Caso giurisprudenziale
su azione responsabilità
contro sindaci
dimissionari
Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788
Parma 21 maggio 2013
Sentenza di fallimento
Trib. Napoli

La curatela del Fallimento Maione Impianti s.r.l. agiva davanti al Tribunale di Napoli
nei confronti di M.L., amministratore unico e L.G., G.G. e Ga.Br., sindaci della
società, deducendo la falsità degli ultimi tre bilanci di esercizio chiusi alle date del 31
dicembre 1991, 1992 e 1993 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla
società.
 Si costituivano unitamente i componenti del collegio sindacale, L.G., G.G. e Ga.Br.,
chiedendo il rigetto della domanda in relazione alla non riferibilità alle loro persone
delle indebite appostazioni contestate dalla curatela fallimentare.
 Il Tribunale di Napoli, riscontrata la falsità del bilancio chiuso al 31 dicembre 1992, al
fine di occultare le perdite, e la conseguente violazione degli artt. 2447 e 2449 c.c.
ha condannato in solido M.L. e i componenti del collegio sindacale al risarcimento
dei danni in favore del fallimento della Maione Impianti s.r.l. liquidati in Euro
705.561,37. Il Tribunale ha ritenuto che, in applicazione analogica dell'art. 2385, i
sindaci dimissionari devono ritenersi responsabili in regime di prorogatio sino alla
nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale.
Appello Napoli 28-06-2006
 La
sentenza
è
stata
appellata
separatamente da L.G. e G.G. e da
Ga.Br. e da M.L.. I giudizi sono stati riuniti
e la Corte di appello di Napoli ha respinto
gli appelli dei componenti il collegio
sindacale e dichiarato inammissibile
quello del M..
Ricorso in cassazione

Contro la sentenza della Corte territoriale
ricorrono per la sua cassazione L.G. e G.G.
affidandosi a quattro motivi di ricorso e
propone ricorso incidentale Ga.Br. fondato
su tredici motivi di impugnazione.
 La curatela fallimentare si difende con
controricorsi.
Motivi del ricorso principale

I quattro motivi del ricorso principale sollevano i seguenti quesiti di
diritto:
1.
2.
3.
4.
Se è vero o meno che nel caso in cui i sindaci vengono chiamati a
rispondere dei danni cagionati alla massa fallimentare in dipendenza della
violazione dei loro doveri la curatela non assume la posizione di terzietà; se
è vero o meno che la regola della inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c. trova
applicazione solo allorquando è in discussione attività negoziale posta in
essere dal fallito e giammai nell'ipotesi di verifica delle dimissioni del
sindaco.
Se è vero o meno che (…omissis…).
Se è vero o meno che ai fini della validità delle dimissioni del sindaco è
ininfluente il momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Se è vero o meno che ai fini della determinazione del danno occorre che
venga fornita la prova da parte di chi invoca la pretesa risareitoria, della
sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illegittimo posto in
essere dal sindaco e le conseguenze dannose che sono derivate da tale
comportamento.
Motivi del ricorso incidentale (1)

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


Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa motivazione in
ordine alla asserita preesistenza già nell'esercizio 1991 di perdite incidenti sul
capitale sociale.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale sottopone il seguente quesito: se,
a norma dell'art. 2403 c.c. sussista o meno a carico dei sindaci un obbligo di
verificare già nel corso dell'esercizio sociale la rispondenza al vero delle varie
poste contabili relative all'andamento della gestione sociale.
Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà di motivazione in relazione alla
pretesa finalizzazione delle rettifiche contabili all'occultamento di una perdita del
capitale.
Con il quarto motivo si deduce erroneità e contraddittorietà di motivazione in
relazione
al
preteso
valore
probatorio
delle
dichiarazioni
rese
dall'amministratore unico in ordine alle praticate "rettifiche" contabili.
Con il quinto motivo il ricorrente incidentale sottopone il seguente quesito: se
sussista o meno a carico dei sindaci il potere-dovere di verificare, in itinere,
l'andamento della gestione sociale e la situazione economica della società
nonché, in occasione dell'approvazione del bilancio, la rispondenza dei saldi dei
vari conti, riportati nel prospetto contabile, all'effettiva consistenza delle attività e
passività della società.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce contraddittorietà di motivazione in ordine
alla pretesa mancanza di data certa delle dimissioni dalla carica dell'avv. Ga..
Motivi del ricorso incidentale (2)

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

Con il settimo motivo si sottopone il seguente quesito: se le dimissioni dalla
carica di sindaco siano suscettibili o meno di essere revocate dall'interessato.
Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce (…omissis…).
Con il nono motivo si propone il seguente quesito: se l'efficacia della decisione
di un componente del collegio sindacale consegua immediatamente alle
dimissioni oppure sia subordinata alla comunicazione al sindaco supplente del
suo subingresso nella carica.
Con il decimo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione sul punto relativo
alla asserita mancanza di prova della comunicazione ai sindaci supplenti delle
avvenute dimissioni dalla carica di sindaco effettivo.
Con l'undicesimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 2401 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che le dimissioni dei
sindaci siano inopponibili ai terzi (nella specie alla Curatela) finché non siano
pubblicate nel registro delle imprese.
Con il dodicesimo motivo di ricorso si deducano erroneità e contraddittorietà
della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese a totale carico dei
convenuti operata dai giudici del Tribunale e confermata dalla Corte di appello
nonostante il Tribunale avesse ridotto quasi dell'85% la somma inizialmente
vantata dalla curatela.
Con il tredicesimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 6 della tariffa
professionale (D.M. 5 ottobre 1994).
Decisione sui motivi del ricorso
principale

Il primo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., n. 6, per difetto di
indicazione degli atti e documenti processuali sui quali si fonda. Esso è inoltre
infondato quanto alla contestazione della qualità di terzo attribuibile alla curatela e
rilevata dalla Corte di appello con riferimento all'azione di responsabilità esperita nei
confronti dei sindaci dato che in tale azione la curatela assume effettivamente la
veste di rappresentante della massa dei creditori (cfr. Cass. civ. 9685/2004).
Laddove in questo giudizio (in cui potrebbe avere rilevanza, ai fini della opponibilità
alla curatela, la data delle dimissioni dei sindaci) l'art. 2704 c.c. trova applicazione,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in quanto dalla scrittura si vogliono,
in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione
contenuta nell'atto (cfr. Cass. civ. 24955/2006).
 La seconda censura del ricorso principale è inammissibile perchè (…omissis…).
 Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile sia per la mancata indicazione
del contenuto della violazione o falsa applicazione della norma di diritto invocata sia
perchè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che ha avuto riguardo
all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 2400 c.c., sotto il
profilo dell'inopponibilità della cessazione dalla carica di sindaco alla curatela.
 Anche il quarto motivo del ricorso principale è da ritenersi inammissibile come
dimostra la formulazione del quesito che oltre a non essere rispondente alla ratio
decidendi pone in realtà una richiesta di riesame della decisione di merito che poteva
essere proposta in questa sede solo con riferimento alla inidoneità della
motivazione.
Decisione sui motivi del ricorso
incidentale (1)

Il primo motivo del ricorso incidentale è da ritenersi
infondato in quanto la Corte di appello ha reso sul punto
una motivazione esaustiva e scevra da vizi logici.
 Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
L'art. 2403 c.c. pone a carico dei sindaci l'obbligo di
verificare e controllare in qualsiasi momento la regolarità
e veridicità delle scritture contabili non limitandosi il
compito dei sindaci, di controllo dell'operato degli
amministratori, nel verificare l'adempimento degli
obblighi specificamente imposti dalla legge ma anche
nel verificare l'espletamento della gestione nell'interesse
della società secondo parametri di diligenza commisurati
alla natura dell'attività svolta e all'oggetto sociale.
Decisione sui motivi del ricorso
incidentale (2)

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili
dato che il ricorrente incidentale ha omesso l'indicazione dei
documenti sui quali si fondano i due motivi di ricorso. Manca altresì
una chiara esposizione delle critiche mosse alla motivazione della
Corte di appello cosicché i motivi di ricorso risultano viziati di
genericità e come tali inammissibili.
 A proposito del quinto motivo del ricorso incidentale valgono le
considerazioni svolte a proposito del secondo motivo di ricorso che
conducono a ritenere il motivo del tutto infondato.
 Il sesto motivo del ricorso incidentale è infondato in quanto la Corte di
appello ha chiarito nella sua motivazione che accanto alla prova delle
dimissioni dell'avv. Ga. vi è anche quella della successiva revoca.
Come ha rilevato la controricorrente la Corte di appello ha
evidenziato la circostanza per cui le dimissioni dei sindaci non
risultano essere state comunicate ai sindaci supplenti e ciò ha fatto
correttamente ritenere che tali dimissioni non furono mai operative
prima di essere revocate.
Decisione sui motivi del ricorso
incidentale (3)

Il settimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile
perché sfornito dell'indicazione della norma violata e del
contenuto della violazione. Il motivo è inoltre infondato
perché la Corte di appello non ha basato la sua decisione e
motivazione sulla revocabilità delle dimissioni ma piuttosto
sulla mancata comunicazione delle dimissioni ai sindaci
supplenti che hanno reso ab origine non operative le
dimissioni.
 L’ottavo motivo del ricorso incidentale presenta profili di
inammissibilità (…omissis…).
 Il nono motivo del ricorso incidentale è infondato in quanto
proprio il trasferimento di obblighi che comportano le
dimissioni del sindaco giustifica e impone che l'operatività
abbia inizio con la comunicazione di esse al sindaco
supplente. Quando al dedotto difetto di motivazione si rileva
la sua insussistenza dato che la Corte d'appello ha rilevato
(…omissis…).
Decisione sui motivi del ricorso
incidentale (4)

Con riferimento al decimo motivo del ricorso incidentale va
rilevato che la deduzione del ricorrente incidentale non coglie
il contenuto della decisione che non ha negato l'esistenza
delle dimissioni ma ha rilevato che esse furono comunicate
solo dopo l'approvazione del bilancio 1992.
 L’undicesimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile
per mancata formulazione del quesito di diritto.
 Il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso incidentale
sono inammissibili in quanto la condanna per intero alle
spese non è censurabile sotto il profilo della motivazione in
quanto per un verso il regolamento delle spese rispetta il
criterio della soccombenza e per altro non necessariamente
doveva tenere conto della riduzione della pretesa originaria
della curatela se non nel liquidare con riferimento alla
somma effettivamente ritenuta dovuta i diritti di procuratore e
gli onorari di avvocato.
Dispositivo

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara
inammissibile il ricorso principale e rigetta
quello incidentale. Condanna i ricorrenti
principali in solido e il ricorrente incidentale
al pagamento delle spese processuali del
giudizio di cassazione che si liquidano in pari
quote in Euro 12.200 di cui 200 per spese.
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Eser Responsabilità sindaci dimissionari