LA
CERTIFICAZIONE
DEI CONTRATTI
Avv.Filippo Mengucci
Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro in Roma
Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma
Componente Commissione Certificazione Contratti di Lavoro e Appalto
Università Tor Vergata di Roma
Premessa
Il Jobs act rilancia la certificazione dei contratti di lavoro o anche
solo di alcune clausole degli stessi: questa è la conclusione cui si
giunge leggendo il Dlgs 81/2015 che individua nuovi casi nei
quali è talvolta obbligatorio e talaltro consigliabile rivolgersi alle
commissioni di conciliazione
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 contenente la
disciplina organica dei contratti di lavoro (e revisione della
normativa in tema di mansioni), pubblicato sul S.O. n. 34 alla
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, interviene
superando il contratto a progetto e prevedendo alcuni
significativi cambiamenti per le collaborazioni
Certificazione dei contratti: la disciplina
• Istituto introdotto dalla Legge Biagi con scopo di deflazionare il contenzioso
del lavoro
• Parti attrici del contratto di lavoro possono ottenere la certificazione dello
stesso
INSUCCESSO DELLO STRUMENTO
• Ragioni: efficacia dell’atto..rimane sempre oggetto di possibile impugnazione
giudiziale; timore di rivolgersi alle Commissioni di certificazione; mancanza di
cultura, etc
Certificazione dei contratti: la disciplina
Natura sostanziale istituto: ATTO AMMINISTRATIVO
• attestare che il contratto che si intende instaurare rispetti tutti i requisiti richiesti
dalla legge
• come tale deve essere motivato
Fonti normative e prassi amministrativa:
• Artt. 75 e ss., D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi” – introduzione dell’istituto)
• Art. 18, D. Lgs. n. 251/2004 (ampliamento campo di applicazione)
• Art. 1, c. 256, L. n. 266/2005 (ampliamento sedi di certificazione)
• Art. 30, (e 31 c. 10,12,13e17) L. n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”)
• D.M. 21/07/2004 (istituzione delle Commiss. c/o DPL e Province)
• Circolare Min. Lavoro 15/12/2004 n. 48 (organizzazione e funz.to Commissioni c/o
DPL)
• Direttiva del Ministro del Lavoro del 18/09/2009 (c.d. “Direttiva Sacconi”)
• Circolare INPS n. 111/2008
• Dlgs 81/2015 (Job Act)
Fonte normative Dlgs 81/15 - Job Act:
Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2)
•
•
Collaborazioni organizzate dal committente comma 1
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Il comma 2 offre alle parti un’ulteriore strada per “uscire” dalla stretta normativa:
“possono chiedere ad una commissione di certificazione istituita ex art. 76 del
D.Lgs. n. 276/2003 una certificazione del rapporto dalla quale si evinca che non
sussistano le condizioni impedienti previste al comma 1. Nella attività di
certificazione il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da
un avvocato o da un consulente del lavoro”.
Certificazione dei contratti: la disciplina
• Versione originaria dell’art. 75, Dlgs. 276, riferimento limitato “alla qualificazione dei
contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto (…) nonché
dei contratti di associazione in partecipazione (…)”
• Art. 18, Dlgs. 251/04 modifica il disposto di cui sopra nella più ampia dizione di
qualificazione dei “contratti di lavoro”, con obiettivo di allargare campo di
applicazione a qualsiasi tipologia contrattuale, ferma restando esclusione per pubblico
impiego.
Certificazione dei contratti: la disciplina
• La certificazione fin dall’originaria formulazione, può avere ad oggetto, oltre ai
contratti di lavoro, anche:
• Rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. “a conferma volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse (art. 82, L. Biagi. Prima solo c/o Enti Bilaterali)
• I regolamenti interni delle cooperative (art. 83) con riferimento tipologia rapporti di
lavoro attuati, o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori
(Prima solo c/o DPL e Province)
• i contratti d’appalto a fini di genuinità (art. 84)
Certificazione dei contratti: la disciplina
•Organi abilitati alla certificazione, Commissioni istituite presso (art. 76, L.
Biagi):
a) Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello
nazionale quando Commissione costituita nell’ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale)
b) D.T.L. e Province
c) Università pubbliche e private, comprese Fondazioni universitarie, esclusivamente
nell’ambito di rapporti attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo
Certificazione dei contratti: la disciplina
c-bis) D.G. Tutela condizioni di lavoro Min. Lav., quando datore lavoro ha sedi in
almeno 2 provincie anche di regioni diverse, ovvero datori con unica sede associati ad
organizzazioni datoriali che abbiano stipulato convenzioni con Ministero (art. 1, c. 256,
Finanziaria 2006)
•c-ter) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro (art. 1, c. 256)
Certificazione dei contratti: la disciplina
Competenza
Le parti devono rivolgersi alla Commissione nel cui ambito territoriale (Provincia) si
trova l’azienda o l’unità nella quale sarà impiegato il lavoratore.
Eccezioni: Università, Enti Bilaterali a competenza nazionale, D.G. Min. Lav.
Certificazione dei contratti: la disciplina
Finalità
Le parti spontaneamente chiedono di verificare la correttezza e la conformità della
tipologia contrattuale al rapporto di lavoro da instaurare o già posto in essere: giudizio
validativo e certativo, volto a conferire presunzione legale alla volontà delle parti
stesse. Commissione fornisce attività di consulenza ed assistenza ai contraenti nella
stipula del contratto o per le sue modifiche.
Consulenza effettiva e NON mera attività burocratica
Certificazione dei contratti: il procedimento
Richiesta congiunta delle parti attraverso un’istanza alla Commissione che la inoltra
alla DPL , che a sua volta la inoltra agli Enti ed alle amministrazioni nei confronti delle
quali l’atto è destinato ad esplicare i propri effetti.
Devono essere esplicitamente indicati gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione
Certificazione dei contratti: il procedimento
Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza.
Particolare rilevanza deve essere conferita all’audizione delle parti.
L’atto deve essere motivato e contenere i termini e l’autorità a cui è possibile ricorrere,
nonché riportare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali.
Certificazione dei contratti: il procedimento
Effetti:
Inibenti nei confronti dei terzi.
La certificazione vincola non solo le parti che l’hanno richiesta, ma anche i terzi nei cui
confronti tale provvedimento produce (o potrebbe produrre) effetti.
Ai sensi dell’art. 79 L. Biagi, infatti, “gli effetti dell’accertamento (…) permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito,
uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili , fatti salvi i provvedimenti cautelari
Certificazione dei contratti: il procedimento
Effetti:
Indicazione opportuna dell’art. 79 L. Biagi: nel diritto del lavoro i contratti producono
spesso effetti rilevanti anche nei confronti di soggetti terzi, primi fra tutti, gli Enti
previdenziali.
Contratto certificato opponibile avverso pretese e contestazioni degli Enti
previdenziali, assicurativi e del lavoro, i cui organi di vigilanza non potranno adottare
provvedimenti amministrativi che contrastino con la qualificazione del rapporto
certificata. %
Certificazione dei contratti: il procedimento
Effetti:
Solo proponendo un’azione in giudizio e previo tentativo di conciliazione presso le
stesse Commissioni che hanno certificato il contratto, le amministrazioni preposte ai
controlli potrebbero far disconoscere il valore alla certificazione, variando
l’inquadramento con conseguente applicazione delle
sanzioni che ne derivano.
In tal senso cfr. Circolare INPS n. 71/2005 e Tribunale Milano sent. n. 2647 del
22/06/09: qualora nel corso dell’accertamento ispettivo l’accertatore rilevi difformità
tra il contratto certificato e la concreta esplicazione del rapporto di lavoro, questi non
potrà procedere di per sé a contestare violazioni o omessi versamenti contributivi
Certificazione dei contratti: il procedimento
Impugnazione civile (art. 80, L. Biagi):
Le parti possono proporre ricorso davanti al giudice del lavoro, previo esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione presso la stessa commissione che ha emesso il
provvedimento per:
• erronea qualificazione del contratto
• difformità tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione
• vizi del consenso
Certificazione dei contratti: il procedimento
Effetti impugnazione civile (art. 80, c. 2 L. Biagi)
Accertamento giurisdizionale ha effetto:
• Per erronea qualificazione del contratto: fin dal momento della conclusione del
contratto
• Per difformità tra il programma negoziale certificato e quello effettivamente
realizzato:
effetto a partire dalla sentenza accertativa della difformità stessa
Certificazione dei contratti: il procedimento
Impugnazione amministrativa (art. 80, c. 5):
Le parti possono proporre ricorso al TAR, entro 60 gg. dalla notifica del
provvedimento,per:
• violazione del procedimento
• eccesso di potere
Certificazione dei contratti: il procedimento (L’istanza)
Istanza congiunta delle parti in bollo su apposito modulo; indicazione natura giuridica
del tipo di contratto e qualificazione negoziale; indicazione espressa degli effetti civili,
amministrativi e fiscali per i quali le parti richiedono la certificazione (allegare
contratto originale e documenti identità firmatari)
Certificazione dei contratti: il procedimento (Le fasi)
• La Commissione comunica l’inizio del procedimento alla D.P.L.
• La D.P.L. inoltra comunicazione agli Enti ed Autorità nei confronti dei quali l’atto è
destinato a produrre effetti
• Convocazione delle parti per l’audizione (possibile assistenza OO.SS. o professionista
abilitato), Commissione esercita attività di consulenza
• Conclusione del procedimento entro 30 gg. Dalla presentazione istanza
• Emissione del provvedimento
Certificazione dei contratti: il procedimento (contenuto
dell’atto)
Motivazioni (trattasi di atto amministrativo)
• Indicazione dei rimedi esperibili
• Effetti civili, amministrativi, fiscali esplicati (in caso di accoglimento)
• In caso di diniego le parti possono proporre una nuova istanza purché fondata su
presupposti e motivi differenti (ne bis in idem)
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
La finalità dell’istituto
Il comma 4 dell’art. 30 Collegato sostituisce l’art. 75 della Biagi estendendo l’ambito
dei contratti certificabili a tutta la materia lavoristica. La finalità non è più quella di
“ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di
lavoro”, bensì quella di “ridurre il contenzioso in materia di lavoro”
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
La certificazione potrà essere richiesta non più solo con riferimento ai contratti di
lavoro, bensì anche a tutti quei contratti “in cui sia dedotta , direttamente o
indirettamente, una prestazione di lavoro”.
Inoltre nel c. 2, art. 30 si fa riferimento all’ “interpretazione delle relative clausole”
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
La novità sostanziale è aver introdotto la certificazione in ogni ambito del rapporto e
del lavoro, ovvero passare dalla certificazione e del tipo contrattuale alla certificazione
del contenuto.
Assistere la volontà delle parti nella stesura di tutte le clausole del contratto.
Individuare ogni clausola da poter certificare a se stante.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Esempi di clausole certificabili:
• L’inquadramento contrattuale (2103 c.c.)
• Il “causalone” del termine (art.1,Dlgs 368/01)
• Patto di non concorrenza (2125 c.c.)
• Clausola di durata minima
• Clausole elastiche e flessibili dei contratti P.T.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Esempi di contratti certificabili in cui sia dedotta
DIRETTAMENTE una prestazione di lavoro:
• Co.co.co./Co.co.pe o Co.co.org.
• Associazione in partecipazione
• Apprendistato, job sharing, job on call
• Contratto d’opera
• Lavoro autonomo occasionale e non
• Lavoro in codatorialità (rif. contratto di rete e regole di ingaggio)
• Agenzia e rappresentanza
• Lavoro procacciatore affari
• Lavoro sportivo dilettantistico
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Esempi di contratti certificabili in cui sia dedotta
INDIRETTAMENTE una prestazione di lavoro:
• Regolamenti interni delle cooperative
• Contratto d’appalto
• Contratti di somministrazione di lavoro
• Cessione d’azienda
• Cessione di ramo d’azienda
• Affitto di azienda/ramo d’azienda
• Regole di ingaggio in codatorialità per reti impresa leggere
• Modelli organizzativi ex Dlgs 81/08 e Dlgs 231/01
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Certificazione postuma”
Il comma 17 dell’art. 31 Collegato prevede che le parti possono certificare un rapporto
già in essere con decorrenza della certificazione ex tunc.
La Commissione deve mettere in atto un’attività istruttoria per appurare che nel
periodo intercorrente il rapporto si sia svolto in coerenza con quanto esaminato.
Nel caso invece di contratti non ancora sottoscritti, gli effetti si producono dal
momento della loro effettiva stipula.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Il comma 2 dell’art. 30 Collegato si pone l’obiettivo di “blindare” maggiormente il
provvedimento di certificazione, determinando una limitazione del potere del Giudice,
il quale nell’esame della qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione
delle relative clausole, “non (potrà) discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in
sede di certificazione (…) salvo il caso di erronea qualificazione, vizi del consenso,
difformità tra programma certificato e la sua attuazione” (ovvero i vizi già stabiliti dalla
previgente normativa)
Salvaguardia della volontà dei contraenti
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Tipizzazioni” di giusta causa e di giustificato motivo
Il comma 3 dell’art. 30 Collegato prevede che il Giudice “nel valutare le motivazioni
poste a base del licenziamento” dovrà tener conto “(…) delle tipizzazioni di giusta
causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi (…) ovvero nei contratti
individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle Commissioni di
certificazione “.
Possibilità di inserire nei contratti individuali di lavoro “tipizzazioni” dei concetti di
giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento che, laddove siano stati oggetto
di certificazione, dovrebbero divenire vincolanti per la valutazione da parte del
Giudice sulle motivazioni poste a base del recesso
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Tipizzazioni” di giusta causa e di giustificato motivo
Riflessioni
• La giurisprudenza già prevedeva questa fattispecie…(valenza meramente
esemplificativa e non tassativa dell’elencazione delle ipotesi, poiché nozione di giusta
causa ha la propria fonte direttamente nella legge)
• Previsione legale: nella valutazione dei motivi posti a base del licenziamento sono
fatte salve “le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano (…)
condizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro” (art.
12, L. n. 604/66)
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Tipizzazioni” di giusta causa e di giustificato motivo
Riflessioni
In applicazione del principio dell’art. 12, l. 604/66, il Giudice:
• non potrebbe ritenere valido un licenziamento intimato per condotte che venissero
esclusivamente punite, nel contratto collettivo, con una sanzione conservativa (Cass.
20/03/07, n. 6621)
• Dovrebbe comunque valutare l’effettiva gravità delle condotte in base al caso
concreto, anche se il contratto collettivo le inquadrasse astrattamente come
fattispecie tipica di giusta causa di licenziamento (Cass. 24/10/00, n. 8139)
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Tipizzazioni” di giusta causa e di giustificato motivo
Riflessioni
• Pare venga stabilita equiparazione – ai fini di questa norma – tra contratto collettivo
e contratto individuale certificato, il che potrebbe comportare deroghe in peius da
parte del contratto individuale certificato alle tipizzazioni previste dal contratto
collettivo
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Individuazione di parametri utili alla quantificazione del danno per licenziamento
illegittimo nella tutela Obbligatoria
Sempre il comma 3 dell’art. 30 Collegato prevede inoltre che il Giudice, nel “definire le
conseguenze da riconnettere al licenziamento ex art. 8, L. 604/66 - quindi solo tutela
obbligatoria – dovrà tener conto degli elementi e parametri fissati dai contratti
certificati e comunque considerare le dimensioni e le condizioni dell’impresa, la
situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore,
nonché il comportamento delle parti anche
prima del licenziamento
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Individuazione di parametri utili alla quantificazione del danno per licenziamento
illegittimo nella tutela obbligatoria
Anche qui poche differenze….
La norma ribadisce i criteri già sanciti nella seconda parte dell’art. 8, l. 604/66
aggiungendo l’ulteriore riferimento alla:
• “situazione del mercato del lavoro locale”
• “condizioni dell’attività esercitata dal datore”
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Certificazione della clausola compromissoria”
• Il comma 10 dell’art. 31 Collegato dispone che le Commissioni certificano
l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
“Attività di conciliazione ed istituzione di camere arbitrali”
I commi 12 e 13 dell’art. 31 Collegato prevedono la possibilità per le Commissioni di
certificazione di istituire camere arbitrali alternative al giudizio (ex art. 808-ter c.p.c.)
nonché Commissioni di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Tribunale di Bergamo sentenza n.146 del 20/05/10
Emersione dei limiti che hanno frenato l’istituto: il Giudice di 1° grado ha infatti
disconosciuto la natura autonoma di un contratto di lavoro a progetto certificato
(attività di consegna giornali). A nulla vale l’atto certificativo quando l’esplicazione
fattuale del rapporto si svolge in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel
contratto.
Certificazione dei contratti: le novità del
Collegato Lavoro
Tribunale di Bergamo sentenza n.146 del 20/05/10
Nel caso specifico era emersa la subordinazione per mancanza del progetto ,
trattandosi di un’erronea qualificazione del contratto da parte della commissione di
certificazione. Fattispecie che ammette il ricorso giurisdizionale e per la quale la
certificazione non può avere effetto vincolante.
Clausole generali
Art. 30, c. 1, l. 183/2010
“In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e
all’art. 63, c. 1, D.Lgs. n.165/2001, contengano clausole generali, ivi comprese le
norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali,
trasferimento d’azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di
legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente”
Clausole generali
La disposizione del 1°comma dell’art. 30 vieta che il controllo giudiziale sia “esteso al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente” in conformità ai principi generali
applicati da un consolidato orientamento giurisprudenziale (Ex multis Cass. 28/07/03
n. 11597; Trib. Ivrea n. 124 30/10/06;Trib. Roma 22/03/06)
Clausole generali
Qualsiasi norma contenente un precetto generico, ad esempio le ragioni tecniche,
organizzative o produttive richieste per
• Il licenziamento per motivo oggettivo
• Il trasferimento spaziale
• Il lavoro a termine
• La somministrazione a termine
Clausole generali
Oppure per la nozione di:
• Ramo d’azienda
• Giusta causa o di giustificato motivo soggettivo di licenziamento
• Oggetto e modalità svolgimento delle attività necessario per il lavoro continuativo e
coordinato non organizzato
• Proporzionalità tra infrazione e sanzione per il corretto esercizio del
potere disciplinare
Clausole generali
Argomento da sempre discusso e controverso, poiché sono proprio le norme a
precetto generico a veicolare la esiziale incertezza inevitabilmente derivante
dall’apprezzamento discrezionale del singolo magistrato. Senza possibilità di
intervento nomofilattico della Cassazione poiché trattasi di questioni di fatto
Clausole generali
Pertanto disposizione non innovativa che recepisce questo orientamento in via
generale, dopo analoghe specifiche norme sulla somministrazione e sul lavoro a
progetto (art.27, c. 3 e art. 69, c. 3, D. Lgs. n. 276/03).
L’incertezza applicativa delle “clausole generali”, che significa imprevedibilità delle
decisioni giudicanti, rimane quasi invariata.
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