Modifiche statuto e atto costitutivo Lorenzo Benatti Parma, 17 febbraio 2015 Operazioni societarie straordinarie Finora si è tratto di operazioni che non incidono sull’assetto societario, ma solo su quello imprenditoriale o sulla titolarità delle partecipazioni. D’ora in avanti saranno invece esaminate le operazioni che incidono sulla struttura della società. Esse, in genere, danno luogo ad una modifica dello statuto/atto costittutivo. Approvazione nella s.p.a. (1) Maggioranze assemblea straordinaria: «L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (2368, 2° c.). Approvazione nella s.p.a. (2) In seconda convocazione «l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (2369, 3° c.) Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea ad esse si applicano i quorum della seconda convocazione (2369, 6° c.). Approvazione nella s.p.a. (3) «Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata» (2369, 7° c.). Approvazione nelle s.r.l. S.r.l., maggioranze necessarie modifica atto costitutivo: per – occorre delibera assemblea (2479, 4° c.), – quorum deliberativo di almeno la metà del capitale sociale (2479-bis, 3° c.). Modifiche atto costitutivo (2436) 1. 2. «Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Modifiche atto costitutivo (2436) 3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Modifiche atto costitutivo (2436) 4. 5. 6. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese, il testo integrale nella sua redazione aggiornata». Modifiche A.C. s.r.l. (2480) Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436. Cause recesso S.p.a., cause inderogabili Possono recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni (2437, 1° c.): – modifica significativa della clausola dell’oggetto sociale, – trasformazione società, – trasferimento sede all’estero, – revoca stato liquidazione, – eliminazione cause recesso derogabili o statutarie, – modifica criteri valutazione azioni in caso di recesso, – modifiche statuto concernenti diritti di voto o partecipazione. In questi casi è nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso l’esercizio del recesso (5°c.). Cause recesso s.p.a. cause derogabili Salvo che lo statuto disponga diversamente possono recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni (2437, 2° c.): – di proroga del termine, – di introduzione rimozione vincoli alla circolazione delle azioni. Altre cause di recesso previste solo per alcune s.p.a. S.p.a. non quotate: – Se la società è contratta a tempo indeterminato (2437, 3° c.) il socio può recedere con un preavviso di 180 gg. (termine allungabile dallo statuto fino ad un anno). S.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: – Altre cause previste dallo statuto (2437, 4° c.) S.p.a. quotate sui mercati regolamentati: – hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione (2437-quinquies). Ulteriori cause recesso s.p.a. – collegata con rettifica valore conferimenti in natura o di crediti (2343), – nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento (2497-quater), – collegata a clausole di mero gradimento (2355bis), – introduzione o soppressione di clausola compromissoria (D. Lgs. 17/01/05 n. 5). Cause inderogabili recesso socio s.r.l. (2473) cambiamento dell’oggetto sociale, cambiamento tipo di società, fusione, scissione, revoca stato liquidazione, trasferimento sede all’estero,eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, compimento operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo, compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Altre cause di recesso socio s.r.l. (2473) cause previste dall’atto costitutivo (2473, 1° c.); se la società è contratta a tempo indeterminato (2473, 2° c.) il socio può recedere in ogni momento con un preavviso di 6 mesi (termine allungabile dallo statuto fino ad un anno); quando è prevista intrasferibilità quote o clausola molto restrittiva del trasferimento (2469, 2°c.); aumento di capitale senza concedere opzione ai soci (2481ter, 1° c.). nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento (2497quater), introduzione o soppressione di clausola compromissoria (D. Lgs. 17/01/05 n. 5). Esercizio recesso s.p.a. (2437-bis) Raccomandata da inviare (1° c.): – se recesso conseguente a delibera, entro 15 giorni dall’iscrizione del fatto nel registro delle imprese – se recesso non conseguente a delibera, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto. «Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale» (2° c.). Esercizio recesso s.r.l. Le modalità di esercizio del recesso sono stabilite dall’atto costitutivo (2473, primo comma). Revocabilità delibera (2437-bis) «Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società» (3° c.). Scioglimento società «Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società» (2437, 5° c.). Termine? Valore quota di liquidazione nelle s.p.a. Il valore è determinato – in generale, dagli amministratori, sentito collegio sindacale e revisore (o soc. revisione) «tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni» (2437-ter, 2° c.). – nelle società quotate: sulla base della media quotazione ultimi sei mesi (2437-ter, 3° c.). Derogabilità criteri (s.p.a.) «Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione» (2437-ter, 4° c.). Diritto informazione soci (s.p.a.) I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione della quota nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese (2437-ter, 5° c.). Disaccordo circa valore quota (s.p.a.) «In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente» (2437-ter, 2° c.). Valore quota di liquidazione nelle s.r.l. (2473, 3° c.) Il valore è determinato «tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso». «In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente» (2473, 4° c.). «Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società» (2473, 4° c.) Modalità liquidazione nelle s.p.a. (2437-quater) 1. offerta in opzione agli azionisti ed ai titolari di obbligazioni convertibili; 2. collocamento presso terzi; 3. rimborso mediante acquisto da parte della società usando utili o riserve disponibili; 4 riduzione del capitale; si applica 2445, 2°, 3° e 4° c., per cui i creditori possono opporsi (l’opposizione può provocare lo scioglimento della società). Modalità liquidazione nelle s.r.l. (2473, 4° c.) 1. La liquidazione può avvenire mediante acquisto da parte dei soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci; 2. rimborso utilizzando riserve disponibili; 3. riduzione del capitale; si applica 2482, per cui i creditori possono opporsi (l’opposizione può provocare la liquidazione della società). Modifiche statuto e atto costitutivo Lorenzo Benatti [email protected]