Il Decreto semplificazioni e altre novità fiscali Dr. Nicola Forte 1 Le Fonti normative Decreto legislativo n. 175 del 21/11/2014 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 2 Indice • Art. 1,4,5 e 6 dichiarazione precompilata • Art. 2 trasmissione certificazione unica; • Art. 3 trasmissione terzi oneri e spese; • Art. 10 spese vitto ed alloggio professionisti; • Art. 11 Dichiarazione di successione; • Art. 12 Lavori di riqualificazione energetica; • Art. 13 semplificazione rimborsi Iva; • Art. 18 Società in perdita sistematica; • Art. 20 Comunicazione lettere di intento; • Art. 21 Operazioni con l’estero; • Art. 21 Detrazione forfetaria sponsorizzazioni; • Art. 31 definizione prima casa Iva 3 La dichiarazione precompilata Art. 1: «A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6 ter, del decreto della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, …, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata. 4 La dichiarazione precompilata Redditi di lavoro dipendente; compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative; le somme percepite a titolo di borsa di studio; redditi da collaborazione coordinata e continuativa; Remunerazione dei sacerdoti; Indennità percepite per cariche elettive; Gli assegni periodici, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro; Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili 5 La dichiarazione precompilata La dichiarazione può essere Accettata Modificata 6 La dichiarazione precompilata Direttamente al contribuente mediante i servizi telematici La dichiarazione è resa disponibile Con delega al sostituto di imposta che presta assistenza fiscale Tramite un CAF o un intermediario abilitato 7 La dichiarazione precompilata Contribuenti Gli altri soggetti tramite Fisconline Probabilmente tramite il cassetto fiscale Dopo essersi registrati ed aver ottenuto le credenziali Ottenendo preventiva autorizzazione dell’Agenzia entrate 8 La dichiarazione precompilata L’accesso alla dichiarazione precompilata Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate 9 La dichiarazione precompilata La dichiarazione precompilata è facoltativa E’ possibile presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi secondo le regole ordinarie 10 La dichiarazione precompilata Il calendario 28 febbraio I soggetti che erogano mutui, le assicurazioni e gli enti previdenziali comunicano i dati all’Agenzia delle entrate 7 marzo Obbligo di invio della certificazione Unica 15 aprile Messa a disposizione del modello dall’Agenzia delle entrate 11 La dichiarazione precompilata Il calendario 7 luglio 730 cartacei + quelli precompilati devono essere presentati al sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, ad un CAF o ad un professionista 12 La dichiarazione precompilata Limiti ai poteri di controllo Presentazione diretta o tramite sostituto senza modifiche No controllo formale su dati forniti da soggetti terzi Su tali dati rimane fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni 13 La dichiarazione precompilata Limiti ai poteri di controllo Presentazione diretta sostituto con modifiche o tramite Che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta Non operano le esclusioni dal controllo di cui alla slide precedente 14 La dichiarazione precompilata Limiti ai poteri di controllo Presentazione effettuata mediante CAF intermediario abilitato, con o senza modifiche o Il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati degli oneri forniti dai soggetti terzi Su tali dati rimane fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni 15 Il visto «infedele» Professionisti e CAF Esimente Errato controllo del dati documentali Dolo del contribuente Responsabilità imposte, sanzioni (30%) ed interessi Colpa grave del contribuente 16 Il visto «infedele» Il contribuente che presenta la dichiarazione tramite un soggetto obbligato all’apposizione del visto di conformità è esonerato dal pagamento delle somme che gli sarebbero richieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto di conformità 17 Visto infedele Secondo la relazione illustrativa il visto non ha natura tributaria, ma civilistica I professionisti ed i CAF non possono rivalersi nei confronti (affermazione dubbia) Su tali dati rimane fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e agevolazioni 18 Certificazione unica A partire dal 2015 per il periodo di imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. La prima scadenza è il 9 marzo (il 7 cade di sabato). 19 Certificazione unica Compensi relativi a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR soggetti a ritenute le provvigioni comunque denominate anche per prestazioni occasionali; i corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto cui si sono rese applicabili le disposizioni di cui all’art. 25 – ter del D.P.R. n. 600/1973; le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, per la cessazione delle funzioni notarili, per la cessazione dell’attività sportiva; anche compensi non soggetti a ritenuta (esempio compensi a professionisti in regime dei minimi, sportivi dilettanti, etc); 20 Certificazione unica Adempimenti 28 febbraio: consegna certificazione 7 marzo: trasmissione telematica dei dati 21 Spese di vitto e alloggio dei professionisti Art. 10: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». – La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 22 Spese di vitto e alloggio dei professionisti La disciplina previgente: La DRE del Piemonte (incontro del 6 aprile 2006 moduli MAP), ha sostenuto l’imponibilità in capo al professionista delle spese per vitto ed alloggio, anche se sostenute direttamente dalla società cliente 23 Spese di vitto e alloggio dei professionisti Prima del D.Lgs: indicazioni in fattura Compensi pattuiti Spese alberghiere e di ristorazione: redditi in natura 24 Spese di vitto e alloggio dei professionisti Nuova disciplina: alberghiere e di ristorazione Professionista: non deve fatturare le spese anticipate Impresa committente: deduce integralmente il costo – non si applica il limite del 75% (Circ. Ag. Entrate 31/E del 30 dicembre 2014) 25 Spese di vitto e alloggio dei professionisti IMPRESA COMMITTENTE Spese alberghiere e di ristorazione: deduzione integrale per competenza Irrilevante il momento del pagamento: si deduce dopo che il professionista avrà soggiornato presso la struttura alberghiera 26 Spese di vitto e alloggio dei Assimilazioni/esenzioni professionisti Spese di trasferta ? Un elemento di criticità della nuova disciplina è costituito dalla mancata indicazione nel testo della disposizione delle spese di viaggio anticipate dall’impresa committente. Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate le spese di viaggio anticipate costituiscono compensi in natura (Circ. Agenzia entrate n. 31/E del 2014). L’interpretazione non può essere condivisa. 27 La dichiarazione di successione Rimborsi fiscali sopravvenuti Tre tipologie di semplificazioni Esonero dalla presentazione della dichiarazione Documentazione 28 La dichiarazione di successione Non è più obbligatoria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa nel caso di sopravvenuti rimborsi fiscali No dichiarazione di successione con coniugi e parenti in linea retta con attivo ereditario non superiore a 100.000 euro in mancanza di beni immobili o diritti reali immobiliari Possibilità di sostituire alcuni documenti (in copia autentica) con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio 29 Lavori di riqualificazione energetica Comunicazione prosecuzione lavori – Spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici E’ stata abrogato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici 30 Rimborsi Iva - novità Restituzione dell’eccedenza Iva, ove di importo non superiore a 15.000 euro, senza alcuna garanzia; obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello TR, anche con riferimento alle richieste di rimborso infrannuale il cui importo supera 15.000 euro; possibilità di scegliere per le richieste di rimborso risultanti dalla dichiarazione annuale di importo superiore a 15.000 euro, tra garanzia e visto di conformità 31 Rimborsi Iva - novità RICHIESTE DI RIMBORSO NON ECCEDENTI 15.000 EURO E’ possibile inviare semplicemente la dichiarazione annuale o il modello TR In base ad un’interpretazione letterale della norma ogni singolo periodo di imposta dovrebbe essere considerato autonomamente rispetto alla soglia – Si effettua la somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta (Circ. n. 32/E del 2014) 32 Rimborsi Iva - novità Esempio 1) Credito da dichiarazione annuale di 25 mila; 2) due crediti da modello TR di 13 mila euro ciascuno. In questa circostanza è possibile non richiedere il visto. Infatti: Il credito da dichiarazione annuale può essere richiesto a rimborso fino a 15 mila euro (senza visto né garanzia) ; La parte restante (10 mila euro) in compensazione (senza visto), come pure i due crediti dal modello TR non richiedono né il visto, né la garanzia (di 13 mila ciascuno), sia in caso di rimborso (fino a 15.000 euro), sia in caso di compensazione in quanto il visto sui modelli TR ai fini della compensazione non è previsto da alcuna norma. Tuttavia se anche il credito del secondo modello TR viene chiesto a rimborso si supera la soglia di 15.000 euro (annuale) ed allora si deve apporre il visto o la sottoscrizione alternativa 33 Rimborsi Iva - novità RICHIESTE DI RIMBORSO ECCEDENTI 15.000 EURO E’ possibile scegliere se prestare la garanzia o se richiedere l’apposizione del visto di conformità Deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la solidità del contribuente e la regolarità contributiva 34 Rimborsi Iva - novità Richieste di rimborso eccedenti 15.000 euro con garanzia obbligatoria (non è sufficiente né il visto di conformità, né la sottoscrizione alternativa) L’obbligo di prestare garanzia riguarda: i soggetti in attività da meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative, ma anche i soggetti che nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato a seguito del superamento di determinate soglie. Inoltre la garanzia è obbligatoria in caso di cessazione dell’attività 35 Società in perdita sistematica Le Società di persone e/o di capitali sono considerate “non operative” se per cinque esercizi consecutivi dichiarano una perdita fiscale o anche una volta un reddito fiscale, ma inferiore a quello “minimo” 36 Società in perdita sistematica La novità entra in vigore nel periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014 (data di efficacia del D.Lgs n. 175/2014) Soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare 1/1/2014 – 31/12/2014 Non operativa = perdite fiscali nel periodo 2009/2013, ovvero perdite fiscali in 4 periodi di imposta e 1 con un utile fiscale inferiore al minimo 37 Comunicazione lettere di intento La scadenza dell’adempimento prima dell’approvazione del D.Lgs n. 175/2014 Art. 2, c. 4 del D.L. n. 16/2012: La comunicazione doveva essere effettuata, a cura del cedente, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, nella quale confluiva l’operazione attiva posta in essere 38 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Obbligo di ricezione della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione Riscontro telematico di avvenuta presentazione (a cura dell’esportatore) della dichiarazione di intento Riepilogo nella dichiarazione annuale dei dati contenuti nella dichiarazioni di intento ricevute 39 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) “Vecchi” obblighi ancora in vigore Obbligo di tenuta e registrazione del registro delle dichiarazioni di intento ricevute Indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse 40 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014 Con provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014 è stato approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni e delle specifiche tecniche. 41 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Obblighi del fornitore: sanzioni Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4 – bis, del D.Lgs n. 471/1997, «come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto». 42 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Due modalità per il riscontro Dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it Tramite Entratel o Fisconline 43 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Da subito è resa disponibile per tutti gli operatori, una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il riscontro telematico dell’avvenuto invio della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore. 44 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Tramite Entratel o Fisconline A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avventa presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente (esportatore abituale), unitamente alla ricevuta telematica. Inizialmente sarà visibile solo la ricevuta, successivamente anche il documento 45 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) Le nuove disposizioni entrano in vigore per le operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015 Non rileva la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la dichiarazione di intento secondo la precedente disciplina 46 Comunicazione lettere di intento (il fornitore) DISCIPLINA TRANSITORIA Fino all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare al cedente/prestatore le «vecchie» dichiarazioni di intento Il fornitore è esonerato dall’invio telematico, né deve controllare la ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore – L’obbligo di riscontro telematico decorre per le operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio 2015 (risposta Agenzia entrate forum Italia Oggi) 47 Comunicazione black list Art. 21 Si prevede che la comunicazione telematica delle operazioni con controparte black list dovrà essere effettuata con periodicità annuale e riguarderà solo quelle il cui importo complessivo annuale – da intendersi riferito a ciascuna controparte – è superiore a 10.000 euro 48 Comunicazione black list Precedente disciplina Periodicità mensile o trimestrale Limite di 500 euro per ciascuna operazione 49 Comunicazione black list Nuova disciplina Periodicità annuale Limite di 10.000 controparte euro riferito a ciascuna 50 Comunicazione black list Determinazione del limite (due interpretazioni) Ammontare totale delle operazioni con controparti black list Importo totale delle operazioni poste in essere con la medesima controparte 51 Comunicazione black list L’Agenzia delle entrate ha ritenuto corretta la prima interpretazione (Circ. n. 31/E del 2014). L’Agenzia delle entrate ha precisato, con riferimento alla nozione di «importo complessivo annuale», «che, in sede del prescritto esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il parere favorevole delle stesse, è stato condizionato all’espresso ed inequivoco chiarimento che il limite del 10.000 euro introdotto dall’art. 21 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni». 52 Comunicazione black list Comunicazione obbligatoria Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel periodo di imposta nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list 53 Comunicazione black list (fase transitoria) Entrata in vigore (operazioni poste in essere nel periodo di imposta in corso al 31/12/2014) Non devono essere comunicate le operazioni dei mesi di novembre e dicembre Non devono essere comunicate le operazioni dell’ultimo trimestre Si applicano le precedenti ipotesi di esclusione (esportazioni, importazioni, operazioni intra, etc) 54 Comunicazione black list (fase transitoria) Trova applicazione il principio del “favor rei” (conferma effettuata dalla Circ. 31/E del 2014) La comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni presentate o non presentate Di fatto si tratta di una norma retroattiva a tutto il 2014 con il riesame delle operazioni già effettuate 55 Iscrizione al VIES Art. 22 E’ stato previsto che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, il soggetto risulta automaticamente iscritto nel VIES e può effettuare operazioni intracomunitarie senza attendere 30 giorni 56 Iscrizione al VIES Art. 22 Successivamente l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli necessari finalizzati a verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente a cancellare il soggetto (dall’archivio VIES), determinando anche la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente non sono veritieri, incompleti o inesatti (art. 23 Reg. UE n. 904/2010). 57 Iscrizione al VIES Se il contribuente non presenterà gli elenchi intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nel VIES (per non aver effettuato operazioni intracomunitarie), sarà automaticamente cancellato dall’archivio L’esclusione dal VIES deve essere sempre preceduta da una comunicazione dell’Agenzia delle entrate al fine di instaurare un contraddittorio 58 Detrazione forfetaria sponsorizzazioni Enti associativi ex L. 398/1991 Sponsorizzazioni: in precedenza detrazione forfetaria 10% D.Lgs n. 175/2014: Detrazione forfetaria 50% 59 Abitazioni non di lusso Iva Allineamento della definizione all’imposta di registro Non si considerano di lusso gli immobili non aventi categorie catastali A1, A8 e A9 – Non assumono rilevanza i criteri previsti dal Decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969. 60 Grazie e buon lavoro 61