllo
Presentazione diretta o tramite sostituto senza
modifiche
No controllo formale su dati forniti da soggetti
terzi
Su tali dati rimane fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni
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La dichiarazione precompilata
Limiti ai poteri di controllo
Presentazione diretta
sostituto con modifiche
o
tramite
Che incidono sulla determinazione
del reddito o dell’imposta
Non operano le esclusioni dal
controllo di cui alla slide precedente
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La dichiarazione precompilata
Limiti ai poteri di controllo
Presentazione effettuata mediante CAF
intermediario abilitato, con o senza modifiche
o
Il controllo formale è effettuato nei confronti del
CAF o del professionista, anche con riferimento ai
dati degli oneri forniti dai soggetti terzi
Su tali dati rimane fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni
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Il visto «infedele»
Professionisti
e CAF
Esimente
Errato controllo
del dati
documentali
Dolo del
contribuente
Responsabilità
imposte, sanzioni
(30%) ed interessi
Colpa grave del
contribuente
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Il visto «infedele»
Il contribuente che presenta la dichiarazione tramite
un soggetto obbligato all’apposizione del visto di
conformità è esonerato dal pagamento delle somme
che gli sarebbero richieste a seguito del controllo
formale della dichiarazione sui dati oggetto di
conformità
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Visto infedele
Secondo la relazione illustrativa il visto non ha
natura tributaria, ma civilistica
I professionisti ed i CAF non possono rivalersi nei
confronti (affermazione dubbia)
Su tali dati rimane fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni
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Certificazione unica
A partire dal 2015 per il periodo di imposta 2014, i
sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le
certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi
diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. La prima
scadenza è il 9 marzo (il 7 cade di sabato).
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Certificazione unica
 Compensi relativi a redditi di lavoro autonomo di cui all’art.
53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR
soggetti a ritenute
 le provvigioni comunque denominate anche per prestazioni
occasionali;
 i corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto
cui si sono rese applicabili le disposizioni di cui all’art. 25 –
ter del D.P.R. n. 600/1973;
 le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, per la
cessazione delle funzioni notarili, per la cessazione
dell’attività sportiva;
 anche compensi non soggetti a ritenuta (esempio compensi
a professionisti in regime dei minimi, sportivi dilettanti, etc);
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Certificazione unica
Adempimenti
28 febbraio: consegna
certificazione
7 marzo: trasmissione
telematica dei dati
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Spese di vitto e alloggio
dei professionisti
Art. 10:
«Le
prestazioni
alberghiere
e
di
somministrazione di alimenti e bevande
acquistate direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il
professionista». – La disposizione di cui al
periodo precedente si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
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Spese di vitto e alloggio
dei professionisti
La disciplina previgente:
La DRE del Piemonte (incontro del 6 aprile 2006
moduli MAP), ha sostenuto l’imponibilità in
capo al professionista delle spese per vitto ed
alloggio, anche se sostenute direttamente dalla
società cliente
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Spese di vitto e alloggio
dei professionisti
Prima del D.Lgs: indicazioni in
fattura
Compensi pattuiti
Spese alberghiere e di
ristorazione: redditi in natura
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Spese di vitto e alloggio
dei professionisti
Nuova disciplina: alberghiere e di ristorazione
Professionista: non deve fatturare le spese anticipate
Impresa committente: deduce integralmente il costo –
non si applica il limite del 75% (Circ. Ag. Entrate 31/E del
30 dicembre 2014)
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Spese di vitto e alloggio
dei professionisti
IMPRESA COMMITTENTE
Spese alberghiere e di ristorazione: deduzione integrale
per competenza
Irrilevante il momento del pagamento: si deduce dopo
che il professionista avrà soggiornato presso la struttura
alberghiera
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Spese
di
vitto
e
alloggio
dei
Assimilazioni/esenzioni
professionisti
Spese di trasferta ?
Un elemento di criticità della nuova disciplina è
costituito dalla mancata indicazione nel testo della
disposizione delle spese di viaggio anticipate
dall’impresa committente. Secondo l’orientamento
dell’Agenzia delle entrate le spese di viaggio anticipate
costituiscono compensi in natura (Circ. Agenzia entrate
n. 31/E del 2014). L’interpretazione non può essere
condivisa.
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La dichiarazione di successione
Rimborsi fiscali
sopravvenuti
Tre tipologie di
semplificazioni
Esonero dalla presentazione
della dichiarazione
Documentazione
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La dichiarazione di successione
Non è più obbligatoria la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva o integrativa nel caso di
sopravvenuti rimborsi fiscali
No dichiarazione di successione con coniugi e parenti
in linea retta con attivo ereditario non superiore a
100.000 euro in mancanza di beni immobili o diritti
reali immobiliari
Possibilità di sostituire alcuni documenti (in copia
autentica) con la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio
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Lavori di riqualificazione energetica
Comunicazione prosecuzione lavori – Spese
sostenute per la riqualificazione energetica
degli edifici
E’ stata abrogato l’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono
per più periodi di imposta ammessi alla detrazione
Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione
energetica degli edifici
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Rimborsi Iva - novità
 Restituzione dell’eccedenza Iva, ove di importo non
superiore a 15.000 euro, senza alcuna garanzia;
 obbligo di apposizione del visto di conformità sul
modello TR, anche con riferimento alle richieste di
rimborso infrannuale il cui importo supera 15.000
euro;
 possibilità di scegliere per le richieste di rimborso
risultanti dalla dichiarazione annuale di importo
superiore a 15.000 euro, tra garanzia e visto di
conformità
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Rimborsi Iva - novità
RICHIESTE DI RIMBORSO NON ECCEDENTI 15.000 EURO
E’ possibile inviare semplicemente la dichiarazione
annuale o il modello TR
In base ad un’interpretazione letterale della norma ogni
singolo periodo di imposta dovrebbe essere considerato
autonomamente rispetto alla soglia – Si effettua la
somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero
periodo di imposta (Circ. n. 32/E del 2014)
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Rimborsi Iva - novità
Esempio
1) Credito da dichiarazione annuale di 25 mila; 2) due crediti da modello TR
di 13 mila euro ciascuno. In questa circostanza è possibile non richiedere il
visto. Infatti:
Il credito da dichiarazione annuale può essere richiesto a rimborso fino a 15
mila euro (senza visto né garanzia) ;
La parte restante (10 mila euro) in compensazione (senza visto), come pure i
due crediti dal modello TR non richiedono né il visto, né la garanzia (di 13
mila ciascuno), sia in caso di rimborso (fino a 15.000 euro), sia in caso di
compensazione in quanto il visto sui modelli TR ai fini della compensazione
non è previsto da alcuna norma. Tuttavia se anche il credito del secondo
modello TR viene chiesto a rimborso si supera la soglia di 15.000 euro
(annuale) ed allora si deve apporre il visto o la sottoscrizione alternativa
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Rimborsi Iva - novità
RICHIESTE DI RIMBORSO ECCEDENTI 15.000
EURO
E’ possibile scegliere se prestare la garanzia o se
richiedere l’apposizione del visto di conformità
Deve essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la solidità
del contribuente e la regolarità contributiva
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Rimborsi Iva - novità
Richieste di rimborso eccedenti 15.000 euro con garanzia
obbligatoria (non è sufficiente né il visto di conformità, né la
sottoscrizione alternativa)
L’obbligo di prestare garanzia riguarda: i soggetti in attività da
meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative, ma
anche i soggetti che nei due anni precedenti hanno ricevuto
avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una
differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o
del credito dichiarato a seguito del superamento di determinate
soglie. Inoltre la garanzia è obbligatoria in caso di cessazione
dell’attività
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Società in perdita sistematica
Le Società di persone e/o di capitali sono
considerate “non operative” se per cinque
esercizi consecutivi dichiarano una perdita
fiscale o anche una volta un reddito fiscale, ma
inferiore a quello “minimo”
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Società in perdita sistematica
La novità entra in vigore nel periodo di imposta in
corso al 13 dicembre 2014 (data di efficacia del
D.Lgs n. 175/2014)
Soggetti con periodo di imposta coincidente con
l’anno solare 1/1/2014 – 31/12/2014
Non operativa = perdite fiscali nel periodo
2009/2013, ovvero perdite fiscali in 4 periodi di
imposta e 1 con un utile fiscale inferiore al minimo
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Comunicazione lettere di
intento
La
scadenza
dell’adempimento
prima
dell’approvazione del D.Lgs n. 175/2014
Art. 2, c. 4 del D.L. n. 16/2012: La comunicazione
doveva essere effettuata, a cura del cedente, entro
il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica Iva, nella quale confluiva l’operazione
attiva posta in essere
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Obbligo di ricezione della dichiarazione di
intento unitamente alla ricevuta di
avvenuta trasmissione
Riscontro telematico di avvenuta
presentazione (a cura dell’esportatore)
della dichiarazione di intento
Riepilogo nella dichiarazione annuale dei
dati contenuti nella dichiarazioni di
intento ricevute
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
“Vecchi” obblighi ancora in vigore
Obbligo di tenuta e registrazione del
registro delle dichiarazioni di intento
ricevute
Indicazione degli estremi delle
dichiarazioni di intento nelle fatture
emesse
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014,
prot. n. 159674/2014
Con provvedimento direttoriale del 12 dicembre
2014 è stato approvato il modello per la
dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o
importazione di beni e servizi senza applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni e
delle specifiche tecniche.
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Obblighi del fornitore: sanzioni
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta
trasmissione all’Agenzia delle entrate prima di
effettuare
la
relativa
operazione,
pena
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7,
comma 4 – bis, del D.Lgs n. 471/1997, «come
riformulato per tenere conto delle nuove modalità
applicative dell’istituto».
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Due modalità per il
riscontro
Dal sito internet
www.agenziaentrate.gov.it
Tramite Entratel o Fisconline
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Tramite il sito dell’Agenzia delle entrate
Da subito è resa disponibile per tutti gli operatori,
una funzione a libero accesso attraverso la quale,
inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore,
del cessionario committente, nonché il numero di
protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile
effettuare il riscontro telematico dell’avvenuto invio
della dichiarazione di intento da parte
dell’esportatore.
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Tramite Entratel o Fisconline
A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline sarà possibile verificare nel proprio
cassetto fiscale l’avventa presentazione della
dichiarazione
d’intento
da
parte
del
cessionario/committente (esportatore abituale),
unitamente alla ricevuta telematica. Inizialmente
sarà visibile solo la ricevuta, successivamente
anche il documento
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
Le nuove disposizioni entrano in vigore per
le
operazioni
senza
applicazione
dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1
gennaio 2015
Non rileva la circostanza che
l’esportatore abituale abbia già inviato
al proprio fornitore o prestatore la
dichiarazione di intento secondo la
precedente disciplina
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Comunicazione lettere di
intento (il fornitore)
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare al
cedente/prestatore le «vecchie» dichiarazioni di
intento
Il fornitore è esonerato dall’invio telematico, né
deve controllare la ricevuta di avvenuta
trasmissione da parte dell’esportatore –
L’obbligo di riscontro telematico decorre per le
operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio
2015 (risposta Agenzia entrate forum Italia
Oggi)
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Comunicazione black list
Art. 21
Si prevede che la comunicazione telematica delle
operazioni con controparte black list dovrà essere
effettuata con periodicità annuale e riguarderà
solo quelle il cui importo complessivo annuale – da
intendersi riferito a ciascuna controparte – è
superiore a 10.000 euro
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Comunicazione black list
Precedente disciplina
Periodicità mensile o trimestrale
Limite di 500 euro per ciascuna operazione
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Comunicazione black list
Nuova disciplina
Periodicità annuale
Limite di 10.000
controparte
euro
riferito
a
ciascuna
50
Comunicazione black list
Determinazione del limite
(due interpretazioni)
Ammontare totale delle
operazioni con controparti
black list
Importo totale delle
operazioni poste in essere
con la medesima controparte
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Comunicazione black list
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto corretta la prima
interpretazione (Circ. n. 31/E del 2014). L’Agenzia delle entrate
ha precisato, con riferimento alla nozione di «importo
complessivo annuale», «che, in sede del prescritto esame del
decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il
parere favorevole delle stesse, è stato condizionato all’espresso
ed inequivoco chiarimento che il limite del 10.000 euro
introdotto dall’art. 21 si intende non per singola operazione,
come a legislazione previgente, ma come limite complessivo
annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di
comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di
valore complessivo di operazioni».
52
Comunicazione black list
Comunicazione obbligatoria
Cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate e ricevute nel periodo di
imposta nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. black list
53
Comunicazione black list
(fase transitoria)
Entrata in vigore (operazioni poste in essere nel
periodo di imposta in corso al 31/12/2014)
Non devono essere comunicate le operazioni dei
mesi di novembre e dicembre
Non devono essere comunicate le operazioni
dell’ultimo trimestre
Si applicano le precedenti ipotesi di esclusione
(esportazioni, importazioni, operazioni intra, etc)
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Comunicazione black list
(fase transitoria)
Trova applicazione il principio del “favor
rei” (conferma effettuata dalla Circ. 31/E
del 2014)
La comunicazione annuale “assorbirebbe”
anche le comunicazioni presentate o non
presentate
Di fatto si tratta di una norma retroattiva
a tutto il 2014 con il riesame delle
operazioni già effettuate
55
Iscrizione al VIES
Art. 22
E’ stato previsto che con l’esercizio dell’opzione per
l’inclusione nell’archivio VIES, al momento della
presentazione della dichiarazione di inizio attività o
in un momento successivo, il soggetto risulta
automaticamente iscritto nel VIES e può effettuare
operazioni intracomunitarie senza attendere 30
giorni
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Iscrizione al VIES
Art. 22
Successivamente l’Amministrazione finanziaria
potrà effettuare i controlli necessari finalizzati a
verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed
eventualmente a cancellare
il soggetto
(dall’archivio VIES), determinando anche la
cessazione della partita Iva se i dati forniti dal
contribuente non sono veritieri, incompleti o
inesatti (art. 23 Reg. UE n. 904/2010).
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Iscrizione al VIES
Se il contribuente non presenterà gli elenchi
intrastat, per quattro trimestri successivi
all’inclusione nel VIES (per non aver
effettuato operazioni intracomunitarie), sarà
automaticamente cancellato dall’archivio
L’esclusione dal VIES deve essere
sempre
preceduta
da
una
comunicazione
dell’Agenzia
delle
entrate al fine di instaurare un
contraddittorio
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Detrazione forfetaria
sponsorizzazioni
Enti associativi ex L.
398/1991
Sponsorizzazioni: in
precedenza detrazione
forfetaria 10%
D.Lgs n. 175/2014:
Detrazione forfetaria 50%
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Abitazioni non di lusso Iva
Allineamento della definizione all’imposta di
registro
Non si considerano di lusso gli immobili non aventi
categorie catastali A1, A8 e A9 – Non assumono
rilevanza i criteri previsti dal Decreto del ministero
dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
60
Grazie e buon lavoro
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