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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 101
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Somministrazione Alimenti e Bevande
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Definizione
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta
al pubblico, a tal fine attrezzati.
Gli esercizi di somministrazione sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico
superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di
dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari);
C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad
attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
D) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
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confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
g)coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per
reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di somministrazione permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante,
da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’attività di somministrazione.
Requisiti professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o
alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di
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Inoltre gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a redigere un piano di controllo
HACCP al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti. Il documento viene richiesto dagli organi di vigilanza
durante i controlli e, al suo interno sono inseriti tutti i responsabili dei processi di somministrazione, produzione e
manipolazione degli alimenti.
Iter Burocratico
Per avviare un esercizio di somministrazione i locali presso i quali viene insediata l’attività devono essere conformi alle
normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute
nei luoghi di lavoro.
L’apertura e il trasferimento di sede, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
SUAP competente per territorio solo nelle zone soggette aprogrammazione.
I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a
programmazione comunale.
Ottenuta l’autorizzazione richiesta, l'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA per somministrazione di
alimenti e bevande.
La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica, presso il Registro Imprese della Camera di
Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP.
La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed
assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o
cancellazione dell’impresa.
Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 24.
Legge 25 agosto 1991, n. 287.
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D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 26, comma 6 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
D.Lgs. 26 marzo n.59 del 2010.
D.Lgs.n.147/2012- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.
Codice attività ATECO 2007
I
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
56
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1
RISTORANTI E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE
56.10
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino
il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il
consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa
l’eventuale attività di intrattenimento e spettacolo.
56.10.1
Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30
Gelaterie e pasticcerie
56.3
BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
56.30
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali.
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina: bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
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