Elezioni Parlamento Europeo
2014
Istruzioni per i Rappresentanti di Lista
1
DATA E ORARIO DELLE VOTAZIONI
DOMENICA 25 MAGGIO 2014
ORARIO DALLE 07.00 ALLE ORE 23.00
LO SCRUTINIO INIZIA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLE VOTAZIONI E
DEVE ESSERE TERMINATO TASSATIVAMENTE ERNTO 12 ORE
COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
La sezione è composta da:
1 presidente
1 segretario
4 scrutatori
2
Per la validità delle operazioni elettorali
dell’Ufficio Elettorale di Sezione, devono
trovarsi sempre presenti almeno 3
membri dell’Ufficio stesso, fra i quali il
Presidente o il Vice Presidente.
Per lo scrutinio almeno 5 e cioè il
Presidente o il Vice Presidente, tre
scrutatori e il segretario
3
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:
• difficoltà ed incidenti sollevati durante le operazioni elettorali
• reclami e proteste
• contestazione e nullità dei voti
• Attenzione, il Presidente può allontanare un rappresentante di
lista, qualora esso intralci le operazioni di voto o per il suo
comportamento maledutcato e violento (vedi pag. 18 istruzioni
per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).
4
La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in
quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e,
in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e
di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio
sede di Roma; in appello, Consiglio di Stato).
Le decisioni del presidente relative ai voti contestati
e
provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate
dall’ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale.
5
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA
I rappresentanti di lista vengono designati dai delegati di lista o
dalle persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato.
Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista
occorre essere elettori della circoscrizione elettorale relativa. (Per
quanto riguarda noi, elettori di Lazio, Toscana, Umbria, Marche).
Chi svolgerà l’incarico di rappresentante di lista potrà esercitare il
diritto di voto nella sezione (od in una delle sezioni) in cui è
nominato. (pag. 35 e pag. 41 Istruzioni per le operazioni degli uffici
elettorali di sezione).
6
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA
L’atto di designazione deve essere riempito con i dati di un
rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
La stessa persona può essere nominata RDL in più sezioni.
L’atto di designazione, debitamente autenticato, deve essere
consegnato in originale direttamente ai singoli Presidenti delle
sezioni presso le quali si è stati designati.
La consegna dell’atto di designazione deve avvenire sabato 24
maggio 2014 al momento dell’insediamento dei seggi. (Attenzione
ancora non è certo se i seggi si costituiscono alle ore 09.00 della
mattina ed in tal caso chiudono entro le ore 15.00 oppure sabato
pomeriggio alle ore 16.00).
7
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA
Al momento della consegna dell’atto di designazione i Presidenti vi
chiederanno l’esibizione del documento d’identità, pertanto portatelo
con voi.
Qualora non si riuscisse a consegnare l’atto di designazione il sabato
mattina, la consegna può essere effettuata anche la domenica purché
prima dell’inizio delle operazioni di voto e quindi prima delle ore
07.00. Detta possibilità , anche se ammessa è sconsigliabile in quanto
alle passate elezioni alcuni Presidenti hanno sollevato contestazioni
al riguardo. Ciò in quanto il manuale delle istruzioni delle operazioni
di seggio indica a pag. 17 che in tale ipotesi, il sindaco consegna al
presidente di seggio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora
designato i propri rappresentanti.
8
COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA
• I rappresentanti di lista al pari degli altri componenti del seggio durante
l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
•Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione
in cui siano stati assegnati, anche sedendo al tavolo del seggio o in prossimità.
•Possono far inserire, sinteticamente, nel verbale eventuali dichiarazioni.
•Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, delle porte e
delle finestre e sui verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello
scrutinio.
• Nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali.
9
COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA
• Sono autorizzati a portare dentro il seggio e dentro la sezione un
bracciale, collare, spilletta o altro dispositivo con riprodotto il
contrassegno della lista da loro rappresentata. I contrassegni non
possono essere portati al di fuori del plesso scolastico e cioè
giardino, parcheggio, scalinata esterna d’ingresso e nel raggio di
200 metri dal seggio.
• Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere
presente, ma in nessun modo può recare intralcio posizionandosi
ad esempio nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o del
tavolo di presentazione documenti degli elettori o di consegna
delle schede elettorali.
10
COMPITI RAPPRESENTANTI DI LISTA
• Far presente
contestualmente
contestazioni.
al Presidente anomalie
all’avvenimento eventuali
verbalizzando
violazioni e/o
• Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. ed il Messo Comunale,
quando si assista al compimento da parte di chiunque di reati
elettorali, oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a
favore di un candidato o impedire il voto, magari chiedendo
all’elettore di fotografare in cabina la scheda votata.
11
MODALITA’ DI VOTAZIONE
a) Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con
la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista
prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno.
b) Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre
voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di
sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art.
1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65).
c) Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per
candidati compresi nella lista votata.
12
MODALITA’ DI VOTAZIONE
d) Il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo , con
la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il
cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.
e) In caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere
sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di
nascita.
f) Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la
preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia
possibilità di confusione con altri candidati.
13
ELETTORE che rifiuti di ritirare le schede
Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e
registrazione, rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere
considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato
tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni di
accertamento del numero dei votanti. (pagg. 48-49 Istruzioni…)
ELETTORE che restituisca le schede senza votare
Nel caso in cui l’elettore, dopo aver ritirato le schede, senza
entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l’ipotesi
ex art. 62 del T.U. 361/1957, con l’effetto di conteggiare l’elettore
come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse.
(pagg. 48-49 Istruzioni per le operazioni degli uffici …..)
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MODALITA’ DI VOTAZIONE
a) Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con
la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista
prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno.
b) Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre
voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di
sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art.
1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65).
c) Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per
candidati compresi nella lista votata.
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MODALITA’ DI VOTAZIONE
a) Ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando con
la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista
prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno.
b) Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre
voti di preferenza per i candidati di una lista. Nel caso di tre
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di
sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. (art.
1, comma 1, legge 22 aprile 2014 N. 65).
c) Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per
candidati compresi nella lista votata.
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DIVIETO DI FOTOGRAFARE E REGISTRARE
Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e,
in particolare, la libertà e segretezza dell’espressione del voto, la
legge fa divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali
“telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o
registrare immagini”. Pertanto, il presidente deve invitare
l’elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le
anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali
apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere
restituite all’elettore, insieme al documento di identificazione ed
alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per gli
eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione
dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro.
(pag. 39 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione).
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DIVIETO DI FOTOGRAFARE E REGISTRARE
Nel caso in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine
elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagini e viene colto nell’atto di
fotografare o registrare immagini della espressione del proprio
voto, la scheda consegnatagli è annullata, che sia stata o meno già
votata con l’apposizione, sia nella parte interna che nella parte
esterna, dell’indicazione “scheda annullata” e inclusa nella Busta
N. 7-E (Parl. Eur.) per essere allegata al verbale. L’elettore non può
in ogni caso essere riammesso a votare ma dovrà essere
computato come votante. (vedi pag. 47 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
18
SCRUTINIO
Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non
riconoscibilità del voto.
Nelle operazioni di scrutinio si deve tenere presente il principio
fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento
della giurisprudenza della salvaguardia del voto (c.d. “favor voti”).
Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti
nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può
desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto),
salvo i casi di schede che presentano scritture o segni tali da far
ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto. (c.d. riconoscibilità del voto).
19
SCRUTINIO
La finalità è di garantire il rispetto della volontà di
tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in
grado di apprendere e di osservare in pieno le
disposizioni normative sulla espressione del voto.
(Consiglio di Stato, N. 199 del 25 febbraio 1997; N.
853 del 29 luglio 1997; N. 3861 del 10 luglio 2000;
N. 1897 del 2 aprile 2001; N. 2291 del 12 aprile
2001).
20
SCRUTINIO
PERTANTO NON DEVONO INVALIDARE IL VOTO: (vd. Pagg. 63-64
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)
• mere anomalie del tratto;
• i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come
un’espressione rafforzativa del voto;
• l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli
spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che
la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento
dell’autore;
21
SCRUTINIO
PERTANTO NON DEVONO INVALIDARE IL VOTO: (vd. Pagg. 63-64
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)
• erronee indicazioni del nome del candidato che non ne
impediscono l’agevole identificazione;
• il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno
precedentemente segnato e cancellato, per errore o per
resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso
concreto sia univoca la volontà dell’elettore stesso di recedere
dalla precedente espressione di voto.
22
SCRUTINIO
E’ VALIDA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 64 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un
semplice tratto di matita anziché da una croce;
• rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve
segno presso il contrassegno di altra lista;
• oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse
preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente
ad un contrassegno non votato.
23
SCRUTINIO
E’ VALIDA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 64 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, taglia tutte
le righe destinate ai voti di preferenza. Ciò può interpretarsi come
manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai
candidati della lista che l’elettore ha votato.
• Il voto è espresso con un doppio segno di croce sul simbolo
votato;
24
CASI DI NULLITA’
E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 65 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• sono presenti segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente
e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà
dell’elettore di far riconoscere la propria identità;
•Il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la
preferenza;
•Le parole SI ed OK scritte sul rigo della preferenza;
25
CASI DI NULLITA’
E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 65 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita
dal’ufficio elettorale.
• Il voto contenga espressione di preferenza per un nominativo che
non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, salvo che, per
tipo di errore, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un
errore dell’elettore dovuto a ignoranza.
26
CASI DI NULLITA’
E’ NULLA LA SCHEDA QUANDO: (vedi pag. 66 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• la scheda è senza croce sul contrassegno di lista e reca preferenza
per uno o più candidati espressi non nel riquadro della lista di
appartenenza ma nel riquadro di diversa lista.
• quando il voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due
contrassegni.
• quando si è votato due o più contrassegni diversi.
27
SCRUTINIO
VOTO CON NOME DEL LEADER (ESEMPIO “GRILLO”): (vedi pag. 65
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• In occasioni precedenti sono state ritenute valide le schede e
sono pertanto stati assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a
fianco del contrassegno della lista sia stata apposta l’indicazione
del nome del leader del medesimo partito o movimento. (Ufficio
centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del
28 marzo 2013).
28
SCRUTINIO
VOTI DI PREFERENZA NULLI: (vedi pag. 68 Istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione).
• L’espressione del voto di preferenza non può essere effettuata
attraverso l’indicazione del numero d’ordine del candidato nella
lista. In questo caso il voto di preferenza è nullo, mentre è valido il
voto di lista se è stato barrato (votato) il contrassegno della lista.
29
SCRUTINIO
SE L’ELETTORE NON HA INDICATO ALCUN
CONTRASSEGNO DI LISTA, MA HA ESPRESSO LA
PREFERENZA A FIANCO DI UN CONTRASSEGNO,
SI INTENDE CHE ABBIA VOTATO LA LISTA ALLA
QUALE
APPARTIENE
IL
CONTRASSEGNO
MEDESIMO.
(Pag. 68 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)
30
SCRUTINIO
ATTENZIONE
I CASI DI NULLITA’ DELLA SCHEDA (E QUINDI DEL VOTO DI LISTA)
DETERMINANO, IN OGNI CASO, LA NULLITA’ DEI VOTI DI PREFERENZA
EVENTUALMENTE ESPRESSI NELLA SCHEDA STESSA.
INVECE, LA NULLITA’ DEI VOTI DI PREFERENZA O LE EVENTUALI
CONTESTAZIONI SUI VOTI DI PREFERENZA STESSI NON COMPORTANO
NECESSARIAMENTE LA NULLITA’ DELLA SCHEDA E QUESTA SE NON E’
NULLA PER ALTRE CAUSE, E’ VALIDA AGLI EFFETTI DEL VOTO DI LISTA.
(Pag. 68 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione)
31
VOTI CONTESTATI
• E’ il presidente a decidere sull’assegnazione o meno dei voti
contestati. Deve consultare gli scrutatori ma il loro parere non è
vincolante.
•Il principio fondamentale è quello di salvaguardare la validità del voto
ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà dell’elettore.
•Le schede contestate devono essere firmate o siglate sulla parte
esterna dal presidente e da almeno due scrutatori.
•Le schede contestate vanno inserite in due buste separate (una con i
voti provvisoriamente assegnati e l’altra con i voti provvisoriamente
non assegnati) e saranno riprese in esame dall’Ufficio elettorale
provinciale presso il Tribunale, che deciderà sull’assegnazione o meno
dei voti stessi.
32
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Il voto va alla lista n. 1, mentre non va assegnata alcuna preferenza.
33
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 ed a TIZIO.
34
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
X
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 2 e nulla la preferenza a
TIZIO.
35
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO è candidato della lista n. 2. La scheda è nulla.
36
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 ed a TIZIO.
37
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
X
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
La scheda è nulla perché si sono votati due contrassegni di lista.
38
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO è candidato nella lista n. 2. Il voto va alla lista n. 1 e nulla la preferenza a
TIZIO.
39
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
1
………………………… ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Il voto va alla lista n. 1 e nulla la preferenza poiché espressa numericamente.
40
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 1
1
………………………… ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
La scheda è nulla poiché non è stata votata alcuna lista.
41
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………CAIO…..……………………………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO e CAIO sono candidati nella lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e valida la
preferenza a TIZIO e CAIO.
42
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………CAIO…..……………………………………………………………….
…………………………SEMPRONIO………………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO , CAIO e SEMPRONIO sono candidati DELLO STESSO SESSO nella lista n. 1. Il voto va alla
lista n. 1 e valida la preferenza a TIZIO e CAIO. Nulla la preferenza a SEMPRONIO.
43
MODALITA’ ESPRESSIONE DI VOTO
……………………………………………………………………………………………………………….
X
LISTA 1
TIZIO………………………………………………………………….
…………………………CAIO…..……………………………………………………………….
…………………………MEVIA………………………..………………………………….
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
LISTA 2
………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TIZIO e CAIO sono candidati DELLO STESSO SESSO nella lista n. 1. MEVIA è candidata di SESSO
DIVERSO sempre nella lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e valida la preferenza a TIZIO, CAIO e
MEVIA.
44
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vademecum per rappresentanti di lista