Modifiche statuto e atto
costitutivo
Lorenzo Benatti
Parma, 17 febbraio 2015
Operazioni societarie straordinarie
Finora si è tratto di operazioni che non
incidono sull’assetto societario, ma solo su
quello imprenditoriale o sulla titolarità delle
partecipazioni. D’ora in avanti saranno
invece esaminate le operazioni che incidono
sulla struttura della società.
 Esse, in genere, danno luogo ad una
modifica dello statuto/atto costittutivo.

Approvazione nella s.p.a. (1)

Maggioranze assemblea straordinaria: «L’assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale se lo statuto non richiede una maggioranza più
elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l’assemblea straordinaria è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea» (2368, 2° c.).
Approvazione nella s.p.a. (2)
In seconda convocazione «l’assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale
sociale e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea» (2369, 3° c.)
 Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell’assemblea ad esse si
applicano i quorum della seconda convocazione
(2369, 6° c.).

Approvazione nella s.p.a. (3)

«Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio l’assemblea
straordinaria
è
costituita,
nelle
convocazioni successive alla seconda, con
la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale,
salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata» (2369, 7° c.).
Approvazione nelle s.r.l.
 S.r.l.,
maggioranze necessarie
modifica atto costitutivo:
per
– occorre delibera assemblea (2479, 4° c.),
– quorum deliberativo di almeno la metà del
capitale sociale (2479-bis, 3° c.).
Modifiche atto costitutivo (2436)
1.
2.
«Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione
di modifica dello statuto, entro trenta giorni,
verificato l’adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione
nel registro delle imprese contestualmente al
deposito e allega le eventuali autorizzazioni
richieste.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata
la regolarità formale della documentazione,
iscrive la delibera nel registro.
Modifiche atto costitutivo (2436)
3.
Se il notaio ritiene non adempiute le
condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione
tempestivamente,
e
comunque non oltre il termine previsto dal
primo comma del presente articolo, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta
giorni successivi, possono convocare
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il
provvedimento di cui ai successivi commi; in
mancanza la deliberazione è definitivamente
inefficace.
Modifiche atto costitutivo (2436)
4.
5.
6.
Il tribunale, verificato l’adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il
pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel
registro delle imprese con decreto soggetto a
reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non
dopo l’iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese, il testo
integrale nella sua redazione aggiornata».
Modifiche A.C. s.r.l. (2480)

Le modificazioni dell'atto costitutivo
sono deliberate dall'assemblea dei soci
a norma dell'articolo 2479-bis. Il
verbale è redatto da notaio e si applica
l'articolo 2436.
Cause recesso S.p.a.,
cause inderogabili


Possono recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti
deliberazioni (2437, 1° c.):
– modifica significativa della clausola dell’oggetto sociale,
– trasformazione società,
– trasferimento sede all’estero,
– revoca stato liquidazione,
– eliminazione cause recesso derogabili o statutarie,
– modifica criteri valutazione azioni in caso di recesso,
– modifiche statuto concernenti diritti di voto o
partecipazione.
In questi casi è nullo ogni patto volto a escludere o rendere
più gravoso l’esercizio del recesso (5°c.).
Cause recesso s.p.a.
cause derogabili

Salvo che lo statuto disponga diversamente
possono recedere i soci che non hanno concorso
alle deliberazioni (2437, 2° c.):
– di proroga del termine,
– di introduzione rimozione vincoli alla circolazione
delle azioni.
Altre cause di recesso previste
solo per alcune s.p.a.

S.p.a. non quotate:
– Se la società è contratta a tempo indeterminato (2437, 3°
c.) il socio può recedere con un preavviso di 180 gg.
(termine allungabile dallo statuto fino ad un anno).

S.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio:
– Altre cause previste dallo statuto (2437, 4° c.)

S.p.a. quotate sui mercati regolamentati:
– hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla
deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione
(2437-quinquies).
Ulteriori cause recesso s.p.a.
– collegata con rettifica valore conferimenti in
natura o di crediti (2343),
– nelle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento (2497-quater),
– collegata a clausole di mero gradimento (2355bis),
– introduzione o soppressione di clausola
compromissoria (D. Lgs. 17/01/05 n. 5).
Cause inderogabili recesso
socio s.r.l. (2473)








cambiamento dell’oggetto sociale,
cambiamento tipo di società,
fusione,
scissione,
revoca stato liquidazione,
trasferimento sede all’estero,eliminazione di una o più
cause di recesso previste dall’atto costitutivo,
compimento operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell’oggetto sociale determinato nell’atto
costitutivo,
compimento di operazioni che
comportano una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
Altre cause di recesso
socio s.r.l. (2473)






cause previste dall’atto costitutivo (2473, 1° c.);
se la società è contratta a tempo indeterminato (2473, 2° c.)
il socio può recedere in ogni momento con un preavviso di
6 mesi (termine allungabile dallo statuto fino ad un anno);
quando è prevista intrasferibilità quote o clausola molto
restrittiva del trasferimento (2469, 2°c.);
aumento di capitale senza concedere opzione ai soci
(2481ter, 1° c.).
nelle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento (2497quater),
introduzione o soppressione di clausola compromissoria
(D. Lgs. 17/01/05 n. 5).
Esercizio recesso s.p.a. (2437-bis)

Raccomandata da inviare (1° c.):
– se recesso conseguente a delibera, entro 15 giorni
dall’iscrizione del fatto nel registro delle imprese
– se recesso non conseguente a delibera, entro 30
giorni dalla conoscenza del fatto.

«Le azioni per le quali è esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono
essere depositate presso la sede sociale» (2° c.).
Esercizio recesso s.r.l.

Le modalità di esercizio del recesso sono
stabilite dall’atto costitutivo (2473, primo
comma).
Revocabilità delibera (2437-bis)

«Il recesso non può essere esercitato e, se
già esercitato, è privo di efficacia, se, entro
novanta giorni, la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è
deliberato lo scioglimento della società»
(3° c.).
Scioglimento società
«Il recesso non può essere esercitato e, se
già esercitato, è privo di efficacia, se la
società revoca la delibera che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento
della società» (2437, 5° c.).
 Termine?

Valore quota di liquidazione
nelle s.p.a.

Il valore è determinato
– in generale, dagli amministratori, sentito
collegio sindacale e revisore (o soc. revisione)
«tenuto conto della consistenza patrimoniale
della società e delle sue prospettive reddituali,
nonché dell’eventuale valore di mercato delle
azioni» (2437-ter, 2° c.).
– nelle società quotate: sulla base della media
quotazione ultimi sei mesi (2437-ter, 3° c.).
Derogabilità criteri (s.p.a.)

«Lo statuto può stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione,
indicando gli elementi dell’attivo e del
passivo del bilancio che possono essere
rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica,
nonché altri elementi suscettibili di
valutazione patrimoniale da tenere in
considerazione» (2437-ter, 4° c.).
Diritto informazione soci (s.p.a.)

I soci hanno diritto di conoscere la
determinazione del valore di liquidazione
della quota nei quindici giorni precedenti
alla data fissata per l’assemblea; ciascun
socio ha diritto di prenderne visione e di
ottenerne copia a proprie spese (2437-ter,
5° c.).
Disaccordo circa valore quota
(s.p.a.)

«In caso di contestazione da proporre
contestualmente alla dichiarazione di recesso
il valore di liquidazione è determinato entro
novanta giorni dall’esercizio del diritto di
recesso tramite relazione giurata di un
esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente» (2437-ter, 2° c.).
Valore quota di liquidazione
nelle s.r.l. (2473, 3° c.)



Il valore è determinato «tenendo conto del suo
valore di mercato al momento della dichiarazione
di recesso».
«In caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente» (2473,
4° c.).
«Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito
entro centottanta giorni dalla comunicazione del
medesimo fatta alla società» (2473, 4° c.)
Modalità liquidazione nelle
s.p.a. (2437-quater)
1. offerta in opzione agli azionisti ed ai titolari
di obbligazioni convertibili;
2. collocamento presso terzi;
3. rimborso mediante acquisto da parte della
società usando utili o riserve disponibili;
4 riduzione del capitale; si applica 2445, 2°, 3°
e 4° c., per cui i creditori possono opporsi
(l’opposizione può provocare lo scioglimento
della società).
Modalità liquidazione nelle s.r.l.
(2473, 4° c.)
1. La liquidazione può avvenire mediante acquisto da
parte dei soci oppure da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci;
2. rimborso utilizzando riserve disponibili;
3. riduzione del capitale; si applica 2482, per cui i
creditori possono opporsi (l’opposizione può
provocare la liquidazione della società).
Modifiche statuto e atto
costitutivo
Lorenzo Benatti
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